15.2009.89
Realizzazione di pegno immobiliare. Elenco oneri. Crediti fiscali a beneficio di un'ipoteca legale. Ricorso
15 settembre 2009Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.89
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, CEF
Titolo:
Realizzazione di pegno immobiliare. Elenco oneri. Crediti fiscali a beneficio di un'ipoteca legale. Ricorso
ELENCO ONERI
art. 836 CC
art. 36 RFF
Incarto n.
15.2009.89
Lugano
15 settembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 12 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’elenco oneri
depositato il 3 agosto 2009 nella procedura di realizzazione del pegno
immobiliare gravante il fondo n. __________ diretta contro
PI 1
patrocinato dall’ PA 1
procedura che
concerne anche i creditori
1. PI 2, __________
rappr. dall’RA 1, __________
2. PI 3, __________
3. PI 4, __________
patrocinata dall’avv.dr. PA 2, __________
viste le osservazioni:
– 18 luglio 2009 dell’RA 1,
– 24 agosto 2009 del PI 3;
– 1° settembre 2009 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
richiamata l’ordinanza presidenziale del 14 agosto
2009, con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo,
ritenuto
Fatti
A. Il 3 agosto 2009, l’CO 1 ha comunicato alle parti l’elenco oneri
relativo al fondo part. n. __________, di proprietà dell’escusso PI 1,
allestito nell’esecuzione n. __________ promossa da RI 1 in realizzazione delle
sue cartelle ipotecarie gravanti il fondo in questione in 1°, 2°, 3° e 4°
rango. Il valore complessivo attribuito dal perito al fondo è di fr.
1'480'000.--.
B. Per
quanto concerne i crediti garantiti da ipoteche legali, l’elenco oneri si
presenta come segue:
1. PI
3
– Imposta
comunale 2003 fr. 1'933.85
– Interessi,
tassa diffida fr. 378.10
– Imposta
comunale 2004 fr. 4'490.30
– Interessi,
tassa diffida fr. 703.95
– Imposta
comunale 2005 fr. 775.40
– Interessi,
tassa diffida fr. 76.60
– Imposta
comunale 2006 fr. 775.40
– Interessi fr. 69.70
– Imposta
comunale 2007 fr. 775.40
– Interessi fr. 36.05
– Imposta
comunale 2008, richiesta acconto fr. 774.00
– Imposta
comunale 2009, richiesta acconto fr. 774.00
fr. 11'562.75
2. Stato
del Canton Ticino
– Imposta
cantonale 2001 - ACB 29.11.2004 fr. 7'727.85
– Imposta
cantonale 2002 - ACB 29.11.2004 fr. 7'632.85
– Imposta
cantonale 2003 - ACB 18.05.2007 fr. 641.65
– Imposta
cantonale 2005 - ACB 23.06.2008 fr. 35.60
fr. 16'037.80
C. Con
tempestivo ricorso 12 agosto 2009, RI 1 ha chiesto lo stralcio dall’elenco
oneri di tutti i tributi pubblici comunali e cantonali, siccome le autorità
fiscali non hanno prodotto la documentazione atta a giustificare i crediti
insinuati e la loro iscrizione nell’elenco oneri quale onere al beneficio di
un’ipoteca legale.
D. Nelle
sue osservazioni, lo PI 2 ricorda che giusta l’art. 36 cpv. 2 RFF, il potere di
cognizione dell’Ufficio è limitato ad un esame prima facie della questione di
sapere se la pretesa creditoria implica o meno onere reale per il fondo. Nella
fattispecie, le quattro annualità insinuate dallo Stato riguarderebbero
l’imposta calcolata sul valore di stima ufficiale e sul reddito della
proprietà, dedotte le spese di manutenzione e gli interessi ipotecari
dichiarati fiscalmente dal contribuente. Il resistente ammette tuttavia che
nessun conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale è stato notificato
per le imposte in questione, sicché, in considerazione del termine di perenzione
di 5 anni dell’art. 252 cpv. 3 LT, le ipoteche legali per le imposte cantonali
del 2001 e del 2002 sono decadute e vanno quindi stralciate dall’elenco oneri.
E. Con
le sue osservazioni, il PI 3 ha prodotto i conteggi per la quantificazione
dell’ipoteca legale, osservando come anche quella riferita all’imposta del 2003
non sia prescritta, dal momento che il relativo conteggio sarebbe stato
notificato il 29 dicembre 2005. Dalla “situazione aggiornata” al 24 agosto 2009
si evince che la pretesa fatta valere dal Comune ammonta complessivamente a fr.
5'957,55 (a fronte di fr. 11'562,75 iscritti nello stato di riparto impugnato).
F. L’CO
1 si è rimesso alla decisione della Camera.
Considerato
Considerandi
1.
L’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri
che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati
entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la produzione di
prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio e dell’autorità
di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una
pretesa tempestivamente notificata può essere rifiutata solo qualora risulti
manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti
asseritamente garantiti da ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta
l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca
(cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non
autorizzano invece l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri
(cfr. Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane riservata la
facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il giudice
competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile, ancorché
si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra, cons.
2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
2.
L’art.
836.
CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, n. 2380d e rif.).
2.1
L’art.
183.
LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario,
il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra
tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte
cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali
ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni
immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Giusta l’art.
252.
LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno
una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è
riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC
(cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua
validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca
legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 (cpv. 3).
2.2
Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per
tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali
che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria
cantonale non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano
siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del
merito (cfr. CEF.
3.
La
stretta relazione con l’immobile è evidente per l’imposta immobiliare cantonale
delle persone giuridiche ai sensi degli art. 95 segg. LT e per l’imposta
immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche giusta gli art. 291
segg. LT, poiché il loro oggetto è infatti l’immobile in quanto tale, sul cui
valore di stima – senza alcuna deduzione – esse vengono calcolate (cfr. per
tutte CEF 25 giugno 2002, inc. 15.02.47, cons. 3; Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995
I 535 ad 4.4; Allidi, L’ipoteca
legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione speciale
della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329). Tale relazione è inoltre riconosciuta per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone
giuridiche, limitatamente ai redditi derivanti dall’immobile (affitti,
locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese di
manutenzione), nonché per l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche,
limitatamente alla sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono
(cfr. CEF 11 maggio 2007, inc. 15.07.9, cons. 10; 25 giugno 2002, inc.
15.02
, cons. 4; Pedroli, op.
cit., pag. 535 ad 4.4; Allidi,
op. cit., pag. 329-330).
3.1
Nel caso di specie, il PI 3 ha indicato,
in sede di osservazioni, la parte dell’imposta comunale sul redito e sulla
sostanza soggetta ad ipoteca legale riferita al fondo n. __________ in fr.
485.
-- per il 2003, fr. 24,55 per il 2005 e di fr. 0.-- per tutti gli altri
anni. Tali dati appaiono verosimili se messi a confronto con i conteggi per la
quantificazione dell’ipoteca legale prodotti dallo stesso Comune dai quali
risulta che l’imposta immobiliare cantonale ammonta a fr. 538,90 per il 2003, a
fr. 27,25 per il 2005 e a fr. 0.-- per tutti gli altri anni.
Il Comune
indica poi l’imposta immobiliare comunale in fr. 485.-- per gli anni 2003 e
2004.
e in fr. 775,40 per gli anni successivi. Anche queste indicazioni appaiono
verosimili, posto che il saggio dell’imposta immobiliare comunale è dell’1‰ del
valore di stima ufficiale (art. 293 LT) e che tale valore risulta oggi essere
di fr. 764'602.-- (cfr. elenco oneri, a pag. 2). Non vi sono d’altronde motivi
per discutere gli importi indicati dal Comune quali interessi di ritardo.
Considerato
che il Comune, nell’indicare in sede di osservazioni al ricorso un importo
totale delle proprie pretese – ovvero fr. 5'957,55 – inferiore a quello
figurante nell’elenco oneri impugnato (ossia fr. 11'562,75), ha in modo implicito parzialmente aderito al ricorso, e ricordato
come il nuovo conteggio del Comune appaia verosimile, occorre, in parziale
accoglimento del ricorso, ordinare all’Ufficio d’iscrivere nell’elenco oneri le
cifre menzionate nelle osservazioni del ricorso. Rimane
riservata un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in
merito al loro importo e alla loro esigibilità.
3.2
Poiché
lo PI 2 ha aderito al ricorso per quanto concerne le imposte cantonali per gli
anni 2001 e 2002, ne va ordinata la cancellazione dall’elenco oneri.
3.3
Nell’elenco
oneri, l’importo delle imposte cantonali per il 2003 e 2005 ammonta a fr.
641,65, rispettivamente a fr. 35,60. Tali importi sono lievemente superiori a
quelli stabiliti nei conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale
prodotti dal Comune, probabilmente perché comprendono gli interessi di ritardo.
Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non
autorizzano comunque l’ufficio a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri. Rimane riservata un’eventuale contestazione ai sensi dell’art. 140
cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla loro esigibilità.
4.
Ne
consegue l’accoglimento parziale del ricorso.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 140 LEF; 36 RFF; 836 CC; 183 LAC; 252 LT; 61, 62 OTLEF
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza sono stralciate dall’elenco oneri relativo al fondo part. n. __________
le imposte cantonali 2001 e 2002.
1.2
Gli
importi delle imposte comunali indicati nell’elenco oneri sono annullati e
sostituiti con le seguenti indicazioni:
– Imposta comunale 2003 fr. 975.55
– Interessi
di ritardo fr. 194.85
– Imposta
comunale 2004 fr. 490.55
– Interessi
di ritardo fr. 83.05
– Imposta
comunale 2005 fr. 799.95
– Interessi
di ritardo fr. 111.60
– Imposta
comunale 2006 fr. 775.40
– Interessi
di ritardo fr. 85.05
– Imposta
comunale 2007 fr. 775.40
– Interessi
di ritardo fr. 61.75
– Imposta
comunale 2008 (rich. acconto) fr. 775.40
– Interessi
di ritardo fr. 38.45
– Imposta
comunale 2009 (rich. acconto) fr. 775.40
– Interessi
di ritardo fr. 15.15
fr. 5'957.55
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
4.
Intimazione
a: – RI 1, Lugano;
– RA 1, __________;
– PI
3, __________;
– avv.
PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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