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Decisione

15.2009.91

Considerazione del comportamento processuale di una parte. Dubbio riguardo alla dichiarazione di ricorso

4 novembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con decisione amministrativa 19 maggio 2009 PI 1 ha determinato

in fr. 3'058.60 oltre accessori il credito verso l’assicurato e ha rigettato

l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________.

C. Il

20 luglio 2009 la creditrice ha chiesto all'Ufficio il proseguimento

dell'esecuzione, allegando la decisione amministrativa 19 maggio 2009 con

un’attestazione di crescita in giudicato di data 20 luglio 2009 con la quale PI

1 ha confermato che RI 1 “non ha presentato opposizione contro la nostra

ingiunzione di pagamento del 19.05.2009”.

D. Il

6 agosto 2009 l'Ufficio ha emesso l'avviso di pignoramento.

E. Con

ricorso 17 agosto 2009 RI 1 ha postulato l’annullamento dell’avviso di

pignoramento del 6 agosto 2009, perché egli il 14 giugno 2009 avrebbe presentato

tempestiva opposizione avverso la decisione del 19 maggio 2009 e tale

opposizione non sarebbe ancora stata decisa dall’istante. A sostegno di quanto

affermato il ricorrente ha prodotto lo scritto di posta elettronica inviato il

14 giugno 2009 alla PI 1, con il quale egli così si è espresso nei confronti

della procedente: “con riferimento alla vostra raccomandata del 19 maggio,

le comunico che rimango sulla mia opinione, e perciò non ho nessuna intenzione

di pagare l’importo di CHF 3'058.60 + spese esecutive di CHF 70.00, visto che

gli importi in questione sono andati in prescrizione”.

F. Delle

osservazioni 24 agosto 2009 e 14 settembre 2009 dell’CO 1, si dirà, per quanto

necessario, in seguito.

G. Con ordinanza

presidenziale 17 settembre 2009 questa Camera ha fissato a PI 1 -rendendola

attenta che giusta l'art. 19 cpv. 4 LPR ai fini

dell'accertamento della fattispecie verrà tenuto conto anche del loro

comportamento processuale- un termine di 20 giorni per

comunicare se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite

posta elettronica lo scritto datato 14 giugno 2009, e, nel caso affermativo, l’esito

che tale scritto ha avuto presso PI 1. Nel termine impartitole la creditrice

non ha dato seguito a quanto ordinatole.

Considerato

Considerandi

1.

L'escusso

è nella possibilità di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione solo

quando il precetto esecutivo è scaduto, non è stata fatta domanda di

prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in via definitiva (cfr. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Vol. II, 1998, n. 6 ad art. 88).

2.

Nel

caso di specie il debitore ha prodotto lo scritto di posta elettronica che

avrebbe inviato il 14 giugno 2009 alla procedente, con il quale egli ha

comunicato a quest’ultima di non condividere i contenuti della decisione del 19

maggio 2009 in quanto il credito posto in esecuzione sarebbe prescritto. A

fronte del documento prodotto questa Camera ha ordinato alla procedente di

comunicarle se RI 1 le ha realmente trasmesso tramite posta elettronica questo scritto,

e, nel caso affermativo, l’esito che lo stesso ha avuto presso PI 1. Ritenuto che

nel termine impartitole la creditrice non ha dato seguito a quanto ordinatole, va

tenuto conto del suo comportamento processuale e deciso sulla base delle

allegazioni documentate contenute nel ricorso di RI 1. Infatti, analogamente a

quando vi è dubbio sulla dichiarazione di opposizione e si deve applicare il

principio “in dubio pro debitore”, dovendosi evitare ogni rigido formalismo che

non sia assolutamente necessario (DTF 108 III 6, 101 III 13, 98 III 30 e 70

III 52; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, §

18.

m. 11-13 e 26-27; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 133), ci si

determina anche quando, come nella fattispecie, il dubbio riguarda la

dichiarazione di ricorso contro la decisione che ha rigettato l’opposizione.

Nella fattispecie vi è pertanto da ritenere, non senza più di un elemento

oggettivo, che RI 1 si sia tempestivamente aggravato contro la decisione

amministrativa del 19 maggio 2009, con la quale la cassa malattia ha rigettato

l’opposizione da lui interposta al precetto esecutivo n. __________, e che la

procedente non si sia ancora determinata al riguardo.

Ritenuto

che secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002

[15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons.

2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata

validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22

LEF, l’avviso di pignoramento del 6 agosto 2009 nell’esecuzione n. __________ è

pertanto nullo.

3.

Il

ricorso è accolto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

Richiamati gli art. 17, 22

e 88 LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

2. Di conseguenza è

dichiarato nullo l’avviso di pignoramento 6 agosto 2009.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione

a:

- RI

1, __________;

- PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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