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Decisione

15.2010.106

Fallimento. Proroga del termine per esercitare le pretese della massa cedute al creditore

10 dicembre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi di RI 1 e di PI 2, che avevano tempestivamente richiesto la proroga

del termine, questa Camera, con sentenza 19 aprile 2010 (inc. 15.10.34), ha

annullato la revoca delle cessioni limitatamente alle due ricorrenti e

prorogato il termine per far valere i crediti ceduti fino al 5 settembre 2010.

D. Con

scritto 6 agosto 2010, ______ ha chiesto all’CO 1 un’ulteriore proroga del termine,

motivando la richiesta essenzialmente col fatto di non essere nel frattempo

riuscita ad accordarsi con l’altra cessionaria PI 2 sul modo di far valere le

pretese cedute.

E. Con provvedimento dell’11 agosto 2010, l’CO 1 ha respinto la richiesta di proroga, preannunciando la vendita dei crediti a pubblico incanto in

data ancora da definire.

F. RI

1 si aggrava contro siffatto provvedimento, che ritiene inadeguato, nella

misura in cui contrasterebbe con la facilità con la quale l’Ufficio ha concesso

proroghe ad altri creditori che hanno ottenuto la cessione delle pretese di

responsabilità contro gli ex-organi della fallita, quand’anche la cessione in

esame verta su pretese ben più problematiche e complicate, in quanto dirette

contro società offshore, di dubbia solvibilità. Inoltre, lamenta la scarsa

reattività della co-cessionaria PI 2. Infine, la ricorrente rileva come la

massa non abbia un interesse preponderante alla revoca della cessione, dal

momento che vi sarebbe il concreto rischio che siano i terzi debitori stessi ad

aggiudicarsi i crediti per pochi soldi.

G. All’udienza

del 17 novembre 2010, la ricorrente ha evidenziato come PI 2, entro la scadenza

del termine prorogato (5 settembre 2010), non avesse presentato alcuna

richiesta di ulteriore proroga. Dopo aver ricordato i passi intrapresi in vista

di far valere le pretese cedute, la ricorrente, nella sua qualità di unica

cessionaria, ha confermato la sua ferma intenzione di procedere nei confronti

dei debitori della fallita, segnatamente contro __________, la quale risulta

aver parzialmente riconosciuto il debito.

Considerato

Considerandi

1.

A

tenore della cifra 6 dell’atto di “cessione di pretese della massa in base

all’art. 260 LEF” (doc. C, che corrisponde sostanzialmente al modulo ufficiale

n. 7F), “l’amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare

la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 05 marzo 2010”. Essendo siffatto termine regolato dal diritto federale (art. 80 cpv. 1 RUF e mod. n. 7F n. 6 a tergo), è prorogabile e può essere restituito (art. 33 cpv. 2 e 4 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

III, Losanna 2001, n. 60 ad art. 260, secondo cui il termine può essere

prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive dell’art. 33 cpv. 2

LEF). L’amministrazione del fallimento gode di un ampio potere di apprezzamento

per determinarsi sulla durata iniziale del termine nonché sul principio e sulla

durata di eventuali proroghe, ma l’opportunità delle sue decisioni può essere

liberamente esaminata dall’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF; CEF 15

febbraio 2002, inc. 15.02.3/4, cons. 6.2; Cometta,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art.

17).

2.1

Nel

caso concreto, l’CO 1 ha respinto la domanda di proroga senza particolare motivazione.

Dalla documentazione prodotta e dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente

risulta che la stessa, durante il termine prorogato, ha esercitato una certa

attività, seppur minima, in vista di far valere le pretese cedute. A sua

difesa, va però ammesso che, come si evince meglio da una parallela procedura

di ricorso relativa alla cessione di altre pretese della fallita (inc.

15.10

), la ricorrente ha incontrato oggettive difficoltà nel definire una

strategia comune con le altre cessionarie, e nel caso specifico con PI 2. Con

riferimento alla decadenza della cessione concessa a quest’ultima, ci si può

ora attendere che la ricorrente, liberata da vincoli particolari con altri

creditori, proceda d’ora in poi in modo spedito.

2.2

Alla

luce di questi (in parte nuovi) elementi, appare opportuno annullare la

decisione impugnata e riformarla nel senso di concedere alla ricorrente un

ulteriore – e di principio ultimo – termine di 6 mesi per promuovere azione o

esecuzione contro i debitori ceduti.

3.

ll

ricorso va pertanto accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 260 LEF; 80 RUF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

2.

Di conseguenza, il provvedimento 11 agosto 2010 dell’CO 1 è annullato.

3.

Il

termine di cui al punto 6 della circolare 5 novembre 2009 è prorogato fino al 30

giugno 2011 a favore della ricorrente.

4.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.

Intimazione

a:

– avv.

RA 1, __________;

– avv.

RA 2, Lugano.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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