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Decisione

15.2009.88

Pignoramento. Tasse e spese. Anticipo. Ripartizione delle spese tra i creditori nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione non permette di coprire il piede d'asta e le spese di realizzazione

22 ottobre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’esecuzione n. __________

promossa contro PI 1 per l’incasso di fr. 351.--, il Comune RI 1, il 14 aprile

2008, ha chiesto la realizzazione dei beni immobili pignorati il 16 novembre

2006, ovvero la quota di comproprietà D di ½ del fondo n. 1__________ e il

fondo mapp. n. 3__________. Gli altri creditori del gruppo (n. 2), A__________

(es. n. __________) e lo S__________ (es. n. __________) hanno anch’essi richiesto

la vendita degli stessi beni, in data 21 maggio e 6 novembre 2008,

rispettivamente 14 giugno 2007, 8 maggio e 13 ottobre 2008. Il Comune RI 1,

come richiesto il 17 aprile 2008, ha anticipato fr. 3'000.-- a garanzia delle

spese di realizzazione il 30 maggio 2008, mentre lo S__________ ha comunicato

di non essere intenzionato a dare seguito ad una richiesta simile, chiedendo

all’Ufficio di valutare se fosse il caso di procedere ad un pignoramento

complementare o al rilascio di un attestato di carenza di beni (scritto del 17

ottobre 2008).

B. Gli stessi beni

immobili sono inoltre stati pignorati il 16 ottobre 2007 a favore del gruppo

(n. 4) composto delle esecuzioni n. __________ (per fr. 140.--), n. __________

(per fr. 292,80), n. __________ (per fr. 197,10), n. __________ (per fr.

144,95) e n. __________ (per fr. 123,40) promosse dal Comune RI 1 (per le quali

ha chiesto la realizzazione il 16 aprile 2008) e di altre 16 esecuzioni, tra

cui quelle promosse da A__________ (es. n. __________, __________, __________ e

__________) e da P__________ (es. 247'557 e 247'790), che ne hanno chiesto la

realizzazione il 6 novembre 2008, rispettivamente il 2 aprile 2009.

C. Il fondo mapp. n. 3__________

è ancora stato pignorato il 7 gennaio 2008 a favore del gruppo n. 3 (composto

dalle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________), il 5

maggio 2008 a favore del gruppo n. 5 (composto di 15 esecuzioni, di cui 4 inoltrate

dal Comune RI 1 – n. __________ per fr. 2'575,10, n. __________ di fr. 296,25,

n. __________ di fr. 209,15 e n. __________ di fr. 306.-- –, per le quali ha

depositato le relative domande di vendita il 5 marzo 2009), il 24 settembre

2008 a favore del gruppo n. 6 (composto da 7 esecuzioni) e il 19 febbraio 2009

a favore del gruppo n. 7 (composto di 6 esecuzioni, di cui una è stata promossa

dal ricorrente). In tutti i verbali di pignoramento, il valore del fondo in

questione è stato stimato in fr. 147'481.-- (pari al valore di stima

ufficiale), con l’osservazione che lo stesso risultava gravato da pegni immobiliari

per fr. 280'000.--.

D. Il 30 giugno 2008,

l’Ufficio ha informato l’escusso che il Comune RI 1, per le sue esecuzioni n. __________

dei gruppi n. 1, 2 e 4 aveva anticipato le spese di realizzazione dei fondi di __________

e di __________ e che la procedura avrebbe seguito il suo corso se non le

avesse pagato integralmente (con un versamento di fr. 3'893,65, oltre fr.

961,70 di spese) entro il 23 giugno 2008 (sic).

E. Il 14 agosto 2008, l’CO

1 ha incaricato l’UEF __________ di procedere alla vendita del fondo 3__________,

che è stata fissata per il 18 giugno 2009.

F. L’11 marzo 2009, l’CO

1 ha chiesto al Comune un ulteriore anticipo di fr. 3'000.--, indicando che le

spese maturate avevano già raggiunto la somma di fr. 2'700.-- circa e che si

era appena scoperta la necessità di provvedere all’immediato pagamento dei

premi d’assicurazione relativi a due stabili pignorati. L’Ufficio ha reso

attento il Comune che le ulteriori realizzazioni sarebbero state sospese se

l’anticipo non fosse stato effettuato nel termine di 10 giorni.

G. Con messaggio

elettronico del 20 marzo 2009, il Comune ricorrente ha informato l’Ufficio di

non essere disposto a versare ulteriori somme, che riteneva ingiustificate.

