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Decisione

15.2010.102

Fallimento. Graduatoria. Contestazione tardiva dell'estensione del privilegio di prima classe dei lavoratori

18 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

22 I 298, 87 III 85, 97 III 42);

che per

il suo carattere eccezionale (v. pure AB OW 2002/03, 117-118 citato in Basler

Kommentar zum SchKG, Ergän­zungsband, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 121 ad

art. 247), siffatta giurisprudenza dovrebbe essere limitata ai

casi di errate scritture e d’involontarie omissioni;

che in

ogni caso è escluso in concreto considerare manifesto l’errore ammesso

dall’amministratore speciale (osservazioni 27 settembre 2010, ad 2), siccome è

sfuggito a tutti – e in primo luogo allo stesso ricorrente – per quasi due anni;

che come

giustamente rilevato dall’amministratore speciale, lo scopo perseguito dal

ricorrente – ovvero diminuire l’importo da versare alla prima classe onde

permettere il pagamento dei crediti di seconda classe, e segnatamente quello

della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, così da porre fine all’azio­ne

di risarcimento promossa dalla Cassa contro il ricorrente in virtù dell’art. 52

LAVS – non potrebbe comunque essere raggiunto riducendo l’importo dei crediti

di prima classe di fr. 133'757,60, giacché la differenza tra l’importo

complessivo dei crediti riconosciuti in prima classe, di fr. 1'781'168,45 e la

liquidità disponibile a favore di questa classe, pari a fr. 637'314,55, supera

nettamente la somma che l’amministratore speciale ritiene di essere stata

erroneamente iscritta in prima classe;

che il

ricorrente non è legittimato ad invocare l’eventuale interesse di altri

creditori (ad. es. Cometta, op.

cit., n. 38 ad art. 17);

che nella

misura in cui è ricevibile il ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 247 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– PI

1, __________;

– PI

2, Osogna;

– PI

3, __________.

Comunicazione

all’amministratore speciale RA 1, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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