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Decisione

15.2010.103

Spese di educazione dei figli maggiorenni

18 ottobre 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1 il 12 luglio 2010 l’CO

1 ha determinato il minimo d’esistenza mensile del debitore in fr. 4’244.45,

sulla base del seguente conteggio:

Minimo

base fr. 1200.00

Figli

minorenni fr. 100.00

Locazione fr. 1450.00

Cassa

malati fr. 186.10

Alimenti fr. 600.00

Franchigia

cassa malati fr. 208.35

Spese

forfetarie fr. 500.00

Totale fr. 4244.45

B. Con

ricorso 27 agosto 2010 RI 1 ha chiesto che nel calcolo del minimo di esistenza

venga considerato anche l’importo di fr. 1'500.00 per le spese di elettricità che

egli sostiene per riscaldare l’appartamento in cui vive, che non disporrebbe di

un riscaldamento centralizzato e nel quale la cucina funziona a gas. Il

ricorrente postula il riconoscimento degli importi mensili di fr. 88.00 per i

pasti che egli consuma fuori domicilio due volte la settimana, trovandosi per

motivi di lavoro nel sopraceneri, nonché di fr. 50.00 per le spese accresciute

di abbigliamento e pulizia quale rappresentante. L’escusso postula pure il

riconoscimento, fino alla conclusione della prima formazione scolastica o

professionale, delle spese di istruzione per il figlio __________ di 18 anni

che vive con lui, che è senza licenza di scuola media e alla ricerca di un

posto di apprendista.

C. Con

osservazioni 1° settembre 2010 PI 1 si è opposta al gravame contestando che al

debitore possa essere riconosciuta una spesa supplementare per riscaldamento

elettrico, in quanto non comprovata. L’osservante evidenzia che nella

determinazione del minimo vitale del ricorrente vi è una spesa di fr. 100.00

per figli minorenni che non sarebbe giustificata. Inoltre all’escusso già è

stato riconosciuto l’importo forfetario per spese di fr. 500.00 che copre anche

le spese per i pasti consumati fuori casa. L’osservante si oppone a che

all’escusso venga riconosciuto quale rappresentante di vini un determinato

importo per spese d’abbigliamento e pulizia.

D. Delle

osservazioni 2 settembre 2010 dell’CO 1, pure chiedenti la reiezione del

ricorso, si dirà per quanto necessario in seguito.

E. Con

ordinanza 10 settembre 2010 questa Camera ha invitato RI 1 a produrre entro 10 giorni le fatture relative alle spese d’elettricità con la prova

del loro pagamento, una dichiarazione scritta circa le generalità relative al

figlio che convive con lui e la descrizione precisa del suo percorso formativo.

F. Nel

termine assegnatogli il ricorrente ha prodotto la fattura dell’AIL per il

consumo di elettricità nel periodo intercorrente dal 3 ottobre 2009 al 18 marzo

2010 di complessivi fr. 671.00 oltre fr. 51.06 di IVA e la prova dell’avvenuto

pagamento di tale importo. RI 1 ha altresì prodotto una dichiarazione scritta

riferita al figlio __________, nato il 26 dicembre 1991, dalla quale emerge che

lo stesso ha terminato la scuola dell’obbligo il 20 giugno 2006, che dall’11

maggio 2009 al 16 giugno 2010 ha effettuato un periodo di formazione quale

installatore elettricista senza conseguire alcun attestato e che attualmente

frequenta dei corsi per ottenere un posto di lavoro quale consulente

amministrativo.

Considerato

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto

che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto

soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

3.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In

merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di

esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

5.

Il

punto II.6 della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti

del diritto esecutivo, pubblica sul FUCT n. 68/2009 del 28 agosto 2009 pag.

6292.

e seguenti (in seguito: Tabella) sub “Spese per l’istruzione dei figli”,

indica: “Spese particolari per l’istruzione dei figli (mezzi pubblici di

trasporto; materiale scolastico ecc.). Per i figli maggiorenni agli studi sono

riconosciute le spese fino alla conclusione della prima formazione scolastica o

professionale, oppure al conseguimento della maturità (liceo) o di un diploma

equivalente (scuola professionale).”

Il

punto (I.4) relativo al supplemento al minimo di base per il mantenimento dei

figli non fissa invece alcuna età massima.

5.1

La

Tabella non ha forza di legge, essa fornisce solo un ordine di grandezza

modulabile e non valori assoluti (cfr. DTF 86 III 10 s.; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 86 ad art. 93).

