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Decisione

15.2009.81

Notifica del precetto esecutivo. Mancata opposizione sull'esemplare destinato al marito della debitrice (mentre figura su quello destinato alla moglie). Dichiarazione della posta che accerta l'avvenut

12 agosto 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 29 maggio 2009 dell’CO 1 la

RI 1 ha escusso PI 1 per la somma di fr. 18'104,50 oltre interessi e spese

esecutive indicando quale titolo di credito: “Liquidazione capomastro mapp. __________”.

La notifica del precetto esecutivo è avvenuta il 4 giugno 2009 nella mani di P__________,

moglie di PI 1. Un separato precetto esecutivo portante la stessa data e

recante il medesimo numero (__________) è stato contemporaneamente notificato

anche a P__________, nella sua qualità di coniuge del debitore. Alla RI 1,

l’ufficio ha dipoi ritornato gli esemplari dei precetti esecutivi per il

creditore, il primo – quello spiccato contro PI 1 - con l’indicazione che

nessuna opposizione era stata interposta al medesimo e il secondo- quello

notificato a P__________ – con la menzione che era invece stata sollevata

opposizione.

B. Il

1°luglio 2009 la RI 1 ha chiesto all’CO 1 la prosecuzione dell’esecu- zione

diretta contro PI 1, allegando il relativo precetto esecutivo sprovvisto di

opposizione (act. B annesso al ricorso). Il giorno successivo lo stesso CO 1 ha

quindi inviato al debitore l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto

2009 presso la sua abitazione.

C. Con scritto dell’8 luglio 2009 il legale di PI 1 e P__________ ha

comunicato all’CO 1 che i suoi clienti hanno sollevato opposizione al precetto

esecutivo in rassegna, come da copie dei precetti esecutivi allegati (esemplari

per il debitore). Egli ha quindi chiesto allo stesso CO 1 di procedere alla

relativa verifica e di annullare l’avviso di pignoramento, dandone conferma per

fax al fine di evitare inutili ricorsi all’Autorità di vigilanza. Tale

richiesta è stata riproposta il 10 luglio successivo, nel quale lo stesso

legale ha asserito che per una svista del funzionario postale, la presenza

dell’opposi- zione di entrambi i coniugi per i rispettivi precetti esecutivi

figura soltanto nel relativo esemplare destinato al debitore, come risulta

dalla annessa dichiarazione rilasciata da La Posta all’attenzione dell’CO 1. Ed

in effetti il 10 luglio 2009 La Posta Svizzera, interpellata sull’argomento, ha

comunicato all’CO 1 che “con la presente confermiamo di avere ricevuto

opposizione ai due precetti esecutivi di fr. 18'104.05 in data 4 giugno 2009,

intestati ai signori PI 1 e P__________, in via __________, __________”,

puntualizzando che da parte della stessa posta “si è verificato un errore all’atto

della notifica”, pur declinando ogni responsabilità per eventuali richieste di

rifusione di eventuali danni (act. E annesso al ricorso). Preso atto di tale

dichiarazione, il 15 luglio 2009 l’CO 1 ha formalmente deciso di confermare

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ promosso contro PI 1

(opposizione registrata il 14 luglio 2009 sull’esemplare per il creditore e

comunicata alla creditrice; act. C annesso al ricorso) ed oggetto di

intimazione anche a sua moglie, dichiarando pertanto inammissibile la domanda

di prosecuzione dell’esecu- zione avanzata dalla RI 1 nei confronti dello

stesso PI 1 e annullando di conseguenza l’avviso di pignoramento previsto per

il 3 agosto 2009.

D. Contro tale decisone insorge la RI 1, dichiarandosi allibita dell’operato

dell’CO 1 per avere esso cancellato il timbro apposto il 19 giugno 2009 sul

precetto esecutivo per il creditore (“nessuna opposizione ”; act. B annesso al

ricorso) con un correttore bianco, sostituendolo con uno nuovo, di data 14

luglio 2009, con la menzione “si fa opposizione”(act. C annesso al ricorso).

