15.2009.95
Procedimento disiciplinare. Applicazione lacunosa delle norme sul pignoramento
16 novembre 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
15.2009.95
Data decisione, Autorità:
16.11.2009, CEF
Titolo:
Procedimento disiciplinare. Applicazione lacunosa delle norme sul pignoramento
DISCIPLINARE
art. 14 cpv. 2 LEF
art. 91 LEF
Incarto n.
15.2009.95
Lugano
16 novembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sulla segnalazione 28 maggio 2009 relativa
all’operato di
DN 1
nella sua qualità di cursore dell’__________;
ritenuto
Fatti
A. Il
28 maggio 2009, DE 1 ha inoltrato presso il Tribunale penale, la Commissione
dei fiduciari e il Consiglio di Stato un “esposto alla magistratura ticinese”
nei confronti di PI 1 e __________. In tale atto, che la Divisione della
giustizia ha poi stato trasmesso alla scrivente Camera, il denunciante chiede
in particolare l’apertura d’ufficio di un procedimento penale nei confronti dei
responsabili della pratica dei coniugi PI 1 presso l’Ufficio esecuzione __________,
ritenendo che il mancato pignoramento del fondo mapp. n. __________ in precedenti
esecuzioni abbia consentito ai coniugi PI 1 di venderlo per fr. 860'000.-- (con
un utile netto di fr. 400'000.--) il 23 febbraio 2009 e sottrarlo così
all’esecuzione (m. 1'339'003) promossa da DE 1 il 19 febbraio 2009. Egli
critica inoltre l’operato dell’Ufficio su diversi altri punti:
– omissione di controllare il registro fondiario;
– emissione di un
attestato di carenza di beni allorquando PI 1 era proprietario di diverse
società e dichiarava uno stipendio netto di fr. 7'731,25;
– mancato controllo
dell’esistenza di conti dell’escusso presso le banche __________ e __________;
– mancata segnalazione
alla Commissione dei Fiduciari dell’esistenza di attestati di carenza di beni
a carico di PI 1 (che risulta iscritto all’albo dei fiduciari commercialisti).
Il
denunciante indica infine quale motivo delle carenze da lui segnalate il fatto
che il padre di PI 1 è stato per molti anni un funzionario dello stesso Ufficio
__________.
B. Dopo
aver assunto gli incarti relativi ai due procedimenti (gruppo n. __________ e
ACB emessi il 4 settembre 2008 a favore delle esecuzioni n. __________ e __________)
che hanno preceduto quello promosso dal denunciante (gruppo n. __________), la
Camera, l’11 settembre 2009, ha sentito il cursore DN 1, che da anni ha
eseguito tutti i pignoramenti diretti contro PI 1. Successivamente, è stato indirizzato
a tutti gli uffici d’esecuzione del Cantone un questionario destinato ad accertare
la loro prassi in merito a determinati aspetti dell'esecuzione dei pignoramenti.
C. L’8
aprile 2009, l’Ufficio esecuzione di Lugano, dopo aver controllato le
affermazioni di DE 1, ha sporto una segnalazione penale nei confronti di PI 1
per aver omesso di dichiarare di essere proprietario del fondo mapp. n. __________
nella misura di ½ in occasione del pignoramento eseguito il 4 settembre 2008 a
favore delle esecuzioni n. __________ e __________.
Considerato
in
diritto:
1. In
conformità con l'art. 14 LEF, l'Autorità cantonale di vigilanza esercita il
potere disciplinare su tutti gli organi d'esecuzione forzata (art. 11 LALEF),
compreso il commissario in una procedura di moratoria concordataria (art. 14 e
295 cpv. 3 LEF). Il procedimento disciplinare ha quale funzione il mantenimento
dell’ordine, così come la salvaguardia della considerazione nei confronti delle
autorità e la fiducia nelle stesse. Le misure disciplinari mirano a garantire,
dal punto di vista sia preventivo che repressivo, il corretto adempimento dei
rispettivi obblighi da parte degli organi sottoposti al potere disciplinare
(cfr. Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, N. 12-13 ad art. 14 LEF).
Considerandi
2.
Il
procedimento disciplinare è retto nel nostro Cantone dalla LPR (art. 11 cpv. 2
LALEF), tanto per i funzionari e gli impiegati dello Stato (art. 2 cpv. 3
LALEF), quanto per gli organi di esecuzione e fallimento non sottoposti alla
LORD (art. 7 LALEF); può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di
vigilanza o su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento
del diritto esecutivo federale (Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad art. 3, p. 86).
3.
Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF nei confronti dell’ufficiale di esecuzione e fallimenti, o
di un funzionario possono essere prese le misure disciplinari seguenti:
l’ammonimento, la multa sino a 1'000 franchi, la sospensione dall’ufficio per
una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione. Il commissario di un
concordato è passibile delle medesime sanzioni; non può essere destituito, ma
gli può essere revocato il mandato (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 37 ad art. 295).
4.
Mentre
il catalogo delle misure disciplinari è puntuale ed esaustivo, i fatti
costitutivi di infrazione disciplinare non sono definiti nella legge. In senso
generale, è passibile di sanzione disciplinare ogni violazione dei doveri di
funzione (ancorché commessa fuori dagli orari di servizio) e ogni violazione
dei doveri particolari imposti da una corretta applicazione del diritto
esecutivo, comprese eventuali direttive impartite dalle autorità di vigilanza (Gilliéron, op. cit., vol. I, Losanna
1999, n. 32 ad art. 14). Nell'ambito disciplinare vige tuttavia il principio di
opportunità secondo cui non ogni violazione dei doveri di funzione dev'essere
sanzionata (Emmel, in Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 10 ad art. 14).
Sebbene
la legge non lo precisi, la colpa è un presupposto essenziale dell'intervento
disciplinare (cfr. Gilliéron, op.
cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Emmel,
op. cit., n. 8 ad art. 14; Lorandi,
op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).
La
sanzione disciplinare deve inoltre rispettare il principio della
proporzionalità, ciò che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a
garantire l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace
esecuzione delle mansioni pubbliche, nonché la salvaguardia della fiducia
nell’amministrazione, e dall’altra, dev'essere commisurata alla gravità oggettiva
dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 40 ad art. 14; Dallèves, Commentaire romand de la LP,
Basilea/Ginevra/ Monaco 2005, n. 4 ad art. 14).
5.
Nel
caso in esame, la critica più grave – ed infamante – espressa dal denunciante
riguarda l’accennato favoritismo (per non dire corruzione) di cui i funzionari
dell’Ufficio __________ – e in primis il cursore DN 1 – si sarebbero
resi colpevoli nei confronti di PI 1, per il fatto che il padre di quest’ultimo
è stato funzionario dell’Ufficio per molti anni. Tranne questa circostanza,
messa in relazione con le altre censure rivolte all’operato del cursore, il
denunciante non allega ulteriori fatti a sostegno della sua pesante accusa.
Orbene, l’istruttoria ha messo in evidenza che il cursore DN 1 non ha mai avuto
contatti né con PI 1 né con il di lui padre fuori dalla sua attività
professionale. D’altronde, egli non è mai stato alle dipendenze del padre
dell’escusso, poiché all’epoca egli lavorava per __________ mentre __________
dirigeva __________, e comunque quest’ultimo ha lasciato l’Ufficio 20 anni fa.
