15.2010.122
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Contestazione - tardiva - della validità della notifica del precetto esecutivo al direttore dell'escussa
29 ottobre 2010Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.122
Data decisione, Autorità:
29.10.2010, CEF
Titolo:
Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Contestazione - tardiva - della validità della notifica del precetto esecutivo al direttore dell'escussa
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 17 LEF
art. 65 cpv. 1 cf. 2 LEF
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2010.122
Lugano
29 ottobre 2010
FP/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Giani
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso
19 ottobre 2010 di
RI
1, __________
(patrocinata
dall’__________)
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________
nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della
ricorrente da
PI
1, __________ (esecuzione n. __________)
(rappresentata
dal __________, __________)
e
da
PI
2, __________ (esecuzione n. __________)
(rappresentata
da __________)
viste le osservazioni
26 ottobre 2010 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________,
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con domanda di esecuzione del 19 luglio 2010 PI 1 ha promosso esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso della somma di fr. 2'815,15 oltre
interessi e spese. Da qui il precetto esecutivo n. __________ emanato
dall’ufficio di esecuzione del Distretto di __________ il 2 agosto 2010, che
veniva notificato alla debitrice – dopo una prima infruttuosa notifica – il 18
agosto 2010 tramite la c__________ di __________ (cfr. riepilogo degli eventi,
inc. UEF) nelle mani di __________ A__________ (cfr. esemplare precetto
esecutivo per il creditore), allora ancora membro del Consiglio di
amministrazione della società con firma collettiva a due. Preso atto che al
precetto esecutivo non è stata sollevata opposizione, il 13 settembre 2010 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, domanda alla quale l’Ufficio di esecuzione del
Distretto di __________ ha dato seguito emanando il 14 settembre 2010 la
comminatoria di fallimento, che veniva notificata alla debitrice, e per essa a __________
A__________, il 20 settembre 2010.
B. Con domanda di esecuzione del 26 luglio 2010 PI 2 ha promosso esecuzione nei confronti di RI 1 per la somma di fr. 402.65 oltre interessi e spese. Da
qui il precetto esecutivo n. __________ emanato dall’Ufficio di esecuzione del
Distretto di __________ il 30 luglio 2010, che veniva notificato alla debitrice
– stando al riepilogo degli eventi da parte dello stesso ufficio – sempre il 18
agosto 2010 e sempre tramite la c__________ di __________. Dato che nemmeno in
questa occasione al precetto esecutivo veniva sollevata opposizione, il 7
settembre 2010 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione sulla
base del citato precetto esecutivo (non agli atti, ma menzionato nell’elenco
degli eventi allestito dall’ufficio), domanda alla quale l’Ufficio di
esecuzione del Distretto di __________ ha dato seguito emanando il 14 settembre
2010 la comminatoria di fallimento, che veniva notificata alla debitrice, segnatamente
a __________ A__________, il 20 settembre 2010.
C. In data 8 ottobre 2010 il patrocinatore di RI 1, riferendosi alle
menzionate comminatorie di fallimento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________,
ha segnalato all’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ che la sua
cliente lo ha informato che per queste esecuzioni “non le sono mai pervenuti i
precetti esecutivi”. Egli ha quindi chiesto la trasmissione della copia dei due
precetti esecutivi. Nel contempo ha contestato la validità delle comminatorie
di fallimento di data 14 settembre 2010.
D. Ricevuti i duplicati dei due precetti esecutivi, con la menzione che
gli stessi sono stati notificati al debitore il 18 agosto 2010 da parte della
polizia comunale di __________ (act. A e B annessi al ricorso), il 15 ottobre
2010 RI 1, sempre tramite il suo patrocinatore, ha comunicato all’Ufficio di
esecuzione del Distretto di __________ che la notifica dei precetti esecutivi
non è avvenuta in modo regolare, “ritenuto che la ricevuta non risulta essere
stata sottoscritta dal debitore e per esso dal suo amministratore unico”. Essa
ha quindi sollevato opposizione agli stessi precetti esecutivi, chiedendo nel
contempo che le comminatorie di fallimento siano annullate.
