Lexipedia

Decisione

15.2009.95

Procedimento disiciplinare. Applicazione lacunosa delle norme sul pignoramento

16 novembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

28 maggio 2009, DE 1 ha inoltrato presso il Tribunale penale, la Commissione

dei fiduciari e il Consiglio di Stato un “esposto alla magistratura ticinese”

nei confronti di PI 1 e __________. In tale atto, che la Divisione della

giustizia ha poi stato trasmesso alla scrivente Camera, il denunciante chiede

in particolare l’apertura d’ufficio di un procedimento penale nei confronti dei

responsabili della pratica dei coniugi PI 1 presso l’Ufficio esecuzione __________,

ritenendo che il mancato pignoramento del fondo mapp. n. __________ in precedenti

esecuzioni abbia consentito ai coniugi PI 1 di venderlo per fr. 860'000.-- (con

un utile netto di fr. 400'000.--) il 23 febbraio 2009 e sottrarlo così

all’esecuzione (m. 1'339'003) promossa da DE 1 il 19 febbraio 2009. Egli

critica inoltre l’operato dell’Ufficio su diversi altri punti:

– omissione di controllare il registro fondiario;

– emissione di un

attestato di carenza di beni allorquando PI 1 era proprietario di diverse

società e dichiarava uno stipendio netto di fr. 7'731,25;

– mancato controllo

dell’esistenza di conti dell’escusso presso le banche __________ e __________;

– mancata segnalazione

alla Commissione dei Fiduciari dell’esi­stenza di attestati di carenza di beni

a carico di PI 1 (che risulta iscritto all’albo dei fiduciari commercialisti).

Il

denunciante indica infine quale motivo delle carenze da lui segnalate il fatto

che il padre di PI 1 è stato per molti anni un funzionario dello stesso Ufficio

__________.

B. Dopo

aver assunto gli incarti relativi ai due procedimenti (gruppo n. __________ e

ACB emessi il 4 settembre 2008 a favore delle esecuzioni n. __________ e __________)

che hanno preceduto quello promosso dal denunciante (gruppo n. __________), la

Camera, l’11 settembre 2009, ha sentito il cursore DN 1, che da anni ha

eseguito tutti i pignoramenti diretti contro PI 1. Successivamente, è stato indirizzato

a tutti gli uffici d’esecuzione del Cantone un questionario destinato ad accertare

la loro prassi in merito a determinati aspetti dell'esecuzione dei pignoramenti.

C. L’8

aprile 2009, l’Ufficio esecuzione di Lugano, dopo aver controllato le

affermazioni di DE 1, ha sporto una segnalazione penale nei confronti di PI 1

per aver omesso di dichiarare di essere proprietario del fondo mapp. n. __________

nella misura di ½ in occasione del pignoramento eseguito il 4 settembre 2008 a

favore delle esecuzioni n. __________ e __________.

Considerato

in

diritto:

1. In

conformità con l'art. 14 LEF, l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il

potere disciplinare su tutti gli organi d'esecuzione forzata (art. 11 LALEF),

compreso il commissario in una procedura di moratoria concordataria (art. 14 e

295 cpv. 3 LEF). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento

dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle

autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire,

dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei

rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare

(cfr. Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, N. 12-13 ad art. 14 LEF).

Considerandi

2.

Il

procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2

LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3

LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla

LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di

vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento

del diritto esecutivo federale (Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).

3.

Giusta

l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o

di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti:

l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per

una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione. Il commissario di un

concordato è passibile delle medesime sanzioni; non può essere destituito, ma

gli può essere revocato il mandato (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 37 ad art. 295).

4.

Mentre

il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti

costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso

generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di

funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione

dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto

esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza (Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna

1999, n. 32 ad art. 14). Nell'ambito disciplinare vige tuttavia il principio di

opportunità secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev'essere

sanzionata (Emmel, in Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, Basilea/Gine­vra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 14).

Sebbene

la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell'intervento

disciplinare (cfr. Gilliéron, op.

cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel,

op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi,

op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).

La

sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della

proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a

garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace

esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia

nell’amministrazione, e dall’al­tra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva

dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 40 ad art. 14; Dallèves, Commentaire romand de la LP,

Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 14).

