15.2009.81
Notifica del precetto esecutivo. Mancata opposizione sull'esemplare destinato al marito della debitrice (mentre figura su quello destinato alla moglie). Dichiarazione della posta che accerta l'avvenut
12 agosto 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2009.81
Data decisione, Autorità:
12.08.2009, CEF
Titolo:
Notifica del precetto esecutivo. Mancata opposizione sull'esemplare destinato al marito della debitrice (mentre figura su quello destinato alla moglie). Dichiarazione della posta che accerta l'avvenuta opposizione per i due precetti
OPPOSIZIONE
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2009.81
Lugano
12 agosto
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Roggero-Will ed Epiney-Colombo
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 luglio 2009
RI 1,
patrocinata dall’ PA 1,
contro
l’operato dell’CO
1 nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei
confronti di
PI 1,
(patrocinato
dall’PA 2, )
viste le osservazioni 27 luglio 2009 di PI 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 29 maggio 2009 dell’CO 1 la
RI 1 ha escusso PI 1 per la somma di fr. 18'104,50 oltre interessi e spese
esecutive indicando quale titolo di credito: “Liquidazione capomastro mapp. __________”.
La notifica del precetto esecutivo è avvenuta il 4 giugno 2009 nella mani di P__________,
moglie di PI 1. Un separato precetto esecutivo portante la stessa data e
recante il medesimo numero (__________) è stato contemporaneamente notificato
anche a P__________, nella sua qualità di coniuge del debitore. Alla RI 1,
l’ufficio ha dipoi ritornato gli esemplari dei precetti esecutivi per il
creditore, il primo – quello spiccato contro PI 1 - con l’indicazione che
nessuna opposizione era stata interposta al medesimo e il secondo- quello
notificato a P__________ – con la menzione che era invece stata sollevata
opposizione.
B. Il
1°luglio 2009 la RI 1 ha chiesto all’CO 1 la prosecuzione dell’esecu- zione
diretta contro PI 1, allegando il relativo precetto esecutivo sprovvisto di
opposizione (act. B annesso al ricorso). Il giorno successivo lo stesso CO 1 ha
quindi inviato al debitore l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto
2009 presso la sua abitazione.
C. Con scritto dell’8 luglio 2009 il legale di PI 1 e P__________ ha
comunicato all’CO 1 che i suoi clienti hanno sollevato opposizione al precetto
esecutivo in rassegna, come da copie dei precetti esecutivi allegati (esemplari
per il debitore). Egli ha quindi chiesto allo stesso CO 1 di procedere alla
relativa verifica e di annullare l’avviso di pignoramento, dandone conferma per
fax al fine di evitare inutili ricorsi all’Autorità di vigilanza. Tale
richiesta è stata riproposta il 10 luglio successivo, nel quale lo stesso
legale ha asserito che per una svista del funzionario postale, la presenza
dell’opposi- zione di entrambi i coniugi per i rispettivi precetti esecutivi
figura soltanto nel relativo esemplare destinato al debitore, come risulta
dalla annessa dichiarazione rilasciata da La Posta all’attenzione dell’CO 1. Ed
in effetti il 10 luglio 2009 La Posta Svizzera, interpellata sull’argomento, ha
comunicato all’CO 1 che “con la presente confermiamo di avere ricevuto
opposizione ai due precetti esecutivi di fr. 18'104.05 in data 4 giugno 2009,
intestati ai signori PI 1 e P__________, in via __________, __________”,
puntualizzando che da parte della stessa posta “si è verificato un errore all’atto
della notifica”, pur declinando ogni responsabilità per eventuali richieste di
rifusione di eventuali danni (act. E annesso al ricorso). Preso atto di tale
dichiarazione, il 15 luglio 2009 l’CO 1 ha formalmente deciso di confermare
l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ promosso contro PI 1
(opposizione registrata il 14 luglio 2009 sull’esemplare per il creditore e
comunicata alla creditrice; act. C annesso al ricorso) ed oggetto di
intimazione anche a sua moglie, dichiarando pertanto inammissibile la domanda
di prosecuzione dell’esecu- zione avanzata dalla RI 1 nei confronti dello
stesso PI 1 e annullando di conseguenza l’avviso di pignoramento previsto per
il 3 agosto 2009.
D. Contro tale decisone insorge la RI 1, dichiarandosi allibita dell’operato
dell’CO 1 per avere esso cancellato il timbro apposto il 19 giugno 2009 sul
precetto esecutivo per il creditore (“nessuna opposizione ”; act. B annesso al
ricorso) con un correttore bianco, sostituendolo con uno nuovo, di data 14
luglio 2009, con la menzione “si fa opposizione”(act. C annesso al ricorso).
Ricordato che sulla copia del precetto esecutivo fatto notificare al debitore
non è stata sollevata opposizione, essa ritiene di nessuna rilevanza probatoria
lo scritto de La Posta, chiedendosi altresì come il responsabile di un ufficio
postale possa ricordare le affermazioni della signora P__________ peraltro
nemmeno proferite davanti a lui, visto che la firma del funzionario incaricato
della notifica del precetto esecutivo non corrisponde alla sua, ovvero a quella
della persona che ha redatto, unitamente a un altro responsabile dell’ufficio
postale, la comunicazione dell’8 agosto 2009. P__________, puntualizza la
ricorrente, avrebbe comunque dovuto porre fisicamente la sua firma sul precetto
esecutivo intimato al marito, ciò che non ha fatto. Del resto, nell’esemplare
del precetto esecutivo per il creditore, non è stata cerchiata la parola
opposizione, ciò che invece è stato fatto in quella del debitore, per tacere
del fatto che la stessa P__________ si era comunque premurata di fare
opposizione sul suo precetto esecutivo, a dimostrazione che sapeva come
bisognava agire in circostanze del genere. L’onere della prova spettando
all’escus- so e non potendosi nella fattispecie applicare il principio in
dubio pro debitore, come erroneamente sostenuto dall’ufficio nella decisione
impugnata, non si può che concludere per la non ammissione dell’opposizione.
E. Con osservazioni del 27 luglio 2009 PI 1 chiede la reiezione del
ricorso, ritenendo che la dichiarazione rilasciata da La Posta il 10 luglio
2009 costituisce un mezzo probatorio sufficiente per ritenere che P__________
abbia esteso l’opposizione anche al precetto esecutivo destinato al marito.
Considerandi
in diritto:
1.
Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto esecutivo è notificato
al debitore (art. 71 cpv. 1 LEF). La notificazione è fatta dall’ufficiale, da
un impiegato dell’ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEFF). All’atto della
consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli
originali – ovvero su quello destinato al debitore e su quello desinato al
creditore (cfr. art. 70 cpv. 1 LEF) – in quale giorno e a chi questa sia stata
notificata (art. 72 cpv. 2 LEF). Se l’escusso intende fare opposizione, deve
dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il
precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio
d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF). Della dichiarazione di opposizione si deve
dare atto gratuitamente al debitore che lo richieda (art. 74 cpv. 3 LEF).
2.
Dagli atti dell’incarto risulta che la domanda di esecuzione
promossa dalla ricorrente è stata diretta contro PI 1, con l’indicazione anche
del nominativo della moglie dell’escusso nella persona di P__________. Il
precetto esecutivo è quindi stato intimato sia a PI 1 quale debitore, sia a P__________
quale coniuge del debitore. Perché ciò è avvenuto non è dato sapere. La
questione non ha da essere chiarita, in quanto non litigiosa.
Sempre
dagli atti, risulta che i due precetti esecutivi sono stati notificati il 4
giugno 2009 a P__________, la quale ha apposto opposizione con la propria firma
solo sull’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore che le è
stato notificato nella sua qualità di coniuge del debitore (act. E annesso al
ricorso), ma non sull’esemplare del precetto esecutivo, sempre destinato al
creditore, direttamente spiccato contro il marito (act. B annesso al ricorso,
v. domanda di prosecuzione dell’esecuzione). L’oppo- sizione di P__________
figura invece su entrambi gli esemplari dei precetti esecutivi destinati al
debitore. Per concludere, mentre che per il precetto esecutivo notificato a P__________
è pacifico che sia sull’esemplare per il creditore, che su quello per il debi-
tore è stata apposta la relativa opposizione, non altrettanto si può dire – al
meno per ora - per quanto riguarda l’altro precetto esecutivo (quello destinato
ad essere intimato a PI 1), giacché l’opposizione, in questo caso, figura
soltanto sull’esem- plare del precetto per il debitore e non su quello per il
creditore, oggetto di registrazione da parte dell’CO 1 il 19 giugno 2009 (act.
