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Decisione

15.2010.120

Fallimento. Cessione dei diritti della massa. Procedura

30 novembre 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 6 agosto 2010, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale

svizzero di commercio, l’CO 1 ha comunicato ai creditori del fallimento di D__________

SA il deposito della graduatoria e li ha avvertiti che “qualora la

maggioranza dei creditori non faccia opposizione scritta, allo scrivente

Ufficio, entro il 26.08.2010, l’Amministrazione del fallimento si ritiene

autorizzata alla rinuncia dei diritti contestati (azione contro i debitori

della fallita, continuazione delle cause pendenti e azione contro le persone

incaricate dell’amministrazione, della gestione o della revisione, prevista

agli art. dal 754 al 757 del CO). I creditori possono chiedere la cessione di

queste pretese, a norma dell’art. 260 LEF, entro dieci giorni a partire dal

27.08.2010” (doc. C allegato al ricorso).

Con

raccomandata 6 (recte: 5) agosto 2010, ritirata il giorno successivo, l’Ufficio

ha inoltre comunicato personalmente alla creditrice RI 1 l’imminente deposito

della graduatoria (doc. 1 allegato alle osservazioni 20 ottobre 2010 dell’Ufficio)

e un estratto della pubblicazione.

B. Il

10 settembre 2010, l’Ufficio ha ceduto le pretese della massa contro i debitori

della fallita ai creditori che ne avevano fatto richiesta, ovvero PI 1, PI 2, PI

3 e PI 4 (doc. 2 allegato alle osservazioni 20 ottobre 2010 dell’Ufficio).

C. Solo

il 24 settembre 2010, la società RI 1, tramite il proprio amministratore (che è

pure quello della fallita), ha chiesto la cessione delle pretese della massa

(doc. 3 alle osservazioni 20 ottobre 2010 dell’Ufficio), allegando la nullità

del termine impartito con la pubblicazione del 6 agosto, in quanto non vi

sarebbe stata anteriormente una valida rinuncia della massa.

D. Con

provvedimento 4 ottobre 2010, l’Ufficio ha respinto la richiesta di cessione,

ritenendola tardiva.

E. Con

ricorso del 18 ottobre 2010, RI 1 si aggrava contro detto provvedimento, che

considera contrario alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui è

necessario che la massa rinunci alle pretese contestate della massa prima che

l’amministrazione del fallimento possa offrirle in cessione ai creditori. Ora, l’Ufficio

ha fissato l’inizio del termine per chiedere la cessione il giorno successivo

all’ultimo giorno del termine per opporsi alla rinuncia, ovvero “senza

concedere il tempo materiale per ricevere tutte le risposte dei creditori”.

Inoltre, a mente della ricorrente l’Ufficio avrebbe dovuto comunicare l’esito

della consultazione circa la rinuncia giusta l’art. 260 LEF prima d’impartire

il termine di 10 giorni per chiedere la cessione delle pretese abbandonate. La

decisione pubblicata il 6 agosto 2010 sarebbe pertanto nulla, come pure le

cessioni concesse nel frattempo, e il provvedimento impugnato andrebbe

annullato.

F. Nelle

sue osservazioni del 12 novembre 2010, l’Ufficio chiede la reiezione del ricorso,

rilevando come la modalità di pubblicazione scelta, peraltro usuale, abbia permesso

ai creditori di esprimersi in merito alla rinuncia alle pretese della massa. La

giurisprudenza citata dalla ricorrente riguarderebbe il caso diverso, in cui ai

creditori è stata comunicata solo la possibilità di chiedere la cessione, senza

indicazione della loro facoltà di contestare la rinuncia stessa. Il fatto poi

che eventuali rinunce avrebbero potuto giungere all’Ufficio dopo l’inizio del

termine per chiedere la cessione non è a suo parere rilevante, perché esso

avrebbe potuto, se del caso, tenerne conto il 10 settembre 2010, respingendo le

domande di cessione.

G. Nessuno

dei cessionari ha presentato osservazioni al ricorso.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso dev'essere presentato entro dieci

giorni da quando il ricorrente ebbe notizia del provvedimento. Nel caso

concreto, il ricorso, presentato lunedì 18 ottobre 2010, è tempestivo per

quanto concerne la contestazione del provvedimento 4 ottobre 2010 dell’Ufficio,

che è giunto alla ricorrente il 7 ottobre (cfr. art. 31 cpv. 1 e 3 LEF), nonché

per le cessioni, che dall’incarto non risultano essere state comunicate alla

ricorrente. È invece tardivo per quanto riguarda l’assegnazione

di termine pubblicata il 6 agosto 2010. Tuttavia, siccome la ricorrente ne fa

valere la nullità, la censura va esaminata d’ufficio giusta l’art. 22 cpv. 1

LEF.

2.

