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Decisione

15.2010.132

Comminatoria di fallimento. Aserita responsabilità del procedente per il mancato versamento della prima rata del credito posto in esecuzione

14 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.132

Data decisione, Autorità:

14.01.2011, CEF

Titolo:

Comminatoria di fallimento. Aserita responsabilità del procedente per il mancato versamento della prima rata del credito posto in esecuzione

COMMINATORIA DI FALLIMENTO

art. 159 LEF

Incarto n.

15.2010.132

Lugano

14 gennaio

2011

FP/jc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei:

Pellegrini, presidente,

Walser e Bozzini

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 9 dicembre 2010 di

RI 1, __________

contro

l’operato

dell’CO 1 e, meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento

nell’esecuzione n. __________ promossa da

PI 1, __________

viste le osservazioni:

- 29 dicembre 2010 di PI 1;

- 10 gennaio 2011 dell’CO 1;

richiamato

il decreto presidenziale del 10 dicembre 2010, con il quale al ricorso è stato

concesso effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto:

che con

precetto esecutivo n. __________ dell’11/21 giugno 2010 dell’CO 1 la PI 1 ha escusso RI 1 (in seguito: RI 1) per l’incasso della somma di fr. 8'479,10 dovuta a titolo di

contributi per la previdenza professionale per gli anni 2009 e 2010;

che al

precetto esecutivo RI 1 ha interposto opposizione;

che con

scritto 29 ottobre 2010 RI 1 ha comunicato alla procedente il ritiro

dell’opposizione sollevata al precetto esecutivo in rassegna e, nel contempo,

la richiesta di estinguere il debito mediante un piano di rientro rateizzato,

con un primo pagamento di fr. 1'591,45 entro il 12 novembre 2010, un secondo

pagamento di fr. 2’000.- entro il 30 novembre 2010, un terzo pagamento di fr.

2’000.- entro il 31 dicembre 2010 e un ultimo pagamento di fr. 3’000.- entro il

31 gennaio 2010;

che nello

stesso scritto RI 1 ha pure chiesto alla creditrice, in caso di accettazione

della proposta di rateizzazione, di procedere all’annullamento della citazione

per l’udienza del 9 novembre 2010 presso la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione

5, incarto n. EF.2010.211;

che il 4

novembre 2010 la PI 1 ha trasmesso alla Pretura del Distretto di Lugano,

Sezione 5, copia di tale scritto con cui l’escussa ha ritirato l’opposizione al

precetto esecutivo n. __________, chiedendo nel contempo di sospendere la

relativa procedura per la quale era stata indetta l’udienza del 9 novembre e di

“trascrivere il protocollo”;

che,

sempre in data 4 novembre 2010, la creditrice ha comunicato a RI 1 di avere

chiesto alla Pretura la sospensione della procedura e di attendere

puntualmente i versamenti rateali indicati, ritenuto che in caso di ritardo nel

pagamento, essa avrebbe chiesto la prosecuzione dell’esecuzione;

Considerandi

che il 16

novembre 2010 la PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione, allegando lo

scritto 29 ottobre 2010, con il quale RI 1 aveva ritirato l’opposizione al

precetto esecutivo;

che in

data 16 novembre 2010 l’CO 1 ha emanato la comminatoria di fallimento

richiesta, che è poi stata notificata all’escussa il 29 novembre 2010;

che contro

tale provvedimento insorge RI 1 con ricorso del 9 dicembre 2010, asserendo di

avere in buona fede e su richiesta della procedente, ritirato l’opposizione al

precetto esecutivo, di avere chiesto alla controparte un piano di rientro

rateizzato del debito, con preghiera di sospendere la procedura pendente presso

la Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, e puntualizzando di avere in

data 5 novembre 2010 chiesto alla escutente l’invio dei bollettini di

versamento relativi alle scadenze programmate, reiterando in tale richiesta

anche successivamente, senza risultato, ciò che le ha impedito di procedere al

versamento della singole rate concordate;

che

soltanto il 7 dicembre 2010 la procedente ha inviato i cedolini di versamento,

come alla lettera annessa al ricorso;

che con

osservazioni del 28 dicembre 2010 la PI 1 - ricordato che il 29 ottobre 2010

l’escussa ha ritirato l’opposizione al relativo precetto esecutivo chiedendo di

poter saldare lo scoperto con pagamenti rateali e che con scritto 4 novembre

2010.