5.

Nel

caso in esame, la critica più grave – ed infamante – espressa dal denunciante

riguarda l’accennato favoritismo (per non dire corruzione) di cui i funzionari

dell’Ufficio __________ – e in primis il cursore DN 1 – si sarebbero

resi colpevoli nei confronti di PI 1, per il fatto che il padre di quest’ultimo

è stato funzionario dell’Ufficio per molti anni. Tranne questa circostanza,

messa in relazione con le altre censure rivolte all’operato del cursore, il

denunciante non allega ulteriori fatti a sostegno della sua pesante accusa.

Orbene, l’istruttoria ha messo in evidenza che il cursore DN 1 non ha mai avuto

contatti né con PI 1 né con il di lui padre fuori dalla sua attività

professionale. D’altronde, egli non è mai stato alle dipendenze del padre

dell’escusso, poiché all’epoca egli lavorava per __________ mentre __________

dirigeva __________, e comunque quest’ultimo ha lasciato l’Ufficio 20 anni fa.

Non risulta nemmeno che DN 1 abbia ricevuto pressioni da parte di altri

funzionari dell’Ufficio per un trattamento di favore degli incarti di PI 1. Pur

ammettendo di non aver gestito la prassi PI 1 in modo precisissimo, DN 1 ha

contestato nel modo più assoluto di aver ricevuto alcun compenso dal debitore

(verbale 10 settembre 2009, a pag. 3). Tale affermazione appare del tutto credibile:

le negligenze che verranno accertate nei seguenti considerandi non sono

ovviamente caratteristiche degli incarti relativi a PI 1 né finalizzate a

fargli ottenere vantaggi indebiti, ma riguardano tutti gli incarti gestiti da DN

1.

e si spiegano in gran parte con le difficoltà che tutti gli Uffici – e non

solo quello di __________ – riscontrano nell’eseguire i pignoramenti a casa

dell’escusso, con una prassi – che pare assai diffusa nel Cantone – che ne

ammette la sostituzione con pignoramenti eseguiti nei locali dell’Ufficio e con

una certa mancanza di direttive interne ed esterne, in particolare per quanto

concerne l’assunzione d’informazioni patrimoniali tramite l’utilizzo delle

nuove tecnologie. Va del resto evidenziato che nell’ambito della procedura relativa

al gruppo n. __________, l’Ufficio ha sporto denuncia penale contro PI 1 per

distrazione di beni (redditi) pignorati, che è sfuggito alla condanna penale

solo pagando l’importo pignorato (fr. 10'821,20). La critica del denunciante

riferita all’onestà dei funzionari dell’Ufficio esecuzione di Lugano – e in

particolare del cursore DN 1 – è quindi del tutto infondata.

6.

Per

quanto concerne la censura relativa al mancato pignoramento del fondo mapp. n. __________

in esecuzioni precedenti, si rileva quanto segue:

6.1

L’istruttoria

ha evidenziato che il cursore DN 1, nella procedura di pignoramento eseguito il

17.

novembre 2006 a favore del gruppo n. __________ (es. __________ e __________

promosse dalla Cassa __________), ha probabilmente interrogato l’escusso nei

locali dell’Ufficio, ma comunque non presso la sua abitazione, siccome ammette

di non esservi mai entrato, in quanto il debitore non ha mai dato seguito agli

avvisi di pignoramento. Ritenendo che la casa d’abitazione dell’escusso e della

moglie fosse sita in via __________ a __________ (indirizzo indicato

sull’avviso di pignoramento, che corrisponde al mapp. n. 5__________, acquistato

dai coniugi nel 2001), il cursore ha rinunciato a pignorarla, con la seguente

motivazione: “commercialmente vendita UE non interessante/ vedi es.

precedenti” (verbale interno 17/11/2006). Ha spiegato in occasione del suo

interrogatorio di aver espresso tale valutazione tenendo conto non solo

dell’onere ipotecario ma anche del fatto che l’escusso era proprietario

unicamente di una metà del fondo e che secondo la sua esperienza e quella dei

colleghi le quote di comproprietà vengono solitamente realizzate per un prezzo

irrisorio a causa del diritto di prelazione dell’altro proprietario (verbale

10/9/2009, a pag. 3). In ogni caso, il creditore procedente non ha contestato

questa decisione.

