15.2010.117
Pignoramento complementare. Stima dei beni pignorati
22 ottobre 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.117
Data decisione, Autorità:
22.10.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento complementare. Stima dei beni pignorati
ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO
PIGNORAMENTO COMPLEMENTARE
STIMA
art. 91 cpv. 1 LEF
art. 91 cpv. 6 LEF
art. 97 cpv. 1 LEF
art. 97 cpv. 2 LEF
agg. 9 cf. 2 RFF
Incarto n.
15.2010.117
Lugano
22 ottobre 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1° ottobre 2010 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1PI 2 e meglio contro il complemento di pignoramento
del 1° luglio 2010 nell’esecuzione n. __________-__________ promossa contro la
ricorrente da
PI 1
patrocinato dall’ PA 2
viste
le osservazioni:
-
7 ottobre 2010 di PI 1, __________;
-
12 ottobre 2010 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
Fatti
A. Il 5 maggio 2010 l'CO 1 ha effettuato contro RI 1 un pignoramento a
favore dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e dell’esecuzione n. __________
promossa da __________.
È stato pignorato il Foglio PPP n. __________ di __________/1000 di
comproprietà del fondo base part. n. __________ RFD di __________ (già
pignorato a favore di un altro gruppo e di una singola esecuzione). L’Ufficio
ha assegnato alla PPP pignorata il valore di stima di fr. 255'000.--, rilevando
che la stessa è gravata da una cartella ipotecaria al portatore di fr.
213'000.--.
B. Con scritto 23
giugno 2010 PI 1 ha chiesto il pignoramento anche delle quote di comproprietà
di un terzo della debitrice delle particelle n. __________ , n. __________ e n.
__________ RFD di __________. Il 1° luglio 2010 l'Ufficio ha proceduto al complemento di pignoramento così come
richiesto dal creditore. Il verbale completato è stato
spedito alle parti l’8 settembre 2010.
C. Il 1° ottobre
2010 RI 1 ha inoltrato ricorso contro il complemento di pignoramento argomentando
che pignorare oltre alla PPP n. __________ di __________ anche le tre quote di
comproprietà di sua pertinenza delle particelle di __________ violerebbe il
principio della proporzionalità. La ricorrente rimprovera poi all’Ufficio di
non aver proceduto ad allestire una stima commerciale.
D. Delle
osservazioni 7 ottobre 2010 di PI 1 e 12 ottobre 2010 dell’CO 1, entrambe
chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto: 1. Il
debitore è tenuto a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per
un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in
suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (cfr. art. 91 cpv.1
cifra 2 LEF). L’ufficio di esecuzione deve attenersi alle indicazioni fornite
dal debitore, avvertendolo dei suoi obblighi, come pure delle conseguenze
penali dell’inosservanza (cfr. art. 91 cpv. 6 LEF). Il creditore ha la
possibilità di richiedere un pignoramento complementare nel caso in cui egli
sia a conoscenza di altri beni non dichiarati dal debitore (cfr. Brugger, SchKG, Schweizerische
Gerichtspraxis 1946 -1984, Adligenswil 1984, art. 91 LEF n. 29).
2. Se
Considerandi
il debitore in occasione del pignoramento omette di indicare tutti i suoi beni,
il creditore non deve interporre ricorso all’Autorità di vigilanza contro
l’operato dell’ufficio di esecuzione, ma unicamente richiedere il pignoramento
complementare (cfr. Brugger, op.
cit., art. 91 LEF n. 30; BlSchK 1977, p.53 ).
3.
Nel caso in esame occorre rilevare che il credito per il quale
PI 1 ha ottenuto il pignoramento ammonta a fr. 250'000.00 oltre accessori. A
fronte di tale importo l’Ufficio aveva inizialmente pignorato il Foglio PPP n. __________
di __________/1000 di comproprietà del fondo base part. n. __________ RFD di __________
(già pignorato a favore di un altro gruppo e di una singola esecuzione).
L’Ufficio ha assegnato alla PPP pignorata il valore di stima di fr. 255'000.00,
rilevando che la stessa è gravata da una cartella ipotecaria al portatore di
fr. 213'000.00. In considerazione dell’aggravio ipotecario, il valore della PPP
pignorata è di gran lunga inferiore al credito in esecuzione, donde la corretta
richiesta del creditore di procedere al pignoramento complementare delle quote
di comproprietà di un terzo della debitrice delle particelle n. __________, n.
__________ e n. __________ RFD di __________ e la conseguente esecuzione da
parte dell’Ufficio, atteso che esso è tenuto a
pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in
capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti, tutti i diritti
patrimoniali dell’escusso.
3.
Per
l'art. 97 cpv. 1 LEF il funzionario stima gli oggetti pignorati facendosi
assistere, ove occorre, da periti. Il ricorso a un perito per procedere alla
stima in vista del pignoramento rientra nel potere di apprezzamento dell'organo
esecutivo (Jaeger/ Walder/ Kull/
Kottmann, op. cit., n.8 e 9 ad art. 97 LEF), è in particolare indicato
quando la stima di un oggetto richiede conoscenze speciali che l'Ufficio non
possiede (DTF 93 III 20; Bénédict Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/ Monaco/ Ginevra 1998, n.14 ad art.
97.
LEF.).
3.1
In
virtù dell’art. 9 cpv. 2 RFF ogni parte interessata ha diritto, entro il termine
di ricorso contro il pignoramento di cui all’art. 17 cpv. 2 LEF, di chiedere una
nuova stima a mezzo periti previo deposito delle spese occorrenti.
3.2
Nel
caso in esame occorre constatare che il verbale con il quale la PPP n. __________
RFD di __________ è stata pignorata è del 5 maggio 2010 ed è stato notificato
alle parti il 7 giugno 2010. Il termine per contestare la stima fatta
dall’Ufficio risulta pertanto ampiamente scaduto.
4.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto. Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli
art. 91 cpv. 1 cifra 2, 91 cpv. 6, 97 cpv. 1 e 2 LEF; 9 cpv. 2 RFF; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Intimazione:
- __________. PA 1, __________;
- __________. PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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