15.2009.91
Considerazione del comportamento processuale di una parte. Dubbio riguardo alla dichiarazione di ricorso
4 novembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2009.91
Data decisione, Autorità:
04.11.2009, CEF
Titolo:
Considerazione del comportamento processuale di una parte. Dubbio riguardo alla dichiarazione di ricorso
OPPOSIZIONE
art. 22 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2009.91
Lugano
4 novembre
2009
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Epiney-Colombo e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione
dell’avviso di pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
PI 1
viste
le osservazioni 24 agosto 2009 e 14 settembre 2009 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 25 agosto 2009 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto: A. Con PE n. __________
del 6/16 maggio 2009 dell’CO 1 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di:
1) fr.
2'669.75 più interessi al 5% dal 21.04.2009;
2) fr.
158.85 più interessi al 5% dal 21.04.2009;
3) fr.
180.00;
4) fr.
50.00.
La
procedente ha indicato quale titolo di credito:
1) Premi
assicurazione malattia LAMal, fatture dal 09.03.02 al 09.11.02.
2) Partecipazione
LAMal.
3) Spese
di sollecitazione.
4) Tasse
d’elaborazione.
L’escusso
ha interposto tempestiva opposizione al precetto esecutivo.
Fatti
B. Con decisione amministrativa 19 maggio 2009 PI 1 ha determinato
in fr. 3'058.60 oltre accessori il credito verso l’assicurato e ha rigettato
l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________.
C. Il
20 luglio 2009 la creditrice ha chiesto all'Ufficio il proseguimento
dell'esecuzione, allegando la decisione amministrativa 19 maggio 2009 con
un’attestazione di crescita in giudicato di data 20 luglio 2009 con la quale PI
1 ha confermato che RI 1 “non ha presentato opposizione contro la nostra
ingiunzione di pagamento del 19.05.2009”.
D. Il
6 agosto 2009 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento.
E. Con
ricorso 17 agosto 2009 RI 1 ha postulato l’annullamento dell’avviso di
pignoramento del 6 agosto 2009, perché egli il 14 giugno 2009 avrebbe presentato
tempestiva opposizione avverso la decisione del 19 maggio 2009 e tale
opposizione non sarebbe ancora stata decisa dall’istante. A sostegno di quanto
affermato il ricorrente ha prodotto lo scritto di posta elettronica inviato il
14 giugno 2009 alla PI 1, con il quale egli così si è espresso nei confronti
della procedente: “con riferimento alla vostra raccomandata del 19 maggio,
le comunico che rimango sulla mia opinione, e perciò non ho nessuna intenzione
di pagare l’importo di CHF 3'058.60 + spese esecutive di CHF 70.00, visto che
gli importi in questione sono andati in prescrizione”.
F. Delle
osservazioni 24 agosto 2009 e 14 settembre 2009 dell’CO 1, si dirà, per quanto
necessario, in seguito.
G. Con ordinanza
presidenziale 17 settembre 2009 questa Camera ha fissato a PI 1 -rendendola
attenta che giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR ai fini
dell'accertamento della fattispecie verrà tenuto conto anche del loro
comportamento processuale- un termine di 20 giorni per
comunicare se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite
posta elettronica lo scritto datato 14 giugno 2009, e, nel caso affermativo, l’esito
che tale scritto ha avuto presso PI 1. Nel termine impartitole la creditrice
non ha dato seguito a quanto ordinatole.
Considerato
Considerandi
1.
L'escusso
è nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo
quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di
prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).
2.
Nel
caso di specie il debitore ha prodotto lo scritto di posta elettronica che
avrebbe inviato il 14 giugno 2009 alla procedente, con il quale egli ha
comunicato a quest’ultima di non condividere i contenuti della decisione del 19
maggio 2009 in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. A
fronte del documento prodotto questa Camera ha ordinato alla procedente di
comunicarle se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite posta elettronica questo scritto,
e, nel caso affermativo, l’esito che lo stesso ha avuto presso PI 1. Ritenuto che
nel termine impartitole la creditrice non ha dato seguito a quanto ordinatole, va
tenuto conto del suo comportamento processuale e deciso sulla base delle
allegazioni documentate contenute nel ricorso di RI 1. Infatti, analogamente a
quando vi è dubbio sulla dichiarazione di opposizione e si deve applicare il
principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che
non sia assolutamente necessario (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70
III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §
18.
m. 11-13 e 26-27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133), ci si
determina anche quando, come nella fattispecie, il dubbio riguarda la
dichiarazione di ricorso contro la decisione che ha rigettato l’opposizione.
Nella fattispecie vi è pertanto da ritenere, non senza più di un elemento
oggettivo, che RI 1 si sia tempestivamente aggravato contro la decisione
amministrativa del 19 maggio 2009, con la quale la cassa malattia ha rigettato
l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo n. __________, e che la
procedente non si sia ancora determinata al riguardo.
Ritenuto
che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002
[15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons.
2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata
validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22
LEF, l’avviso di pignoramento del 6 agosto 2009 nell’esecuzione n. __________ è
pertanto nullo.
3.
Il
ricorso è accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
Richiamati gli art. 17, 22
e 88 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
2. Di conseguenza è
dichiarato nullo l’avviso di pignoramento 6 agosto 2009.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione
a:
- RI
1, __________;
- PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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