Lexipedia

Decisione

15.2010.105

Comunicazione della domanda di realizzazione. Indicazione dei rimedi giuridici non prescritta. Enumerazione dei beni da realizzare. Potere d'apprezzamento dell'ufficio d'esecuzione. Libertà economica

13 settembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.105

Data decisione, Autorità:

13.09.2010, CEF

Titolo:

Comunicazione della domanda di realizzazione. Indicazione dei rimedi giuridici non prescritta. Enumerazione dei beni da realizzare. Potere d'apprezzamento dell'ufficio d'esecuzione. Libertà economica

ASTA O PUBBLICO INCANTO

art. 27 COST

art. 125 LEF

Incarto n.

15.2010.105

Lugano

13 settembre

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 3 settembre 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi

d’incanto emessi il 25 agosto 2010 nelle esecuzioni dei gruppi n. __________, __________,

__________ e __________ promosse nei confronti della la ricorrente da

1. PI 3 (es. n. 1147717-01)

patrocinato dall’ PA 1

Considerandi

2.

PI 2, Bellinzona (es. 1156385)

3.

PI 1 (es. n. 1196617-01, 1197775-02 1227097-01, 1227102-02, 1227112-02,

1227117-01, 1242952-02, 1263515-02, 1263529-02, 1263744-02)

rappr. da RA 1

viste le

osservazioni preliminari 7 settembre 2010, con cui l’CO 1 si è opposto alla concessione

dell’effetto sospensivo;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che la

ricorrente si oppone all’asta di oggetti d’arte pignorati a favore di quattro

gruppi di esecuzioni in data 10 ottobre 2006 (gr. __________), rispettivamente

13.

giugno 2007 (gr. __________) 5 ottobre 2007 (gr. __________) e 26 febbraio

2008.

(gr. __________);

che contrariamente

a quanto essa afferma senza dimostrazione, nessuna norma impone l’indicazione

dei rimedi giuridici nelle decisioni degli uffici d’esecuzione e fallimenti

(DTF 123 II 238; 98 Ib 338), a fortiori nel caso di specie, in cui l’avviso

d’incanto è stato allestito secondo il modello stabilito dal Tribunale federale

(mod. 30), il quale non menziona i rimedi giuridici;

che la

possibilità d’impugnare ogni provvedimento degli uffici d’esecuzione con un

ricorso ai sensi dell’art. 17 LEF è del resto ben nota alla ricorrente, come

dimostra il presente ricorso e un’altro interposto nel 2009;

che non

risulta dagli atti – né lo pretende la ricorrente – che le domande di realizzazione

che hanno portato alla fissazione dell’asta oggetto dell’impugnativa siano

state presentate più di un anno dopo l’esecuzione dei rispettivi pignoramenti,

quindi tardivamente ai sensi dell’art. 116 cpv. 1 LEF;

che al

contrario gli atti con cui le domande di realizzazione sono a suo tempo debitamente

state comunicate all’escussa indicano chiaramente che le domande di realizzazione

relative alle esecuzioni del gruppo n. __________ sono state presentate il 23 aprile

2007.

(es. __________), rispettivamente il 14 maggio 2007 (es. __________),

ovvero meno di un anno dopo l’esecuzione del pignoramento, avvenuta il 10

ottobre 2006, le domande del gruppo n. __________ il 12 luglio 2007 (pignoramento

eseguito il 13 giugno 2007), quelle del gruppo n. __________ il 15 novembre

2007.

(pignoramento del 5 ottobre 2007) e quelle del gruppo n. __________ il 2

aprile 2008 (pignoramento del 26 febbraio 2008);

che il fatto,

peraltro non sostanziato, secondo cui contro la ricorrente siano stati nel

frattempo emessi attestati di carenza di beni non costituisce secondo la legge un

motivo di perenzione delle esecuzioni a favore delle quali è stata indetta

l’asta, siccome nei quattro gruppi in questione non è stato emesso alcun atto

di carenza di beni;