Non risulta nemmeno che DN 1 abbia ricevuto pressioni da parte di altri
funzionari dell’Ufficio per un trattamento di favore degli incarti di PI 1. Pur
ammettendo di non aver gestito la prassi PI 1 in modo precisissimo, DN 1 ha
contestato nel modo più assoluto di aver ricevuto alcun compenso dal debitore
(verbale 10 settembre 2009, a pag. 3). Tale affermazione appare del tutto credibile:
le negligenze che verranno accertate nei seguenti considerandi non sono
ovviamente caratteristiche degli incarti relativi a PI 1 né finalizzate a
fargli ottenere vantaggi indebiti, ma riguardano tutti gli incarti gestiti da DN
1.
e si spiegano in gran parte con le difficoltà che tutti gli Uffici – e non
solo quello di __________ – riscontrano nell’eseguire i pignoramenti a casa
dell’escusso, con una prassi – che pare assai diffusa nel Cantone – che ne
ammette la sostituzione con pignoramenti eseguiti nei locali dell’Ufficio e con
una certa mancanza di direttive interne ed esterne, in particolare per quanto
concerne l’assunzione d’informazioni patrimoniali tramite l’utilizzo delle
nuove tecnologie. Va del resto evidenziato che nell’ambito della procedura relativa
al gruppo n. __________, l’Ufficio ha sporto denuncia penale contro PI 1 per
distrazione di beni (redditi) pignorati, che è sfuggito alla condanna penale
solo pagando l’importo pignorato (fr. 10'821,20). La critica del denunciante
riferita all’onestà dei funzionari dell’Ufficio esecuzione di Lugano – e in
particolare del cursore DN 1 – è quindi del tutto infondata.
6.
Per
quanto concerne la censura relativa al mancato pignoramento del fondo mapp. n. __________
in esecuzioni precedenti, si rileva quanto segue:
6.1
L’istruttoria
ha evidenziato che il cursore DN 1, nella procedura di pignoramento eseguito il
17.
novembre 2006 a favore del gruppo n. __________ (es. __________ e __________
promosse dalla Cassa __________), ha probabilmente interrogato l’escusso nei
locali dell’Ufficio, ma comunque non presso la sua abitazione, siccome ammette
di non esservi mai entrato, in quanto il debitore non ha mai dato seguito agli
avvisi di pignoramento. Ritenendo che la casa d’abitazione dell’escusso e della
moglie fosse sita in via __________ a __________ (indirizzo indicato
sull’avviso di pignoramento, che corrisponde al mapp. n. 5__________, acquistato
dai coniugi nel 2001), il cursore ha rinunciato a pignorarla, con la seguente
motivazione: “commercialmente vendita UE non interessante/ vedi es.
precedenti” (verbale interno 17/11/2006). Ha spiegato in occasione del suo
interrogatorio di aver espresso tale valutazione tenendo conto non solo
dell’onere ipotecario ma anche del fatto che l’escusso era proprietario
unicamente di una metà del fondo e che secondo la sua esperienza e quella dei
colleghi le quote di comproprietà vengono solitamente realizzate per un prezzo
irrisorio a causa del diritto di prelazione dell’altro proprietario (verbale
10/9/2009, a pag. 3). In ogni caso, il creditore procedente non ha contestato
questa decisione.
6.2
Pure
il successivo pignoramento 4 settembre 2008 a favore delle esecuzioni n. __________
e __________ è stato eseguito presso l’Ufficio e non a casa dell’escusso.
Poiché i cambiamenti di domicilio sono registrati dalla cancelleria, DN 1 non
si è accorto che nel frattempo, e meglio il 1° aprile 2008, PI 1 e la moglie avevano
comprato il fondo n. __________, in via __________, sempre a __________, dove
erano traslocati con i figli. Interrogato sul motivo per il quale nel verbale
delle operazioni di pignoramento aveva indicata la casa come “oberata da
ipoteche”, il cursore ha dichiarato di aver probabilmente consultato il programma
SIFTI (Sistema d’informazione fondiario del Cantone Ticino) in base al numero
di parcella indicato dall’escusso (verbale 10/9/2009, a pag. 2).
