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Decisione

15.2009.97

Ricorso presentato in lingua francese. Irricevibilità di un successivo documento redatto in italiano che non è una traduzione ma una rielaborazione del ricorso. Tardività del nuovo documento

15 settembre 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i due documenti per determinare quali parti dell’atto del 14 agosto sia da

considerare una traduzione dell’atto del 17 luglio e quali parti invece non lo

siano;

che si

deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha dato seguito al provvedimento 3

agosto 2009 dell’Ufficio entro il termine impartitogli, senza parlare del fatto

che non ha nemmeno prodotto una traduzione dei documenti allegati al ricorso (a

questo proposito, cfr. Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.1 ad art. 7);

che di

conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);

che pur

volendo considerare l’atto del 14 agosto come ricorso a sé stante, lo si dovrebbe

comunque dichiarare tardivo, dal momento che il ricorrente – nell’ipotesi a lui

più favorevole - ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato al più tardi

il giorno prima della presentazione del suo ricorso, ovvero il 16 luglio 2009:

tenuto conto che le ferie esecutive estive sono terminate il 31 luglio 2009

(art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF), che il 1° agosto era festivo, che il 2 agosto era

una domenica, e che il 3 agosto non viene computato (art. 31 cpv. 1 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 31), il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 17

cpv. 2 LEF), è scaduto giovedì 13 agosto 2009;

che ci si

potrebbe invero chiedere se il ricorrente abbia preso conoscenza dello scritto

7 luglio 2009 (provvedimento impugnato) inviatotogli dall’Ufficio di esecuzione

e fallimento di Mendrisio per posta semplice (v. osservazioni UEF, pag. 2)

prima del 16 luglio 2009, segnatamemnte (ben) prima dell’inzio delle ferie esecutive

estive (15 luglio 2009), nella quale ipotesi il termine per ricorrere sarebbe

venuto a scadere già il 5 agosto 2009 in virtù dell’art. 63 LEF;

che dato

quanto precede la questione non ha tuttavia da essere risolta;

che

rimane comunque salva la facoltà del ricorrente di presentare all’Ufficio una

nuova istanza di cancellazione;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17 e 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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