15.2010.15
Esecuzione del sequestro. Divieto di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre su fondi appartenenti a beni comuni
31 marzo 2010Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.15
Data decisione, Autorità:
31.03.2010, CEF
Titolo:
Esecuzione del sequestro. Divieto di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre su fondi appartenenti a beni comuni
DIVIETO DI DISPORRE
ESECUZIONE DEL SEQUESTRO
VERBALE DI SEQUESTRO
art. 22 LALEF
art. 17 LEF
art. 271 cpv. 1 LEF
art. 272 LEF
art. 273 LEF
art. 275 LEF
art. 278 LEF
art. 5 cpv. 2 RDC
Incarto n.
15.2010.15
Lugano
31 marzo 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2010 di
RI 1 (I)
patrocinato da PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro
decretato contro il ricorrente il 14 maggio 2009 dal Pretore del Distretto __________
su istanza di
PI 1
rappr. dal RA 1
viste
le osservazioni 16 febbraio e 5 marzo 2010 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 16 febbraio 2010 di concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Il Pretore del Distretto di __________ con decreto 14 maggio 2009 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 49'592.15:
- i
diritti in comunione, rispettivamente la somma spettante al debitore in seguito
allo scioglimento della comunione ereditaria __________, __________, composta oltre
che dall’escusso (Fabio Prada) di:
__________,
__________,
__________,
__________,
__________,
__________, RI 1 __________, __________,
__________,
__________
e__________
diritti sul mappale n. __________ del RFD di __________.
B.
Lo stesso giorno l’CO 1 ha chiesto all’Ufficio dei registri di menzionare sulla particella n. __________ RFD di __________
l’avvenuto sequestro. L’Ufficio dei registri, facendo seguito all’istanza ha
iscritto sulla particella n. __________ di __________ la seguente menzione: “divieto
di disporre (blocco RF) dg. __________”.
C. Il
28 maggio 2009 l’Ufficio ha eseguito il sequestro, così come stabilito dal
Pretore, assegnando a quanto sequestrato un valore di stima di fr. 1.--.
D. Il
1° settembre 2009 RI 1 ha preso visione del decreto e del verbale di sequestro.
E. L’11
settembre 2009 RI 1 ha presentato all’Ufficio un ricorso contro l’esecuzione
del sequestro, chiedendo di annullarla e di procedere ad una stima corretta
della quota ereditaria.
F. Con
provvedimento di riconsiderazione del 15 settembre 2009 l’Ufficio ha annullato
il verbale di sequestro e ha deciso che procederà all’allestimento di un nuovo
verbale di sequestro.
G. Il
1° febbraio 2010 l’Ufficio ha proceduto, come da decisione del 15 settembre
2009, confermando i contenuti del verbale di sequestro del 28 maggio 2009 ma
assegnando a quanto sequestrato un valore di stima di fr. 287'240.--.
H. Con
ricorso 12 febbraio 2010 RI 1 chiede di annullare l’esecuzione del sequestro,
di cancellare la menzione divieto di disporre iscritta sulla part. n. __________
di __________ e di sequestrare unicamente la somma a lui spettante a seguito
dello scioglimento della comunione ereditaria __________. Questo perché il
sequestro laddove menziona i diritti in comunione ed in particolare i diritti
sul mappale n. __________ RFD di __________ sarebbe nullo atteso che il
sequestro dei diritti del debitore in una successione indivisa può portare solo
sulla parte spettantigli nel prodotto della liquidazione della comunione e non
sui singoli elementi che la costituiscono. L’art. 5 cpv. 2 RDC vieterebbe poi espressamente
di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre di fondi
spettanti a beni comuni, cosicché questo divieto menzionato a registro
fondiario sarebbe privo di fondamento.
I. Con
osservazioni 16 febbraio e 5 marzo 2010 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame,
con motivazioni, che, se del caso, saranno riprese in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice
del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza
di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271
cpv. 1 n. 1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il
sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi
addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza
dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice
incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o
impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale
procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il
pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di
sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul
pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità
cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II,
Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF;
Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a
ed., Berna 2003, § 51 n. 76, p. 419).
2.
Se l’autorità di sequestro concede
per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio
di esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto.
Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato
a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la
verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del
sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è
manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del
sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità
di vigilanza (DTF 114 III 89 cons. 2a Reiser,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 11 ss. ad
art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
op. cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Walther,
op. cit., § 51 n. 49 e 50, p.414; Reeb,
Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,
p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di
sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,
ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la
non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Walther, op. cit., § 51 n. 76,
p. 419; Reiser, op. cit., n. 12
ad art. 275 LEF; Gilliéron, Poursuite
pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2005 n. 2788 p. 425).
3.
In
relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale -anche per supplire alla
carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro sotto
l’imperio del vecchio diritto- ha in particolare ammesso il rifiuto
dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF
contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono
(DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili
(DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della
giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75
III 26 cons. 1), quando per ammissione del creditore stesso o per evidenza
manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III
88,105 III 114 cons. 4, 104 III 58-59 cons. 3), quando per ammissione del creditore
stesso o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si
riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è
stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51,
108.
III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).
4.
Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione
parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data
a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv. 1
LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a
un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di
addurre fatti nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono
contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del
sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di
sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro
appartenenza al debitore) sia la regolarità della procedura di concessione del
sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati
internazionali) sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Walther, op. cit., §51 n. 68 p. 417s.; Reiser, op. cit. n. 8s. ad art. 278
LEF; Reeb, op. cit., p. 477). La
decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel
Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in
caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione
civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b
LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di
ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di
applicazione del ricorso ex art. 17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i
casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e
alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da
parte dell’organo esecutivo (Reeb,
op. cit., p. 477; Reiser, op. cit.
n. 14s. ad art. 275 LEF).
5.
Con il gravame il ricorrente contesta innanzitutto l'esecuzione del
sequestro chiedendo di sequestrare unicamente la somma a lui spettante a
seguito dello scioglimento della comunione ereditaria __________. Come emerge
dal decreto, il Pretore ha ordinato il sequestro dei “diritti in comunione,
rispettivamente la somma spettante al debitore in seguito allo scioglimento
della comunione ereditaria __________ (omissis) e in particolare i diritti sul
mappale n. __________ del RFD di __________”. L’Ufficio ha eseguito il
sequestro esattamente come da ordine impartitogli dal Giudice. Ne consegue che
il suo operato è stato corretto.
6.
RI
1.
postula la cancellazione della menzione divieto di disporre iscritta sulla
part. n. __________ di __________. Con istanza di data 14 maggio 2009 l’CO 1 ha chiesto di menzionare nel registro fondiario che nessun atto di disposizione sulla particella di
proprietà della comunione ereditaria possa essere iscritto senza il suo
consenso. Come correttamente argomentato dal ricorrente, l’art. 5 cpv. 2 RDC
vieta però espressamente di annotare a registro fondiario delle restrizioni
alla facoltà di disporre su fondi appartenenti a beni comuni (cfr. anche DTF
118.
III 67 cons. 2d), cosicché il divieto di disporre menzionato a registro
fondiario è privo di fondamento. L’CO 1 dovrà pertanto richiedere la sua cancellazione
dal registro fondiario.
7.
Da
quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 271 cpv. 1, 272, 273, 274, 275, 278 LEF; 5 cpv. 2 RDC; 22 LALEF; 5, 13, 14, 22
lett.c LOG; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza è fatto
ordine all’CO 1 di procedere come indicato al considerando 6 di questa sentenza.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a:
-
__________ PA 1, __________;
-
RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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