15.2009.98
Ricorso privo di motivazione. Inutilità della fissazione di un termine per sanare tale carenza. Irricevibilità
15 settembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2009.98
Data decisione, Autorità:
15.09.2009, CEF
Ricorso:
TF,5A_665/09, 20.10.2009
Titolo:
Ricorso privo di motivazione. Inutilità della fissazione di un termine per sanare tale carenza. Irricevibilità
PROCEDURA DI RICORSO
art. 7 cpv. 3 let. b LPR
art. 7 cpv. 5 LPR
Incarto n.
15.2009.98
Lugano
15 settembre
2009
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretaria:
Locatelli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 agosto 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Mendrisio, e meglio contro il verbale di pignoramento del 1°
luglio/12 agosto 2009 nell’ambito delle esecuzioni promosse da
1. PI 1, __________
(rappresentato
RA 1)
esecuzioni
n. __________ e __________
Considerandi
2.
PI 1, __________.
(rappresentata
__________)
esecuzioni n. __________ e __________
esaminati atti e documenti,
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito di varie esecuzioni promosse dallo PI 1 nei confronti di RI 1,
l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio ha proceduto in
data 1° luglio 2009 al pignoramento dell’importo di fr. 507'358.-, come
“provento eccedente da realizzazione forzata della particella __________ RFD __________
e depositato presso lo scrivente Ufficio”, con la menzione che il pignoramento
avviene limitatamente a quanto in esecuzione;
che
il relativo verbale di pignoramento è stato intimato all’escussa il 12 agosto
2009;
che
con scritto datato 31 agosto 2009, ma spedito il giorno successivo, RI 1 ha
comunicato all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio di
opporsi al citato verbale di pignoramento e degli altri che “proditoriamente mi
saranno inviati, perché falsi e tendenziosi e per tutte le ragioni già
ampiamente chiarite”;
che,
a mente dell’escussa, “i ricorsi assumono carattere sospensivo”;
che
il 3 settembre 2009 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio,
richiamati gli art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LPR, ha trasmesso a questa Camera lo
scritto in rassegna con i relativi allegati prodotti dalla ricorrente, per la
decisione sull’effetto sospensivo, sottolineando nondimeno che il gravame
sarebbe carente di qualsiasi motivazione a supporto della contestazione del
verbale di pignoramento, ciò che dovrebbe spingere l’autorità ricorsuale a
valutare l’opportunità di dichiarare il ricorso irricevibile ex art. 9 cpv. 2
LPR;
che
in ogni modo lo stesso Ufficio ha preavvisato negativamente la richiesta di
effetto sospensivo al ricorso;
che
per l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso dev’essere presentato in forma
scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento
impugnato, in tante copie quanto sono le parti interessate più due (per
l’organo e per l’autorità di vigilanza);
che
l’atto deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria
(art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che
il gravame dev’essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze
legali, entro il termine di ricorso, che è di 10 giorni dalla conoscenza del
provvedimento impugnato, ridotto a cinque giorni nelle esecuzioni cambiarie
(art. 17 cpv. 2 e 20 LEF, 8 cpv. 1 e 2 LPR);
che
ci si può chiedere anzitutto se il ricorso inoltrato il 1°. settembre 2009 sia
tempestivo, tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento è stato
intimato all’interessata il 12 agosto 2009, la quale, verosimilmente, ne ha
preso conoscenza nei giorni successivi, ove si consideri che essa non pretende
il contrario, ossia che il verbale le è stato consegnato ben più avanti;
che
la questione può essere lasciata indecisa, il gravame dovendo essere dichiarato
d’acchito irricevibile in quanto carente di qualsiasi motivazione, la
ricorrente essendosi in buona sostanza limitata ad opporsi al verbale di
pignoramento come pure agli atti che seguiranno, perché falsi e tendenziosi e
per le ragioni che essa avrebbe già ampiamente chiarite, senza però sostanziare
né tanto meno dimostrare la sua asserzione;
che
ci si potrebbe nondimeno chiedere se alla ricorrente andrebbe impartito un
termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il ricorso con una
motivazione conforme alle esigenza prescritte dalla procedura (art. 7 cpv. 5
con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR);
che
il quesito va risolto negativamente, poiché vi è da presumere che anche in caso
di presentazione di un nuovo allegato ricorsuale, l’escussa persisterà
nell’opporsi alla procedura esecutiva in modo simile, ovvero senza costrutto,
riproducendo per finire gli stessi scritti annessi al ricorso del 31 agosto/1°.
settembre 2009, con i quali essa ha in buona sostanza preteso di essere ancora
proprietaria dell’immobile oggetto di realizza- zione forzata (il cui provento
è stato pignorato il 1° luglio 2009) - di cui avrebbe chiesto la restituzione
con istanza 18 maggio 2009 al Tribunale federale, quale autorità di vigilanza,
per poi proporre il 7 luglio successivo allo stesso Tribunale federale, sempre
quale autorità di vigilanza, azione di manutenzione (art. 928 CC),
rispettivamente di reintegra - come pure di essere creditrice nei confronti
dello PI 1 per pretesi danni patiti;
che
con ogni evidenza iniziative del genere, specie in assenza di una decisione
giudiziaria a supporto delle rispettive asserzioni, sono del tutto inadatte a
invalidare l’impugnato provvedimento, ossia il pignoramento in rassegna, come
tale rimasto peraltro incontestato;
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza ulteriori atti istruttori
(art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai creditori per
la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali non è
nemmeno necessario intimare la presente sentenza (cfr. CEF, sentenza del 23
giugno 2009, inc, n. 15.2009.66, pag. 3);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 e 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2
LPR, 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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