essa ha acconsentito a tale proposta a condizione che i pagamenti rateali

fossero stati eseguiti puntualmente, come indicato nel piano di ammortamento,

ritenuto che in caso contrario avrebbe chiesto la prosecuzione della procedura

– ha obiettato che la debitrice non ha ancora pagato la prima rata di fr.

1'591.45 dovuta al 12 novembre 2010;

considerato in diritto:

che

secondo l’art 88 cpv. 1 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di

un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla

notificazione del precetto esecutivo il creditore può chiederne la

continuazione;

che

questo diritto si estingue decorso un anno dalla notificazione del precetto,

ritenuto che se è stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il

giorno in cui è stata promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua

definizione;

che

ricevuta la domanda di continuazione, se il debitore è soggetto all’esecuzione

in via di fallimento, l’ufficio gli commina senza indugio il fallimento (art.

159.

LEF);

che,

nella fattispecie, al precetto esecutivo notificato il 21 giugno 2010,

l’escussa ha sollevato opposizione, che essa ha però ritirato il 29 ottobre

2010.

(circostanza del resto ammessa senza riserve nel ricorso), motivo per cui

la procedente poteva richiedere la prosecuzione dell’esecuzione ex art. 88 cpv.

1, tale ritiro avendo reso il precetto esecutivo “rechstkräftig” (cfr. ScKG II-lebrecht, n. 6 ad art. 88 ), e l’CO 1, a sua volta, poteva emanare la comminatoria di fallimento ex art. 159 LEF, la debitrice essendo

una società anonima iscritta a registro di commercio (art.39 cpv. 1 n. 8 LEF);

che sotto

questo profilo l’CO 1 ha perciò agito conformemente al diritto,

che

l’obiezione della ricorrente, secondo cui il mancato pagamento della prima rata

contemplato nella proposta di rateizzazione – preceduta, non lo si scordi, dal

ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo - è attribuibile alla stessa

procedente per non avere quest’ultima messo a disposizione della debitrice la polizza

di versamento per la prima – e per le successive rate – non è di alcun

giovamento,

che per

tacere del fatto che essa non ha fornito alcuna prova attestante i pretesi e

ripetuti solleciti che avrebbe indirizzato alla controparte per ottenere l’invio

delle polizze di versamento, la polizza menzionata nel ricorso riferendosi alla

richiesta di pagamento dell’intera somma, oltre interessi e spese, di cui al

conteggio del 7 dicembre 2010, l’esposto ricorsuale, come correttamente

rilevato dall’CO 1 nelle sue osservazioni, riguarda il merito del contenzioso,

e sfugge perciò con ogni evidenza al potere cognitivo dell’autorità esecutiva,

abilitata unicamente a vagliare se la procedente dispone di un titolo per

chiedere la prosecuzione dell’esecuzione, ossia nel caso specifico di un

precetto esecutivo libero da opposizione;

che del

resto, così come proposto il ricorso sfiora il preteso, poiché la ricorrente,

che non è certo una sprovveduta, avrebbe potuto essa stessa compilare una

polizza di versamento (dei cui dati non poteva non essere al corrente) o

comunque procedere altrimenti per rispettare le scadenze, per tacere del fatto

che essa non ha pagato un solo franco, almeno stando agli atti, nemmeno una

volta ricevuta la polizza di versamento unitamente al conteggio del 7 dicembre

2010,

che il

ricorso va perciò disatteso, siccome manifestamente infondato;

che non

si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF), né si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

__________,

__________

__________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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