5.2

Nella

sentenza pubblicata in DTF 98 III 34 ss. il Tribunale federale non ha escluso

in modo generale la presa in considerazione nel minimo di esistenza delle spese

di mantenimento e di educazione dei figli maggiorenni, ma ha soltanto

stabilito che il mantenimento dei figli maggiorenni che stanno assolvendo una

formazione universitaria ("Hochschulstudium",

“Universitätsstudium”) non può essere considerato indispensabile ai sensi

dell'art. 93 LEF. Non si è invece esplicitamente pronunciato sulla situazione

dei figli maggiorenni che stanno frequentando una scuola media superiore ("Mittelschule")

o una formazione professionale né sul fatto di sapere se il supplemento per i

figli dell'escusso (punto I.4 della Tabella) sia da

aggiungere al minimo di esistenza di base.

In

una successiva sentenza del 26 novembre 1999 (STF 7B.200/1999, pubblicata in

Praxis 2000, n. 123, BlSchK 2003, 118 ss. e FamPra 2000, 550 ss.), il Tribunale

federale, che era chiamato a pronunciarsi sulle spese di mantenimento e di

studio del figlio maggiorenne dell’escusso, che frequentava un liceo

(“gymnase”) di St-Maurice, ha stabilito che tali spese sono da includere nel

minimo di esistenza nella misura in cui i genitori assumono un obbligo a questo

proposito, ossia nella misura determinata all’art. 277 cpv. 2 CC. In altre

parole, sono da riconoscere nel calcolo del minimo vitale le spese di

mantenimento del figlio maggiorenne e le spese di studio qualora il genitore

escusso disponga dei mezzi economici per mantenere il figlio ai sensi dell’art.

277.

cpv. 2 CC. Nel caso concreto, il Tribunale federale ha rinviato la causa

all’autorità inferiore per completamento istruttorio sulla situazione

finanziaria dei genitori.

5.3

La

più recente giurisprudenza del Tribunale federale va nel senso delle

considerazioni della dottrina dominante (cfr. Mathey,

La saisie de salaire et de revenu, tesi Losanna 1985, n. 118, p. 64; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 e 30 ad art. 93; contra: Bühler, op. cit., p.

649.

ad C/a/bb).

Ma

vi è un ulteriore motivo a favore della presa in considerazione delle spese

connesse all’obbligo di mantenimento stabilito all’art. 277 cpv. 2 LEF. Esse

sono infatti debiti privilegiati rispetto agli altri debiti del genitore (art.

219.

cpv. 4. prima classe, lett. c e 146 cpv. 2 LEF; Peter, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/

Monaco 1998, n. 49 ad art. 219, sesto trattino). È pertanto opportuno ammettere

la loro inclusione nel minimo di esistenza del genitore, per evitare che il

figlio sia costretto a promuovere esecuzione contro di lui, per ottenere ciò

che comunque gli viene riconosciuto dalla legge. In effetti, senza questa

inclusione, il genitore, pur volendolo, non sarebbe in grado di adempiere il

suo dovere legale perché i suoi redditi pignorabili sono integralmente

pignorati. Certo, altri debiti di prima classe non beneficiano di tale

privilegio (ad es. i crediti dei lavoratori), ma le relazioni personali

particolari tra genitore e figli giustificano siffatta eccezione. Del resto,

parte della dottrina riconosce al figlio maggiorenne il beneficio di

partecipazione al pignoramento senza preventiva esecuzione previsto all’art.

111.

cpv. 1 n. 2 LEF (cfr. Jent-Sørensen,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 25 i.f. ad art. 111; Jaeger/ Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 11 ad art.

111, alla condizione – con riferimento alla lettera dell’art. 111 cpv. 2 LEF

che il maggiorenne faccia valere il suo diritto nell’anno che segue il

raggiungimento della maggior età; contra: Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, n. 32

ad § 25).

5.4

Stabilito

il principio della riconoscibilità delle spese derivanti dall’obbligo stabilito

all’art. 277 cpv. 2 CC, rimane da definirne condizioni e modalità.

a) Giusta

l’art. 277 cpv. 2 CC, se, raggiunta la maggiore età, il figlio non ha ancora

una formazione appropriata, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente

pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a

provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una simile formazione

possa normalmente concludersi. Le circostanze da cui dipende il diritto al

mantenimento sono la capacità finanziaria dei genitori e del figlio, la qualità

delle relazioni personali e la serietà della formazione seguita dal figlio

(cfr. Breitschmid, Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 2a ed., Basilea/Ginevra/ Monaco

2003, n. 15 ss.).

Sono

pertanto quattro i presupposti per l’ammissione dell’esistenza di un obbligo ai

sensi di siffatta norma:

aa) il

figlio maggiorenne non deve ancora, nei termini usuali, avere una formazione

appropriata. Dal profilo civilistico, ciò può anche estendersi a una formazione

di tipo superiore (università, scuola politecnica, ecc.), qualora il figlio

dimostri sufficienti capacità individuali e impegno per riuscire (cfr. Breitschmid,

op. cit.. n. 22 ad art. 277). Dal profilo esecutivo invece, non appare equo

porre a carico dei creditori del genitore escusso i costi di una formazione di

tipo superiore (cfr. DTF 98 III 34 ss.; BlSchK 2000, 63 ss.; Vonder Mühll, op. cit., n. 24 ad

art. 93). Spetta al figlio far capo autonomamente ai prestiti

di studio (cfr. art. 1a cpv. 5 e 12 del Regolamento delle borse di studio, RL

5.1.3

). Va invece tenuto in considerazione l’obbligo legale nei confronti dei

figli che non hanno ancora, nei termini usuali, terminato la loro prima

formazione scolastica o professionale. Per il principio di parità di

trattamento tra studenti e apprendisti la prima formazione comprende anche gli

studi medio-superiori, ritenuto che di regola non sono accordati prestiti per

questo tipo di studio e nemmeno borse di studio, nella misura in cui il reddito

imponibile dei genitori – che non tiene conto del carico connesso al rimborso

di debiti (cfr. Oberson, Droit fiscal suisse, 2a ed., Ginevra/Basilea/ Monaco 2002, n. 191

ad § 7, p. 133) –, maggiorato di una quota parte della sostanza

imponibile (cfr. art. 4), superi i limiti posti agli art. 8 e 9 del Regolamento

delle borse di studio.

Occorre

peraltro evidenziare che, in seguito all’abbassamento della maggiore età (da 20 a 18, effettiva dal 1° gennaio 1996), il Tribunale federale ritiene che il carattere eccezionale

dell’obbligo posto all’art. 277 cpv. 2 CC deve essere relativizzato per i

giovani di età compresa tra 18 e 20 anni (cfr. DTF 129 III 375 ss.);

bb) eventuali

redditi del figlio (assegni statali, salario di apprendista, borsa di studio o

di tirocinio, rendite, ecc.) non devono coprire i propri bisogni (cfr. art. 276

cpv. 3 CC);

cc) i

redditi del genitore escusso devono essere superiori del 20% al loro fabbisogno

minimo ai sensi del diritto civile, ossia il minimo vitale

determinato secondo i parametri dell’art. 93 LEF aumentato delle imposte (cfr.

DTF 118 II 97 ss.; I CCA 31 marzo 1999 [11.97.167], cons. 4, in FamPra 2000, 124; Breitschmid, op. cit., n. 17 ad

art. 277; Meier/Martin Stettler, Droit civil VI/2, 2a ed. Friborgo 2002, n. 632; Hegnauer,

Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna

1999, n. 20.25);

dd) gli

alimenti dovuti al figlio maggiorenne non devono compromettere il pagamento di

quelli dovuti all’ex moglie e/o ai figli minorenni dell’escusso (cfr. I CCA 31

marzo 1999 [11.97.167], in FamPra 2000, 124, cons. 4; Breitschmid, op. cit., n. 19 ad art.

276; Meier/Stettler, nota 1116 p.

321).

b) Dal profilo prettamente

esecutivo, solo le spese assolutamente indispensabili, il cui effettivo

pagamento è dimostrato, possono essere prese in considerazione (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad art.

93).

Le

spese connesse al mantenimento di un figlio maggiorenne devono d’altronde

essere riconosciute secondo i principi applicabili ai figli minorenni. Pertanto,

al minimo di base di fr. 600.00 stabilito al punto I.4 della Tabella per i

figli di oltre 10 anni vanno aggiunte le spese particolari effettive avute per

la loro istruzione (mezzi pubblici di trasporto; materiale scolastico, ecc.),

conformemente al punto II.6 della Tabella.

5.5

Il figlio dell’escusso, __________, è maggiorenne dal 26 dicembre

2009.

e frequenta dei non meglio precisati “corsi di lavoro per posto di lavoro

come consulente amministrativo”. Dagli atti non emerge quando egli terminerà

tale formazione e potrà iniziare un’attività lavorativa. In concreto non è

comunque necessario appurare questa circostanza. Infatti non risultano

adempiuti il terzo ed il quarto presupposto sopra indicati affinché RI 1 sia

tenuto a mantenere __________ ai sensi dell’art. 277 cpv. 2 CC. Innanzitutto i

redditi mensili dell’escusso (fr. 4’367.00 secondo il verbale di pignoramento

impugnato) non eccedono il 120% del suo minimo di esistenza (fr. 4’244.45,

sempre secondo il verbale di pignoramento) anche senza imputazione a

quest’ultimo del carico fiscale, che pertanto non va determinato. Anche il

quarto presupposto non risulta poi essere dato: infatti l’esecuzione n. __________

è stata promossa dall’ex moglie per gli alimenti dovuti per il figlio

minorenne __________ e quindi, riconoscendo un obbligo dell’escusso a mantenere

ex art. 277 cpv. 2 CC __________, il pagamento degli alimenti al figlio

minorenne sarebbe irrimediabilmente compromesso.

6.

L’importo base mensile per debitore che vive solo di fr. 1’200.00 di

cui al punto I.1. della Tabella contiene già i costi che quest’ultimo deve

affrontare per l’abbigliamento alfine di poter mantenere un aspetto dignitoso.

Al

punto II.4.c) è comunque previsto che all’escusso, attivo in determinati

settori lavorativi, come personale di servizio, viaggiatori e rappresentanti di

commercio, in cui è necessario indossare particolari abiti, va riconosciuto un

importo massimo di fr. 50.00 al mese. Nel caso RI 1 è attivo quale

rappresentate di vini e quindi è giustificato riconoscere tale importo per

accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale.

7.

Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i

pasti fuori dell’economia domestica ha diritto a un supplemento fino a fr. 11.00

per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto II. 4b).

RI

1, quale rappresentante di vini, si deve recare due volte la settimana nel

sopraceneri e non può rientrare al domicilio durante il mezzogiorno per

prepararsi e consumare il pasto. Di conseguenza è costretto a consumare il

pasto fuori dall’economia domestica. L’importo mensile di fr. 88.00 deve essergli

riconosciuto.

8.

L’importo base mensile di fr. 1’200.00 previsto dalla Tabella rappresenta

un importo forfetario destinato a coprire le spese per i bisogni vitali

dell’escusso. Esso è pertanto comprensivo delle spese per elettricità,

spazzatura, acqua potabile, macchina da lavare, telefono (Vonder Mühll, op. cit., n. 23 ad

art. 93) come pure delle spese riferite all’allacciamento televisivo via cavo.

Nel caso in esame il

ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato anche

l’importo di fr. 1'500.00 per le spese di elettricità per il riscaldamento

dell’appartamento da lui occupato.

In

relazione alle spese di riscaldamento dell’abitazione si rileva che le spese

per il consumo di energia elettrica per il periodo dal 3 ottobre 2009 al 18

marzo 2010 ammontano a complessivi fr. 722.00 [fattura n. 703.490.780 del 25

marzo 2010 della Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA]. Questo periodo risulta

notoriamente essere quello in cui vi è la necessità di provvedere al

riscaldamento di una abitazione nelle regioni di pianura. Per questo motivo la

richiesta del ricorrente di quantificare le sue spese annuali di riscaldamento

in fr. 1'500.00 non può essere accolta in quanto eccessiva. Ritenuto che

dell’importo di fr. 722.00 non è dato di conoscere la quota destinata al

riscaldamento, questa Camera ritiene adeguata, in considerazione della

circostanza che la cucina viene alimentata a gas, una ripartizione nella misura

di 660.00 per il riscaldamento (elettrico) e di fr. 62.00 per il rimanente

consumo di energia elettrica. Per questo motivo dunque la quantificazione dei

costi di riscaldamento dell’escusso deve essere quantificata in fr. 55.00

mensili.

9.

L’Ufficio ha

riconosciuto a RI 1 fr. 500.00 per non meglio precisate spese forfetarie e fr.

100.00

per figli minorenni, importi per i quali non è stata dimostrata la

necessità e neppure l’effettiva esistenza. Per questo motivo nella

determinazione del minimo vitale dell’escusso non può essere aggiunto l’importo

complessivo di fr. 193.00 per le spese di abbigliamento (fr. 50.00), per i pasti

fuori dall’economia domestica (fr. 88.00) e per l’elettricità per il

riscaldamento (fr. 55.00). Anzi, a ben vedere, andrebbe

stralciato sia l’importo di fr. 100.00 per figli minorenni sia l’importo

eccedente fr. 188.00 alla voce spese forfetarie. Tale decurtazione non viene

tuttavia attuata, ostandovi il divieto della reformatio in pieus ex art. 22

LPR. È tuttavia richiamata la facoltà di riconsiderazione – d’ufficio o su

istanza – riconosciuta all’Ufficio di esecuzione dall’art. 93 cpv. 3 LEF qualora

ne siano adempiuti i presupposti. In occasione di ulteriori pignoramenti, se ve

ne fossero, l'Ufficio dovrà comunque tener conto delle considerazioni espresse

in questa sentenza.

10.

Da quanto precede discende che il

ricorso è respinto.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1

primo periodo LEF, art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a e 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a:

- RI

1, __________;

- __________.

PA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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