15.2009.97
Ricorso presentato in lingua francese. Irricevibilità di un successivo documento redatto in italiano che non è una traduzione ma una rielaborazione del ricorso. Tardività del nuovo documento
15 settembre 2009Italiano5 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2009.97
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, CEF
Titolo:
Ricorso presentato in lingua francese. Irricevibilità di un successivo documento redatto in italiano che non è una traduzione ma una rielaborazione del ricorso. Tardività del nuovo documento
PROCEDURA DI RICORSO
art. 17 LEF
art. 7 LPR
Incarto n.
15.2009.97
Lugano
15 settembre
2009
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 14 agosto 2009 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 7
luglio 2009 con cui l’Ufficio ha segnatamente respinto la richiesta tendente alla
cancellazione delle esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1
viste le
osservazioni 3 settembre 2009 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 17
luglio 2009, RI 1 ha presentato, in lingua francese, un ricorso contro la decisione
7 luglio 2009 con cui l’CO 1 ha respinto la sua richiesta tendente alla cancellazione
delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse
nei suoi confronti da PI 1 e alla constatazione della nullità di ogni nuova
esecuzione fondata sulla medesima causale;
che con
provvedimento 3 agosto 2009, l’Ufficio, in applicazione degli art. 7 cpv. 2 e 5
LPR, ha impartito al ricorrente un termine perentorio di 10 giorni per produrre
la traduzione in lingua italiana del ricorso e dei documenti allegati, con la
comminatoria che in caso di mancato ossequio di tale termine, l’atto non
sarebbe preso in considerazione e il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
che il 14
agosto 2009, RI 1 ha presentato un allegato di ricorso redatto in lingua italiana,
che manifestamente non è una semplice traduzione del ricorso inoltrato il 17
luglio bensì una sua rielaborazione più lunga;
che la
ratio legis dell’art. 7 cpv. 2 LPR esclude che questa Camera sia tenuta a confrontare
Fatti
i due documenti per determinare quali parti dell’atto del 14 agosto sia da
considerare una traduzione dell’atto del 17 luglio e quali parti invece non lo
siano;
che si
deve pertanto ritenere che il ricorrente non ha dato seguito al provvedimento 3
agosto 2009 dell’Ufficio entro il termine impartitogli, senza parlare del fatto
che non ha nemmeno prodotto una traduzione dei documenti allegati al ricorso (a
questo proposito, cfr. Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 3.1 ad art. 7);
che di
conseguenza il ricorso è irricevibile (art. 7 cpv. 5 LPR);
che pur
volendo considerare l’atto del 14 agosto come ricorso a sé stante, lo si dovrebbe
comunque dichiarare tardivo, dal momento che il ricorrente – nell’ipotesi a lui
più favorevole - ha avuto conoscenza del provvedimento impugnato al più tardi
il giorno prima della presentazione del suo ricorso, ovvero il 16 luglio 2009:
tenuto conto che le ferie esecutive estive sono terminate il 31 luglio 2009
(art. 56 cpv. 1 n. 2 LEF), che il 1° agosto era festivo, che il 2 agosto era
una domenica, e che il 3 agosto non viene computato (art. 31 cpv. 1 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 43 ad art. 31), il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 17
cpv. 2 LEF), è scaduto giovedì 13 agosto 2009;
che ci si
potrebbe invero chiedere se il ricorrente abbia preso conoscenza dello scritto
7 luglio 2009 (provvedimento impugnato) inviatotogli dall’Ufficio di esecuzione
e fallimento di Mendrisio per posta semplice (v. osservazioni UEF, pag. 2)
prima del 16 luglio 2009, segnatamemnte (ben) prima dell’inzio delle ferie esecutive
estive (15 luglio 2009), nella quale ipotesi il termine per ricorrere sarebbe
venuto a scadere già il 5 agosto 2009 in virtù dell’art. 63 LEF;
che dato
quanto precede la questione non ha tuttavia da essere risolta;
che
rimane comunque salva la facoltà del ricorrente di presentare all’Ufficio una
nuova istanza di cancellazione;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 20a LEF; 7 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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