Il
18 ottobre 2010 l’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ ha fatto
presente al patrocinatore dell’escussa che i precetti esecutivi in rassegna,
per quanto a sua conoscenza, sono stati regolarmente notificati in data 18
agosto 2010 alla debitrice tramite l’usciere comunale di __________ dopo un’infruttuosa
prima notifica da parte della posta. Lo stesso ufficio ha quindi ritenuto
tardive le contestazioni dell’escussa in quanto presentate fuori dai termini di
legge, considerando invece valide le comminatorie di fallimento notificate in
data 20 settembre 2010.
E. Con ricorso 19 ottobre 2010 __________ si aggrava contro tale
comunicazione, postulando l’annullamento delle comminatorie di fallimento,
ovvero sostenendo che i precetti esecutivi a monte delle medesime non sarebbero
stati notificati correttamente e, di conseguenza, ritenendo che l’opposizione
interposta ad entrambi il 15 ottobre 2010 sarebbe tempestiva.
F. Il ricorso non è stato intimato ai procedenti per osservazioni.
Considerandi
in diritto:
1.
Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di
una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del
precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).
Ricevuta la domanda di esecuzione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in
via di fallimento – come nella fattispecie - l’ufficio di esecuzione gli
commina il fallimento (art. 159 LEF).
I.
esecuzione n. __________
2.
Dall’incarto risulta che l’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________,
ricevuta da PI 1 (creditrice) la domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 13
settembre 2010 sulla base del precetto esecutivo n. __________, notificato il
18.
agosto senza che nessuno abbia sollevato opposizione al medesimo, né in
occasione della sua notifica, né entro i dieci giorni di cui all’art. 74 cpv. 1
LEF, ha emanato in data 14 settembre 2010 la comminatoria di fallimento la
quale è poi stata notificata all’escussa il 20 settembre 2010. Orbene, di
fronte alla mancata opposizione da parte della debitrice, rispettivamente del
suo rappresentante, al precetto esecutivo in rassegna, erano senz’altro date,
formalmente, le premesse per procedere all’emanazione della comminatoria di
fallimento ex art. 88 cpv. 1 e 159 LEF.
3.
Sennonché, come visto, la ricorrente fa valere che la comminatoria
di fallimento notificata il 20 settembre 2010 in relazione a tale esecuzione andrebbe annullata, dato che essa ha appreso dell’esecuzione in
oggetto dopo la notificazione della comminatoria medesima. L’argomento non è
serio. Dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore allegato alla
domanda di prosecuzione dell’esecuzione, risulta in modo chiaro che esso è
stato notificato in data 18 agosto 2010 all’escussa e, per essa, a __________ A__________
(direttore), allora ancora iscritto a registro di commercio come membro del
consiglio di amministrazione della società (cfr. registro di commercio). Certo,
nel precetto esecutivo quale rappresentante dell’escussa figura __________ D__________
(allora presidente del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due)
quale amministratore unico della società (designato in tale veste il 2
settembre/8 settembre 2010; cfr. registro di commercio), al posto di __________
A__________. Ciò nondimeno la notifica è conforme sia all’art. 65 cpv. 1 n. 2
LEF, secondo cui la notificazione di un atto esecutivo destinato a una società
anonima si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come
pure a qualunque direttore o procuratore, sia in ogni modo all’art art. 65 cpv.
2.
LEF, secondo cui, ove le ricordate persone non si trovano in ufficio, la
notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato. Del resto, fosse
anche tale notifica da considerare non corretta, il ricorso sarebbe ugualmente
votato all’insuccesso. Giacché alla ricorrente va ricordato che anche un
precetto esecutivo intimato in modo irrito, esplica in ogni modo i suoi effetti
dal momento in cui l’escusso ne ha avuto conoscenza (sentenza del Tribunale
federale del 2 settembre 2010 5A_570/ 2010, consid. 7.2 con riferimento a DTF
128.
