15.2010.121
Proroga del termine per chiudere il fallimento
25 gennaio 2011Italiano8 min
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Numero d'incarto:
15.2010.121
Data decisione, Autorità:
25.01.2011, CEF
Titolo:
Proroga del termine per chiudere il fallimento
TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO
art. 716 CC
art. 242 LEF
art. 260 LEF
art. 270 LEF
art. 52 RUF
art. 53 RUF
Incarto n.
15.2010.121
Lugano
25 gennaio
2011
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 22 ottobre 2010
dell’amministratore speciale
IS 1
tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF
nella procedura fallimentare diretta contro
PI 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
che la procedura
fallimentare è aperta dal 24 giugno 2009;
che in
occasione della prima assemblea dei creditori tenutasi il 31 agosto 2009, la
maggioranza ha designato __________ quale amministratore speciale e una delegazione
dei creditori composta dei delegati __________, __________ e __________;
che in
seguito alle dimissioni del precedente amministratore alla nuova assemblea del
30 settembre 2009 i creditori hanno designato IS 1 quale nuovo amministratore
speciale;
che con
l’istanza in esame, l’amministratore speciale chiede la proroga del termine per
chiudere il fallimento, esponendo che i primi mesi della sua attività sono
stati interamente dedicati alla conclusione di un contratto di affitto degli
impianti della fallita, tesa a garantire almeno la loro regolare manutenzione;
che l’istante
è inoltre stato confrontato con un ricorso al Tribunale federale
amministrativo riguardante lo smantellamento di uno scilift, con una delicata
questione relativa alla rivendicazione di una riserva di proprietà su un
seggiovia e con una contestazione dell’inventario, sicché non è riuscito a
realizzare gli impianti prima dell’attuale stagione invernale;
che nel
frattempo è stato trovato un nuovo accordo di affitto degli impianti per la
stagione 2010/2011;
che l’istante
intende poi convocare la seconda assemblea dei creditori nel corso del mese di
maggio 2011;
che in
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro
un anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine;
che nel
caso concreto, dopo la sua nomina, l’amministratore speciale ha in particolare
dato seguito alla decisione della prima assemblea dei creditori volta ad
affittare gli impianti della fallita durante la stagione 2009/2010, operazione
che l’ha parecchio impegnato (negoziazioni con la società affittuaria __________
e con G__________ SA, la quale rivendica una riserva di proprietà sulla seggiovia
__________; organizzazione dei lavori di manutenzione; richiesta delle
necessarie concessioni ed autorizzazioni federali; gestione di un ricorso
contro la decisione di concessione della stazione sciistica in affitto, ecc.);
che il
27/28 luglio 2010 sono stati depositati la graduatoria e l’inventario (__________;
FUSC __________) – a questo proposito va osservato, a futura memoria, come il
termine di deposito dovrebbe essere fissato alcuni giorni dopo la data di
pubblicazione dell’avviso di deposito nei Fogli ufficiali e come il termine di
ricorso contro l’inventario sia di 10 e non di 20 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF);
che
l’amministratore si è quindi dimostrato diligente, tenuto conto della
complessità della procedura fallimentare in esame;
che occorre
però ricordare che la seconda assemblea dei creditori deve di regola essere
convocata immediatamente dopo il deposito della graduatoria, in considerazione
della massima di celerità che informa il diritto fallimentare (Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 12 ad art. 252);
che tale
esigenza trae origine dal fatto che l’assemblea dei creditori è l’organo supremo
a cui spettano, fatti salvi i casi d’urgenza, tutte le decisioni relative alla
gestione del fallimento, come pure la conferma o la sostituzione
dell’amministrazione del fallimento e dei membri della delegazione dei
creditori (art. 253 cpv. 2 LEF), decisioni che ovviamente non possono essere
rinviate alla fine della liquidazione;
che nel
caso concreto prima di poter convocare la seconda assemblea dei creditori è
ancora necessario risolvere alcune questioni, che lo dovranno imperativamente
essere a breve termine senza aspettare la fine della stagione invernale;
che s’invita
pertanto l’istante a determinare quanto prima la propria posizione sulle
rivendicazioni formulate da terzi, e in particolare su quella di G__________ SA,
tenendo conto del fatto che in ultima analisi spetta ai creditori statuire
sulle rivendicazioni di beni della massa – e non all’amministrazione del
fallimento, che in tale ambito può solo formulare proposte (cfr. art. 47 cpv. 1
RUF);
che se ammette la validità della riserva di proprietà sulla seggiovia e
