15.2009.88
Pignoramento. Tasse e spese. Anticipo. Ripartizione delle spese tra i creditori nel caso in cui il prezzo di aggiudicazione non permette di coprire il piede d'asta e le spese di realizzazione
22 ottobre 2009Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2009.88
Lugano
22 ottobre 2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 5 agosto 2009 di
RI
1
rappr.
dal proprio RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento 29 luglio 2009, con cui ha chiesto
al ricorrente il pagamento delle spese scoperte nell’ambito dell’esecuzione n. __________
promossa contro
PI
1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’esecuzione n. __________
promossa contro PI 1 per l’incasso di fr. 351.--, il Comune RI 1, il 14 aprile
2008, ha chiesto la realizzazione dei beni immobili pignorati il 16 novembre
2006, ovvero la quota di comproprietà D di ½ del fondo n. 1__________ e il
fondo mapp. n. 3__________. Gli altri creditori del gruppo (n. 2), A__________
(es. n. __________) e lo S__________ (es. n. __________) hanno anch’essi richiesto
la vendita degli stessi beni, in data 21 maggio e 6 novembre 2008,
rispettivamente 14 giugno 2007, 8 maggio e 13 ottobre 2008. Il Comune RI 1,
come richiesto il 17 aprile 2008, ha anticipato fr. 3'000.-- a garanzia delle
spese di realizzazione il 30 maggio 2008, mentre lo S__________ ha comunicato
di non essere intenzionato a dare seguito ad una richiesta simile, chiedendo
all’Ufficio di valutare se fosse il caso di procedere ad un pignoramento
complementare o al rilascio di un attestato di carenza di beni (scritto del 17
ottobre 2008).
B. Gli stessi beni
immobili sono inoltre stati pignorati il 16 ottobre 2007 a favore del gruppo
(n. 4) composto delle esecuzioni n. __________ (per fr. 140.--), n. __________
(per fr. 292,80), n. __________ (per fr. 197,10), n. __________ (per fr.
144,95) e n. __________ (per fr. 123,40) promosse dal Comune RI 1 (per le quali
ha chiesto la realizzazione il 16 aprile 2008) e di altre 16 esecuzioni, tra
cui quelle promosse da A__________ (es. n. __________, __________, __________ e
__________) e da P__________ (es. 247'557 e 247'790), che ne hanno chiesto la
realizzazione il 6 novembre 2008, rispettivamente il 2 aprile 2009.
C. Il fondo mapp. n. 3__________
è ancora stato pignorato il 7 gennaio 2008 a favore del gruppo n. 3 (composto
dalle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________), il 5
maggio 2008 a favore del gruppo n. 5 (composto di 15 esecuzioni, di cui 4 inoltrate
dal Comune RI 1 – n. __________ per fr. 2'575,10, n. __________ di fr. 296,25,
n. __________ di fr. 209,15 e n. __________ di fr. 306.-- –, per le quali ha
depositato le relative domande di vendita il 5 marzo 2009), il 24 settembre
2008 a favore del gruppo n. 6 (composto da 7 esecuzioni) e il 19 febbraio 2009
a favore del gruppo n. 7 (composto di 6 esecuzioni, di cui una è stata promossa
dal ricorrente). In tutti i verbali di pignoramento, il valore del fondo in
questione è stato stimato in fr. 147'481.-- (pari al valore di stima
ufficiale), con l’osservazione che lo stesso risultava gravato da pegni immobiliari
per fr. 280'000.--.
D. Il 30 giugno 2008,
l’Ufficio ha informato l’escusso che il Comune RI 1, per le sue esecuzioni n. __________
dei gruppi n. 1, 2 e 4 aveva anticipato le spese di realizzazione dei fondi di __________
e di __________ e che la procedura avrebbe seguito il suo corso se non le
avesse pagato integralmente (con un versamento di fr. 3'893,65, oltre fr.
961,70 di spese) entro il 23 giugno 2008 (sic).
E. Il 14 agosto 2008, l’CO
1 ha incaricato l’UEF __________ di procedere alla vendita del fondo 3__________,
che è stata fissata per il 18 giugno 2009.
F. L’11 marzo 2009, l’CO
1 ha chiesto al Comune un ulteriore anticipo di fr. 3'000.--, indicando che le
spese maturate avevano già raggiunto la somma di fr. 2'700.-- circa e che si
era appena scoperta la necessità di provvedere all’immediato pagamento dei
premi d’assicurazione relativi a due stabili pignorati. L’Ufficio ha reso
attento il Comune che le ulteriori realizzazioni sarebbero state sospese se
l’anticipo non fosse stato effettuato nel termine di 10 giorni.