Giusta

l’art. 260 LEF, ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese

alle quali rinuncia la massa dei creditori. Conditio sine qua non di una simile

“cessione” è quindi una preventiva rinuncia da parte della massa (in quanto

tale) alla facoltà di far valere la pretesa, che deve essere formalizzata,

nella liquidazione ordinaria, di regola in una valida decisione della seconda

assemblea dei creditori presa a maggioranza assoluta, e nella liquidazione

sommaria, in una decisione della maggioranza relativa dei creditori consultati

per via di circolare o di pubblicazione (CEF 29 luglio 2002, inc. 15.02.34/46,

cons. 2; Berti, Basler Kommentar

zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III, n. 23-25 ad

art. 260; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 23 ad art. 260). Anche l’offerta di

cessione dev’essere, sotto pena di nullità, preceduta da una decisione di

rinuncia della massa ad agire essa stessa (DTF 134 III 78, cons. 2.3; 118 III

59, cons. 3; 113 III 137 cons. 3b); l’occasione di determinarsi su un’eventuale

rinuncia dev’essere conferita a tutti i creditori in modo esplicito (DTF 134

III 78, cons. 2.3; Jeanneret/ Carron,

Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 7, 13 e 14 ad art.

260).

3.

Nel

caso concreto, nemmeno la ricorrente contesta che l’CO 1 abbia esplicitamente offerto

ai creditori la facoltà di opporsi alla rinuncia da esso proposta. Ogni

creditore noto ha poi ricevuto un esemplare della pubblicazione contenente tale

indicazione. Piuttosto, la ricorrente insorge contro il fatto che, a suo parere,

la rinuncia della massa non sarebbe stata data al momento in cui è stata

offerta ai creditori la facoltà di chiedere la cessione delle pretese della

massa.

3.1

In

realtà, l’offerta di cessione contenuta nella pubblicazione 6 agosto è

implicitamente subordinata alla condizione della rinuncia della massa,

condizione che si è realizzata il 27 agosto 2010, visto che nel termine

impartito (che scadeva il 26 agosto) nemmeno un creditore si è opposto alla

rinuncia proposta dall’Ufficio. In questo senso, la rinuncia della massa

precede l’offerta di cessione, i cui effetti sono decorsi dal 28 agosto (cfr.

art. 31 cpv. 1 LEF). Questo modo di procedere è peraltro usuale nel Canton

Ticino da numerosi anni e non crea problemi di comprensione per i creditori,

come dimostra il fatto che nella fattispecie ben quattro creditori hanno

tempestivamente chiesto la cessione dei diritti a cui aveva rinunciato la

massa. Che l’amministrazione del fallimento possa, anticipatamente, offrire la

cessione dei diritti della massa a condizione che la maggioranza dei creditori

non si opponga alla loro rinuncia, risulta d’altronde dal modulo ufficiale di

convocazione all’adunanza dei creditori promulgato dal Tribunale federale (mod.

5F), laddove precisa che “la richiesta di cessione di quelle pretese alle

quali rinuncia la massa dei creditori possono unicamente essere presentate durante

l’adunanza o al più tardi 10 giorni da questa”. Non si scorgono motivi per

cui questo modo di procedere non dovrebbe essere possibile anche nella

procedura di liquidazione sommaria.

3.2

Vero

è che al 27 agosto 2010 né l’Ufficio né i creditori potevano essere sicuri che

la maggioranza di questi ultimi avrebbe tacitamente accettato la proposta di

rinuncia ai diritti della massa, dal momento che eventuali opposizioni spedite

tempestivamente avrebbero ancora potuto giungere all’Ufficio i giorni successivi.

Al 10 settembre, la rinuncia era invece certa e quindi le decisioni di cessione

adottate dall’Ufficio quel giorno vanno confermate.

3.3

Ciò

non toglie che i singoli creditori hanno un incontestabile interesse a sapere

prima della decorrenza del – già di per sé breve – termine di 10 giorni impartito

per chiedere la cessione se la massa ha rinunciato alle pretese in questione,

onde evitare d’in­vestire tempo e denaro nell’analisi dell’opportunità di presentare

una richiesta di cessione, che poi potrebbero essere vanificati qualora si

dovesse rivelare che la maggioranza dei creditori si è opposta alla rinuncia. Tuttavia,

se un creditore ritiene che il termine impartito dall’Ufficio sia troppo breve

o che il suo inizio debba essere posticipato è tenuto a chiederne la proroga

(art. 33 cpv. 1 LEF a contrario) o a contestare la decisione dell’Ufficio con

un ricorso interposto nel termine stabilito all’art. 17 cpv. 2 LEF. Se rimane

passivo, come lo è stata la ricorrente nell’occor­ren­za, la decisione diventa

definitiva e non può più in seguito essere contestata. La ricorrente è quindi mal

venuta a censurare solo ora (con ricorso del 18 ottobre) il termine impartito

dall’Uffi­cio mediante decisione comunicatale già il 6 agosto. Visto d’al­tronde

che la decisione pregiudica solo i suoi propri interessi, non si verifica alcun

caso di nullità ai sensi dell’art. 22 LEF.

4.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 22 e 260 LEF, art. 61

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________.

RA 1, __________;

avv. PA 1, __________;

avv. RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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