15.2009.93
Legittimazione al ricorso
20 novembre 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2009.93
Data decisione, Autorità:
20.11.2009, CEF
Titolo:
Legittimazione al ricorso
LEGITTIMAZIONE DEL RICORRENTE
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2009.93
Lugano
20 novembre
2009
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento del 10 giugno 2009 nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 2, __________, e PI 3, __________ __________ __________
(rappresentati da: __________ )
contro
PI 1
viste le osservazioni:
- 11 ottobre 2009 di PI 1, __________;
- 22 ottobre 2009 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 2
e da PI 3 contro PI 1, il 10 giugno 2009 l’CO 1 ha pignorato la quota di
comproprietà A di un mezzo della particella n. __________ RFD di __________ di
spettanza dell’escusso;
che
contro tale provvedimento si è aggravata il 27 agosto 2009 RI 1, moglie
dell’escusso e proprietaria dell’altra metà della part. n. __________ RFD di ____________________,
chiedendo che in luogo di questa quota di comproprietà venga pignorato il
reddito dell’escusso;
che
per la ricorrente l’escusso disporrebbe di un’eccedenza mensile pignorabile di
fr. 446.80 e che inoltre dal mese di luglio 2009 disporrebbe di ulteriori fr.
820.-- mensili, avendo il figlio __________ terminato l’apprendistato;
che con osservazioni
22 ottobre 2009 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso sollevando dei dubbi
sulla legittimazione processuale della ricorrente;
che nel merito
l’Ufficio ha argomentato che a fronte di un reddito di fr. 6069.20 mensili
(mese di maggio 2009), PI 1 ha un fabbisogno vitale di fr. 5'987.--, motivo
per il quale si è proceduto al pignoramento della quota di comproprietà di un
mezzo della part. __________ RFD di __________;
che con osservazioni
11 ottobre 2009 PI 1 ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni che,
se del caso, saranno riprese in seguito;
che
secondo un principio generale del diritto, una delle condizioni di ricevibilità
di un mezzo d'impugnazione è l'esistenza di un interesse degno di protezione al
ricorso (Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 7a ed., Berna 2001, n. 58 ad cap. 13; Hohl, Procédure civile, vol. II, Berna
2001, n. 2993);
che
per il principio dell'economia processuale, il giudice deve di regola esaminare
d'ufficio l'ossequio delle condizioni di ricevibilità (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, tesi
Friborgo 1997, n. 2975);
che
la legittimazione per ricorrere, che costituisce un presupposto processuale, va
infatti distinta dalla legittimazione attiva ("Sachlegitimation"
oppure "Legitimation in der Sache"), la quale è questione di merito:
l’assenza d’interesse a ricorrere determina l’irricevibilità del ricorso mentre
l’accertamento dell’inesistenza del diritto vantato ha quale conseguenza la sua
reiezione;
che
anche in ambito di ricorso LEF, la questione dell’esistenza di
gravame va esaminata d'ufficio (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ad art.
17);
che
Fatti
i criteri validi per la ricevibilità del ricorso dell’art. 17 LEF sono quelli
della procedura amministrativa federale, ossia
l'esistenza di un interesse degno di protezione (Gilliéron, op. cit., n. 152 ad art. 17; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/ Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 36
e 38 ad art. 17);
che
vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando
il ricorrente è persona completamente estranea all'esecuzione, quando non
pretende di rappresentare l'escusso e nemmeno vanta diritto alcuno sui beni
oggetto della realizzazione in corso (DTF 112 III 3
cons. 1b ) come pure quando non è
toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6
cons. 4; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.3.1 ad art. 7, p. 122);
Considerandi
che nel caso di specie
oggetto del pignoramento risulta essere la quota di comproprietà A di un mezzo
di PI 1 della particella n. __________ RFD di __________;
che la ricorrente, comproprietaria
dell’altra quota di un mezzo della particella pignorata, non è creditrice nella
procedura esecutiva che ha portato al pignoramento e nemmeno può vantare alcun
diritto autonomo sul bene pignorato;
che non essendo parte
nell'esecuzione contro PI 1 RI 1, anche se comproprietaria, non ha alcun
interesse specifico per impugnare il verbale di pignoramento;
che
pertanto difettando la legittimazione al ricorso lo stesso si appalesa
inammissibile;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale;
Dispositivo
Per questi motivi;
Richiamati gli art. 17 LEF;
62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese, né si
assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
-RI 1, __________;
-__________,
__________;
-PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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