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Decisione

15.2009.87

Sequestro di un conto bancario. Trasferimento del saldo su un altro conto senza il consenso dell'Ufficio. Validità di un nuovo sequestro del medesimo avere

29 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

5 giugno 2008 il Pretore __________, nella causa opponente l’avv. RI 1 alla

società PI 1, __________ (in seguito: PI 1) ha decretato il sequestro di tutti

gli averi della debitrice presso C__________, “in particolare il conto no 7__________,

quindi il conto e l’avere già sequestrato con decreto 10 luglio 2000 della

Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5”. L’CO 1 ha eseguito il decreto

il giorno successivo. La banca, nel prendere atto del sequestro, ha dichiarato

che ne avrebbe comunicato l’esito dopo che il decreto sarebbe diventato

definitivo.

B. Il

2 luglio 2009, in adempimento della domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________

a convalida del sequestro presentata il 28 gennaio 2009 dall’avv. RI 1 e della

successiva domanda di proseguimento formulata il 2 febbraio 2009 dal procedente

PI 2 (__________), l’Ufficio ha provato a pignorare gli attivi sequestrati presso

C__________. Sennonché il pignoramento si è rivelato infruttuoso, siccome si è

constatata l’assenza di “beni di alcun genere intestati direttamente alla

debitrice”. Nel verbale si precisa inoltre che “il conto no. 7__________

intestato alla debitrice è stato estinto in data 19.01.2005 e gli averi

sequestrati sono stati versati sul conto no. 0__________ denominato ‘rubrica

esecuzione’ intestato a PI 3. Tale conto presenta in data odierna un saldo di

Fr. 44'734,86”.

C. L’avv.

RI 1 si aggrava contro tale decisione, sostenendo che gli averi depositati sul

(nuovo) conto intestato alla società PI 1 di __________ (in seguito: PI 3) sono

detenuti da quest’ultima a mero titolo fiduciario per conto della società omonima

di __________, che ne sarebbe rimasta la proprietaria.

D. Nelle

sue osservazioni, PI 3 ammette che i soldi bloccati sulla rubrica “esecuzioni”

del conto intestato a suo nome siano tuttora della PI 1 in attesa dell’esito

della causa promossa dalla B__________ nell’ambito della procedura di sequestro

del 2000. Il trasferimento è stato dovuto al fatto che PI 1 sarebbe stata

cancellata dal registro di commercio. Quest’ultima non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

sequestro del 5 giugno 2008 verte sugli averi di PI 1 presso C__________, e in

particolare sul conto n. 7__________. Siccome quest’ultimo è stato estinto

prima del (secondo) sequestro, la decisione dell’Ufficio andrebbe confermata,

tanto più che PI 1 non sembra più esistere e quindi non potrebbe più essere

titolare di diritti patrimoniali. Sennonché, qualora si dovesse accertare

l’identità tra il conto indicato nel decreto di sequestro e il conto n. 0__________

denominato “rubrica esecuzione” ed intestato a PI 3, si dovrebbe ordinare il sequestro

di quest’ultimo, giacché non spetta all’Ufficio statuire sul presupposto

dell’appartenenza dei beni sequestrati bensì allo stesso giudice del sequestro,

eventualmente adito con un’oppo­sizione ai sensi dell’art. 278 LEF (cfr. ad es.

CEF 12 settembre 2008, inc. 15.2008.51, cons. 4, con rif.).

2.

Dagli

accertamenti effettuati da questa Camera si evince che è tuttora in essere il

sequestro n. __________ del conto n. 7__________ aperto da PI 1 presso C__________,

che la Pretura __________, ha decretato il 10 luglio 2000 a favore di B__________,

__________, siccome le cause (ordinaria e sommaria) tendenti al rigetto

dell’opposizione interposta all’esecuzione n. __________ promossa a convalida

del sequestro sono ancora pendenti (risposta 1° settembre 2009 dell’CO 1). In

queste condizioni, né CO 1 né la banca erano autorizzate a trasferire il saldo

del conto n. 7__________ su un altro conto senza l’autorizzazione dell’CO 1

(art. 96 cpv. 1, risp. 99 LEF, per il rinvio dell’art. 275). L’Ufficio deve

quindi ignorare il trasferimento intervenuto nel 2005 e pignorare il conto n. 0__________

come se l’avere fosse tuttora depositato sul conto n. 7__________. Tale

provvedimento gioverà anche all’altro partecipante al gruppo, ossia PI 2 (DTF

114.

III 101, cons. 2; Tschumy, Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco 2005, n. 21 ad

art. 110). Inoltre, al gruppo parteciperà anche B__________

a titolo provvisorio (art. 281 cpv. 1 LEF).

3.

Il

ricorso va pertanto accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si

assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 96, 99, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è accolto.

1.1

Di

conseguenza, il verbale di pignoramento 2 luglio 2009 è annullato.

1.2

È

ordinato all’CO 1 di procedere al pignoramento del conto n. 0__________ denominato

“rubrica esecuzione” aperto presso C__________ a nome di PI 3, __________, e

ciò a favore del gruppo composto delle esecuzioni n. __________ (PI 2), n. __________

(avv. RI 1) e, a titolo provvisorio (art. 218 LEF), n. __________ (B__________).

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RI 1, __________;

– PI

3, __________;

Dr. PA 1, __________;

RA 1, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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