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Decisione

15.2009.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 settembre 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.94

Data decisione, Autorità:

24.09.2009, CEF

Titolo:

Nullità dell'avviso di pignoramento notificato sulla base di una sentenza con cui la cassa malati procedente ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso se quest'ultimo non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione in questione

PROSECUZIONE DELL'ESECUZIONE

art. 22 LEF

art. 88 LEF

Incarto n.

15.2009.94

Lugano

24 settembre

2009

CJ

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di

pignoramento emessi il 13 maggio e il 3 agosto 2009 nelle esecuzioni n. __________,

rispettivamente n. __________, promosse nei confronti della ricorrente da

PI 1

viste le

osservazioni 1° settembre 2009 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che RI 1

si aggrava contro gli avvisi di pignoramento, affermando di non aver mai

ricevuto le decisioni di rigetto dell’opposizione prodotte dalla cassa malati

procedente;

che a

mente della ricorrente i premi della propria assicurazione malati risulterebbero

pagati per mezzo delle prestazioni complementari all’assicurazione per la

vecchiaia, i superstiti e l’inva­lidità;

che la

procedente non ha presentato osservazioni al ricorso;

che nel

caso concreto si può prescindere dall’esaminare la questione della tempestività

del ricorso, siccome la continuazione di un’esecuzione nella quale

l’opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare

nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c;

CEF 23 gennaio 2002, inc. 15.2001.232/290; 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);

che la nullità

va accertata d’ufficio e in ogni tempo (art. 22 LEF);

che dalla

risposta 14 settembre 2009 di PI 1 alla domanda 2 settembre 2009 di questa

Camera, si evince che l’invio raccomandato contenente la decisione 12 giugno

2009 con la quale la procedente ha rigettato l’opposizione della ricorrente al

precetto esecutivo n. __________ non è stato ritirato da quest’ultima;

che la

procedente ha confermato telefonicamente che pure l’in­vio raccomandato relativo

alla decisione di rigetto dell’opposizio­ne interposta all’altro precetto

esecutivo (n. __________) non è stato ritirato;

che va

pertanto ritenuto che tali decisioni non sono state validamente notificate

all’escussa, sicché non le sono opponibili e non costituiscono valido titolo

per la prosecuzione dell’esecuzione;

che

infatti, qualora l’opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima

senza che l’assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione secondo

cui la decisione di rigetto è ritenuta notificata l’ultimo giorno del termine

di giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata (DTF 130 III

396 ss.; CEF 13 giugno 2005, inc. 15.05.59);

che per

il Tribunale federale il rigetto dell’opposizione da parte della cassa malati

medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva,

sicché l’escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto;

che il

ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all’annullamento degli avvisi

di pignoramento;

che non

vi sono invece motivi per annullare i precetti esecutivi, avendo tuttora la cassa

procedente la facoltà di notificare regolarmente le sue decisioni di rigetto

dell’opposizione o di riconsiderarle sulla base delle censure sollevate

dall’assicurata in sede di ricorso;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF);

che di

conseguenza la richiesta della ricorrente tendente ad ottenere il beneficio

dell’assistenza giudiziaria risulta priva di oggetto, con il rilievo che la

ricorrente non è comunque destinataria della decisione relativa al calcolo

delle prestazioni complementari prodotta con il ricorso (quale assicurato viene

infatti indicato tale __________);

Richiamati

gli art. 17, 20a, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza, sono annullati gli avvisi di pignoramento 13 maggio e 3 agosto

2009 emessi nelle esecuzioni n. __________, rispettivamente n. __________, così

come eventuali successivi atti esecutivi.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente

Il segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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