B annesso al ricorso). Una considerazione nondimeno si impone. E’ piuttosto
inverosimile per non dire assai improbabile che P__________ si sia proposta,
una volta ricevuti i due precetti esecutivi, di formalizzare l’opposizione con
la propria firma soltanto sull’esemplare del precetto esecutivo per il
creditore – ovvero quello che poi viene ritornato all’CO 1 – che andava
intimato a lei quale coniuge del debitore e non, parallelamente, anche
sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore destinato ad essere
intimato al marito. Ci si deve pertanto chiedere se P__________ non sia stata
tratta in errore per un vizio di notifica, rispettivamente per un malinteso,
ritenuti altrimenti
inspiegabili due comportamenti così diversi in occasione delle due notifiche,
riguardanti una il marito direttamente e l’altra essa medesima, quale coniuge
del debitore indicato nella relativa esecuzione e, quindi, quale soggetto che
aveva senz’altro interesse a opporsi ad entrambi i precetti (che in realtà era
però uno solo, ambedue i precetti riportando del resto il medesimo numero).
3.
Sennonché, ogni dubbio al riguardo risulta fugato - checché ne dica
la ricorrente – dalla dichiarazione de La Posta del 10 luglio 2009, con la
quale essa ha riconosciuto che da parte di P__________ era stata sollevata
opposizione a entrambi i precetti esecutivi e che da parte della stessa posta
si era verificato un errore nell’atto della notifica. Certo, coloro che hanno
sottoscritto tale documento, ossia C__________, Responsabile Esercizio, e C__________,
Responsabile Comunicazione, non erano coloro che hanno notificato i precetti in
rassegna a P__________. Nondimeno è da presumere che per spingersi sino a tanto
nel loro imbarazzante comunicato essi, quali funzionari dirigenti con
accresciute responsabilità e, quindi, con posizione di garante, abbiano
eseguito minuziose ricerche interne - segnatamente sentendo il funzionario
postale che ha proceduto alla relativa notifica - volte ad accertare
l’effettivo svolgimento dei fatti. E per finire il comunicato riporta uno
scenario del tutto compatibile con quanto preteso dal legale dei coniugi PI 1
nel suo scritto 10 luglio 2009, ovvero che si è verificata una svista da parte
dello stesso funzionario postale, che non ha fatto sì che l’opposizione di P__________
per quanto riguarda il precetto esecutivo notificato per suo tramite al marito
fosse riportata - come avvenuto per il precetto esecutivo a lei direttamente
notificato nella sua veste di coniuge del debitore – anche sull’esemplare del
precetto esecutivo per il creditore. Giacché, come visto, nulla induce a
ritenere che P__________ avesse manifestato l’intenzione di sollevare
opposizione solo al precetto esecutivo direttamente notificatole e non a quello
da intimare al marito. Si fosse verificata una circostanza del genere, il
funzionario postale non avrebbe mancato di rilevarla ai suoi superiori.
4.
Ne discende pertanto che la decisone impugnata, con la quale l’CO 1
ha riconosciuto l’opposizione sollevata da P__________ anche al precetto
esecutivo oggetto di intimazione a PI 1, dichiarando poi irricevibile la
domanda di prosecuzione dell’esecuzione della creditrice e annullando
l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto 2009, resiste alla critica.
Il ricorso va pertanto disatteso.
5.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1.Il ricorso è respinto.
2.Non si prelevano spese e non si
assegnano indennità.
3.Intimazione a:
PA 1, ;
PA 2, ;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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