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Decisione

15.2010.117

Pignoramento complementare. Stima dei beni pignorati

22 ottobre 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5 maggio 2010 l'CO 1 ha effettuato contro RI 1 un pignoramento a

favore dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e dell’esecuzione n. __________

promossa da __________.

È stato pignorato il Foglio PPP n. __________ di __________/1000 di

comproprietà del fondo base part. n. __________ RFD di __________ (già

pignorato a favore di un altro gruppo e di una singola esecuzione). L’Ufficio

ha assegnato alla PPP pignorata il valore di stima di fr. 255'000.--, rilevando

che la stessa è gravata da una cartella ipotecaria al portatore di fr.

213'000.--.

B. Con scritto 23

giugno 2010 PI 1 ha chiesto il pignoramento anche delle quote di comproprietà

di un terzo della debitrice delle particelle n. __________ , n. __________ e n.

__________ RFD di __________. Il 1° luglio 2010 l'Ufficio ha proceduto al complemento di pignoramento così come

richiesto dal creditore. Il verbale completato è stato

spedito alle parti l’8 settembre 2010.

C. Il 1° ottobre

2010 RI 1 ha inoltrato ricorso contro il complemento di pignoramento argomentando

che pignorare oltre alla PPP n. __________ di __________ anche le tre quote di

comproprietà di sua pertinenza delle particelle di __________ violerebbe il

principio della proporzionalità. La ricorrente rimprovera poi all’Ufficio di

non aver proceduto ad allestire una stima commerciale.

D. Delle

osservazioni 7 ottobre 2010 di PI 1 e 12 ottobre 2010 dell’CO 1, entrambe

chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Il

debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per

un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in

suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv.1

cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite

dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze

penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la

possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli

sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. Brugger, SchKG, Schweizerische

Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, art. 91 LEF n. 29).

2. Se

Considerandi

il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni,

il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro

l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento

complementare (cfr. Brugger, op.

cit., art. 91 LEF n. 30; BlSchK 1977, p.53 ).

3.

Nel caso in esame occorre rilevare che il credito per il quale

PI 1 ha ottenuto il pignoramento ammonta a fr. 250'000.00 oltre accessori. A

fronte di tale importo l’Ufficio aveva inizialmente pignorato il Foglio PPP n. __________

di __________/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________ RFD di __________

(già pignorato a favore di un altro gruppo e di una singola esecuzione).

L’Ufficio ha assegnato alla PPP pignorata il valore di stima di fr. 255'000.00,

rilevando che la stessa è gravata da una cartella ipotecaria al portatore di

fr. 213'000.00. In considerazione dell’aggravio ipotecario, il valore della PPP

pignorata è di gran lunga inferiore al credito in esecuzione, donde la corretta

richiesta del creditore di procedere al pignoramento complementare delle quote

di comproprietà di un terzo della debitrice delle particelle n. __________, n.

__________ e n. __________ RFD di __________ e la conseguente esecuzione da

parte dell’Ufficio, atteso che esso è tenuto a

pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in

capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti, tutti i diritti

patrimoniali dell’escusso.

3.

Per

l'art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi

assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla

stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo

esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/

Kottmann, op. cit., n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato

quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non

possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art.

97.

LEF.).

3.1

In

virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF ogni parte interessata ha diritto, entro il termine

di ricorso contro il pignoramento di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF, di chiedere una

nuova stima a mezzo periti previo deposito delle spese occorrenti.

3.2

Nel

caso in esame occorre constatare che il verbale con il quale la PPP n. __________

RFD di __________ è stata pignorata è del 5 maggio 2010 ed è stato notificato

alle parti il 7 giugno 2010. Il termine per contestare la stima fatta

dall’Ufficio risulta pertanto ampiamente scaduto.

4.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli

art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 6, 97 cpv. 1 e 2 LEF; 9 cpv. 2 RFF; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Intimazione:

- __________. PA 1, __________;

- __________. PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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