G. Con messaggio
elettronico del 20 marzo 2009, il Comune ricorrente ha informato l’Ufficio di
non essere disposto a versare ulteriori somme, che riteneva ingiustificate.
H. Il 31 marzo 2009,
l’Ufficio, in risposta ad un messaggio elettronico dello stesso giorno con cui
il Comune chiedeva, nel caso avesse deciso di sospendere la vendita degli
immobili, di formalizzare la decisione in forma scritta, ha confermato che la
realizzazione del fondo di __________ sarebbe comunque stata portata a termine malgrado
l’acconto versato dal Comune fosse già esaurito, precisando che per contro gli
altri oggetti pignorati non sarebbero stati realizzati.
I. Il 18 giugno 2009, l’Ufficio
rogato ha aggiudicato il fondo n. 3__________ a favore della creditrice
ipotecaria di primo rango (B__________) per fr. 290'000.--, ovvero poco più del
piede d’asta, stabilito in fr. 288'906,50 (somma dei crediti garantiti da
ipoteche legali o convenzionale così come iscritti nell’elenco oneri). Il 28
luglio 2009, l’Ufficio rogato ha comunicato all’CO 1 il seguente conteggio:
Delibera 18.06.2009 fr. 290’000.00
Acconto
prezzo delibera in contanti: fr. 45’000.00
Saldo
in compensazione fr. 245’000.00
Totali
a pareggio fr. 290’000.00 fr. 290’000.00
Eccedenza fr. 45’000.00
Comune
__________ fr. 4’926.40
Consorzio
correzione fiume Ticino fr. 157.40
Ufficio
esazione e condoni fr. 4’822.70
Saldo
in contanti a B__________ fr. 34’000.00
Totali fr. 43’906.50 fr. 45’000.00
Eccedenza
a parziale copertura
delle
nostre spese e competenze fr. 1’093.50
Totali
a pareggio fr. 45’000.00 fr. 45’000.00
TUI
provvisoria fr. 8’876.00
Nostre
spese e competenze fr. 2’207.95
Totale fr. 10’903.95
./.
eccedenza saldo delibera fr. 1’093.50
Differenza
a nostro favore fr. 9’810.45
L. Il 29 luglio 2009, l’CO
1 ha chiesto al Comune ricorrente di pagare le spese non coperte dal ricavo
della vendita del fondo di __________, determinate in fr. 11'374,25 secondo il
seguente calcolo:
Spese UEF __________ fr.
9’810.45
Spese CO 1 fr.
4’563.80
./. vostro acconto fr.
3'000.--
Totale fr. 11’374.25
M. Con ricorso 5 agosto
2009, il Comune RI 1 si è aggravato contro questa richiesta di pagamento,
ricordando di aver segnalato all’Ufficio, il 20 marzo 2009, di non essere più
d’accordo di versare ulteriori anticipi di spesa e quindi di voler fermare la
procedura, richiesta ribadita il 31 marzo 2009. Orbene, l’Ufficio non avrebbe
dato risposta e avrebbe lo stesso proceduto alla realizzazione del fondo
contrariamente a quanto indicato nella seconda richiesta d’anticipo delle
spese. Il ricorrente critica inoltre il provvedimento impugnato per un altro
motivo: le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione
avrebbero dovuto essere prelevate sul ricavo dell’asta prima di ogni versamento
ai creditori pignoranti in conformità dell’art. 144 cpv. 3 LEF.
N. Nelle sue
osservazioni, l’CO 1 rileva come l’art. 126 LEF preveda il pagamento dei
crediti poziori a quello del creditore precedente, motivo per il quale i
crediti garantiti da ipoteche legali e convenzionali sono stati pagati per
primo (a concorrenza di fr. 288'906,50) e, siccome il saldo del prezzo
d’aggiudicazione (fr. 1'093,50) non copriva le spese degli uffici rogante e
rogato, la differenza è stata posta a carico del procedente.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta l’art. 68
LEF, le spese d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è
tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l’ufficio può intanto
sospendere l’atto esecutivo, dandone avvisto al creditore. Secondo il testo
stesso della legge, l’ufficio non è obbligato a chiedere all’escutente di
anticipare le spese né a sospendere l’atto esecutivo qualora il suo costo non
sia coperto da anticipi spese o da altri attivi (as es. ricavo dalla
realizzazione di altri beni pignorati). Qualora l’ufficio non abbia chiesto alcun
anticipo all’escutente e abbia omesso di prelevare le spese sul versamento effettuato
dal debitore o sul ricavo della realizzazione, esso può ancora esigerne il
pagamento da parte del creditore, il quale potrà a sua volta pretenderne il
rimborso da parte dell’escusso (cfr. DTF 39 I 509-10; 62 III 15; Emmel, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 12 ad art. 68; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
Losanna 1999, n. 14 e 32-33 ad art. 68; Ruedin, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 16 e 24 ad art. 68). L’ufficio può tuttavia esigere l’anticipo delle
spese di realizzazione solo a quei creditori che hanno formulato domanda di
vendita ed eventuali spese scoperte possono essere poste a carico soltanto di
quei medesimi creditori (cfr. DTF 28 I 60-62; 55 III 122; 111 III 65, cons. 2).