H. Il 31 marzo 2009,

l’Ufficio, in risposta ad un messaggio elettronico dello stesso giorno con cui

il Comune chiedeva, nel caso avesse deciso di sospendere la vendita degli

immobili, di formalizzare la decisione in forma scritta, ha confermato che la

realizzazione del fondo di __________ sarebbe comunque stata portata a termine malgrado

l’acconto versato dal Comune fosse già esaurito, precisando che per contro gli

altri oggetti pignorati non sarebbero stati realizzati.

I. Il 18 giugno 2009, l’Ufficio

rogato ha aggiudicato il fondo n. 3__________ a favore della creditrice

ipotecaria di primo rango (B__________) per fr. 290'000.--, ovvero poco più del

piede d’asta, stabilito in fr. 288'906,50 (somma dei crediti garantiti da

ipoteche legali o convenzionale così come iscritti nell’elenco oneri). Il 28

luglio 2009, l’Ufficio rogato ha comunicato all’CO 1 il seguente conteggio:

Delibera 18.06.2009 fr. 290’000.00

Acconto

prezzo delibera in contanti: fr. 45’000.00

Saldo

in compensazione fr. 245’000.00

Totali

a pareggio fr. 290’000.00 fr. 290’000.00

Eccedenza fr. 45’000.00

Comune

__________ fr. 4’926.40

Consorzio

correzione fiume Ticino fr. 157.40

Ufficio

esazione e condoni fr. 4’822.70

Saldo

in contanti a B__________ fr. 34’000.00

Totali fr. 43’906.50 fr. 45’000.00

Eccedenza

a parziale copertura

delle

nostre spese e competenze fr. 1’093.50

Totali

a pareggio fr. 45’000.00 fr. 45’000.00

TUI

provvisoria fr. 8’876.00

Nostre

spese e competenze fr. 2’207.95

Totale fr. 10’903.95

./.

eccedenza saldo delibera fr. 1’093.50

Differenza

a nostro favore fr. 9’810.45

L. Il 29 luglio 2009, l’CO

1 ha chiesto al Comune ricorrente di pagare le spese non coperte dal ricavo

della vendita del fondo di __________, determinate in fr. 11'374,25 secondo il

seguente calcolo:

Spese UEF __________ fr.

9’810.45

Spese CO 1 fr.

4’563.80

./. vostro acconto fr.

3'000.--

Totale fr. 11’374.25

M. Con ricorso 5 agosto

2009, il Comune RI 1 si è aggravato contro questa richiesta di pagamento,

ricordando di aver segnalato all’Ufficio, il 20 marzo 2009, di non essere più

d’accordo di versare ulteriori anticipi di spesa e quindi di voler fermare la

procedura, richiesta ribadita il 31 marzo 2009. Orbene, l’Ufficio non avrebbe

dato risposta e avrebbe lo stesso proceduto alla realizzazione del fondo

contrariamente a quanto indicato nella seconda richiesta d’anticipo delle

spese. Il ricorrente critica inoltre il provvedimento impugnato per un altro

motivo: le spese d’ammi­nistrazione, di realizzazione e di ripartizione

avrebbero dovuto essere prelevate sul ricavo dell’asta prima di ogni versamento

ai creditori pignoranti in conformità dell’art. 144 cpv. 3 LEF.

N. Nelle sue

osservazioni, l’CO 1 rileva come l’art. 126 LEF preveda il pagamento dei

crediti poziori a quello del creditore precedente, motivo per il quale i

crediti garantiti da ipoteche legali e convenzionali sono stati pagati per

primo (a concorrenza di fr. 288'906,50) e, siccome il saldo del prezzo

d’aggiudicazione (fr. 1'093,50) non copriva le spese degli uffici rogante e

rogato, la differenza è stata posta a carico del procedente.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta l’art. 68

LEF, le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è

tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto

sospendere l’atto esecutivo, dandone avvisto al creditore. Secondo il testo

stesso della legge, l’ufficio non è obbligato a chiedere all’escutente di

anticipare le spese né a sospendere l’atto esecutivo qualora il suo costo non

sia coperto da anticipi spese o da altri attivi (as es. ricavo dalla

realizzazione di altri beni pignorati). Qualora l’ufficio non abbia chiesto alcun

anticipo all’escutente e abbia omesso di prelevare le spese sul versamento effettuato

dal debitore o sul ricavo della realizzazione, esso può ancora esigerne il

pagamento da parte del creditore, il quale potrà a sua volta pretenderne il

rimborso da parte dell’escusso (cfr. DTF 39 I 509-10; 62 III 15; Emmel, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 12 ad art. 68; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 14 e 32-33 ad art. 68; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco

2005, n. 16 e 24 ad art. 68). L’ufficio può tuttavia esigere l’anticipo delle

spese di realizzazione solo a quei creditori che hanno formulato domanda di

vendita ed eventuali spese scoperte possono essere poste a carico soltanto di

quei medesimi creditori (cfr. DTF 28 I 60-62; 55 III 122; 111 III 65, cons. 2).