Ricordato che sulla copia del precetto esecutivo fatto notificare al debitore

non è stata sollevata opposizione, essa ritiene di nessuna rilevanza probatoria

lo scritto de La Posta, chiedendosi altresì come il responsabile di un ufficio

postale possa ricordare le affermazioni della signora P__________ peraltro

nemmeno proferite davanti a lui, visto che la firma del funzionario incaricato

della notifica del precetto esecutivo non corrisponde alla sua, ovvero a quella

della persona che ha redatto, unitamente a un altro responsabile dell’ufficio

postale, la comunicazione dell’8 agosto 2009. P__________, puntualizza la

ricorrente, avrebbe comunque dovuto porre fisicamente la sua firma sul precetto

esecutivo intimato al marito, ciò che non ha fatto. Del resto, nell’esemplare

del precetto esecutivo per il creditore, non è stata cerchiata la parola

opposizione, ciò che invece è stato fatto in quella del debitore, per tacere

del fatto che la stessa P__________ si era comunque premurata di fare

opposizione sul suo precetto esecutivo, a dimostrazione che sapeva come

bisognava agire in circostanze del genere. L’onere della prova spettando

all’escus- so e non potendosi nella fattispecie applicare il principio in

dubio pro debitore, come erroneamente sostenuto dall’ufficio nella decisione

impugnata, non si può che concludere per la non ammissione dell’opposizione.

E. Con osservazioni del 27 luglio 2009 PI 1 chiede la reiezione del

ricorso, ritenendo che la dichiarazione rilasciata da La Posta il 10 luglio

2009 costituisce un mezzo probatorio sufficiente per ritenere che P__________

abbia esteso l’opposizione anche al precetto esecutivo destinato al marito.

Considerandi

in diritto:

1.

Ricevuta la domanda d’esecuzione, il precetto esecutivo è notificato

al debitore (art. 71 cpv. 1 LEF). La notificazione è fatta dall’ufficiale, da

un impiegato dell’ufficio o per posta (art. 72 cpv. 1 LEFF). All’atto della

consegna colui che procede alla notificazione deve attestare su ambedue gli

originali – ovvero su quello destinato al debitore e su quello desinato al

creditore (cfr. art. 70 cpv. 1 LEF) – in quale giorno e a chi questa sia stata

notificata (art. 72 cpv. 2 LEF). Se l’escusso intende fare opposizione, deve

dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il

precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio

d’esecuzione (art. 74 cpv. 1 LEF). Della dichiarazione di opposizione si deve

dare atto gratuitamente al debitore che lo richieda (art. 74 cpv. 3 LEF).

2.

Dagli atti dell’incarto risulta che la domanda di esecuzione

promossa dalla ricorrente è stata diretta contro PI 1, con l’indicazione anche

del nominativo della moglie dell’escusso nella persona di P__________. Il

precetto esecutivo è quindi stato intimato sia a PI 1 quale debitore, sia a P__________

quale coniuge del debitore. Perché ciò è avvenuto non è dato sapere. La

questione non ha da essere chiarita, in quanto non litigiosa.

Sempre

dagli atti, risulta che i due precetti esecutivi sono stati notificati il 4

giugno 2009 a P__________, la quale ha apposto opposizione con la propria firma

solo sull’esemplare del precetto esecutivo destinato al creditore che le è

stato notificato nella sua qualità di coniuge del debitore (act. E annesso al

ricorso), ma non sull’esemplare del precetto esecutivo, sempre destinato al

creditore, direttamente spiccato contro il marito (act. B annesso al ricorso,

v. domanda di prosecuzione dell’esecuzione). L’oppo- sizione di P__________

figura invece su entrambi gli esemplari dei precetti esecutivi destinati al

debitore. Per concludere, mentre che per il precetto esecutivo notificato a P__________

è pacifico che sia sull’esemplare per il creditore, che su quello per il debi-

tore è stata apposta la relativa opposizione, non altrettanto si può dire – al

meno per ora - per quanto riguarda l’altro precetto esecutivo (quello destinato

ad essere intimato a PI 1), giacché l’opposizione, in questo caso, figura

soltanto sull’esem- plare del precetto per il debitore e non su quello per il

creditore, oggetto di registrazione da parte dell’CO 1 il 19 giugno 2009 (act.