la sussistenza di un credito di G__________ SA nei confronti
della fallita, l’amministratore speciale proporrà ai
creditori di rinunciare a contestare la rivendicazione, invitandoli inoltre a
pronunciarsi sulla soluzione che riterrà più adeguata tra, da una parte, l’acquisto
della proprietà della seggiovia, dietro pagamento del saldo del prezzo convenuto,
così che possa essere realizzata a favore della massa (dopo l’integrale
pagamento dei crediti ipotecari qualora l’impianto sia da considerare un
accessorio dei diritti di pegno), e dall’altra la retrocessione all’alienante,
se del caso dopo aver ottenuto da quest’ultima la restituzione degli acconti
pagati, sotto deduzione di una equa mercede per il nolo e di un’indennità per
il deprezzamento giusta l’art. 716 CC (cfr. Steinauer,
Les droits réels, vol. II, n. n. 2051a);
che in
entrambe le ipotesi, qualora la massa rinunci a contestare la rivendicazione,
ai creditori dovrà essere data la facoltà di chiedere l’autorizzazione di
contestare la rivendicazione ai sensi dell’art. 260 LEF;
che se
per contro l’istante dovesse ritenere la riserva di proprietà infondata, egli dovrà
comunque verificare se la massa ha i mezzi finanziari per assumere i costi di
un’eventuale causa giudiziaria: in caso di risposta affermativa, impartirà
immediatamente alla rivendicante il termine di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF per
promuovere azione di rivendicazione contro la massa, mentre nel caso contrario
proporrà all’assemblea dei creditori di rinunciare a contestare la rivendicazione,
sotto riserva del loro diritto individuale di subentrare nelle pretese della
massa giusta l’art. 260 LEF, e, nel caso in cui tale diritto venga esercitato,
impartirà alla rivendicante il termine di cui all’art. 242 cpv. 2 LEF per
promuovere azione di rivendicazione contro i cessionari (art. 52 RUF);
che in tutti
Fatti
i casi è solo dopo l’eventuale reiezione definitiva della rivendicazione di G__________
SA che l’amministratore speciale statuirà sul diritto di pegno vantato dalla
banca, mediante deposito di una graduatoria complementare (art. 53 cpv. 3 RUF),
mentre se la rivendicazione verrà ammessa o non sarà contestata, la controversia
tra i creditori ipotecari e __________ SA dovrà essere liquidata all’infuori
del fallimento (art. 198 LEF a contrario e 53 RUF);
che
invero l’amministrazione speciale ha apparentemente già statuito sulla rivendicazione
della banca tendente all’estensione del proprio pegno sulla seggiovia quale
accessorio del diritto di superficie a sé stante e permanente gravante il fondo
part. n. __________ RF di __________, dal momento che ha indicato nell’elenco
oneri relativo al diritto di superficie la seguente menzione: “accessori:
macchinario, CHF 3'968'000”;
che però l’istante
valuterà se tale decisione possa essere ritenuta sufficientemente chiara o se
sarà necessario sostituirla con una decisione menzionante esplicitamente la
seggiovia, con consecutivo nuovo deposito dell’elenco oneri, ricordato come
l’estensione dei pegni gravanti il diritto di superficie ad accessori del fondo
vada appunto stabilita nella procedura di collocazione (art. 60 cpv. 3 RUF e
DTF 106 III 26-27, cons. 2);
Considerandi
che per
quanto concerne l’“opposizione” 4 agosto 2010 della
banca __________, quest’ultima ha confermato il 16 dicembre 2010 di non
considerare l’allegato quale ricorso (ai sensi dell’art. 17 LEF) contro
l’inventario;
che la
questione può quindi essere ritenuta priva di oggetto, siccome il ricorso è
l’unico rimedio giuridico previsto contro l’inventario fallimentare;
che la
causa pendente davanti al Tribunale federale amministrativo
cositituisce un ulteriore motivo per accelerare la convocazione della seconda
assemblea dei creditori e la realizzazione degli impianti, perché pare
difficile che l’amministrazione speciale possa nuovamente ottenere
l’autorizzazione federale di aprire gli impianti durante la stagione invernale
2011-2012;
che dal
punto di vista formale sarebbe opportuna l’indicazione nel protocollo della
tariffa oraria applicata, con una ripartizione delle prestazioni effettuate secondo
i criteri stabiliti dalla giurisprudenza cantonale (prestazioni di direzione,
mansioni contabili e lavori di segretariato, cfr. CEF 3 marzo 2010, inc.
15.09
);
che in
queste condizioni, occorre concedere una proroga del termine per ultimare la
liquidazione fino al 31 dicembre 2011, con l’invito a fissare a breve termine
la seconda assemblea dei creditori;
Dispositivo
per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2011,
con l’invito all’amministrazione speciale a fissare a breve termine la seconda
assemblea dei creditori.
2. Intimazione
all’amministratrice speciale del fallimento, IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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