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Decisione

15.2009.80

Fallimento. Cessione di pretese della massa. Revoca della cessione. Riconsiderazione del provvedimento dopo l'invio delle osservazioni al ricorso. Prova dell'esercizio tempestivo delle pretese cedute

26 agosto 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i qui ricorrenti RI 1 e __________, tutta una serie di pretese e beni della

fallita oggetto di contestazioni (conti gestiti dal commissario concordatario, pretese

in consorzi, cauzioni e garanzie, ecc.). Ha pure impartito loro un termine

scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla

realizzazione delle pretese cedute.

D. Il 16 dicembre 2008,

l’amministratore speciale ha ceduto ad alcuni creditori di PI 1, ovvero agli

undici ricorrenti, tutta una serie di pretese della fallita oggetto di contestazioni

(pretese in un consorzio, anticipi residui depositati presso il commissario,

debitori scoperti, cauzioni e garanzie, azioni, ecc.). Ha impartito loro un

termine scadente il 30 maggio 2009 per avviare le procedure necessarie alla

realizzazione delle pretese cedute.

E. In tutte e tre le

procedure, l’amministratore speciale ha apparentemente prorogato il termine impartito

ai cessionari fino al 30 giugno 2009 (cfr. scritto 27 maggio 2009).

F. Il 16 giugno 2009,

l’amministratore speciale ha respinto l’istanza inoltrata in tutte e tre le

procedure fallimentari dai summenzionati cessionari tendente ad un’ulteriore

proroga del termine fino al 30 settembre 2009. I tre ricorsi promossi dai

cessionari il 24 giugno 2009 sono tuttora pendenti dinanzi a questa Camera

(inc. 15.09.72-74). Non è stato chiesto l’effetto sospensivo.

G. Il 9 luglio 2009,

l’amministratore speciale ha annullato tutte le cessioni, essendo “venute a

mancare – a mia conoscenza – gli atti giudiziari minimi richiesti per il mantenimento

dei diritti da voi acquisiti”, ad eccezione di quelle riferite al

diritto di agire sia civilmente che penalmente nei confronti degli organi della

fallita e alla pretesa oggetto della causa penale pendente presso il Ministero

pubblico inc. no. 2006.__________.

H. Con il ricorso in

esame, i cessionari chiedono l’annullamento delle decisioni 9 luglio 2009, in

quanto le cause relative alle pretese cedute sarebbero state tempestivamente

inoltrate, ancorché i ricorrenti ammettano il carattere incompleto dell’elenco

delle cause da loro promosse prodotto con il ricorso.

I. Nelle proprie

osservazioni, l’amministratore speciale conclude per l’accoglimento del ricorso

limitatamente alle cessioni di quelle posizioni per le quali i creditori cessionari

hanno promosso azione entro il 9 luglio 2009 (che sono poi quelle per cui

l’amministratore speciale ha poi revocato l’annullamento, come si vedrà nel

successivo considerando).

L. Il 13 agosto 2009,

l’amministratore speciale ha parzialmente modificato la sua decisione

d’annullamento del 9 luglio 2009, stabilendo che, nel fallimento di PI 3, rimanevano

in vigore le cessioni delle posizioni “lavori da fatturare per la pallinatrice”

e “lista dei debitori scoperti”, nel fallimento PI 2 quelle delle posizioni

“consorzio lotto 616”, “consorzio lotto 404” e “lista dei debitori scoperti”, e

nel fallimento PI 1 le cessioni delle posizioni “conto Banca Stato per il

consorzio __________”, “anticipo residuo presso avv. __________”, “consorzio

terrapieno __________”, “lista dei debitori scoperti” e “azioni S__________

SA”.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 4 LEF, in caso di ricorso, l’ufficio può, fino all’invio della

sua risposta, riconsiderare il provvedimento impugnato. A contrario, tale

facoltà non gli è quindi più riconosciuta dopo l’invio delle proprie

osservazioni. Tale regolamentazione si applica anche ai ricorsi contro i

provvedimenti dell’amministra­zione fallimentare speciale (art. 241 LEF).

Pertanto, la decisione 13 agosto 2009 di CO 1 è da ritenere non avvenuta.

Tuttavia, essa va comunque presa in considerazione, unitamente alle osservazioni

al ricorso, quale ammissione della tempestività delle azioni promosse dai

cessionari in relazione alle pretese cedute che l’amministratore speciale ha

esplicitamente elencato nella tabella annessa allo scritto 13 agosto 2009 (cfr.

art. 20 cpv. 1 lett. a LPR), sicché il ricorso va accolto limitatamente a

quelle cessioni. A scanso di equivoci, occorre infatti ricordare che la

cessione di pretese fatte valere dopo la scadenza del termine impartito al

cessionario ma prima della revoca formale della cessione rimane valida (DTF 65

III 1 segg.).

2.

Per

quanto riguarda le altre cessioni oggetto della decisione di annullamento impugnata,

occorre rilevare come il punto 6 delle cessioni 15/16 dicembre 2008 riservi

all’amministrazione del fallimento il diritto di annullare le cessioni nel caso

in cui le pretese cedute non sarebbero state fatte valere nel termine impartito

ma non obblighi i cessionari a portare la prova dell’adempimento di tale

condizione entro lo stesso termine. L’amministratore speciale avrebbe quindi

dovuto dare ai cessionari l’occasione di produrre siffatta prova prima di

revocare le cessioni. Dagli atti trasmessi alla Camera non risulta che sia

stato il caso. L’incarto va di conseguenza retrocesso a CO 1, affinché

impartisca ai creditori un termine per dimostrare di aver tempestivamente fatto

valere le pretese indicate in marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle sue

osservazioni al ricorso (cessioni ritenute annullate) e statuisca nuovamente

sulla loro revoca o sul loro mantenimento.

3.

Il

ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 241, 260 LEF, art. 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, i provvedimenti 9 luglio 2009 di CO 1 nei fallimenti PI 1, PI

2.

e PI 3 sono annullati.

1.2

L’incarto è retrocesso

a CO 1, affinché impartisca ai ricorrenti un termine di 10 giorni

per dimostrare di aver tempestivamente fatto valere le pretese indicate in

marrone nell’elenco (doc. 3) allegato alle osservazioni 31 luglio 2009 al

ricorso in esame e statuisca nuovamente sulla loro revoca o sulla loro conferma.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

all’avv. PA 1, __________;

Comunicazione

a CO 1, Lugano, nella sua qualità di amministratore speciale dei fallimenti PI

1, PI 2 e PI 3

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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