15.2009.87
Sequestro di un conto bancario. Trasferimento del saldo su un altro conto senza il consenso dell'Ufficio. Validità di un nuovo sequestro del medesimo avere
29 settembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.87
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, CEF
Titolo:
Sequestro di un conto bancario. Trasferimento del saldo su un altro conto senza il consenso dell'Ufficio. Validità di un nuovo sequestro del medesimo avere
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
art. 275 LEF
Incarto n.
15.2009.87
Lugano
29 settembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 luglio 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’esecuzione del pignoramento
nell’esecuzione n. 1298021 promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1
patrocinata dal Dr. PA 1
procedura che concerne
anche gli interessati
PI 2, __________
rappr. da RA 1, __________
__________, __________
__________, __________
patrocinata dall’avv. __________, __________
viste le
osservazioni 8 settembre 2009 di PI 3, __________, e 11 agosto 2009 dell’CO 1,
così come le sue risposte 1° settembre alle domande 31 agosto 2009 di questa
Camera;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il
5 giugno 2008 il Pretore __________, nella causa opponente l’avv. RI 1 alla
società PI 1, __________ (in seguito: PI 1) ha decretato il sequestro di tutti
gli averi della debitrice presso C__________, “in particolare il conto no 7__________,
quindi il conto e l’avere già sequestrato con decreto 10 luglio 2000 della
Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5”. L’CO 1 ha eseguito il decreto
il giorno successivo. La banca, nel prendere atto del sequestro, ha dichiarato
che ne avrebbe comunicato l’esito dopo che il decreto sarebbe diventato
definitivo.
B. Il
2 luglio 2009, in adempimento della domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________
a convalida del sequestro presentata il 28 gennaio 2009 dall’avv. RI 1 e della
successiva domanda di proseguimento formulata il 2 febbraio 2009 dal procedente
PI 2 (__________), l’Ufficio ha provato a pignorare gli attivi sequestrati presso
C__________. Sennonché il pignoramento si è rivelato infruttuoso, siccome si è
constatata l’assenza di “beni di alcun genere intestati direttamente alla
debitrice”. Nel verbale si precisa inoltre che “il conto no. 7__________
intestato alla debitrice è stato estinto in data 19.01.2005 e gli averi
sequestrati sono stati versati sul conto no. 0__________ denominato ‘rubrica
esecuzione’ intestato a PI 3. Tale conto presenta in data odierna un saldo di
Fr. 44'734,86”.
C. L’avv.
RI 1 si aggrava contro tale decisione, sostenendo che gli averi depositati sul
(nuovo) conto intestato alla società PI 1 di __________ (in seguito: PI 3) sono
detenuti da quest’ultima a mero titolo fiduciario per conto della società omonima
di __________, che ne sarebbe rimasta la proprietaria.
D. Nelle
sue osservazioni, PI 3 ammette che i soldi bloccati sulla rubrica “esecuzioni”
del conto intestato a suo nome siano tuttora della PI 1 in attesa dell’esito
della causa promossa dalla B__________ nell’ambito della procedura di sequestro
del 2000. Il trasferimento è stato dovuto al fatto che PI 1 sarebbe stata
cancellata dal registro di commercio. Quest’ultima non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
sequestro del 5 giugno 2008 verte sugli averi di PI 1 presso C__________, e in
particolare sul conto n. 7__________. Siccome quest’ultimo è stato estinto
prima del (secondo) sequestro, la decisione dell’Ufficio andrebbe confermata,
tanto più che PI 1 non sembra più esistere e quindi non potrebbe più essere
titolare di diritti patrimoniali. Sennonché, qualora si dovesse accertare
l’identità tra il conto indicato nel decreto di sequestro e il conto n. 0__________
denominato “rubrica esecuzione” ed intestato a PI 3, si dovrebbe ordinare il sequestro
di quest’ultimo, giacché non spetta all’Ufficio statuire sul presupposto
dell’appartenenza dei beni sequestrati bensì allo stesso giudice del sequestro,
eventualmente adito con un’opposizione ai sensi dell’art. 278 LEF (cfr. ad es.
CEF 12 settembre 2008, inc. 15.2008.51, cons. 4, con rif.).
2.
Dagli
accertamenti effettuati da questa Camera si evince che è tuttora in essere il
sequestro n. __________ del conto n. 7__________ aperto da PI 1 presso C__________,
che la Pretura __________, ha decretato il 10 luglio 2000 a favore di B__________,
__________, siccome le cause (ordinaria e sommaria) tendenti al rigetto
dell’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ promossa a convalida
del sequestro sono ancora pendenti (risposta 1° settembre 2009 dell’CO 1). In
queste condizioni, né CO 1 né la banca erano autorizzate a trasferire il saldo
del conto n. 7__________ su un altro conto senza l’autorizzazione dell’CO 1
(art. 96 cpv. 1, risp. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275). L’Ufficio deve
quindi ignorare il trasferimento intervenuto nel 2005 e pignorare il conto n. 0__________
come se l’avere fosse tuttora depositato sul conto n. 7__________. Tale
provvedimento gioverà anche all’altro partecipante al gruppo, ossia PI 2 (DTF
114.
III 101, cons. 2; Tschumy, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 21 ad
art. 110). Inoltre, al gruppo parteciperà anche B__________
a titolo provvisorio (art. 281 cpv. 1 LEF).
3.
Il
ricorso va pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si
assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 96, 99, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è accolto.
1.1
Di
conseguenza, il verbale di pignoramento 2 luglio 2009 è annullato.
1.2
È
ordinato all’CO 1 di procedere al pignoramento del conto n. 0__________ denominato
“rubrica esecuzione” aperto presso C__________ a nome di PI 3, __________, e
ciò a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________ (PI 2), n. __________
(avv. RI 1) e, a titolo provvisorio (art. 218 LEF), n. __________ (B__________).
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RI 1, __________;
– PI
3, __________;
–
Dr. PA 1, __________;
–
RA 1, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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