15.2010.115
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
19 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.115
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CEF
Titolo:
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
QUOTA EREDITARIA
art. 132 LEF
art. 5 cpv. 3 RDC
art. 9 RDC
art. 10 RDC
Incarto n.
15.2010.115
Lugano
19 ottobre
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 4
ottobre 2010 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai
sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escussa
CO 1, __________
patr. __________. __________ __________, __________
nell’eredità indivisa ed in comunione composta oltre che
dall’escussa di
1. CO 2
patrocinato dall’ PA 1
2. CO 3
nelle esecuzioni
n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________, n. __________
promosse contro l’escussa da
1. PI 1
es. n. __________
2. PI 2
es. n. __________,
n. __________
3. PI 3
es. n. __________
4. __________, __________
rappr. dal PI 4
es. n. __________
5. PI 5
es. n. __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nelle
procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 l’IS 1 ha pignorato i diritti spettanti all’escussa nell’eredità indivisa ed in comunione
composta, oltre che dall’escussa, di CO 2 e CO 3. L’Ufficio
ha indicato quali beni appartenenti alla comunione in particolare la quota di
comproprietà di un mezzo del fondo n. __________in territorio del Comune di __________.
Nel verbale di pignoramento l’Ufficio ha omesso di
attribuire un valore di stima all’interessenza pignorata.
B. Avendo
dei creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 3 agosto 2010
l’Ufficio ha convocato tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 3 settembre 2010.
All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa
dell’assenza di parte dei creditori.
Il
6 settembre 2010 l’Ufficio ha quindi assegnato a tutti gli interessati un
termine di 10 giorni per formulare eventuali proposte per la realizzazione
della quota ereditaria dell’escussa (art. 10 cpv. 1 RDC). Anche in tale
occasione l’Ufficio ha omesso di determinare il valore della quota pignorata a CO
1. Nel termine impartito nessuna proposta concreta è pervenuta all’Ufficio. Con
scritto 13 settembre 2010 CO 1 ha chiesto di allestire una perizia dello
stabile affinché gli altri due comunisti possano “se del caso liquidare
l’erede”.
C. Il
4 ottobre 2010 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo
di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, indicando il valore
di stima dell’intera sostanza ereditaria in fr. 515'558.00 e quello della quota
pignorata in fr. 1.--, e preavvisando la sua vendita ai pubblici incanti.
Considerato
Considerandi
1.
Dal
verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti
all’escussa nella comunione ereditaria composta di CO 1, CO 2 e CO 3.
2.
Ricevuta la domanda di vendita d’una parte
in comunione, l’Ufficio convoca tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC, RS 281.41), dando poi loro la facoltà di
formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità
di vigilanza deve determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del
pignoramento o delle trattative di conciliazione.
3.
La
procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità
indivisa dipendono dall’esistenza di contestazioni in merito ai diritti
dell’escusso.
4.
Nel caso di specie in occasione del pignoramento l’Ufficio ha
omesso di attribuire un valore alla quota dell’escussa. In occasione della
presentazione dell’istanza del 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha attribuito una
stima di fr. 515'558.00 all’intera sostanza ereditaria e di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa. A prescindere dal fatto
che l’importo di fr. 515'558.-- corrisponde al valore di stima ufficiale
dell’intera particella n. __________ di __________ e
non della sola quota di comproprietà di un mezzo della comunione ereditaria e che
tale valore di stima sembrerebbe essere stato attribuito senza considerare gli
oneri ipocari gravanti il fondo, l’Ufficio ha simbolicamente
assegnato una stima di fr. 1.-- alla quota ereditaria spettante all’escussa, senza
dapprima stabilire la quota parte di CO 1 nell’eredità indivisa e senza neppure
averne stimato il valore, atteso che quantificarne in fr. 1.-- il valore a
fronte di un valore di stima ufficiale di fr. 257'779.-- per la quota di un
mezzo di comproprietà della particella n. __________ di __________ (comunque gravata
da oneri ipotecari) equivale a non assegnare ai beni pignorati il valore di
stima come specificatamente richiesto dall’art. 5 cpv. 3 RDC. A tal fine
l’Ufficio ha omesso in particolare di stabile il valore della parte di fondo di
proprietà della comunione ereditaria.
Per
questo motivo l’incarto viene retrocesso all’IS 1 affinché stabilisca la quota dell’escussa nella comunione indivisa ed il suo valore.
L’Ufficio dovrà nuovamente convocare gli interessati ad un’udienza
di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC), dando poi loro, in caso di non riuscita
della conciliazione, la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione
(art. 10 cpv. 1 RDC). Al più tardi in quest’ultima comunicazione l’Ufficio
dovrà indicare a tutti gli interessati la quota di partecipazione dell’escussa
nell’eredità indivisa ed il valore alla stessa attribuito, nel caso in cui lo
stesso Ufficio abbia potuto determinare questo dato almeno approssimativamente.
5.
L’istanza
è pertanto respinta.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 5 cpv. 3, 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1.
L’istanza è respinta.
2.
Gli
atti sono retrocessi all’IS 1 affinché abbia a determinarsi come al
considerando 4 di questa sentenza.
3.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
all’IS 1 e, per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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