1.1
Nel caso concreto, non
è contestato che il ricorrente, nell’ambito del gruppo n. 2, ha chiesto il 14
aprile 2008 la realizzazione del fondo n. 3__________ né che ha formulato analoga
domanda il 5 marzo 2009 e il 16 aprile 2008 per quanto concerne i gruppi n. 3 e
4.
Ci si potrebbe invero chiedere se i messaggi elettronici 20 e 31 marzo 2009
del ricorrente siano da considerare quale ritiro della/e domanda/e di
realizzazione. Orbene, nel primo messaggio il ricorrente si è limitato ad
opporsi al versamento di un ulteriore anticipo, mentre nel secondo ha chiesto
all’Ufficio di formalizzare la sua decisione per scritto sull’eventuale
sospensione della realizzazione dei fondi, senza però rinunciare esplicitamente
alla realizzazione. D’altronde, l’Ufficio si è determinato lo stesso giorno su
tale ultima richiesta, decidendo di porre il fondo di __________ all’asta,
ancorché l’anticipo versato dal ricorrente fosse insufficiente. Quest’ultimo
non ha contestato siffatto provvedimento né il successivo avviso d’incanto e le
relative condizioni d’asta. In queste condizioni, v’è da concludere che il
ricorrente non ha ritirato la domanda di realizzazione e risponde di
conseguenza delle relative spese, il provvedimento 11 marzo 2009 essendo da
considerare superato dalla decisione del 20 marzo 2009 e da quelle successive.
1.2
Su
questo punto, il ricorso sarebbe quindi da respingere.
2.
Il ricorrente
sostiene però anche che le spese di cui l’Ufficio gli chiede ora il pagamento sarebbero
dovute essere prelevate direttamente sul ricavo dell’asta in conformità
dell’art. 144 cpv. 3 LEF.
2.1
In realtà, la norma
citata dal ricorrente trova applicazione solo nei casi in cui vi è un ricavo da
distribuire tra i creditori pignoranti che partecipano al pignoramento (cfr.
art. 144 cpv. 4 LEF). Diversa è invece la situazione se il provento della
realizzazione non copre nemmeno le spese: gli importi scoperti vanno in tal
caso posti a carico dei creditori che hanno chiesto la realizzazione (cfr. DTF 111 III 65, cons. 2; 66 III 380; 55 III 122; Schöniger, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 52 ad art. 144; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 33 ad art. 144; contra: Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, 4a ed., Zurigo
1997, n. 16 ad art. 144; Rey-Mermet,
Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005,
n. 37 ad art. 144: questi autori, fondandosi su una
vecchia sentenza (DTF 28 I 58) ormai superata, sostengono che tutti i creditori
della serie rispondono delle spese in proporzione dei rispettivi
crediti, misconoscendo però il fatto che chi non ha chiesto la realizzazione
non può essere tenuto responsabile delle spese che ne derivano). D’altronde, le
spese di realizzazione vengono messe interamente a carico dei creditori che
hanno chiesto la vendita qualora il fondo non possa essere aggiudicato in mancanza
di un’offerta sufficiente ai sensi dell’art. 126 LEF (DTF 116 III 28, cons. 3).
Logicamente, la stessa regola dovrebbe applicarsi nei casi in cui il prezzo d’aggiudicazione
supera il piede d’asta, ma non permette l’intero pagamento delle spese di amministrazione
e di realizzazione del fondo: l’art. 126 LEF non prevede infatti eccezioni al
principio secondo cui gli oggetti da realizzare sono aggiudicati al maggior
offerente solo se l’offerta eccede l’importo degli eventuali crediti garantiti
da pegno poziori a quello del creditore procedente (detto principio
dell’offerta sufficiente o di copertura). I creditori pignoranti, per evitare il
rischio di dover sopportare spese oltre al fatto di non percepire alcun dividendo,
possono rinunciare alla realizzazione e chiedere l'emissione di un attestato di
carenza di beni (art. 127 LEF).