6.2

Pure

il successivo pignoramento 4 settembre 2008 a favore delle esecuzioni n. __________

e __________ è stato eseguito presso l’Ufficio e non a casa dell’escusso.

Poiché i cambiamenti di domicilio sono registrati dalla cancelleria, DN 1 non

si è accorto che nel frattempo, e meglio il 1° aprile 2008, PI 1 e la moglie avevano

comprato il fondo n. __________, in via __________, sempre a __________, dove

erano traslocati con i figli. Interrogato sul motivo per il quale nel verbale

delle operazioni di pignoramento aveva indicata la casa come “oberata da

ipoteche”, il cursore ha dichiarato di aver probabilmente consultato il programma

SIFTI (Sistema d’informazione fondiario del Cantone Ticino) in base al numero

di parcella indicato dall’escusso (verbale 10/9/2009, a pag. 2).

6.3

Ora,

il fatto che DN 1 per diversi anni non abbia mai eseguito un pignoramento a

casa dell’escusso costituisce oggettivamente una violazione dei doveri

particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo:

l’avesse fatto si sarebbe probabilmente reso conto del cambiamento di proprietà,

o almeno sarebbe stato incitato ad effettuare un controllo tramite il programma

SIFTI. La rinuncia al pignoramento del fondo n. __________ non dà per contro

adito a rimproveri dal punto di vista disciplinare: l’onere ipotecario era

infatti di fr. 1'450'000.-- mentre il valore di stima della quota di ½ di

spettanza di PI 1 è di fr. 750'000.-- (cfr. verbale di pignoramento del 22

aprile 2009).

7.

Il

denunciante censura poi il fatto che nelle esecuzioni immediatamente precedenti

a quella da lui promossa siano stati emessi attestati di carenza di beni (a

favore delle esecuzioni n. __________ e __________) allorquando PI 1 era proprietario

di diverse società e dichiarava uno stipendio netto di fr. 7'731,25.

7.1

A

proposito del mancato pignoramento delle azioni di cui l’escus­so era titolare,

DN 1 ha dichiarato quanto segue: “Sapevo che PI 1 era socio unico e gerente della Fiduciaria PI 1 così

come numerose altre società che però erano quasi tutte in situazione economica

disastrosa. Il debitore mi aveva assicurato che gli introiti di quelle altre società

confluivano nella fiduciaria e che lui percepiva solo un salario dalla

fiduciaria. Non ho ritenuto di dover pignorare l’utile della fiduciaria in

quanto la stessa era ed è tutt’ora oggetto di numerosi precetti esecutivi e

ACB. Preciso che recenti pignoramenti eseguiti da altri funzionari contro la

società sono sfociati in ACB. Per questo motivo non ho applicato la giurisprudenza

federale che prescrive il pignoramento degli utili della società di cui l’escusso

e azionista unico invece del salario da lui dichiarato. Va detto che mi è stato

detto in altre occasioni che in simili casi pignorare le azioni o le quote

sociali non porta frutti. Preciso che pochi colleghi fanno quel tipo di

pignoramento perché pensano che il santo non vale la candela. Del resto non ci

sono delle direttive chiare nemmeno su questo punto”. Una ricerca del

nome “PI 1” nel sito internet del registro di commercio del Cantone Ticino ha

mostrato che 54 delle 98 società di cui l’escusso è, o è stato amministratore o

socio sono state cancellate o sciolte, spesso in seguito a fallimento.

Tuttavia, tra quelle rimanenti, diverse società, domiciliate presso la

Fiduciaria PI 1, non risultano essere oggetto di esecuzioni o di attestati di

carenza di beni (cfr. ad. es. __________, __________, __________, __________, __________,

__________, ecc.). Un pignoramento dell’azione che l’amministratore deve per legge

detenere e delle quote sociali delle società a garanzia limitata di cui

l’escusso è socio (__________, __________, __________) era quindi possibile. Il

fatto che egli detenesse questi titoli eventualmente a titolo fiduciario – come

da lui preteso nel pignoramento eseguito a favore del denunciante – è

irrilevante, giacché il fiduciario è giuridicamente proprietario dei titoli

detenuti per conto del mandante. Certo, la situazione esecutiva delicata della

Fiduciaria PI 1, che sarebbe sfociata alcuni mesi dopo nel rilascio di

attestati di carenza di beni per oltre fr. 150'000.--, ha potuto far ritenere

al cursore che il pignoramento del salario versato dalla fiduciaria – deficitaria

– era ancora la soluzione più vantaggiosa per il procedente. D’altronde,

l’indagine svolta dall’ispettore della Camera ha evidenziato come le azioni

detenute dall’escusso quale amministratore di società anonime e le quote

sociali di società a garanzia limitata da lui gestite sono generalmente

pignorate solo a domanda dell’escutente. Tutto sommato, il comportamento di DN

1.

non è su questo punto censurabile dal profilo disciplinare.

7.2

Il

reddito dichiarato dall’escusso in occasione del pignoramento del 4 settembre

2008, pari a fr. 7'731,25, è stato dichiarato impignorabile in quanto inferiore

al minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, determinato in fr.

8'012,50. Una parte importante di quest’ultimo importo è costituita dagli

interessi ipotecari versati da PI 1, pari a fr. 4'338.-- al mese. Se era giusto

tenerne conto nel calcolo del minimo di esistenza, ancorché tale alloggio

risultava manifestamente sproporzionato alle effettive necessità e possibilità

finanziarie dell’escusso, il cursore avrebbe dovuto impartirgli un termine di 6

mesi per adattare le sue spese d’alloggio alla propria situazione, come

stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 116 III 21, cons.

2d; 129 III 526 ss., cons. 3). Non vi è pertanto stata una corretta applicazione

del diritto esecutivo.

8.

Il

denunciante rimprovera ancora al cursore il mancato controllo dell’esistenza di

conti dell’escusso presso le banche __________ e __________. Non indica

tuttavia quali erano gli indizi noti al cursore dai quali avrebbe potuto

dedurre l’esistenza dei conti in questione. Non risulta d’altronde dall’incarto

che il creditore o l’escusso glieli avessero segnalati. Va del resto segnalato

che nella successiva procedura alla quale partecipa il segnalante il

pignoramento dei conti da lui indicati si è rivelato infruttuoso.

9.

Il denunciante si lamenta infine della mancata segnalazione alla

Commissione dei Fiduciari dell’esistenza di attestati di carenza di beni a

carico di PI 1. Nella sua Circolare n. 25/2004, la Camera ha dato agli Uffici

del Cantone le seguenti istruzioni sull’attuazione del loro dovere di segnalare

l’esistenza di attestati di carenza di beni emessi a carico di avvocati, notai

e fiduciari:

2.1

Nell'esecuzione

in via di pignoramento e nel fallimento, gli organi di esecuzione forzata

competenti, in occasione dell'interrogatorio del debitore, chiederanno a

quest'ultimo d'indicare la sua professione. La risposta verrà riportata sul

verbale di pignoramento, risp. sul verbale d'interrogatorio.

2.2

Al momento di

rilasciare un attestato di carenza beni definitivo, gli organi di esecuzione

forzata competenti, in base alle indicazioni ottenute in conformità del punto

2.1

o secondo le proprie conoscenze (segnatamente nell'esecuzione in via di

realizzazione di pegno), controlleranno se il debitore è iscritto all'albo

degli avvocati1, dei notai2 o dei fiduciari3 e

qualora sia il caso segnaleranno il rilascio dell'attestato di carenza beni alla

Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati (art. 41 cpv. 1 Lavv),

rispettivamente, per i notai, alla Camera per l'avvocatura e per il notariato

del Tribunale d'Appello (art. 25 cpv. 2 LN) e, per i fiduciari, al Dipartimento

delle Istituzioni (art. 21 LFid e 16 cpv. 2 RFid [RL 11.1.4.1.1]).

Nel caso

concreto, DN 1 ha indicato sui verbali di pignoramento la professione di fiduciario

dell’escusso, anche se ha ammesso in sede d’interrogatorio d’ignorare che la

Circolare si applicasse anche ai fiduciari. In ogni caso, non spettava a lui

inoltrare la segnalazione, siccome le sue mansioni si fermano allo stadio del

pignoramento, il rilascio di attestati di carenza di beni rientrando nella

competenza di altri funzionari. La Camera ha del resto accertato che mancavano

direttive interne di applicazione della suddetta Circolare, che sono state

adottate solo dopo l’inoltro della segnalazione in esame.

