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Decisione

15.2010.115

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

19 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nelle

procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione

composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio

ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di

comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________.

Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di

attribuire un valore di stima all’interessenza pignorata.

B. Avendo

dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010

l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di

conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010.

All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa

dell’assenza di parte dei creditori.

Il

6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un

termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione

della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale

occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO

1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio. Con

scritto 13 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di allestire una perizia dello

stabile affinché gli altri due comunisti possano “se del caso liquidare

l’erede”.

C. Il

4 ottobre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo

di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore

di stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota

pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.

Considerato

Considerandi

1.

Dal

verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti

all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.

2.

Ricevuta la domanda di vendita d’una parte

in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di

formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità

di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del

pignoramento o delle trattative di conciliazione.

3.

La

procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità

indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti

dell’escusso.

4.

Nel caso di specie in occasione del pignoramento l’Ufficio ha

omesso di attribuire un valore alla quota dell’escussa. In occasione della

presentazione dell’istanza del 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha attribuito una

stima di fr. 515'558.00 all’intera sostanza ereditaria e di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa. A prescindere dal fatto

che l’importo di fr. 515'558.-- corrisponde al valore di stima ufficiale

dell’intera particella n. __________ di __________ e

non della sola quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria e che

tale valore di stima sembrerebbe essere stato attribuito senza considerare gli

oneri ipocari gravanti il fondo, l’Ufficio ha simbolicamente

assegnato una stima di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa, senza

dapprima stabilire la quota parte di CO 1 nell’eredità indivisa e senza neppure

averne stimato il valore, atteso che quantificarne in fr. 1.-- il valore a

fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 257'779.-- per la quota di un

mezzo di comproprietà della particella n. __________ di __________ (comunque gravata

da oneri ipotecari) equivale a non assegnare ai beni pignorati il valore di

stima come specificatamente richiesto dall’art. 5 cpv. 3 RDC. A tal fine

l’Ufficio ha omesso in particolare di stabile il valore della parte di fondo di

proprietà della comunione ereditaria.

Per

questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché stabilisca la quota dell’escussa nella comunione indivisa ed il suo valore.

L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza

di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita

della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione

(art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio

dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escussa

nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo

stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.

5.

L’istanza

è pertanto respinta.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 5 cpv. 3, 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1.

L’istanza è respinta.

2.

Gli

atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al

considerando 4 di questa sentenza.

3.

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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