che del

resto, si evince da un controllo effettuato d’ufficio dalla Camera che i cinque

attestati di beni rilasciati nei confronti della ricorrente lo sono stati in

base a pignoramenti eseguiti nel 2009, ovvero successivamente all’esecuzione

dei pignoramenti che hanno portato alla contestata fissazione dell’asta, in

quanto l’Ufficio ha rinunciato a pignorare nuovamente gli stessi beni giusta

l’art. 110 cpv. 3 LEF, ritenendo che dopo il pagamento dei crediti dei quattro

gruppi, compresi interessi e spese, non vi sarà verosimilmente alcun’eccedenza

da potersi versare a creditori di gruppi successivi, decisione che è rimasta

incontestata;

che la

legge non prevede che unitamente all’avviso d’incanto (il cui contenuto è, si

ricorda, imposto dal Tribunale federale) sia da comunicare anche un elenco dei

beni da realizzare, giacché tale elenco figura nel verbale di pignoramento, di

cui una copia è stata notificata all’escussa;

che la

perenzione dell’esecuzione in virtù dell’art. 88 cpv. 2 LEF presuppone che la

domanda di continuazione dell’esecuzione sia stata presentata più di un anno

dopo la notifica del precetto esecutivo all’escusso – senza tenere conto della

durata della procedura di rigetto dell’opposizione –, ciò che in concreto la ricorrente

non afferma essere stato il caso e che comunque è contraddetto dagli atti

dell’Ufficio;

che il

diritto esecutivo è per sua natura formalista, nel senso che impone all’ufficio

d’esecuzione e alle parti il rispetto di norme procedurali rigide, atte a

garantire uno svolgimento ordinato, continuato e per quanto possibile celere

dell’esecuzione;

che in

particolare gli uffici d’esecuzione non godono quasi di alcun potere d’apprez­zamento

per quanto attiene alla decisione di dare seguito a domande di realizzazione

valide dal punto di vista formale (se non per quanto concerne le modalità

dell’asta, che nel caso concreto non sono però contestate), sicché lo spazio

per rimproveri di eccessivo formalismo nel decidere la realizzazione dei beni

pignorati è estremamente limitato;

che nel

caso concreto le stime degli oggetti pignorati (fr. 15'000.- per il quadro di __________,

fr. 7'000.-- per il quadro con cornice dell’antica scuola toscana, fr. 8'000.--

per le litografie, fr. 1'500.-- per il bracciale da donna in oro-giallo e fr.

1'500.-- per l’acquaforte di __________), tutt’altro che di “mero valore affettivo”,

coprono ampiamente le spese di realizzazione ipotizzabili, sicché non sono date

le condizioni per una eventuale rinuncia d’ufficio alla realizzazione in

applicazione analogica degli art. 92 cpv. 2 e 127 LEF (cfr. Bettschart, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 127);

che il

principio dell’offerta sufficiente stabilito all’art. 126 LEF trova ad

applicarsi, in conformità con il suo testo, solo ai beni gravati da pegno;

che non

si vede come l’asta di oggetti d’arte possa limitare la libertà economica della

ricorrente, attiva nel campo della consulenza legale;

che

l’art. 27 Cost. garantisce infatti la libera scelta della professione, il

libero accesso a un’attività economica e il suo libero esercizio, ma non il

diritto di esercitarla senza pagare le imposte e altri debiti;

che quand’anche

la pubblicazione dell’asta dovesse comportare conseguenze indirette e fattuali

negative sull’attività economica della ricorrente, ciò non costituisce ancora

una violazione della sua libertà economica e comunque tale pregiudizio troverebbe

la sua giustificazione in una legge formale – la LEF –, che permette appunto

l’espropriazione dei beni del debitore a favore dei propri creditori (ad

eccezione degli strumenti di lavoro indispensabili al’esercizio di un’attività

lucrativa redditizia ai sensi dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF);

che il

ricorso va pertanto respinto, e ciò, in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, senza

ulteriori atti istruttori né notifica ai creditori (cfr.

Cometta, Commentario alla LPR,

CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che di

conseguenza diventa priva di oggetto la domanda di concessione dell’effetto sospensivo;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 88, 116, 125, 126 LEF; 27 Cost., 9 LPR, 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster