15.2010.100
Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare. Ricorso contro l'emissione di "dichiarazione di perdita" a favore di creditori non escutenti ritenuto tardivo
10 settembre 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.100
Data decisione, Autorità:
10.09.2010, CEF
Ricorso:
TF,5A_698/2010, 8.10.2010
Titolo:
Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare. Ricorso contro l'emissione di "dichiarazione di perdita" a favore di creditori non escutenti ritenuto tardivo
ATTESTATO PER INSUFFICIENZA DI PEGNO
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 112 cpv. 1 RFF
art. 120 RFF
Incarto n.
15.2010.100
Lugano
10 settembre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 25 agosto 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 3, __________
rappr. da RA 1, __________
e
meglio contro l’emissione di dichiarazioni d’insufficienza di pegno a favore di
1. PI 1
2. PI 2
patrocinata dall’ PA 1
viste le osservazioni 31 agosto 2010
dell’CO 1;
preso
atto dello scritto 1° settembre 2010 del ricorrente, che riguarda però un’altra
procedura di quella in esame (e meglio quella sfocciata nella sentenza 17
agosto 2010 del Bezirksgericht Bülach);
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che PI 3
procede contro RI 1 con esecuzione in via di realizzazione del pegno per
l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori;
che
oggetto del diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella
n. __________ RFD di __________, già di proprietà dell’escusso;
che il 30
ottobre 2009, conformemente alle prescrizioni dell’art. 140 LEF (per il rinvio
dell’art. 156 LEF), l’Ufficio ha depositato l’elenco oneri, in cui al Comune __________
è stata riconosciuta un’ipoteca legale per fr. 2'792,35, ad PI 3 due cartelle
ipotecarie in 3° rango per fr. 539'478,80 e fr. 235'475.--, nonché due cartelle
ipotecarie in 4° rango per fr. 120'000.--, all’avv. PI 1 una cartella
ipotecaria in 3° rango per fr. 24'499,45 e alla PI 2 due ipoteche legali in 1°
e 2° grado nonché cinque ipoteche legali, di cui una in 5° grado, una in 6°
grado e tre provvisorie, tutte iscritte per fr. 0.-- (in base alla
comunicazione del rappresentante della creditrice secondo cui i crediti
garantiti erano stati interamente pagati), così come 3 ipoteche legali
provvisorie a garanzia dei contributi relativi agli anni dal 1996 al 2009 per
complessivi fr. 253'966,95;
che il __________
il fondo è stato aggiudicato per l’importo di fr. 800'000.--;
che il 12
maggio 2010 l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto, da cui risulta che il
ricavato netto dopo il prelevamento delle tasse e spese, ovvero fr. 785'938,20,
ha permesso di pagare interamente i crediti del Comune __________ e
parzialmente (al 98%) quelli garantiti da ipoteca legale in 3° grado (PI 3: fr.
759'146,15; avv. PI 1: fr. 23'999,70);
che il
ricorso interposto da RI 1 contro tale stato di riparto è stato respinto da
questa Camera con sentenza del 7 giugno 2010 (CEF 15.10.70), diventata
definitiva dopo che il Tribunale federale, con sentenza del 12 luglio 2010 (STF
5A_450/ 2010), aveva dichiarato inammissibile un ennesimo ricorso di RI 1;
che con
sentenza 7 giugno 2010 questa Camera ha altresì respinto il ricorso di Gustav
Fatti
E. Speck contro il rideposito dello stato di riparto del 28 maggio 2010, resosi
necessario perché l’Ufficio di esecuzione di Lugano aveva omesso, per svista,
di indicare nello stato di riparto del 12 maggio 2010 quanto dovuto allo Stato
del Canton Ticino per la tassa sull’utile immobiliare (inc. 15.2010.71);
che adito
su ricoro di Gustav E. Speck, con sentenza del 12 luglio 2010 il Tribunale
federale ha di nuovo dichiarato il rimedio inammissibile (STF 5A_451/2010);
che il 29
luglio 2010, l’Ufficio ha emesso a favore di PI 3 un attestato d’insufficienza
di pegno per fr. 172'791.-- e a favore dell’avv. PI 1 e della PI 2 una
“dichiarazione d’insufficienza del pegno per crediti non scaduti” per fr.
499,75, rispettivamente fr. 253'966,95;
che sullo
stesso foglio che accompagna tali atti, RI 1 ha scritto di voler interporre un’opposizione (“Einsprache”), sostenendo che l’esecuzione sarebbe relativa
solo alle cartelle ipotecarie di PI 3, sicché le pretese degli altri creditori
non sarebbero legalmente valide e non potrebbero quindi essere ammesse in
graduatoria senza avviare procedimenti separati;
che nella
misura in cui il ricorso verte sulle “dichiarazioni d’insufficienza del pegno
per crediti non scaduti” si rivela inammissibile (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett.
b LPR) perché il ricorrente non motiva minimamente la sua censura;
Considerandi
che in
ogni caso tali dichiarazioni corrispondono a quanto prescrive l’art. 120, 2° periodo
RFF;
che nella
misura invece in cui la contestazione verte sulla partecipazione degli altri
creditori alla procedura, e quindi sul versamento del dividendo corrisposto
all’avv. PI 1 e al Comune di __________, il ricorso si
appalesa ampiamente tardivo, siccome RI 1 avrebbe dovuto far valere tale
censura al più tardi dieci giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dopo che aveva
avuto conoscenza dell’elenco oneri;
che a
titolo aggiuntivo va del resto rilevato come gli oneri gravanti il fondo
iscritti a registro fondiario (come quello dell’avv. PI 1) o insinuati dai
creditori in virtù dell’art. 138 cpv. 3 n. 3 LEF (come quelli del Comune)
debbano per legge essere iscritti nell’elenco oneri (art. 36 e 102 RFF), e, se
non sono stati contestati o se la contestazione è stata respinta in via
giudiziale, essi, in sede di riparto, non possono più venire contestati
giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF;
cfr. pure art. 43 cpv. 1 RFF);
che il
ricorso va pertanto integralmente respinto;
che visto
l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde
dal notificare alle parti interessate il ricorso e la presente sentenza;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 112, 120 RFF; 61
cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione
-a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla
notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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