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Decisione

15.2009.98

Ricorso privo di motivazione. Inutilità della fissazione di un termine per sanare tale carenza. Irricevibilità

15 settembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2009.98

Data decisione, Autorità:

15.09.2009, CEF

Ricorso:

TF,5A_665/09, 20.10.2009

Titolo:

Ricorso privo di motivazione. Inutilità della fissazione di un termine per sanare tale carenza. Irricevibilità

PROCEDURA DI RICORSO

art. 7 cpv. 3 let. b LPR

art. 7 cpv. 5 LPR

Incarto n.

15.2009.98

Lugano

15 settembre

2009

FP/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretaria:

Locatelli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 agosto 2009 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del

Distretto di Mendrisio, e meglio contro il verbale di pignoramento del 1°

luglio/12 agosto 2009 nell’ambito delle esecuzioni promosse da

1. PI 1, __________

(rappresentato

RA 1)

esecuzioni

n. __________ e __________

Considerandi

2.

PI 1, __________.

(rappresentata

__________)

esecuzioni n. __________ e __________

esaminati atti e documenti,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito di varie esecuzioni promosse dallo PI 1 nei confronti di RI 1,

l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio ha proceduto in

data 1° luglio 2009 al pignoramento dell’importo di fr. 507'358.-, come

“provento eccedente da realizzazione forzata della particella __________ RFD __________

e depositato presso lo scrivente Ufficio”, con la menzione che il pignoramento

avviene limitatamente a quanto in esecuzione;

che

il relativo verbale di pignoramento è stato intimato all’escussa il 12 agosto

2009;

che

con scritto datato 31 agosto 2009, ma spedito il giorno successivo, RI 1 ha

comunicato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio di

opporsi al citato verbale di pignoramento e degli altri che “proditoriamente mi

saranno inviati, perché falsi e tendenziosi e per tutte le ragioni già

ampiamente chiarite”;

che,

a mente dell’escussa, “i ricorsi assumono carattere sospensivo”;

che

il 3 settembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio,

richiamati gli art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LPR, ha trasmesso a questa Camera lo

scritto in rassegna con i relativi allegati prodotti dalla ricorrente, per la

decisione sull’effetto sospensivo, sottolineando nondimeno che il gravame

sarebbe carente di qualsiasi motivazione a supporto della contestazione del

verbale di pignoramento, ciò che dovrebbe spingere l’autorità ricorsuale a

valutare l’opportunità di dichiarare il ricorso irricevibile ex art. 9 cpv. 2

LPR;

che

in ogni modo lo stesso Ufficio ha preavvisato negativamente la richiesta di

effetto sospensivo al ricorso;

che

per l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso dev’essere presentato in forma

scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento

impugnato, in tante copie quanto sono le parti interessate più due (per

l’organo e per l’autorità di vigilanza);

che

l’atto deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria

(art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

che

il gravame dev’essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze

legali, entro il termine di ricorso, che è di 10 giorni dalla conoscenza del

provvedimento impugnato, ridotto a cinque giorni nelle esecuzioni cambiarie

(art. 17 cpv. 2 e 20 LEF, 8 cpv. 1 e 2 LPR);

che

ci si può chiedere anzitutto se il ricorso inoltrato il 1°. settembre 2009 sia

tempestivo, tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento è stato

intimato all’interessata il 12 agosto 2009, la quale, verosimilmente, ne ha

preso conoscenza nei giorni successivi, ove si consideri che essa non pretende

il contrario, ossia che il verbale le è stato consegnato ben più avanti;

che

la questione può essere lasciata indecisa, il gravame dovendo essere dichiarato

d’acchito irricevibile in quanto carente di qualsiasi motivazione, la

ricorrente essendosi in buona sostanza limitata ad opporsi al verbale di

pignoramento come pure agli atti che seguiranno, perché falsi e tendenziosi e

per le ragioni che essa avrebbe già ampiamente chiarite, senza però sostanziare

né tanto meno dimostrare la sua asserzione;

che

ci si potrebbe nondimeno chiedere se alla ricorrente andrebbe impartito un

termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso con una

motivazione conforme alle esigenza prescritte dalla procedura (art. 7 cpv. 5

con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);

che

il quesito va risolto negativamente, poiché vi è da presumere che anche in caso

di presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa persisterà

nell’opporsi alla procedura esecutiva in modo simile, ovvero senza costrutto,

riproducendo per finire gli stessi scritti annessi al ricorso del 31 agosto/1°.

settembre 2009, con i quali essa ha in buona sostanza preteso di essere ancora

proprietaria dell’immobile oggetto di realizza- zione forzata (il cui provento

è stato pignorato il 1° luglio 2009) - di cui avrebbe chiesto la restituzione

con istanza 18 maggio 2009 al Tribunale federale, quale autorità di vigilanza,

per poi proporre il 7 luglio successivo allo stesso Tribunale federale, sempre

quale autorità di vigilanza, azione di manutenzione (art. 928 CC),

rispettivamente di reintegra - come pure di essere creditrice nei confronti

dello PI 1 per pretesi danni patiti;

che

con ogni evidenza iniziative del genere, specie in assenza di una decisione

giudiziaria a supporto delle rispettive asserzioni, sono del tutto inadatte a

invalidare l’impugnato provvedimento, ossia il pignoramento in rassegna, come

tale rimasto peraltro incontestato;

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori

(art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai creditori per

la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali non è

nemmeno necessario intimare la presente sentenza (cfr. CEF, sentenza del 23

giugno 2009, inc, n. 15.2009.66, pag. 3);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2

LPR, 61 e 62 OTLEF,

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La

segretaria

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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