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Decisione

15.2010.100

Esecuzione in realizzazione di pegno immobiliare. Ricorso contro l'emissione di "dichiarazione di perdita" a favore di creditori non escutenti ritenuto tardivo

10 settembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

E. Speck contro il rideposito dello stato di riparto del 28 maggio 2010, resosi

necessario perché l’Ufficio di esecuzione di Lugano aveva omesso, per svista,

di indicare nello stato di riparto del 12 maggio 2010 quanto dovuto allo Stato

del Canton Ticino per la tassa sull’utile immobiliare (inc. 15.2010.71);

che adito

su ricoro di Gustav E. Speck, con sentenza del 12 luglio 2010 il Tribunale

federale ha di nuovo dichiarato il rimedio inammissibile (STF 5A_451/2010);

che il 29

luglio 2010, l’Ufficio ha emesso a favore di PI 3 un attestato d’insufficienza

di pegno per fr. 172'791.-- e a favore dell’avv. PI 1 e della PI 2 una

“dichiarazione d’insufficienza del pegno per crediti non scaduti” per fr.

499,75, rispettivamente fr. 253'966,95;

che sullo

stesso foglio che accompagna tali atti, RI 1 ha scritto di voler interporre un’opposizione (“Einsprache”), sostenendo che l’esecuzione sarebbe relativa

solo alle cartelle ipotecarie di PI 3, sicché le pretese degli altri creditori

non sarebbero legalmente valide e non potrebbero quindi essere ammesse in

graduatoria senza avviare procedimenti separati;

che nella

misura in cui il ricorso verte sulle “dichiarazioni d’insuf­ficienza del pegno

per crediti non scaduti” si rivela inammissibile (giusta l’art. 7 cpv. 3 lett.

b LPR) perché il ricorrente non motiva minimamente la sua censura;

Considerandi

che in

ogni caso tali dichiarazioni corrispondono a quanto prescrive l’art. 120, 2° periodo

RFF;

che nella

misura invece in cui la contestazione verte sulla partecipazione degli altri

creditori alla procedura, e quindi sul versamento del dividendo corrisposto

all’avv. PI 1 e al Comune di __________, il ricorso si

appalesa ampiamente tardivo, siccome RI 1 avrebbe dovuto far valere tale

censura al più tardi dieci giorni (cfr. art. 17 cpv. 2 LEF) dopo che aveva

avuto conoscenza dell’elenco oneri;

che a

titolo aggiuntivo va del resto rilevato come gli oneri gravanti il fondo

iscritti a registro fondiario (come quello dell’avv. PI 1) o insinuati dai

creditori in virtù dell’art. 138 cpv. 3 n. 3 LEF (come quelli del Comune)

debbano per legge essere iscritti nell’elenco oneri (art. 36 e 102 RFF), e, se

non sono stati contestati o se la contestazione è stata respinta in via

giudiziale, essi, in sede di riparto, non possono più venire contestati

giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1 RFF;

cfr. pure art. 43 cpv. 1 RFF);

che il

ricorso va pertanto integralmente respinto;

che visto

l’esito, per ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde

dal notificare alle parti interessate il ricorso e la presente sentenza;

che non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 112, 120 RFF; 61

cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione

-a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla

notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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