III 101 consid. 2c; 120 III 114 consid. 3b; 110 III 9 consid. 2, 104 III 12).
Orbene nel suo ricorso la ricorrente ha riconosciuto di avere avuto conoscenza
dell’esistenza delle esecuzioni in oggetto dopo che le è stata notificata la
comminatoria di fallimento. Visto che ciò è avvenuto il 20 settembre 2010 –
circostanza pacifica – spettava a questo punto alla stessa ricorrente
attivarsi, ossia impugnare la comminatoria di fallimento ex art. 17 LEF entro
il termine di dieci giorni in modo da sollevare obiezioni sulle modalità di
notifica del precetto esecutivo a monte. Essa non si è però spinta sino a
tanto. Certo, ha protestato con scritto 8 ottobre 2010 e con il presente
ricorso una volta preso atto che l’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________
non intendeva rivedere il proprio operato, ossia annullare la comminatoria di
fallimento ed accettare l’opposizione al precetto esecutivo inoltrata il 15
ottobre 2010. Con ogni evidenza ha però agito con grave ritardo, ciò che fa
ritenere che, per finire, essa sapeva benissimo che cosa era successo il 18
agosto 2010, ossia il giorno indicato nel precetto esecutivo quale dies di
notifica ex art. 65 LEF. Nella misura in cui la ricorrente insorge contro la
comminatoria di fallimento relativa al precetto esecutivo n. __________, il
ricorso va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire
temerario.
II.
esecuzione n. __________
4.
Le considerazioni sopra esposte valgono mutatis mutandis
anche per la seconda procedura esecutiva. E’ vero che agli atti non figura il
precetto esecutivo menzionato dalla creditrice PI 2 nella domanda di
prosecuzione dell’esecuzione del 7 settembre 2010, precetto che verosimilmente
non è stato nemmeno prodotto, ma soltanto invocato. La circostanza è però
ininfluente. L’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ aveva in ogni
modo registrato gli eventi relativi alla procedura esecutiva in questione
suscettibili di dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione della
creditrice, segnatamente: l’emanazione del precetto esecutivo in data 30 luglio
2010; la notifica del medesimo alla debitrice, anche in questo caso il 18
agosto 2010, tramite la c__________ di __________ (v. anche duplicato annesso
al ricorso, act. A), e di nuovo nelle mani di __________ A__________, come
nell’altro caso; la trasmissione datata 3 settembre 2010 del precetto esecutivo
(ovviamente senza opposizione) al creditore; la domanda di prosecuzione
dell’esecuzione, l’emanazione della comminatoria di fallimento (14 settembre
2010) e la sua notifica all’escussa il 20 settembre 2010. Orbene, anche di
fronte a quest’ultimo significativo atto del 20 settembre 2010, dal quale ha in
ogni modo appreso l’esistenza di un precetto esecutivo previo a suo carico, la
ricorrente è rimasta di nuovo passiva, ossia non ha reagito entro i termini di
ricorso di cui all’art. 17 LEF, ciò che lascia ancora un volta supporre che
fosse al corrente della procedura esecutiva previa a suo carico al momento
della notifica della comminatoria. Ha infatti anche in questo caso reagito solo
l’8 ottobre 2010 e con il presente ricorso, ovvero – come visto – tardivamente.
Ne discende perciò di nuovo la reiezione del gravame.
5.
Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
6.
Potendo il ricorso essere deciso in applicazione dell’art. 9 cpv. 2
LPR, secondo cui l’autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può già
dichiararlo irricevibile se lo stesso è infondato o temerario, ossia già a un
esame preliminare del medesimo e, quindi, senza essere trasmesso ai creditori
per osservazioni, a questi ultimi non è necessario intimare la presente
sentenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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