15.2010.106
Fallimento. Proroga del termine per esercitare le pretese della massa cedute al creditore
10 dicembre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.106
Data decisione, Autorità:
10.12.2010, CEF
Titolo:
Fallimento. Proroga del termine per esercitare le pretese della massa cedute al creditore
CESSIONE DEL CREDITO
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2010.106
Lugano
10 dicembre
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 23 agosto 2010 di
RI 1
ora __________, __________
rappr. dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 11
agosto 2010 con cui ha rifiutato di prorogare il termine per far valere alcuni
crediti della massa di
PI 1
procedura
che concerneva anche l’altra cessionaria
PI 2, __________
rappr. dall’avv. RA 2, __________
viste le
osservazioni 14 settembre 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
preso
atto delle risultanze dell’udienza 17 novembre 2010;
ritenuto
in
fatto:
A. Il 5
novembre 2009 l’CO 1, in virtù dell’art. 260 LEF, ha autorizzato cinque
creditori, ovvero la ricorrente RI 1 (in seguito: “RI 1”) nonché le società RI 2, PI 2, G__________, T__________, a far valere per proprio conto e a loro
rischio e pericolo, ma in nome della massa, le seguenti pretese:
– fr. 200'000.-- vantato dalla
fallita contro __________
– fr. 5'977'509.68 vantato
dalla fallita contro __________
– fr. 30'806'735.07 vantato
dalla fallita contro __________
– fr. 3'905'935.36 vantato
dalla fallita contro __________
impartendo
loro un termine scadente il 5 marzo 2010 per esercitarle in via giudiziaria
(doc. D allegato al ricorso di RI 1).
B. Con
provvedimento 5 marzo 2010, l’Ufficio ha revocato le cessioni,
“visto il mancato invio da parte dei creditori cessionari della
documentazione comprovante l’inoltro degli atti di causa necessari entro il
termine di scadenza” e ne ha indetto la vendita a pubblico incanto per il
23 marzo 2010.
C. Accogliendo
Fatti
i ricorsi di RI 1 e di PI 2, che avevano tempestivamente richiesto la proroga
del termine, questa Camera, con sentenza 19 aprile 2010 (inc. 15.10.34), ha
annullato la revoca delle cessioni limitatamente alle due ricorrenti e
prorogato il termine per far valere i crediti ceduti fino al 5 settembre 2010.
D. Con
scritto 6 agosto 2010, ______ ha chiesto all’CO 1 un’ulteriore proroga del termine,
motivando la richiesta essenzialmente col fatto di non essere nel frattempo
riuscita ad accordarsi con l’altra cessionaria PI 2 sul modo di far valere le
pretese cedute.
E. Con provvedimento dell’11 agosto 2010, l’CO 1 ha respinto la richiesta di proroga, preannunciando la vendita dei crediti a pubblico incanto in
data ancora da definire.
F. RI
1 si aggrava contro siffatto provvedimento, che ritiene inadeguato, nella
misura in cui contrasterebbe con la facilità con la quale l’Ufficio ha concesso
proroghe ad altri creditori che hanno ottenuto la cessione delle pretese di
responsabilità contro gli ex-organi della fallita, quand’anche la cessione in
esame verta su pretese ben più problematiche e complicate, in quanto dirette
contro società offshore, di dubbia solvibilità. Inoltre, lamenta la scarsa
reattività della co-cessionaria PI 2. Infine, la ricorrente rileva come la
massa non abbia un interesse preponderante alla revoca della cessione, dal
momento che vi sarebbe il concreto rischio che siano i terzi debitori stessi ad
aggiudicarsi i crediti per pochi soldi.
G. All’udienza
del 17 novembre 2010, la ricorrente ha evidenziato come PI 2, entro la scadenza
del termine prorogato (5 settembre 2010), non avesse presentato alcuna
richiesta di ulteriore proroga. Dopo aver ricordato i passi intrapresi in vista
di far valere le pretese cedute, la ricorrente, nella sua qualità di unica
cessionaria, ha confermato la sua ferma intenzione di procedere nei confronti
dei debitori della fallita, segnatamente contro __________, la quale risulta
aver parzialmente riconosciuto il debito.
Considerato
Considerandi
1.
A
tenore della cifra 6 dell’atto di “cessione di pretese della massa in base
all’art. 260 LEF” (doc. C, che corrisponde sostanzialmente al modulo ufficiale
n. 7F), “l’amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare
la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 05 marzo 2010”. Essendo siffatto termine regolato dal diritto federale (art. 80 cpv. 1 RUF e mod. n. 7F n. 6 a tergo), è prorogabile e può essere restituito (art. 33 cpv. 2 e 4 LEF e Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 60 ad art. 260, secondo cui il termine può essere
prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive dell’art. 33 cpv. 2
LEF). L’amministrazione del fallimento gode di un ampio potere di apprezzamento
per determinarsi sulla durata iniziale del termine nonché sul principio e sulla
durata di eventuali proroghe, ma l’opportunità delle sue decisioni può essere
liberamente esaminata dall’autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 1 LEF; CEF 15
febbraio 2002, inc. 15.02.3/4, cons. 6.2; Cometta,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art.
17).
2.1
Nel
caso concreto, l’CO 1 ha respinto la domanda di proroga senza particolare motivazione.
Dalla documentazione prodotta e dalle spiegazioni fornite dalla ricorrente
risulta che la stessa, durante il termine prorogato, ha esercitato una certa
attività, seppur minima, in vista di far valere le pretese cedute. A sua
difesa, va però ammesso che, come si evince meglio da una parallela procedura
di ricorso relativa alla cessione di altre pretese della fallita (inc.
15.10
), la ricorrente ha incontrato oggettive difficoltà nel definire una
strategia comune con le altre cessionarie, e nel caso specifico con PI 2. Con
riferimento alla decadenza della cessione concessa a quest’ultima, ci si può
ora attendere che la ricorrente, liberata da vincoli particolari con altri
creditori, proceda d’ora in poi in modo spedito.
2.2
Alla
luce di questi (in parte nuovi) elementi, appare opportuno annullare la
decisione impugnata e riformarla nel senso di concedere alla ricorrente un
ulteriore – e di principio ultimo – termine di 6 mesi per promuovere azione o
esecuzione contro i debitori ceduti.
3.
ll
ricorso va pertanto accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 260 LEF; 80 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto.
2.
Di conseguenza, il provvedimento 11 agosto 2010 dell’CO 1 è annullato.
3.
Il
termine di cui al punto 6 della circolare 5 novembre 2009 è prorogato fino al 30
giugno 2011 a favore della ricorrente.
4.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
5.
Intimazione
a:
– avv.
RA 1, __________;
– avv.
RA 2, Lugano.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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