6.3
Ora,
il fatto che DN 1 per diversi anni non abbia mai eseguito un pignoramento a
casa dell’escusso costituisce oggettivamente una violazione dei doveri
particolari imposti da una corretta applicazione del diritto esecutivo:
l’avesse fatto si sarebbe probabilmente reso conto del cambiamento di proprietà,
o almeno sarebbe stato incitato ad effettuare un controllo tramite il programma
SIFTI. La rinuncia al pignoramento del fondo n. __________ non dà per contro
adito a rimproveri dal punto di vista disciplinare: l’onere ipotecario era
infatti di fr. 1'450'000.-- mentre il valore di stima della quota di ½ di
spettanza di PI 1 è di fr. 750'000.-- (cfr. verbale di pignoramento del 22
aprile 2009).
7.
Il
denunciante censura poi il fatto che nelle esecuzioni immediatamente precedenti
a quella da lui promossa siano stati emessi attestati di carenza di beni (a
favore delle esecuzioni n. __________ e __________) allorquando PI 1 era proprietario
di diverse società e dichiarava uno stipendio netto di fr. 7'731,25.
7.1
A
proposito del mancato pignoramento delle azioni di cui l’escusso era titolare,
DN 1 ha dichiarato quanto segue: “Sapevo che PI 1 era socio unico e gerente della Fiduciaria PI 1 così
come numerose altre società che però erano quasi tutte in situazione economica
disastrosa. Il debitore mi aveva assicurato che gli introiti di quelle altre società
confluivano nella fiduciaria e che lui percepiva solo un salario dalla
fiduciaria. Non ho ritenuto di dover pignorare l’utile della fiduciaria in
quanto la stessa era ed è tutt’ora oggetto di numerosi precetti esecutivi e
ACB. Preciso che recenti pignoramenti eseguiti da altri funzionari contro la
società sono sfociati in ACB. Per questo motivo non ho applicato la giurisprudenza
federale che prescrive il pignoramento degli utili della società di cui l’escusso
e azionista unico invece del salario da lui dichiarato. Va detto che mi è stato
detto in altre occasioni che in simili casi pignorare le azioni o le quote
sociali non porta frutti. Preciso che pochi colleghi fanno quel tipo di
pignoramento perché pensano che il santo non vale la candela. Del resto non ci
sono delle direttive chiare nemmeno su questo punto”. Una ricerca del
nome “PI 1” nel sito internet del registro di commercio del Cantone Ticino ha
mostrato che 54 delle 98 società di cui l’escusso è, o è stato amministratore o
socio sono state cancellate o sciolte, spesso in seguito a fallimento.
Tuttavia, tra quelle rimanenti, diverse società, domiciliate presso la
Fiduciaria PI 1, non risultano essere oggetto di esecuzioni o di attestati di
carenza di beni (cfr. ad. es. __________, __________, __________, __________, __________,
__________, ecc.). Un pignoramento dell’azione che l’amministratore deve per legge
detenere e delle quote sociali delle società a garanzia limitata di cui
l’escusso è socio (__________, __________, __________) era quindi possibile. Il
fatto che egli detenesse questi titoli eventualmente a titolo fiduciario – come
da lui preteso nel pignoramento eseguito a favore del denunciante – è
irrilevante, giacché il fiduciario è giuridicamente proprietario dei titoli
detenuti per conto del mandante. Certo, la situazione esecutiva delicata della
Fiduciaria PI 1, che sarebbe sfociata alcuni mesi dopo nel rilascio di
attestati di carenza di beni per oltre fr. 150'000.--, ha potuto far ritenere
al cursore che il pignoramento del salario versato dalla fiduciaria – deficitaria
– era ancora la soluzione più vantaggiosa per il procedente. D’altronde,
l’indagine svolta dall’ispettore della Camera ha evidenziato come le azioni
detenute dall’escusso quale amministratore di società anonime e le quote
sociali di società a garanzia limitata da lui gestite sono generalmente
pignorate solo a domanda dell’escutente. Tutto sommato, il comportamento di DN
1.
non è su questo punto censurabile dal profilo disciplinare.
