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Decisione

15.2010.104

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

24 settembre 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti di PI 1 da PI 3 l’Ufficio esecuzione e fallimenti del

Distretto di __________ ha pignorato il 6 maggio 2009 l’interessenza spettante

all’escusso nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 4, PI

3 e PI 5. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla

comunione in particolare i fondi n. __________in territorio del Comune di __________

e la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ in territorio

del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento

l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza

pignorata.

B. Il

30 settembre 2009 PI 3 ha presentato la domanda di vendita.

C. Il

1°ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione della

domanda di realizzazione.

D. Il

17 dicembre 2009 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 3, PI 5 e PI 4 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC

per mercoledì 27 gennaio 2010 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna

conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di PI 1. Il 1° febbraio

2010, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10

giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della

quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito una

sola proposta è pervenuta all’Ufficio.

E. Il

10 marzo 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il valore

della quota pignorata in fr. 1.- e preavvisando la loro vendita ai pubblici

incanti.

F. Con sentenza 16 marzo 2010 (inc. n. 15.2010.33) questa Camera ha retrocesso

l’incarto all’Ufficio affinché stabilisse di nuovo la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo

valore.

G. Il

14 aprile 2010 l’Ufficio, dandone comunicazione alle parti, ha determinato in

fr. 4'765.75 il valore della partecipazione di di RI 1 nella comunione.

H. Il

6 maggio 2010 l’Ufficio ha nuovamente convocato gli interessati a un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 26 maggio 2010 alle

ore 10.00. Anche a tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta: ciò a

causa dell’assenza di PI 3.

I. Durante

l’udienza il patrocinatore di PI 2 ha precisato che dopo la morte di __________

__________ dapprima esisteva una comunione ereditaria composta di __________ __________

e dai quattro figli RI 1, PI 1, PI 2 e PI 3. In tale comunione ereditaria a __________ __________ spettava una quota di un mezzo mentre ai quattro figli spettava

una quota di un ottavo ciascuno. Successivamente è deceduto pure __________ __________,

che ha disposto mediante testamento che al figlio RI 1 spettasse unicamente la

propria quota legittima. Tale testamento è stato contestato senza successo da RI

1 dinnanzi alla Pretura di __________. Per questo motivo la parte dell’escusso

nella comunione ereditaria fu __________ __________ è leggermente inferiore a

¼.

L.

Il 27 maggio 2010, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati

un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la

realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel

termine impartito, con scritto 9 giugno 2010, PI 1 ha chiesto di non vendere la quota pignorata ai pubblici incanti ma di ordinare lo scioglimento

della comunione perché nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro

contante di circa fr. 80'000.--. Delle prese di posizione 1° giugno 2010 di PI

3 e 7 giugno 2010 di PI 3 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

M. Il

Considerandi

2.

settembre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del

modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il

valore della quota pignorata in fr. 4'765.75 e preavvisando la loro vendita ai

pubblici incanti

Considerato

in

diritto:

1.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5.

2.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

3.

L’Ufficio

ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione

ereditaria assomma a 4'765.75 (cfr. considerando G).

Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti

interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione

ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi,

l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle

trattative di conciliazione.

4.

Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici

incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è

costituita dalle particelle n. __________ e n. __________ di __________ e dalla

quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ di __________ (cfr.

verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha assegnato

alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 4'765.75. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle

quali sono stati trasmessi il verbali di pignoramento e lo scritto 14 aprile 2010. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia

sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne

possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la

soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e

della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in

concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare e

considerato che l’affermazione di PI 5, secondo cui nella successione vi

sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr. 80'000.--, non è

stata in alcun modo documentata.

5.

L’istanza è

quindi accolta.

Non si preleva la tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,

pronuncia:

1. L’istanza è accolta.

1.1.

Di conseguenza è ordinata la realizzazione a

mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di complessivi 7/32 spettante

PI 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4 e PI

5.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la

presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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