1.1

Nel caso concreto, non

è contestato che il ricorrente, nell’ambito del gruppo n. 2, ha chiesto il 14

aprile 2008 la realizzazione del fondo n. 3__________ né che ha formulato analoga

domanda il 5 marzo 2009 e il 16 aprile 2008 per quanto concerne i gruppi n. 3 e

4.

Ci si potrebbe invero chiedere se i messaggi elettronici 20 e 31 marzo 2009

del ricorrente siano da considerare quale ritiro della/e domanda/e di

realizzazione. Orbene, nel primo messaggio il ricorrente si è limitato ad

opporsi al versamento di un ulteriore anticipo, mentre nel secondo ha chiesto

all’Ufficio di formalizzare la sua decisione per scritto sull’eventua­le

sospensione della realizzazione dei fondi, senza però rinunciare esplicitamente

alla realizzazione. D’altronde, l’Ufficio si è determinato lo stesso giorno su

tale ultima richiesta, decidendo di porre il fondo di __________ all’asta,

ancorché l’anticipo versato dal ricorrente fosse insufficiente. Quest’ultimo

non ha contestato siffatto provvedimento né il successivo avviso d’incanto e le

relative condizioni d’asta. In queste condizioni, v’è da concludere che il

ricorrente non ha ritirato la domanda di realizzazione e risponde di

conseguenza delle relative spese, il provvedimento 11 marzo 2009 essendo da

considerare superato dalla decisione del 20 marzo 2009 e da quelle successive.

1.2

Su

questo punto, il ricorso sarebbe quindi da respingere.

2.

Il ricorrente

sostiene però anche che le spese di cui l’Ufficio gli chiede ora il pagamento sarebbero

dovute essere prelevate direttamente sul ricavo dell’asta in conformità

dell’art. 144 cpv. 3 LEF.

2.1

In realtà, la norma

citata dal ricorrente trova applicazione solo nei casi in cui vi è un ricavo da

distribuire tra i creditori pignoranti che partecipano al pignoramento (cfr.

art. 144 cpv. 4 LEF). Diversa è invece la situazione se il provento della

realizzazione non copre nemmeno le spese: gli importi scoperti vanno in tal

caso posti a carico dei creditori che hanno chiesto la realizzazione (cfr. DTF 111 III 65, cons. 2; 66 III 380; 55 III 122; Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 52 ad art. 144; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 144; contra: Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo

1997, n. 16 ad art. 144; Rey-Mermet,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005,

n. 37 ad art. 144: questi autori, fondandosi su una

vecchia sentenza (DTF 28 I 58) ormai superata, sostengono che tutti i creditori

della serie rispondono delle spese in proporzione dei rispettivi

crediti, misconoscendo però il fatto che chi non ha chiesto la realizzazione

non può essere tenuto responsabile delle spese che ne derivano). D’altronde, le

spese di realizzazione vengono messe interamente a carico dei creditori che

hanno chiesto la vendita qualora il fondo non possa essere aggiudicato in mancanza

di un’offerta sufficiente ai sensi dell’art. 126 LEF (DTF 116 III 28, cons. 3).

Logicamente, la stessa regola dovrebbe applicarsi nei casi in cui il prezzo d’aggiudicazione

supera il piede d’asta, ma non permette l’intero pagamento delle spese di amministrazione

e di realizzazione del fondo: l’art. 126 LEF non prevede infatti eccezioni al

principio secondo cui gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior

offerente solo se l’offerta eccede l’importo degli eventuali crediti garantiti

da pegno poziori a quello del creditore procedente (detto principio

dell’offerta sufficiente o di copertura). I creditori pignoranti, per evitare il

rischio di dover sopportare spese oltre al fatto di non percepire alcun dividendo,

possono rinunciare alla realizzazione e chiedere l'emissione di un attestato di

carenza di beni (art. 127 LEF).