7.2
Il
reddito dichiarato dall’escusso in occasione del pignoramento del 4 settembre
2008, pari a fr. 7'731,25, è stato dichiarato impignorabile in quanto inferiore
al minimo di esistenza dell’escusso e della sua famiglia, determinato in fr.
8'012,50. Una parte importante di quest’ultimo importo è costituita dagli
interessi ipotecari versati da PI 1, pari a fr. 4'338.-- al mese. Se era giusto
tenerne conto nel calcolo del minimo di esistenza, ancorché tale alloggio
risultava manifestamente sproporzionato alle effettive necessità e possibilità
finanziarie dell’escusso, il cursore avrebbe dovuto impartirgli un termine di 6
mesi per adattare le sue spese d’alloggio alla propria situazione, come
stabilito dalla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 116 III 21, cons.
2d; 129 III 526 ss., cons. 3). Non vi è pertanto stata una corretta applicazione
del diritto esecutivo.
8.
Il
denunciante rimprovera ancora al cursore il mancato controllo dell’esistenza di
conti dell’escusso presso le banche __________ e __________. Non indica
tuttavia quali erano gli indizi noti al cursore dai quali avrebbe potuto
dedurre l’esistenza dei conti in questione. Non risulta d’altronde dall’incarto
che il creditore o l’escusso glieli avessero segnalati. Va del resto segnalato
che nella successiva procedura alla quale partecipa il segnalante il
pignoramento dei conti da lui indicati si è rivelato infruttuoso.
9.
Il denunciante si lamenta infine della mancata segnalazione alla
Commissione dei Fiduciari dell’esistenza di attestati di carenza di beni a
carico di PI 1. Nella sua Circolare n. 25/2004, la Camera ha dato agli Uffici
del Cantone le seguenti istruzioni sull’attuazione del loro dovere di segnalare
l’esistenza di attestati di carenza di beni emessi a carico di avvocati, notai
e fiduciari:
2.1
Nell'esecuzione
in via di pignoramento e nel fallimento, gli organi di esecuzione forzata
competenti, in occasione dell'interrogatorio del debitore, chiederanno a
quest'ultimo d'indicare la sua professione. La risposta verrà riportata sul
verbale di pignoramento, risp. sul verbale d'interrogatorio.
2.2
Al momento di
rilasciare un attestato di carenza beni definitivo, gli organi di esecuzione
forzata competenti, in base alle indicazioni ottenute in conformità del punto
2.1
o secondo le proprie conoscenze (segnatamente nell'esecuzione in via di
realizzazione di pegno), controlleranno se il debitore è iscritto all'albo
degli avvocati1, dei notai2 o dei fiduciari3 e
qualora sia il caso segnaleranno il rilascio dell'attestato di carenza beni alla
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati (art. 41 cpv. 1 Lavv),
rispettivamente, per i notai, alla Camera per l'avvocatura e per il notariato
del Tribunale d'Appello (art. 25 cpv. 2 LN) e, per i fiduciari, al Dipartimento
delle Istituzioni (art. 21 LFid e 16 cpv. 2 RFid [RL 11.1.4.1.1]).
Nel caso
concreto, DN 1 ha indicato sui verbali di pignoramento la professione di fiduciario
dell’escusso, anche se ha ammesso in sede d’interrogatorio d’ignorare che la
Circolare si applicasse anche ai fiduciari. In ogni caso, non spettava a lui
inoltrare la segnalazione, siccome le sue mansioni si fermano allo stadio del
pignoramento, il rilascio di attestati di carenza di beni rientrando nella
competenza di altri funzionari. La Camera ha del resto accertato che mancavano
direttive interne di applicazione della suddetta Circolare, che sono state
adottate solo dopo l’inoltro della segnalazione in esame.
10.