2.2
Ancorché senza
esaminare la portata dell’art. 126 LEF, il Tribunale federale, in una sentenza
del 1963 (DTF 89 III 76-77 cons. 2), seguendo l’opinione di Jaeger (SchKG-Kommentar, Zurigo 1900, n.
4.
e 5 ad art. 144), ha stabilito che i creditori pignoratizi (garantiti da
pegno) che non hanno promosso esecuzione sarebbero da considerare “creditori
interessati” ai sensi dell’art. 144 cpv. 3 LEF e dovrebbero quindi accettare
che le spese di realizzazione e di riparto, limitatamente al pegno, siano
prelevate in primo luogo sul ricavo lordo della realizzazione, in applicazione
analogica dell’art. 262 cpv. 2 LEF. La dottrina più recente va anche nello stesso
senso (Jaeger et al., op. cit., n.
15.
ad art. 144; Schöniger, op. cit., n. 66 ad art. 144; Gilliéron, n. 43 ad art. 144). Parimenti,
Eduard Brand (Die betreibungsrechtliche
Zwangsverwertung von Grundstücken im Pfandverwertungsverfahren,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, p. 187 ad 3.4) sostiene che il principio di
copertura varrebbe solo per la questione dell’aggiudicazione e non per quella
della ripartizione, sicché le spese di realizzazione, e in particolare la tassa
sull’utile immobiliare e l’imposta sul valore aggiunto, andrebbero prelevate
sul prezzo di aggiudicazione a costo che i creditori pignoratizi non procedenti
non siano interamente pagati.
2.3
Invero,
come ammette lo stesso Jaeger, la
sua tesi lede il principio di copertura stabilito all’art. 126 LEF, ovvero il
principio secondo cui il creditore, a meno che venga interamente pagato, non
può essere costretto ad accettare la realizzazione del suo pegno – salvo che la
stessa venga chiesta da un creditore pignoratizio di rango prevalente –, poiché
deve poter scegliere il momento migliore per la vendita (DTF 104 III 81 cons. 2).
Orbene, l’art. 144 cpv. 3 non deroga a siffatto principio, dal momento che disciplina
la “ripartizione” (titolo marginale) tra creditori pignoranti, ossia che
partecipano al pignoramento (cfr. art. 79 cpv. 2 e 3 RFF; l’art. 144 cpv. 4 LEF
usa invece i termini “beteiligten Gläubigern” in tedesco e “creditori
interessati” in italiano). Inoltre, la tesi di Jaeger
crea una disparità di trattamento tra creditori pignoratizi non escutenti la
cui pretesa è esigibile e quelli la cui pretesa non è ancora esigibile, dato
che secondo lo stesso Jaeger (op.
cit., n. 4 ad art. 144) nella seconda ipotesi le spese possono essere detratte
dal prezzo di aggiudicazione solo per la parte che eccede il piede d’asta. Infine,
il riferimento all’art. 262 cpv. 2 LEF è irrilevante, giacché il principio di
copertura non si applica in materia di fallimento (art. 259 LEF e 130 cpv. 4
RFF; DTF 43 III 262; Foëx, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 258 con rif.).
2.4
Ingrid Jent-Sørensen (Die
Rechtsdurchsetzung bei der Grund-stückverwertung in der Spezialexekution, tesi
di abilitazione Zurigo 2003, n. 741) propone una terza soluzione: il principio
dell'offerta sufficiente dell'art. 126 LEF implicherebbe che l'aggiudicazione
sia subordinata al pagamento non solo dei crediti di rango poziore a quello del
credito del pignorante, ma anche di tutte le spese esecutive (o almeno di
quelle di realizzazione), siccome queste, giusta l'art. 46 cpv. 1 RFF
(Regolamento sulla realizzazione forzata dei fondi, RS 281.42; cfr. pure il n.
7.
del modello di "Verbale d'incanto di fondi", mod. RFF 13 F editto
dal Tribunale federale), devono essere prelevate sul prezzo di aggiudicazione. Tale
soluzione pone però il problema pratico della quantificazione delle spese in
questione, dal momento che l’importo di alcune di esse, come ad esempio la
tassa di realizzazione (art. 30 cpv. 2 OTLEF), le imposte sull’utile
immobiliare, l’imposta sul valore aggiunto o le tasse di mutazione, dipende
dall’ammontare del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, una stima troppo
abbondante rischierebbe d’impedire l’aggiudicazione per mancanza di un’offerta
sufficiente, con la conseguenza che i creditori che hanno chiesto la
realizzazione, come visto, dovrebbero pagare le spese dell’asta infruttuosa,
mentre in caso di stima insufficiente gli stessi dovrebbero comunque sopportare
la parte delle spese non coperta dal prezzo di aggiudicazione. Per questi
motivi, la scrivente Camera, nella sua Circolare n. 23/2003
sul trattamento nell'esecuzione forzata delle imposte sugli utili immobiliari
(TUI), ha del resto dato istruzione agli Uffici ticinesi di esigere dal
creditore che ha chiesto la realizzazione, prima dell’asta, l’anticipazione
della TUI (calcolata in modo provvisorio in base al valore di stima), escludendo
così, implicitamente, l’aggiunta di questa tassa al piede d'asta.
2.5
Ciò posto, seppure la
soluzione dell’Ufficio di porre le spese scoperte a carico del creditore che ha
chiesto la realizzazione appaia giuridicamente più corretta, questa Camera si
ritiene vincolata dalla giurisprudenza del Tribunale federale e dall’opinione
della dottrina maggioritaria (cfr. art. 1 cpv. 3 CC). Di conseguenza, il
provvedimento impugnato va annullato.
2.6
In base alla
giurisprudenza federale, l’Ufficio chiederà al creditore ipotecario di prima
rango (B__________) il pagamento delle spese di amministrazione, realizzazione
e di ripartizione in relazione diretta con il fondo n. 3__________. In effetti,
tali spese non possono essere messe a carico anche degli altri creditori
ipotecari in proporzione delle proprie pretese, giacché, da un canto, l’art.
144.
cpv. 3 LEF prescrive il prelevamento delle spese prima di ogni riparto, e d’altro
canto nella ripartizione i crediti garantiti da un’ipoteca legale devono essere
pagati prima dei crediti garantiti da un diritto di pegno convenzionale (cfr.
art. 183 cpv. 2 LAC e DTF 84 II 101). Occorre tuttavia rilevare che quelle
tasse e spese dell’CO 1 che non sono riferite al fondo __________ (in
particolare tutte quelle relative alla realizzazione della quota parte del
fondo di __________) non potranno essere fatturate alla B__________, ma
dovranno essere prelevate sul ricavo dei beni a cui si riferiscono, e se lo
stesso è insufficiente dai creditori che ne hanno chiesto la realizzazione. A
questo proposito, e visto che nel caso concreto il Comune __________ non appare
essere stato l’unico creditore a chiedere la realizzazione, si ricorda che le
spese non coperte da anticipi o dal ricavato dell’asta devono essere ripartite
in proporzione dell’importo delle loro pretese tra tutti i creditori del
gruppo per il quale viene eseguita la realizzazione, purché abbiano formulato
domanda di realizzazione e non l’abbiano poi ritirata (DTF 55 III 123, cons.
1).
2.7
Nello stabilire
l’importo di cui chiedere il pagamento a B__________, l’Ufficio non potrà
dedurre l’anticipo di fr. 3'000.-- già versato dal ricorrente. Tuttavia potrà
eventualmente farvi capo per il pagamento delle spese relative alla
realizzazione degli altri beni, se ne sono dati i presupposti.
3.
Fondandosi sul suo
potere di vigilanza amministrativa (art. 14 LEF), la Camera ricorda all’Ufficio,
a futura memoria, l’obbligo d’indicare nel verbale relativo al pignoramento
dell’eccedenza ai sensi dell’art. 110 cpv. 3 LEF l’eventuale esistenza e
l’importo totale dei pignoramenti precedenti (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 110; Jent-Sørensen, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 60 ad art. 110).
In tale occasione, l’Ufficio deve preventivamente verificare se, tenuto conto
del o dei precedenti pignoramenti, un’eccedenza a favore del gruppo successivo
appaia verosimile, e se non è il caso, o se è evidente che il ricavo
eccederebbe di così poco la somma delle spese da non giustificare la
realizzazione del bene in questione, rinunciare al suo pignoramento o,
rispettivamente, dichiararlo impignorabile giusta l’art. 92 cpv. 2 LEF.
4.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 68, 116, 144 cpv. 3 LEF, art. 46 RFF,
art. 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è
accolto.
1.1
Di conseguenza è
annullato il provvedimento 29 luglio 2009, con cui l’CO 1 ha chiesto al RI 1 il
pagamento delle spese scoperte nella realizzazione del fondo n. 3__________
avvenuta nell’esecuzione n. __________.
1.2
Per il proseguo di
procedura, CO 1 procederà in conformità dei considerandi 2.6 e 2.7 che
precedono.
1.3
A futura memoria, CO 1
allestirà i verbali di pignoramento tenendo conto di quanto indicato al
considerando 3.
2.
Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a: –
RA 1, __________;
–
PI 1, __________;
–
B__________, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.