2.2

Ancorché senza

esaminare la portata dell’art. 126 LEF, il Tribunale federale, in una sentenza

del 1963 (DTF 89 III 76-77 cons. 2), seguendo l’opinione di Jaeger (SchKG-Kommentar, Zurigo 1900, n.

4.

e 5 ad art. 144), ha stabilito che i creditori pignoratizi (garantiti da

pegno) che non hanno promosso esecuzione sarebbero da considerare “creditori

interessati” ai sensi dell’art. 144 cpv. 3 LEF e dovrebbero quindi accettare

che le spese di realizzazione e di riparto, limitatamente al pegno, siano

prelevate in primo luogo sul ricavo lordo della realizzazione, in applicazione

analogica dell’art. 262 cpv. 2 LEF. La dottrina più recente va anche nello stesso

senso (Jaeger et al., op. cit., n.

15.

ad art. 144; Schöniger, op. cit., n. 66 ad art. 144; Gilliéron, n. 43 ad art. 144). Parimenti,

Eduard Brand (Die betreibungsrechtliche

Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 187 ad 3.4) sostiene che il principio di

copertura varrebbe solo per la questione dell’aggiudicazione e non per quella

della ripartizione, sicché le spese di realizzazione, e in particolare la tassa

sull’utile immobiliare e l’imposta sul valore aggiunto, andrebbero prelevate

sul prezzo di aggiudicazione a costo che i creditori pignoratizi non procedenti

non siano interamente pagati.

2.3

Invero,

come ammette lo stesso Jaeger, la

sua tesi lede il principio di copertura stabilito all’art. 126 LEF, ovvero il

principio secondo cui il creditore, a meno che venga interamente pagato, non

può essere costretto ad accettare la realizzazione del suo pegno – salvo che la

stessa venga chiesta da un creditore pignoratizio di rango prevalente –, poiché

deve poter scegliere il momento migliore per la vendita (DTF 104 III 81 cons. 2).

Orbene, l’art. 144 cpv. 3 non deroga a siffatto principio, dal momento che disciplina

la “ripartizione” (titolo marginale) tra creditori pignoranti, ossia che

partecipano al pignoramento (cfr. art. 79 cpv. 2 e 3 RFF; l’art. 144 cpv. 4 LEF

usa invece i termini “beteiligten Gläubigern” in tedesco e “creditori

interessati” in italiano). Inoltre, la tesi di Jaeger

crea una disparità di trattamento tra creditori pignoratizi non escutenti la

cui pretesa è esigibile e quelli la cui pretesa non è ancora esigibile, dato

che secondo lo stesso Jaeger (op.

cit., n. 4 ad art. 144) nella seconda ipotesi le spese possono essere detratte

dal prezzo di aggiudicazione solo per la parte che eccede il piede d’asta. Infine,

il riferimento all’art. 262 cpv. 2 LEF è irrilevante, giacché il principio di

copertura non si applica in materia di fallimento (art. 259 LEF e 130 cpv. 4

RFF; DTF 43 III 262; Foëx, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 258 con rif.).

2.4

Ingrid Jent-Sørensen (Die

Rechtsdurchsetzung bei der Grund-stückverwertung in der Spezialexekution, tesi

di abilitazione Zurigo 2003, n. 741) propone una terza soluzione: il principio

dell'offerta sufficiente dell'art. 126 LEF implicherebbe che l'aggiudicazione

sia subordinata al pagamento non solo dei crediti di rango poziore a quello del

credito del pignorante, ma anche di tutte le spese esecutive (o almeno di

quelle di realizzazione), siccome queste, giusta l'art. 46 cpv. 1 RFF

(Regolamento sulla realizzazione forzata dei fondi, RS 281.42; cfr. pure il n.

7.

del modello di "Verbale d'incanto di fondi", mod. RFF 13 F editto

dal Tribunale federale), devono essere prelevate sul prezzo di aggiudicazione. Tale

soluzione pone però il problema pratico della quantificazione delle spese in

questione, dal momento che l’importo di alcune di esse, come ad esempio la

tassa di realizzazione (art. 30 cpv. 2 OTLEF), le imposte sull’utile

immobiliare, l’imposta sul valore aggiunto o le tasse di mutazione, dipende

dall’ammontare del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, una stima troppo

abbondante rischierebbe d’impedire l’aggiudicazione per mancanza di un’of­ferta

sufficiente, con la conseguenza che i creditori che hanno chiesto la

realizzazione, come visto, dovrebbero pagare le spese dell’asta infruttuosa,

mentre in caso di stima insufficiente gli stessi dovrebbero comunque sopportare

la parte delle spese non coperta dal prezzo di aggiudicazione. Per questi

motivi, la scrivente Camera, nella sua Circolare n. 23/2003

sul trattamento nell'esecuzione forzata delle imposte sugli utili immobiliari

(TUI), ha del resto dato istruzione agli Uffici ticinesi di esigere dal

creditore che ha chiesto la realizzazione, prima dell’asta, l’anticipazione

della TUI (calcolata in modo provvisorio in base al valore di stima), escludendo

così, implicitamente, l’aggiunta di questa tassa al piede d'asta.