In
riassunto, le violazioni accertate a carico di DN 1 (supra ad cons. 6 e 7.2) si
possono qualificare oggettivamente di lieve entità, in quanto riguardano norme
di carattere tecnico-giuridico la cui applicazione nella pratica non è sempre
facile, tenuto conto del carico di lavoro dei cursori e della sempre maggiore
propensione degli escussi a disattendere il loro dovere di assistere al
pignoramento e d’indicare i propri beni (art. 91 LEF). Lo stesso denunciato ha
del resto ammesso di non aver gestito la prassi PI 1 in modo precisissimo.
11.
Dal
profilo soggettivo, occorre osservare come le violazioni dei doveri di servizio
accertate siano da qualificare come semplici negligenze. Il caso concreto e
l’esito della consultazione di tutti gli uffici d’esecuzione del Cantone hanno inoltre
evidenziato alcune incertezze in merito alle modalità dell’esecuzione dei pignoramenti,
segnatamente di quote di comproprietà, che verosimilmente discendono da una
certa mancanza di direttive interne ed esterne (ovvero a cura dell’autorità di
vigilanza) e da lacune nella formazione (continua) dei funzionari. In
particolare, non sembra essere stato sufficientemente messo in evidenza lo
sviluppo della giurisprudenza cantonale relativa all’esecuzione dei pignoramenti:
mentre nel passato, si è forse potuto dedurre, da alcune sentenze della Camera,
che per l’esecuzione del pignoramento il cursore si poteva limitare a fondarsi
sulle dichiarazioni dell’escusso, ulteriori accertamenti essendo eseguiti solo
a domanda dell’escutente e a condizione ch’egli avesse fornito indizi concreti sull’esistenza di beni pignorabili non dichiarati, in
tempi più recenti la Camera ha però ricordato che l'ufficio d'esecuzione non
può limitarsi a registrare acriticamente le dichiarazioni dell’escusso ma deve
attivamente indagare sull'estensione e la composizione del suo patrimonio e
verificare le sue affermazioni qualora dalle informazioni assunte dall'ufficio
o fornite dall'escutente emergano fondati dubbi sulla loro attendibilità o
completezza (cfr. ad es. CEF 10 febbraio 2008, inc. 15.09.8, cons. 2.2, con
rif.; CEF 27 novembre 2008, inc. 15.08.53, cons. 3). A questo proposito, va
rilevato come i progressi tecnologici abbiano messo a disposizione degli Uffici
mezzi di ricerca elettronici che consentono loro alcuni accertamenti utili
senza dispendio di tempo e ritardi sproporzionati, ad esempio per quanto concerne
le proprietà immobiliari (SIFTI), i veicoli (registro elettronico delle targhe)
o le società (registro di commercio cantonale informatizzato, Zefix), senza
però che sia stato formalmente statuito l’obbligo del loro utilizzo a scopo di
pignoramento. Nel caso concreto, va d’altronde riconosciuta a DN 1 quale
circostanza attenuante il fatto di aver potuto
legittimamente ritenere che PI 1, dal momento che aveva dichiarato di essere
proprietario della casa di abitazione, non avesse altri beni immobili. Tutto sommato, le colpe del denunciato appaiono pertanto lievi.
12.
Accertato il carattere lieve delle violazioni e delle colpe di DN 1,
e tenuto conto del fatto ch’egli non ha precedenti disciplinari, la Camera
ritiene che il comportamento del denunciato non debba
comportare alcuna conseguenza d’ordine disciplinare. Egli è tuttavia invitato
in futuro a gestire i suoi incarti con maggior rigore, attenendosi ai principi
ricordati nella presente sentenza.
13.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità (art. 16 e 17 LPR per il rinvio
dell’art. 11 cpv. 2 LALEF).
Richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, 11 LALEF, 16 e 17 LPR
pronuncia:
1.
Non è dato seguito al procedimento disciplinare 28 maggio 2009 nei
confronti di DN 1.
2.
Non si
prelevano spese.
3.
Intimazione a:
– DN 1, __________;
Comunicazione:
– __________, capo
dell’Ufficio esecuzione __________ (riservato);
– __________, __________
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione -a norma
dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione;
il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la
decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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