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Decisione

15.2010.122

Ricorso contro la comminatoria di fallimento. Contestazione - tardiva - della validità della notifica del precetto esecutivo al direttore dell'escussa

29 ottobre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con domanda di esecuzione del 19 luglio 2010 PI 1 ha promosso esecuzione nei confronti di RI 1 per l’incasso della somma di fr. 2'815,15 oltre

interessi e spese. Da qui il precetto esecutivo n. __________ emanato

dall’ufficio di esecuzione del Distretto di __________ il 2 agosto 2010, che

veniva notificato alla debitrice – dopo una prima infruttuosa notifica – il 18

agosto 2010 tramite la c__________ di __________ (cfr. riepilogo degli eventi,

inc. UEF) nelle mani di __________ A__________ (cfr. esemplare precetto

esecutivo per il creditore), allora ancora membro del Consiglio di

amministrazione della società con firma collettiva a due. Preso atto che al

precetto esecutivo non è stata sollevata opposizione, il 13 settembre 2010 PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, domanda alla quale l’Ufficio di esecuzione del

Distretto di __________ ha dato seguito emanando il 14 settembre 2010 la

comminatoria di fallimento, che veniva notificata alla debitrice, e per essa a __________

A__________, il 20 settembre 2010.

B. Con domanda di esecuzione del 26 luglio 2010 PI 2 ha promosso esecuzione nei confronti di RI 1 per la somma di fr. 402.65 oltre interessi e spese. Da

qui il precetto esecutivo n. __________ emanato dall’Ufficio di esecuzione del

Distretto di __________ il 30 luglio 2010, che veniva notificato alla debitrice

– stando al riepilogo degli eventi da parte dello stesso ufficio – sempre il 18

agosto 2010 e sempre tramite la c__________ di __________. Dato che nemmeno in

questa occasione al precetto esecutivo veniva sollevata opposizione, il 7

settembre 2010 la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione sulla

base del citato precetto esecutivo (non agli atti, ma menzionato nell’elenco

degli eventi allestito dall’ufficio), domanda alla quale l’Ufficio di

esecuzione del Distretto di __________ ha dato seguito emanando il 14 settembre

2010 la comminatoria di fallimento, che veniva notificata alla debitrice, segnatamente

a __________ A__________, il 20 settembre 2010.

C. In data 8 ottobre 2010 il patrocinatore di RI 1, riferendosi alle

menzionate comminatorie di fallimento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________,

ha segnalato all’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ che la sua

cliente lo ha informato che per queste esecuzioni “non le sono mai pervenuti i

precetti esecutivi”. Egli ha quindi chiesto la trasmissione della copia dei due

precetti esecutivi. Nel contempo ha contestato la validità delle comminatorie

di fallimento di data 14 settembre 2010.

D. Ricevuti i duplicati dei due precetti esecutivi, con la menzione che

gli stessi sono stati notificati al debitore il 18 agosto 2010 da parte della

polizia comunale di __________ (act. A e B annessi al ricorso), il 15 ottobre

2010 RI 1, sempre tramite il suo patrocinatore, ha comunicato all’Ufficio di

esecuzione del Distretto di __________ che la notifica dei precetti esecutivi

non è avvenuta in modo regolare, “ritenuto che la ricevuta non risulta essere

stata sottoscritta dal debitore e per esso dal suo amministratore unico”. Essa

ha quindi sollevato opposizione agli stessi precetti esecutivi, chiedendo nel

contempo che le comminatorie di fallimento siano annullate.

Il

18 ottobre 2010 l’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ ha fatto

presente al patrocinatore dell’escussa che i precetti esecutivi in rassegna,

per quanto a sua conoscenza, sono stati regolarmente notificati in data 18

agosto 2010 alla debitrice tramite l’usciere comunale di __________ dopo un’infruttuosa

prima notifica da parte della posta. Lo stesso ufficio ha quindi ritenuto

tardive le contestazioni dell’escussa in quanto presentate fuori dai termini di

legge, considerando invece valide le comminatorie di fallimento notificate in

data 20 settembre 2010.

E. Con ricorso 19 ottobre 2010 __________ si aggrava contro tale

comunicazione, postulando l’annullamento delle comminatorie di fallimento,

ovvero sostenendo che i precetti esecutivi a monte delle medesime non sarebbero

stati notificati correttamente e, di conseguenza, ritenendo che l’opposizione

interposta ad entrambi il 15 ottobre 2010 sarebbe tempestiva.

F. Il ricorso non è stato intimato ai procedenti per osservazioni.

Considerandi

in diritto:

1.

Se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di un’opposizione o di

una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla notificazione del

precetto il creditore può chiederne la continuazione (art. 88 cpv. 1 LEF).

Ricevuta la domanda di esecuzione, se il debitore è soggetto all’esecuzione in

via di fallimento – come nella fattispecie - l’ufficio di esecuzione gli

commina il fallimento (art. 159 LEF).

I.

esecuzione n. __________

2.

Dall’incarto risulta che l’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________,

ricevuta da PI 1 (creditrice) la domanda di prosecuzione dell’esecuzione del 13

settembre 2010 sulla base del precetto esecutivo n. __________, notificato il

18.

agosto senza che nessuno abbia sollevato opposizione al medesimo, né in

occasione della sua notifica, né entro i dieci giorni di cui all’art. 74 cpv. 1

LEF, ha emanato in data 14 settembre 2010 la comminatoria di fallimento la

quale è poi stata notificata all’escussa il 20 settembre 2010. Orbene, di

fronte alla mancata opposizione da parte della debitrice, rispettivamente del

suo rappresentante, al precetto esecutivo in rassegna, erano senz’altro date,

formalmente, le premesse per procedere all’emanazione della comminatoria di

fallimento ex art. 88 cpv. 1 e 159 LEF.