10.

In

riassunto, le violazioni accertate a carico di DN 1 (supra ad cons. 6 e 7.2) si

possono qualificare oggettivamente di lieve entità, in quanto riguardano norme

di carattere tecnico-giuridico la cui applicazione nella pratica non è sempre

facile, tenuto conto del carico di lavoro dei cursori e della sempre maggiore

propensione degli escussi a disattendere il loro dovere di assistere al

pignoramento e d’indicare i propri beni (art. 91 LEF). Lo stesso denunciato ha

del resto ammesso di non aver gestito la prassi PI 1 in modo precisissimo.

11.

Dal

profilo soggettivo, occorre osservare come le violazioni dei doveri di servizio

accertate siano da qualificare come semplici negligenze. Il caso concreto e

l’esito della consultazione di tutti gli uffici d’esecuzione del Cantone hanno inoltre

evidenziato alcune incertezze in merito alle modalità dell’esecuzione dei pignoramenti,

segnatamente di quote di comproprietà, che verosimilmente discendono da una

certa mancanza di direttive interne ed esterne (ovvero a cura dell’autorità di

vigilanza) e da lacune nella formazione (continua) dei funzionari. In

particolare, non sembra essere stato sufficientemente messo in evidenza lo

sviluppo della giurisprudenza cantonale relativa all’esecuzione dei pignoramenti:

mentre nel passato, si è forse potuto dedurre, da alcune sentenze della Camera,

che per l’esecuzione del pignoramento il cursore si poteva limitare a fondarsi

sulle dichiarazioni dell’e­scusso, ulteriori accertamenti essendo eseguiti solo

a domanda dell’escutente e a condizione ch’egli avesse fornito indizi concreti sull’esistenza di beni pignorabili non dichiarati, in

tempi più recenti la Camera ha però ricordato che l'ufficio d'esecuzione non

può limitarsi a registrare acriticamente le dichiarazioni dell’escus­so ma deve

attivamente indagare sull'estensione e la composizione del suo patrimonio e

verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte dall'ufficio

o fornite dall'escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o

completezza (cfr. ad es. CEF 10 febbraio 2008, inc. 15.09.8, cons. 2.2, con

rif.; CEF 27 novembre 2008, inc. 15.08.53, cons. 3). A questo proposito, va

rilevato come i progressi tecnologici abbiano messo a disposizione degli Uffici

mezzi di ricerca elettronici che consentono loro alcuni accertamenti utili

senza dispendio di tempo e ritardi sproporzionati, ad esempio per quanto concerne

le proprietà immobiliari (SIFTI), i veicoli (registro elettronico delle targhe)

o le società (registro di commercio cantonale informatizzato, Zefix), senza

però che sia stato formalmente statuito l’obbligo del loro utilizzo a scopo di

pignoramento. Nel caso concreto, va d’al­tronde riconosciuta a DN 1 quale

circostanza attenuante il fatto di aver potuto

legittimamente ritenere che PI 1, dal momento che aveva dichiarato di essere

proprietario della casa di abitazione, non avesse altri beni immobili. Tutto sommato, le colpe del denunciato appaiono pertanto lievi.

12.

Accertato il carattere lieve delle violazioni e delle colpe di DN 1,

e tenuto conto del fatto ch’egli non ha precedenti disciplinari, la Camera

ritiene che il comportamento del denunciato non debba

comportare alcuna conseguenza d’ordine disciplinare. Egli è tuttavia invitato

in futuro a gestire i suoi incarti con maggior rigore, attenendosi ai principi

ricordati nella presente sentenza.

13.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità (art. 16 e 17 LPR per il rinvio

dell’art. 11 cpv. 2 LALEF).

Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e 17 LPR

pronuncia:

1.

Non è dato seguito al procedimento disciplinare 28 maggio 2009 nei

confronti di DN 1.

2.

Non si

prelevano spese.

3.

Intimazione a:

– DN 1, __________;

Comunicazione:

– __________, capo

dell’Ufficio esecuzione __________ (riservato);

– __________, __________

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma

dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione;

il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la

decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster