15.2010.104
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
24 settembre 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2010.104
Data decisione, Autorità:
24.09.2010, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2010.104
Lugano
24 settembre
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 2
settembre 2010 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione
ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso
PI 1
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che
dall’escusso di
1. PI 3
patrocinato da PA 1
2. PI 4
3. PI 5
patrocinata da PA 2
nell’esecuzione n.
__________ promossa contro l’escusso da
PI 3, __________
patrocinato
__________. PA 1, __________
ritenuto
Fatti
A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti di PI 1 da PI 3 l’Ufficio esecuzione e fallimenti del
Distretto di __________ ha pignorato il 6 maggio 2009 l’interessenza spettante
all’escusso nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 4, PI
3 e PI 5. L’Ufficio ha indicato quali beni appartenenti alla
comunione in particolare i fondi n. __________in territorio del Comune di __________
e la quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ in territorio
del Comune di __________. Nel verbale di pignoramento
l’Ufficio ha indicato in fr. 1.-- il valore di stima dell’interessenza
pignorata.
B. Il
30 settembre 2009 PI 3 ha presentato la domanda di vendita.
C. Il
1°ottobre 2009 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione della
domanda di realizzazione.
D. Il
17 dicembre 2009 l’Ufficio ha convocato il debitore, PI 3, PI 5 e PI 4 a un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC
per mercoledì 27 gennaio 2010 alle ore 10.00. A tale udienza nessuna
conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza di PI 1. Il 1° febbraio
2010, l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un termine di 10
giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della
quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito una
sola proposta è pervenuta all’Ufficio.
E. Il
10 marzo 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il valore
della quota pignorata in fr. 1.- e preavvisando la loro vendita ai pubblici
incanti.
F. Con sentenza 16 marzo 2010 (inc. n. 15.2010.33) questa Camera ha retrocesso
l’incarto all’Ufficio affinché stabilisse di nuovo la quota dell’escusso nella comunione indivisa ed il suo
valore.
G. Il
14 aprile 2010 l’Ufficio, dandone comunicazione alle parti, ha determinato in
fr. 4'765.75 il valore della partecipazione di di RI 1 nella comunione.
H. Il
6 maggio 2010 l’Ufficio ha nuovamente convocato gli interessati a un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per mercoledì 26 maggio 2010 alle
ore 10.00. Anche a tale udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta: ciò a
causa dell’assenza di PI 3.
I. Durante
l’udienza il patrocinatore di PI 2 ha precisato che dopo la morte di __________
__________ dapprima esisteva una comunione ereditaria composta di __________ __________
e dai quattro figli RI 1, PI 1, PI 2 e PI 3. In tale comunione ereditaria a __________ __________ spettava una quota di un mezzo mentre ai quattro figli spettava
una quota di un ottavo ciascuno. Successivamente è deceduto pure __________ __________,
che ha disposto mediante testamento che al figlio RI 1 spettasse unicamente la
propria quota legittima. Tale testamento è stato contestato senza successo da RI
1 dinnanzi alla Pretura di __________. Per questo motivo la parte dell’escusso
nella comunione ereditaria fu __________ __________ è leggermente inferiore a
¼.
L.
Il 27 maggio 2010, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati
un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la
realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel
termine impartito, con scritto 9 giugno 2010, PI 1 ha chiesto di non vendere la quota pignorata ai pubblici incanti ma di ordinare lo scioglimento
della comunione perché nella successione vi sarebbe una disponibilità di denaro
contante di circa fr. 80'000.--. Delle prese di posizione 1° giugno 2010 di PI
3 e 7 giugno 2010 di PI 3 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
M. Il
Considerandi
2.
settembre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del
modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 1, indicando il
valore della quota pignorata in fr. 4'765.75 e preavvisando la loro vendita ai
pubblici incanti
Considerato
in
diritto:
1.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escusso nella comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4, PI 5.
2.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
3.
L’Ufficio
ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso nella comunione
ereditaria assomma a 4'765.75 (cfr. considerando G).
Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti
interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione
ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi,
l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle
trattative di conciliazione.
4.
Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai pubblici
incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è
costituita dalle particelle n. __________ e n. __________ di __________ e dalla
quota di comproprietà di un mezzo del fondo n. __________ di __________ (cfr.
verbale di pignoramento e comunicazione 14 aprile 2010). L’Ufficio ha assegnato
alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 4'765.75. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate alle
quali sono stati trasmessi il verbali di pignoramento e lo scritto 14 aprile 2010. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia
sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione ereditaria e
della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in
concreto inadeguata, visto il valore esiguo dell’attivo da realizzare e
considerato che l’affermazione di PI 5, secondo cui nella successione vi
sarebbe una disponibilità di denaro contante di circa fr. 80'000.--, non è
stata in alcun modo documentata.
5.
L’istanza è
quindi accolta.
Non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
1.1.
Di conseguenza è ordinata la realizzazione a
mezzo di pubblici incanti dell’interessenza di complessivi 7/32 spettante
PI 1 nella divisione della comunione ereditaria composta di PI 1, PI 3, PI 4 e PI
5.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la
presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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