15.2009.80
Fallimento. Cessione di pretese della massa. Revoca della cessione. Riconsiderazione del provvedimento dopo l'invio delle osservazioni al ricorso. Prova dell'esercizio tempestivo delle pretese cedute
26 agosto 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2009.80
Data decisione, Autorità:
26.08.2009, CEF
Titolo:
Fallimento. Cessione di pretese della massa. Revoca della cessione. Riconsiderazione del provvedimento dopo l'invio delle osservazioni al ricorso. Prova dell'esercizio tempestivo delle pretese cedute
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
art. 17 cpv. 4 LEF
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2009.80
Lugano
26 agosto
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 luglio 2009 di
1. RI 1
2. RI 2
3. RI 3
4. RI 4
5. RI 5
6. RI 6
7. RI 7
8. RI 8
9. RI 9
10. RI 10
11. RI 11
tutti rappr. da RA 1
a sua volta patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’amministratore speciale
CO 1
nelle procedure di
fallimento aperte nei confronti di
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
e meglio contro le decisioni 9 luglio 2009 di
annullamento parziale delle cessioni delle pretese delle masse fallimentari
concesse ai creditori ricorrenti;
viste le
osservazioni 31 luglio 2009 dell’amministratore speciale;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
A. Il
30 marzo 2007, IS 1 è stato nominato amministratore speciale dei (singoli) fallimenti delle società PI 1, PI 2 e PI 3 (gruppo __________).
B. Il 15 dicembre 2008,
l’amministratore speciale ha ceduto (ai sensi dell’art. 260 LEF) ad alcuni
creditori di PI 3, ovvero ai qui ricorrenti RI 1, RI 2, RI 4 e __________,
tutta una serie di pretese e beni della fallita oggetto di contestazioni (conti
gestiti dal commissario concordatario, debitori scoperti, cauzioni e garanzie,
ecc.). Ha impartito loro un termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le
procedure necessarie alla realizzazione delle pretese cedute.
C. Lo stesso 15 dicembre
2008, l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 2, tra cui
Fatti
i qui ricorrenti RI 1 e __________, tutta una serie di pretese e beni della
fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario, pretese
in consorzi, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha pure impartito loro un termine
scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla
realizzazione delle pretese cedute.
D. Il 16 dicembre 2008,
l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 1, ovvero agli
undici ricorrenti, tutta una serie di pretese della fallita oggetto di contestazioni
(pretese in un consorzio, anticipi residui depositati presso il commissario,
debitori scoperti, cauzioni e garanzie, azioni, ecc.). Ha impartito loro un
termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla
realizzazione delle pretese cedute.
E. In tutte e tre le
procedure, l’amministratore speciale ha apparentemente prorogato il termine impartito
ai cessionari fino al 30 giugno 2009 (cfr. scritto 27 maggio 2009).
F. Il 16 giugno 2009,
l’amministratore speciale ha respinto l’istanza inoltrata in tutte e tre le
procedure fallimentari dai summenzionati cessionari tendente ad un’ulteriore
proroga del termine fino al 30 settembre 2009. I tre ricorsi promossi dai
cessionari il 24 giugno 2009 sono tuttora pendenti dinanzi a questa Camera
(inc. 15.09.72-74). Non è stato chiesto l’effetto sospensivo.
G. Il 9 luglio 2009,
l’amministratore speciale ha annullato tutte le cessioni, essendo “venute a
mancare – a mia conoscenza – gli atti giudiziari minimi richiesti per il mantenimento
dei diritti da voi acquisiti”, ad eccezione di quelle riferite al
diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della
fallita e alla pretesa oggetto della causa penale pendente presso il Ministero
pubblico inc. no. 2006.__________.
H. Con il ricorso in
esame, i cessionari chiedono l’annullamento delle decisioni 9 luglio 2009, in
quanto le cause relative alle pretese cedute sarebbero state tempestivamente
inoltrate, ancorché i ricorrenti ammettano il carattere incompleto dell’elenco
delle cause da loro promosse prodotto con il ricorso.
I. Nelle proprie
osservazioni, l’amministratore speciale conclude per l’accoglimento del ricorso
limitatamente alle cessioni di quelle posizioni per le quali i creditori cessionari
hanno promosso azione entro il 9 luglio 2009 (che sono poi quelle per cui
l’amministratore speciale ha poi revocato l’annullamento, come si vedrà nel
successivo considerando).
L. Il 13 agosto 2009,
l’amministratore speciale ha parzialmente modificato la sua decisione
d’annullamento del 9 luglio 2009, stabilendo che, nel fallimento di PI 3, rimanevano
in vigore le cessioni delle posizioni “lavori da fatturare per la pallinatrice”
e “lista dei debitori scoperti”, nel fallimento PI 2 quelle delle posizioni
“consorzio lotto 616”, “consorzio lotto 404” e “lista dei debitori scoperti”, e
nel fallimento PI 1 le cessioni delle posizioni “conto Banca Stato per il
consorzio __________”, “anticipo residuo presso avv. __________”, “consorzio
terrapieno __________”, “lista dei debitori scoperti” e “azioni S__________
SA”.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della
sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. A contrario, tale
facoltà non gli è quindi più riconosciuta dopo l’invio delle proprie
osservazioni. Tale regolamentazione si applica anche ai ricorsi contro i
provvedimenti dell’amministrazione fallimentare speciale (art. 241 LEF).
Pertanto, la decisione 13 agosto 2009 di CO 1 è da ritenere non avvenuta.
Tuttavia, essa va comunque presa in considerazione, unitamente alle osservazioni
al ricorso, quale ammissione della tempestività delle azioni promosse dai
cessionari in relazione alle pretese cedute che l’amministratore speciale ha
esplicitamente elencato nella tabella annessa allo scritto 13 agosto 2009 (cfr.
art. 20 cpv. 1 lett. a LPR), sicché il ricorso va accolto limitatamente a
quelle cessioni. A scanso di equivoci, occorre infatti ricordare che la
cessione di pretese fatte valere dopo la scadenza del termine impartito al
cessionario ma prima della revoca formale della cessione rimane valida (DTF 65
III 1 segg.).
2.
Per
quanto riguarda le altre cessioni oggetto della decisione di annullamento impugnata,
occorre rilevare come il punto 6 delle cessioni 15/16 dicembre 2008 riservi
all’amministrazione del fallimento il diritto di annullare le cessioni nel caso
in cui le pretese cedute non sarebbero state fatte valere nel termine impartito
ma non obblighi i cessionari a portare la prova dell’adempimento di tale
condizione entro lo stesso termine. L’amministratore speciale avrebbe quindi
dovuto dare ai cessionari l’occasione di produrre siffatta prova prima di
revocare le cessioni. Dagli atti trasmessi alla Camera non risulta che sia
stato il caso. L’incarto va di conseguenza retrocesso a CO 1, affinché
impartisca ai creditori un termine per dimostrare di aver tempestivamente fatto
valere le pretese indicate in marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle sue
osservazioni al ricorso (cessioni ritenute annullate) e statuisca nuovamente
sulla loro revoca o sul loro mantenimento.
3.
Il
ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 241, 260 LEF, art. 61
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, i provvedimenti 9 luglio 2009 di CO 1 nei fallimenti PI 1, PI
2.
e PI 3 sono annullati.
1.2
L’incarto è retrocesso
a CO 1, affinché impartisca ai ricorrenti un termine di 10 giorni
per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in
marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle osservazioni 31 luglio 2009 al
ricorso in esame e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sulla loro conferma.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
all’avv. PA 1, __________;
Comunicazione
a CO 1, Lugano, nella sua qualità di amministratore speciale dei fallimenti PI
1, PI 2 e PI 3
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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