B annesso al ricorso). Una considerazione nondimeno si impone. E’ piuttosto

inverosimile per non dire assai improbabile che P__________ si sia proposta,

una volta ricevuti i due precetti esecutivi, di formalizzare l’opposizione con

la propria firma soltanto sull’esemplare del precetto esecutivo per il

creditore – ovvero quello che poi viene ritornato all’CO 1 – che andava

intimato a lei quale coniuge del debitore e non, parallelamente, anche

sull’esemplare del precetto esecutivo per il creditore destinato ad essere

intimato al marito. Ci si deve pertanto chiedere se P__________ non sia stata

tratta in errore per un vizio di notifica, rispettivamente per un malinteso,

ritenuti altrimenti

inspiegabili due comportamenti così diversi in occasione delle due notifiche,

riguardanti una il marito direttamente e l’altra essa medesima, quale coniuge

del debitore indicato nella relativa esecuzione e, quindi, quale soggetto che

aveva senz’altro interesse a opporsi ad entrambi i precetti (che in realtà era

però uno solo, ambedue i precetti riportando del resto il medesimo numero).

3.

Sennonché, ogni dubbio al riguardo risulta fugato - checché ne dica

la ricorrente – dalla dichiarazione de La Posta del 10 luglio 2009, con la

quale essa ha riconosciuto che da parte di P__________ era stata sollevata

opposizione a entrambi i precetti esecutivi e che da parte della stessa posta

si era verificato un errore nell’atto della notifica. Certo, coloro che hanno

sottoscritto tale documento, ossia C__________, Responsabile Esercizio, e C__________,

Responsabile Comunicazione, non erano coloro che hanno notificato i precetti in

rassegna a P__________. Nondimeno è da presumere che per spingersi sino a tanto

nel loro imbarazzante comunicato essi, quali funzionari dirigenti con

accresciute responsabilità e, quindi, con posizione di garante, abbiano

eseguito minuziose ricerche interne - segnatamente sentendo il funzionario

postale che ha proceduto alla relativa notifica - volte ad accertare

l’effettivo svolgimento dei fatti. E per finire il comunicato riporta uno

scenario del tutto compatibile con quanto preteso dal legale dei coniugi PI 1

nel suo scritto 10 luglio 2009, ovvero che si è verificata una svista da parte

dello stesso funzionario postale, che non ha fatto sì che l’opposizione di P__________

per quanto riguarda il precetto esecutivo notificato per suo tramite al marito

fosse riportata - come avvenuto per il precetto esecutivo a lei direttamente

notificato nella sua veste di coniuge del debitore – anche sull’esemplare del

precetto esecutivo per il creditore. Giacché, come visto, nulla induce a

ritenere che P__________ avesse manifestato l’intenzione di sollevare

opposizione solo al precetto esecutivo direttamente notificatole e non a quello

da intimare al marito. Si fosse verificata una circostanza del genere, il

funzionario postale non avrebbe mancato di rilevarla ai suoi superiori.

4.

Ne discende pertanto che la decisone impugnata, con la quale l’CO 1

ha riconosciuto l’opposizione sollevata da P__________ anche al precetto

esecutivo oggetto di intimazione a PI 1, dichiarando poi irricevibile la

domanda di prosecuzione dell’esecuzione della creditrice e annullando

l’avviso di pignoramento previsto per il 3 agosto 2009, resiste alla critica.

Il ricorso va pertanto disatteso.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.Non si prelevano spese e non si

assegnano indennità.

3.Intimazione a:

PA 1, ;

PA 2, ;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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