2.5

Ciò posto, seppure la

soluzione dell’Ufficio di porre le spese scoperte a carico del creditore che ha

chiesto la realizzazione appaia giuridicamente più corretta, questa Camera si

ritiene vincolata dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dall’opinione

della dottrina maggioritaria (cfr. art. 1 cpv. 3 CC). Di conseguenza, il

provvedimento impugnato va annullato.

2.6

In base alla

giurisprudenza federale, l’Ufficio chiederà al creditore ipotecario di prima

rango (B__________) il pagamento delle spese di amministrazione, realizzazione

e di ripartizione in relazione diretta con il fondo n. 3__________. In effetti,

tali spese non possono essere messe a carico anche degli altri creditori

ipotecari in proporzione delle proprie pretese, giacché, da un canto, l’art.

144.

cpv. 3 LEF prescrive il prelevamento delle spese prima di ogni riparto, e d’altro

canto nella ripartizione i crediti garantiti da un’ipoteca legale devono essere

pagati prima dei crediti garantiti da un diritto di pegno convenzionale (cfr.

art. 183 cpv. 2 LAC e DTF 84 II 101). Occorre tuttavia rilevare che quelle

tasse e spese dell’CO 1 che non sono riferite al fondo __________ (in

particolare tutte quelle relative alla realizzazione della quota parte del

fondo di __________) non potranno essere fatturate alla B__________, ma

dovranno essere prelevate sul ricavo dei beni a cui si riferiscono, e se lo

stesso è insufficiente dai creditori che ne hanno chiesto la realizzazione. A

questo proposito, e visto che nel caso concreto il Comune __________ non appare

essere stato l’unico creditore a chiedere la realizzazione, si ricorda che le

spese non coperte da anticipi o dal ricavato dell’asta devono essere ripartite

in proporzione dell’importo delle loro pretese tra tutti i creditori del

gruppo per il quale viene eseguita la realizzazione, purché abbiano formulato

domanda di realizzazione e non l’abbiano poi ritirata (DTF 55 III 123, cons.

1).

2.7

Nello stabilire

l’importo di cui chiedere il pagamento a B__________, l’Ufficio non potrà

dedurre l’anticipo di fr. 3'000.-- già versato dal ricorrente. Tuttavia potrà

eventualmente farvi capo per il pagamento delle spese relative alla

realizzazione degli altri beni, se ne sono dati i presupposti.

3.

Fondandosi sul suo

potere di vigilanza amministrativa (art. 14 LEF), la Camera ricorda all’Ufficio,

a futura memoria, l’obbligo d’indicare nel verbale relativo al pignoramento

dell’eccedenza ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 LEF l’eventuale esistenza e

l’importo totale dei pignoramenti precedenti (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 110; Jent-Sørensen, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 60 ad art. 110).

In tale occasione, l’Ufficio deve preventivamente verificare se, tenuto conto

del o dei precedenti pignoramenti, un’eccedenza a favore del gruppo successivo

appaia verosimile, e se non è il caso, o se è evidente che il ricavo

eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la

realizzazione del bene in questione, rinunciare al suo pignoramento o,

rispettivamente, dichiararlo impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF.

4.

Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 68, 116, 144 cpv. 3 LEF, art. 46 RFF,

art. 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è

accolto.

1.1

Di conseguenza è

annullato il provvedimento 29 luglio 2009, con cui l’CO 1 ha chiesto al RI 1 il

pagamento delle spese scoperte nella realizzazione del fondo n. 3__________

avvenuta nell’esecuzione n. __________.

1.2

Per il proseguo di

procedura, CO 1 procederà in conformità dei considerandi 2.6 e 2.7 che

precedono.

1.3

A futura memoria, CO 1

allestirà i verbali di pignoramento tenendo conto di quanto indicato al

considerando 3.

2.

Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a: –

RA 1, __________;

PI 1, __________;

B__________, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.