15.2010.132
Comminatoria di fallimento. Aserita responsabilità del procedente per il mancato versamento della prima rata del credito posto in esecuzione
14 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.132
Data decisione, Autorità:
14.01.2011, CEF
Titolo:
Comminatoria di fallimento. Aserita responsabilità del procedente per il mancato versamento della prima rata del credito posto in esecuzione
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2010.132
Lugano
14 gennaio
2011
FP/jc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 9 dicembre 2010 di
RI 1, __________
contro
l’operato
dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento
nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 1, __________
viste le osservazioni:
- 29 dicembre 2010 di PI 1;
- 10 gennaio 2011 dell’CO 1;
richiamato
il decreto presidenziale del 10 dicembre 2010, con il quale al ricorso è stato
concesso effetto sospensivo;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che con
precetto esecutivo n. __________ dell’11/21 giugno 2010 dell’CO 1 la PI 1 ha escusso RI 1 (in seguito: RI 1) per l’incasso della somma di fr. 8'479,10 dovuta a titolo di
contributi per la previdenza professionale per gli anni 2009 e 2010;
che al
precetto esecutivo RI 1 ha interposto opposizione;
che con
scritto 29 ottobre 2010 RI 1 ha comunicato alla procedente il ritiro
dell’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna e, nel contempo,
la richiesta di estinguere il debito mediante un piano di rientro rateizzato,
con un primo pagamento di fr. 1'591,45 entro il 12 novembre 2010, un secondo
pagamento di fr. 2’000.- entro il 30 novembre 2010, un terzo pagamento di fr.
2’000.- entro il 31 dicembre 2010 e un ultimo pagamento di fr. 3’000.- entro il
31 gennaio 2010;
che nello
stesso scritto RI 1 ha pure chiesto alla creditrice, in caso di accettazione
della proposta di rateizzazione, di procedere all’annullamento della citazione
per l’udienza del 9 novembre 2010 presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione
5, incarto n. EF.2010.211;
che il 4
novembre 2010 la PI 1 ha trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5, copia di tale scritto con cui l’escussa ha ritirato l’opposizione al
precetto esecutivo n. __________, chiedendo nel contempo di sospendere la
relativa procedura per la quale era stata indetta l’udienza del 9 novembre e di
“trascrivere il protocollo”;
che,
sempre in data 4 novembre 2010, la creditrice ha comunicato a RI 1 di avere
chiesto alla Pretura la sospensione della procedura e di attendere
puntualmente i versamenti rateali indicati, ritenuto che in caso di ritardo nel
pagamento, essa avrebbe chiesto la prosecuzione dell’esecuzione;
Considerandi
che il 16
novembre 2010 la PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando lo
scritto 29 ottobre 2010, con il quale RI 1 aveva ritirato l’opposizione al
precetto esecutivo;
che in
data 16 novembre 2010 l’CO 1 ha emanato la comminatoria di fallimento
richiesta, che è poi stata notificata all’escussa il 29 novembre 2010;
che contro
tale provvedimento insorge RI 1 con ricorso del 9 dicembre 2010, asserendo di
avere in buona fede e su richiesta della procedente, ritirato l’opposizione al
precetto esecutivo, di avere chiesto alla controparte un piano di rientro
rateizzato del debito, con preghiera di sospendere la procedura pendente presso
la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e puntualizzando di avere in
data 5 novembre 2010 chiesto alla escutente l’invio dei bollettini di
versamento relativi alle scadenze programmate, reiterando in tale richiesta
anche successivamente, senza risultato, ciò che le ha impedito di procedere al
versamento della singole rate concordate;
che
soltanto il 7 dicembre 2010 la procedente ha inviato i cedolini di versamento,
come alla lettera annessa al ricorso;
che con
osservazioni del 28 dicembre 2010 la PI 1 - ricordato che il 29 ottobre 2010
l’escussa ha ritirato l’opposizione al relativo precetto esecutivo chiedendo di
poter saldare lo scoperto con pagamenti rateali e che con scritto 4 novembre
2010.
essa ha acconsentito a tale proposta a condizione che i pagamenti rateali
fossero stati eseguiti puntualmente, come indicato nel piano di ammortamento,
ritenuto che in caso contrario avrebbe chiesto la prosecuzione della procedura
– ha obiettato che la debitrice non ha ancora pagato la prima rata di fr.
1'591.45 dovuta al 12 novembre 2010;
considerato in diritto:
che
secondo l’art 88 cpv. 1 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di
un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne la
continuazione;
che
questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto,
ritenuto che se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il
giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua
definizione;
che
ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione
in via di fallimento, l’ufficio gli commina senza indugio il fallimento (art.
159.
LEF);
che,
nella fattispecie, al precetto esecutivo notificato il 21 giugno 2010,
l’escussa ha sollevato opposizione, che essa ha però ritirato il 29 ottobre
2010.
(circostanza del resto ammessa senza riserve nel ricorso), motivo per cui
la procedente poteva richiedere la prosecuzione dell’esecuzione ex art. 88 cpv.
1, tale ritiro avendo reso il precetto esecutivo “rechstkräftig” (cfr. ScKG II-lebrecht, n. 6 ad art. 88 ), e l’CO 1, a sua volta, poteva emanare la comminatoria di fallimento ex art. 159 LEF, la debitrice essendo
una società anonima iscritta a registro di commercio (art.39 cpv. 1 n. 8 LEF);
che sotto
questo profilo l’CO 1 ha perciò agito conformemente al diritto,
che
l’obiezione della ricorrente, secondo cui il mancato pagamento della prima rata
contemplato nella proposta di rateizzazione – preceduta, non lo si scordi, dal
ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo - è attribuibile alla stessa
procedente per non avere quest’ultima messo a disposizione della debitrice la polizza
di versamento per la prima – e per le successive rate – non è di alcun
giovamento,
che per
tacere del fatto che essa non ha fornito alcuna prova attestante i pretesi e
ripetuti solleciti che avrebbe indirizzato alla controparte per ottenere l’invio
delle polizze di versamento, la polizza menzionata nel ricorso riferendosi alla
richiesta di pagamento dell’intera somma, oltre interessi e spese, di cui al
conteggio del 7 dicembre 2010, l’esposto ricorsuale, come correttamente
rilevato dall’CO 1 nelle sue osservazioni, riguarda il merito del contenzioso,
e sfugge perciò con ogni evidenza al potere cognitivo dell’autorità esecutiva,
abilitata unicamente a vagliare se la procedente dispone di un titolo per
chiedere la prosecuzione dell’esecuzione, ossia nel caso specifico di un
precetto esecutivo libero da opposizione;
che del
resto, così come proposto il ricorso sfiora il preteso, poiché la ricorrente,
che non è certo una sprovveduta, avrebbe potuto essa stessa compilare una
polizza di versamento (dei cui dati non poteva non essere al corrente) o
comunque procedere altrimenti per rispettare le scadenze, per tacere del fatto
che essa non ha pagato un solo franco, almeno stando agli atti, nemmeno una
volta ricevuta la polizza di versamento unitamente al conteggio del 7 dicembre
2010,
che il
ricorso va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato;
che non
si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
__________,
__________
__________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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