3.

Sennonché, come visto, la ricorrente fa valere che la comminatoria

di fallimento notificata il 20 settembre 2010 in relazione a tale esecuzione andrebbe annullata, dato che essa ha appreso dell’esecuzione in

oggetto dopo la notificazione della comminatoria medesima. L’argomento non è

serio. Dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore allegato alla

domanda di prosecuzione dell’esecuzione, risulta in modo chiaro che esso è

stato notificato in data 18 agosto 2010 all’escussa e, per essa, a __________ A__________

(direttore), allora ancora iscritto a registro di commercio come membro del

consiglio di amministrazione della società (cfr. registro di commercio). Certo,

nel precetto esecutivo quale rappresentante dell’escussa figura __________ D__________

(allora presidente del Consiglio di amministrazione con firma collettiva a due)

quale amministratore unico della società (designato in tale veste il 2

settembre/8 settembre 2010; cfr. registro di commercio), al posto di __________

A__________. Ciò nondimeno la notifica è conforme sia all’art. 65 cpv. 1 n. 2

LEF, secondo cui la notificazione di un atto esecutivo destinato a una società

anonima si fa a qualunque membro dell’amministrazione o della direzione, come

pure a qualunque direttore o procuratore, sia in ogni modo all’art art. 65 cpv.

2.

LEF, secondo cui, ove le ricordate persone non si trovano in ufficio, la

notificazione si potrà fare ad altro funzionario o impiegato. Del resto, fosse

anche tale notifica da considerare non corretta, il ricorso sarebbe ugualmente

votato all’insuccesso. Giacché alla ricorrente va ricordato che anche un

precetto esecutivo intimato in modo irrito, esplica in ogni modo i suoi effetti

dal momento in cui l’escusso ne ha avuto conoscenza (sentenza del Tribunale

federale del 2 settembre 2010 5A_570/ 2010, consid. 7.2 con riferimento a DTF

128.

III 101 consid. 2c; 120 III 114 consid. 3b; 110 III 9 consid. 2, 104 III 12).

Orbene nel suo ricorso la ricorrente ha riconosciuto di avere avuto conoscenza

dell’esistenza delle esecuzioni in oggetto dopo che le è stata notificata la

comminatoria di fallimento. Visto che ciò è avvenuto il 20 settembre 2010 –

circostanza pacifica – spettava a questo punto alla stessa ricorrente

attivarsi, ossia impugnare la comminatoria di fallimento ex art. 17 LEF entro

il termine di dieci giorni in modo da sollevare obiezioni sulle modalità di

notifica del precetto esecutivo a monte. Essa non si è però spinta sino a

tanto. Certo, ha protestato con scritto 8 ottobre 2010 e con il presente

ricorso una volta preso atto che l’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________

non intendeva rivedere il proprio operato, ossia annullare la comminatoria di

fallimento ed accettare l’opposizione al precetto esecutivo inoltrata il 15

ottobre 2010. Con ogni evidenza ha però agito con grave ritardo, ciò che fa

ritenere che, per finire, essa sapeva benissimo che cosa era successo il 18

agosto 2010, ossia il giorno indicato nel precetto esecutivo quale dies di

notifica ex art. 65 LEF. Nella misura in cui la ricorrente insorge contro la

comminatoria di fallimento relativa al precetto esecutivo n. __________, il

ricorso va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato per non dire

temerario.

II.

esecuzione n. __________

4.

Le considerazioni sopra esposte valgono mutatis mutandis

anche per la seconda procedura esecutiva. E’ vero che agli atti non figura il

precetto esecutivo menzionato dalla creditrice PI 2 nella domanda di

prosecuzione dell’esecuzione del 7 settembre 2010, precetto che verosimilmente

non è stato nemmeno prodotto, ma soltanto invocato. La circostanza è però

ininfluente. L’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________ aveva in ogni

modo registrato gli eventi relativi alla procedura esecutiva in questione

suscettibili di dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione della

creditrice, segnatamente: l’emanazione del precetto esecutivo in data 30 luglio

2010; la notifica del medesimo alla debitrice, anche in questo caso il 18

agosto 2010, tramite la c__________ di __________ (v. anche duplicato annesso

al ricorso, act. A), e di nuovo nelle mani di __________ A__________, come

nell’altro caso; la trasmissione datata 3 settembre 2010 del precetto esecutivo

(ovviamente senza opposizione) al creditore; la domanda di prosecuzione

dell’esecuzione, l’emanazione della comminatoria di fallimento (14 settembre

2010) e la sua notifica all’escussa il 20 settembre 2010. Orbene, anche di

fronte a quest’ultimo significativo atto del 20 settembre 2010, dal quale ha in

ogni modo appreso l’esistenza di un precetto esecutivo previo a suo carico, la

ricorrente è rimasta di nuovo passiva, ossia non ha reagito entro i termini di

ricorso di cui all’art. 17 LEF, ciò che lascia ancora un volta supporre che

fosse al corrente della procedura esecutiva previa a suo carico al momento

della notifica della comminatoria. Ha infatti anche in questo caso reagito solo

l’8 ottobre 2010 e con il presente ricorso, ovvero – come visto – tardivamente.

Ne discende perciò di nuovo la reiezione del gravame.

5.

Non si preleva la tassa di giustizia, né si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

6.

Potendo il ricorso essere deciso in applicazione dell’art. 9 cpv. 2

LPR, secondo cui l’autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può già

dichiararlo irricevibile se lo stesso è infondato o temerario, ossia già a un

esame preliminare del medesimo e, quindi, senza essere trasmesso ai creditori

per osservazioni, a questi ultimi non è necessario intimare la presente

sentenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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