15.2010.102
Fallimento. Graduatoria. Contestazione tardiva dell'estensione del privilegio di prima classe dei lavoratori
18 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.102
Data decisione, Autorità:
18.10.2010, CEF
Titolo:
Fallimento. Graduatoria. Contestazione tardiva dell'estensione del privilegio di prima classe dei lavoratori
CONTESTAZIONE DELLA GRADUATORIA
art. 17 cpv. 2 LEF
art. 247 LEF
Incarto n.
15.2010.102
Lugano
18 ottobre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 31 agosto 2010 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato di RA 1 , nella sua qualità di
amministratore speciale di
CO 1 __________
e meglio contro la “decisione” 20 agosto 2010 con cui
l’amministratore speciale ha rifiutato di ridepositare la graduatoria
limitatamente ai creditori di prima classe, tra cui:
PI 1, __________
PI 2, __________
PI 3, __________
viste le
osservazioni di questi tre creditori e quelle del 27 settembre 2010
dell’amministratore speciale;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro
dieci giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento;
che nella misura in cui il
ricorrente contesta la graduatoria, e segnatamente l’importo dei crediti
iscritti in prima classe, il ricorso è ampiamente tardivo, dal momento che la
graduatoria è stata depositata già dal 30 aprile 2008 (deposito poi rinnovato
il 1° settembre 2008);
che
l’avv. RI 1 pretende invero di ricorrere contro la “decisione” 20 agosto 2010,
con cui l’amministratore speciale ha respinto la richiesta 10 agosto 2010 del
ricorrente tendente alla modifica della graduatoria (doc. D) e pertanto
rifiutato di procedere ad un suo nuovo deposito (doc. A);
che
tuttavia la conferma di un provvedimento o il rifiuto di riconsiderarlo non
costituiscono decisione impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF (DTF 121 III 35; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 22 ad art. 17);
che il
ricorso in oggetto sarebbe quindi da considerare ricevibile solo qualora
l’amministratore speciale fosse stato tenuto a modificare la graduatoria;
che
invece le decisioni di collocazione che non sono state impugnate entro il
termine di legge sono definitive e in linea di massima non possono più
successivamente essere contestate, quand’anche fossero errate (DTF 87 III 85;
97 III 42; Hierholzer, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 121 ad art. 247; Jaques, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 56 ad art. 247);
che la
giurisprudenza ammette, in via eccezionale (DTF 98 III 70, cons. 3), eccezioni
al principio dell’immutabilità delle decisioni di collocazione diventate
definitive qualora siano fondate su atti dolosi, non siano chiare ed univoche o
siano basate su rapporti giuridici che si sono modificati dopo che la decisione
di collocazione è divenuta definitiva (estinzione o cessione del credito) (cfr.
DTF 96 III 78-79, cons. 3; Hierholzer, op. cit., loc. cit.; Jaques, op. cit., n. 58 segg. ad art. 247, con rif.);
che tali eccezioni non entrano in considerazione nel caso di specie,
siccome il ricorrente avrebbe già potuto (e dovuto) far valere le sue censure
al momento del deposito della graduatoria: i fatti determinanti per la
limitazione temporale del privilegio di prima classe dei lavoratori (art. 219
cpv. 1 prima classe lett. a e cpv. 5 n. 1 LEF) – in particolare la data della
concessione della pregressa moratoria concordataria – erano infatti allora già
noti (cfr. DTF 102 III 159-160, cons. 3);
che nella
sentenza pubblicata in DTF 111 II 84 cons. 3/a, il Tribunale federale, in obiter
dictum, ha sì esposto in modo del tutto generale che la graduatoria
potrebbe essere modificata quando un credito vi è stato iscritto o non iscritto
in modo manifestamente ingiusto, senza però citare precedenti né motivare
un’affermazione che collide con la sua giurisprudenza precedente (ad es. DTF
Fatti
22 I 298, 87 III 85, 97 III 42);
che per
il suo carattere eccezionale (v. pure AB OW 2002/03, 117-118 citato in Basler
Kommentar zum SchKG, Ergänzungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 121 ad
art. 247), siffatta giurisprudenza dovrebbe essere limitata ai
casi di errate scritture e d’involontarie omissioni;
che in
ogni caso è escluso in concreto considerare manifesto l’errore ammesso
dall’amministratore speciale (osservazioni 27 settembre 2010, ad 2), siccome è
sfuggito a tutti – e in primo luogo allo stesso ricorrente – per quasi due anni;
che come
giustamente rilevato dall’amministratore speciale, lo scopo perseguito dal
ricorrente – ovvero diminuire l’importo da versare alla prima classe onde
permettere il pagamento dei crediti di seconda classe, e segnatamente quello
della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, così da porre fine all’azione
di risarcimento promossa dalla Cassa contro il ricorrente in virtù dell’art. 52
LAVS – non potrebbe comunque essere raggiunto riducendo l’importo dei crediti
di prima classe di fr. 133'757,60, giacché la differenza tra l’importo
complessivo dei crediti riconosciuti in prima classe, di fr. 1'781'168,45 e la
liquidità disponibile a favore di questa classe, pari a fr. 637'314,55, supera
nettamente la somma che l’amministratore speciale ritiene di essere stata
erroneamente iscritta in prima classe;
che il
ricorrente non è legittimato ad invocare l’eventuale interesse di altri
creditori (ad. es. Cometta, op.
cit., n. 38 ad art. 17);
che nella
misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 247 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– PI
1, __________;
– PI
2, Osogna;
– PI
3, __________.
Comunicazione
all’amministratore speciale RA 1, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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