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Decisione

15.2009.96

Richiesta di dichiarazione di nullità di un verbale di pignoramento qualificato come "del tutto impreciso o comunque non chiaro". Asserita dichiarazione di compensazione del terzo debitore. Scelta tra

29 settembre 2009Italiano4 min

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Fatti

15.2009.96

Data decisione, Autorità:

29.09.2009, CEF

Titolo:

Richiesta di dichiarazione di nullità di un verbale di pignoramento qualificato come "del tutto impreciso o comunque non chiaro". Asserita dichiarazione di compensazione del terzo debitore. Scelta tra compensazione e pegno manuale

VERBALE DI PIGNORAMENTO

art. 108 LEF

Incarto n.

15.2009.96

Lugano

29 settembre

2009

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 settembre 2009 di

RI 1

rappr. dall’ RA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro il verbale di

sequestro n. 1365305-02 eseguito il 13 agosto 2009 nella procedura esecutiva

promossa dal ricorrente nei confronti di

PI 1 (I)

rappr. dall’avv. __________, __________

viste le

osservazioni 21 settembre 2009 di PI 1 e 22 settembre 2009 dell’CO 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

il ricorrente chiede alla Camera di dichiarare nullo il verbale di sequestro

del 13 agosto 2009, in quanto sarebbe “del tutto impreciso o comunque non

chiaro”;

che,

per quanto qui d’interesse, in realtà il verbale indica chiaramente alla

posizione 1 (recte 1.1) un conto della debitrice PI 1 presso la PI 2 (in

seguito PI 2) con un saldo di fr. 109,82 e alla posizione 1.2 altri conti

presso la medesima banca, già pignorati in precedenza a favore di altri

creditori, ammontanti complessivamente a fr. 2'660'336,26, sui quali PI 2 vanta

a suo favore un diritto di pegno;

che

d’altronde PI 2 non ha contestato il verbale di sequestro (allestito dopo il

suo scritto 17 luglio 2009);

che

comunque non risulta né dai documenti prodotti dal ricorrente né dall’incarto

che la banca abbia formalmente sollevato l’ec­cezione di compensazione, sicché

non vi sono motivi per ritenere che i crediti pignorati si siano nel frattempo

estinti;

che

non si può ragionevolmente congelare la procedura esecutiva per il timore che PI

2 possa in futuro opporre la compensazione – ciò che sarebbe autorizzata a fare

persino dopo l’aggiu­dicazione dei crediti in questione (DTF 95 II 235 segg.);

che

del resto il ricorrente non allega che si possa, allo stadio attuale della

procedura, obbligare la banca a scegliere tra l’ecce­zione di compensazione e

la rivendicazione di un diritto di pegno manuale;

che

in queste condizioni non vi sono validi motivi per pronunciare la nullità del

verbale di sequestro impugnato e nemmeno per annullarlo, ritenuto comunque che

eventuali accertamenti complementari da parte dell’Ufficio andavano chiesti

entro il termine di ricorso di 10 giorni dalla ricezione del verbale di

sequestro (art. 17 cpv. 2 LEF), ovvero nel caso concreto entro il 27 agosto,

mentre il ricorso è stato inoltrato solo il 3 settembre 2009;

che

parimenti l’assegnazione del termine dell’art. 108 LEF contenuta nel verbale

contestato va confermata;

Richiamati

gli art. 17, 20a, 108, 275 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. RA 1, __________;

– avv.

__________, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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