15.2009.96
Richiesta di dichiarazione di nullità di un verbale di pignoramento qualificato come "del tutto impreciso o comunque non chiaro". Asserita dichiarazione di compensazione del terzo debitore. Scelta tra
29 settembre 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.96
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, CEF
Titolo:
Richiesta di dichiarazione di nullità di un verbale di pignoramento qualificato come "del tutto impreciso o comunque non chiaro". Asserita dichiarazione di compensazione del terzo debitore. Scelta tra compensazione e pegno manuale
VERBALE DI PIGNORAMENTO
art. 108 LEF
Incarto n.
15.2009.96
Lugano
29 settembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3 settembre 2009 di
RI 1
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di
sequestro n. 1365305-02 eseguito il 13 agosto 2009 nella procedura esecutiva
promossa dal ricorrente nei confronti di
PI 1 (I)
rappr. dall’avv. __________, __________
viste le
osservazioni 21 settembre 2009 di PI 1 e 22 settembre 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
il ricorrente chiede alla Camera di dichiarare nullo il verbale di sequestro
del 13 agosto 2009, in quanto sarebbe “del tutto impreciso o comunque non
chiaro”;
che,
per quanto qui d’interesse, in realtà il verbale indica chiaramente alla
posizione 1 (recte 1.1) un conto della debitrice PI 1 presso la PI 2 (in
seguito PI 2) con un saldo di fr. 109,82 e alla posizione 1.2 altri conti
presso la medesima banca, già pignorati in precedenza a favore di altri
creditori, ammontanti complessivamente a fr. 2'660'336,26, sui quali PI 2 vanta
a suo favore un diritto di pegno;
che
d’altronde PI 2 non ha contestato il verbale di sequestro (allestito dopo il
suo scritto 17 luglio 2009);
che
comunque non risulta né dai documenti prodotti dal ricorrente né dall’incarto
che la banca abbia formalmente sollevato l’eccezione di compensazione, sicché
non vi sono motivi per ritenere che i crediti pignorati si siano nel frattempo
estinti;
che
non si può ragionevolmente congelare la procedura esecutiva per il timore che PI
2 possa in futuro opporre la compensazione – ciò che sarebbe autorizzata a fare
persino dopo l’aggiudicazione dei crediti in questione (DTF 95 II 235 segg.);
che
del resto il ricorrente non allega che si possa, allo stadio attuale della
procedura, obbligare la banca a scegliere tra l’eccezione di compensazione e
la rivendicazione di un diritto di pegno manuale;
che
in queste condizioni non vi sono validi motivi per pronunciare la nullità del
verbale di sequestro impugnato e nemmeno per annullarlo, ritenuto comunque che
eventuali accertamenti complementari da parte dell’Ufficio andavano chiesti
entro il termine di ricorso di 10 giorni dalla ricezione del verbale di
sequestro (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero nel caso concreto entro il 27 agosto,
mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 3 settembre 2009;
che
parimenti l’assegnazione del termine dell’art. 108 LEF contenuta nel verbale
contestato va confermata;
Richiamati
gli art. 17, 20a, 108, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. RA 1, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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