15.2009.94
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24 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.94
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, CEF
Titolo:
Nullità dell'avviso di pignoramento notificato sulla base di una sentenza con cui la cassa malati procedente ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso se quest'ultimo non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione in questione
PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE
art. 22 LEF
art. 88 LEF
Incarto n.
15.2009.94
Lugano
24 settembre
2009
CJ
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di
pignoramento emessi il 13 maggio e il 3 agosto 2009 nelle esecuzioni n. __________,
rispettivamente n. __________, promosse nei confronti della ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 1° settembre 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che RI 1
si aggrava contro gli avvisi di pignoramento, affermando di non aver mai
ricevuto le decisioni di rigetto dell’opposizione prodotte dalla cassa malati
procedente;
che a
mente della ricorrente i premi della propria assicurazione malati risulterebbero
pagati per mezzo delle prestazioni complementari all’assicurazione per la
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
che la
procedente non ha presentato osservazioni al ricorso;
che nel
caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività
del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale
l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare
nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c;
CEF 23 gennaio 2002, inc. 15.2001.232/290; 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);
che la nullità
va accertata d’ufficio e in ogni tempo (art. 22 LEF);
che dalla
risposta 14 settembre 2009 di PI 1 alla domanda 2 settembre 2009 di questa
Camera, si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 12 giugno
2009 con la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente al
precetto esecutivo n. __________ non è stato ritirato da quest’ultima;
che la
procedente ha confermato telefonicamente che pure l’invio raccomandato relativo
alla decisione di rigetto dell’opposizione interposta all’altro precetto
esecutivo (n. __________) non è stato ritirato;
che va
pertanto ritenuto che tali decisioni non sono state validamente notificate
all’escussa, sicché non le sono opponibili e non costituiscono valido titolo
per la prosecuzione dell’esecuzione;
che
infatti, qualora l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima
senza che l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo
cui la decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine
di giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata (DTF 130 III
396 ss.; CEF 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);
che per
il Tribunale federale il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati
medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva,
sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;
che il
ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’annullamento degli avvisi
di pignoramento;
che non
vi sono invece motivi per annullare i precetti esecutivi, avendo tuttora la cassa
procedente la facoltà di notificare regolarmente le sue decisioni di rigetto
dell’opposizione o di riconsiderarle sulla base delle censure sollevate
dall’assicurata in sede di ricorso;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);
che di
conseguenza la richiesta della ricorrente tendente ad ottenere il beneficio
dell’assistenza giudiziaria risulta priva di oggetto, con il rilievo che la
ricorrente non è comunque destinataria della decisione relativa al calcolo
delle prestazioni complementari prodotta con il ricorso (quale assicurato viene
infatti indicato tale __________);
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, sono annullati gli avvisi di pignoramento 13 maggio e 3 agosto
2009 emessi nelle esecuzioni n. __________, rispettivamente n. __________, così
come eventuali successivi atti esecutivi.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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