Lexipedia

Decisione

15.2010.121

Proroga del termine per chiudere il fallimento

25 gennaio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i casi è solo dopo l’eventuale reiezione definitiva della rivendicazione di G__________

SA che l’amministratore speciale statuirà sul diritto di pegno vantato dalla

banca, mediante deposito di una graduatoria complementare (art. 53 cpv. 3 RUF),

mentre se la rivendicazione verrà ammessa o non sarà contestata, la controversia

tra i creditori ipotecari e __________ SA dovrà essere liquidata all’infuori

del fallimento (art. 198 LEF a contrario e 53 RUF);

che

invero l’amministrazione speciale ha apparentemente già statuito sulla rivendicazione

della banca tendente all’e­stensione del proprio pegno sulla seggiovia quale

accessorio del diritto di superficie a sé stante e permanente gravante il fondo

part. n. __________ RF di __________, dal momento che ha indicato nell’e­lenco

oneri relativo al diritto di superficie la seguente menzione: “accessori:

macchinario, CHF 3'968'000”;

che però l’istante

valuterà se tale decisione possa essere ritenuta sufficientemente chiara o se

sarà necessario sostituirla con una decisione menzionante esplicitamente la

seggiovia, con consecutivo nuovo deposito dell’elenco oneri, ricordato come

l’estensione dei pegni gravanti il diritto di superficie ad accessori del fondo

vada appunto stabilita nella procedura di collocazione (art. 60 cpv. 3 RUF e

DTF 106 III 26-27, cons. 2);

Considerandi

che per

quanto concerne l’“opposizione” 4 agosto 2010 della

banca __________, quest’ultima ha confermato il 16 dicembre 2010 di non

considerare l’allegato quale ricorso (ai sensi dell’art. 17 LEF) contro

l’inventario;

che la

questione può quindi essere ritenuta priva di oggetto, siccome il ricorso è

l’unico rimedio giuridico previsto contro l’inven­tario fallimentare;

che la

causa pendente davanti al Tri­bu­nale federale ammini­strativo

cositituisce un ulteriore motivo per accelerare la con­vocazione della seconda

assemblea dei creditori e la realizza­zione degli impianti, perché pare

difficile che l’ammi­nistrazione speciale possa nuovamente ottenere

l’autorizzazione federale di aprire gli impianti durante la stagione invernale

2011-2012;

che dal

punto di vista formale sarebbe opportuna l’indicazione nel protocollo della

tariffa oraria applicata, con una ripartizione delle prestazioni effettuate secondo

i criteri stabiliti dalla giurisprudenza cantonale (prestazioni di direzione,

mansioni contabili e lavori di segretariato, cfr. CEF 3 marzo 2010, inc.

15.09

);

che in

queste condizioni, occorre concedere una proroga del termine per ultimare la

liquidazione fino al 31 dicembre 2011, con l’invito a fissare a breve termine

la seconda assemblea dei creditori;

Dispositivo

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011,

con l’invito all’amministrazione speciale a fissare a breve termine la seconda

assemblea dei creditori.

2. Intimazione

all’amministratrice speciale del fallimento, IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster