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Decisione

15.2010.15

Esecuzione del sequestro. Divieto di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre su fondi appartenenti a beni comuni

31 marzo 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il Pretore del Distretto di __________ con decreto 14 maggio 2009 ha sequestrato fino a concorrenza di un credito di fr. 49'592.15:

- i

diritti in comunione, rispettivamente la somma spettante al debitore in seguito

allo scioglimento della comunione ereditaria __________, __________, composta oltre

che dall’escusso (Fabio Prada) di:

__________,

__________,

__________,

__________,

__________,

__________, RI 1 __________, __________,

__________,

__________

e__________

diritti sul mappale n. __________ del RFD di __________.

B.

Lo stesso giorno l’CO 1 ha chiesto all’Ufficio dei registri di menzionare sulla particella n. __________ RFD di __________

l’avvenuto sequestro. L’Ufficio dei registri, facendo seguito all’istanza ha

iscritto sulla particella n. __________ di __________ la seguente menzione: “divieto

di disporre (blocco RF) dg. __________”.

C. Il

28 maggio 2009 l’Ufficio ha eseguito il sequestro, così come stabilito dal

Pretore, assegnando a quanto sequestrato un valore di stima di fr. 1.--.

D. Il

1° settembre 2009 RI 1 ha preso visione del decreto e del verbale di sequestro.

E. L’11

settembre 2009 RI 1 ha presentato all’Ufficio un ricorso contro l’esecuzione

del sequestro, chiedendo di annullarla e di procedere ad una stima corretta

della quota ereditaria.

F. Con

provvedimento di riconsiderazione del 15 settembre 2009 l’Ufficio ha annullato

il verbale di sequestro e ha deciso che procederà all’allestimento di un nuovo

verbale di sequestro.

G. Il

1° febbraio 2010 l’Ufficio ha proceduto, come da decisione del 15 settembre

2009, confermando i contenuti del verbale di sequestro del 28 maggio 2009 ma

assegnando a quanto sequestrato un valore di stima di fr. 287'240.--.

H. Con

ricorso 12 febbraio 2010 RI 1 chiede di annullare l’esecuzione del sequestro,

di cancellare la menzione divieto di disporre iscritta sulla part. n. __________

di __________ e di sequestrare unicamente la somma a lui spettante a seguito

dello scioglimento della comunione ereditaria __________. Questo perché il

sequestro laddove menziona i diritti in comunione ed in particolare i diritti

sul mappale n. __________ RFD di __________ sarebbe nullo atteso che il

sequestro dei diritti del debitore in una successione indivisa può portare solo

sulla parte spettantigli nel prodotto della liquidazione della comunione e non

sui singoli elementi che la costituiscono. L’art. 5 cpv. 2 RDC vieterebbe poi espressamente

di annotare a registro fondiario delle restrizioni alla facoltà di disporre di fondi

spettanti a beni comuni, cosicché questo divieto menzionato a registro

fondiario sarebbe privo di fondamento.

I. Con

osservazioni 16 febbraio e 5 marzo 2010 l’CO 1 chiede la reiezione del gravame,

con motivazioni, che, se del caso, saranno riprese in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Per l’art. 272 cpv. 1 LEF il sequestro viene concesso dal giudice

del luogo in cui si trovano i beni se il creditore rende verosimile l’esistenza

di un credito non garantito da pegno, di una causa di sequestro ex art. 271

cpv. 1 n. 1-5 nonché di beni appartenenti al debitore. Prima di concedere il

sequestro il giudice esamina in particolare, sulla base dei soli elementi

addotti dal creditore, se è stata resa sufficientemente verosimile l’esistenza

dei presupposti (materiali) del sequestro di cui all’art. 272 LEF. Il giudice

incarica poi dell’esecuzione del sequestro l’ufficiale o altro funzionario o

impiegato a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 LEF), il quale

procederà in applicazione analogica delle norme da 91 a 109 LEF concernenti il

pignoramento (art. 275 LEF). Contro l’errata esecuzione del decreto di

sequestro ad opera dell’organo esecutivo - in violazione cioè delle norme sul

pignoramento - è data la facoltà di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità

cantonale di vigilanza (cfr. Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz

über Schuldbetreibung und Konkurs, 4. ed., Vol. II,

Zurigo 1997/1999, n.5, 8 ad art. 275 LEF;

Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a

ed., Berna 2003, § 51 n. 76, p. 419).

2.

Se l’autorità di sequestro concede

per errore un sequestro benché ne manchino gli elementi essenziali, l’Ufficio

di esecuzione è tenuto, in linea di principio, ad eseguire comunque il decreto.

Il potere d’esame dell’organo esecutivo è infatti assai limitato se raffrontato

a quello del giudice del sequestro, atteso che al primo non è possibile la

verifica delle condizioni di merito da cui dipende la concessione del

sequestro, salvo casi limite dove la nullità del decreto di sequestro è

manifesta: in tal caso l’organo d’esecuzione deve rifiutare l’esecuzione del

sequestro con provvedimento suscettibile di ricorso ex art. 17 LEF all’autorità

di vigilanza (DTF 114 III 89 cons. 2a Reiser,

Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, Vol. III, n. 11 ss. ad

art. 275 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

op. cit., n.2ss. ad art. 275 LEF; Amonn/Walther,

op. cit., § 51 n. 49 e 50, p.414; Reeb,

Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: ZSR 1997/II,

p.487). Egli deve invece verificare sempre la regolarità formale del decreto di

sequestro nel senso che vi siano tutte le indicazioni previste dalla LEF,

ritenuto che carenze o formulazioni insufficienti avranno come conseguenza la

non esecuzione del sequestro (cfr. DTF 107 III 37; Amonn/Walther, op. cit., § 51 n. 76,

p. 419; Reiser, op. cit., n. 12

ad art. 275 LEF; Gilliéron, Poursuite

pour dettes, faillite et concordat, Losanna 2005 n. 2788 p. 425).

3.

In

relazione ai beni da sequestrare il Tribunale federale -anche per supplire alla

carenza di efficaci mezzi di difesa contro il decreto di sequestro sotto

l’imperio del vecchio diritto- ha in particolare ammesso il rifiuto

dell’esecuzione di un decreto - rispettivamente il ricorso ex art. 17 LEF

contro la sua eventuale esecuzione - quando i beni ivi indicati non esistono

(DTF 107 III 37, 105 III 141 e 80 III 87), quando i beni sono impignorabili

(DTF 107 III 37, 106 III 106, 76 III 35), quando i beni si trovano fuori della

giurisdizione del circondario di esecuzione (DTF 107 III 37, 80 III 126 e 75

III 26 cons. 1), quando per ammissione del creditore stesso o per evidenza

manifesta i beni appartengono a un terzo (DTF 109 III 124 cons. 6,106 III

88,105 III 114 cons. 4, 104 III 58-59 cons. 3), quando per ammissione del creditore

stesso o per evidenza manifesta i beni appartengono a uno Stato estero e si

riferiscono a fatti ex iure imperii (DTF 108 III 109), quando il sequestro è

stato ottenuto in violazione del principio della buona fede (DTF 112 III 51,

108.

III 104s. e 120 s., 107 III 38105 III 18).

4.

Dal 1° gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione

parziale della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data

a chi è toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv. 1

LEF: in tal caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a

un nuovo esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di

addurre fatti nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono

contestare sia l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del

sequestro (verosimiglianza del credito non garantito da pegno, della causa di

sequestro invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro

appartenenza al debitore) sia la regolarità della procedura di concessione del

sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati

internazionali) sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. Amonn/Walther, op. cit., §51 n. 68 p. 417s.; Reiser, op. cit. n. 8s. ad art. 278

LEF; Reeb, op. cit., p. 477). La

decisione sull’opposizione può essere a sua volta impugnata entro dieci giorni

all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF) - nel

Cantone Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio

dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 lett. c LOG), rispettivamente, in

caso di valore inferiore agli 8’000.-- franchi , alla Camera di cassazione

civile con ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b

LOG). L’introduzione dell’istituto dell’opposizione - con possibilità di

ricorso - contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di

applicazione del ricorso ex art. 17 LEF, riservandolo in sostanza - salvi i

casi di manifesta nullità - alla verifica formale del decreto di sequestro e

alle censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da

parte dell’organo esecutivo (Reeb,

op. cit., p. 477; Reiser, op. cit.

n. 14s. ad art. 275 LEF).

5.

Con il gravame il ricorrente contesta innanzitutto l'esecuzione del

sequestro chiedendo di sequestrare unicamente la somma a lui spettante a

seguito dello scioglimento della comunione ereditaria __________. Come emerge

dal decreto, il Pretore ha ordinato il sequestro dei “diritti in comunione,

rispettivamente la somma spettante al debitore in seguito allo scioglimento

della comunione ereditaria __________ (omissis) e in particolare i diritti sul

mappale n. __________ del RFD di __________”. L’Ufficio ha eseguito il

sequestro esattamente come da ordine impartitogli dal Giudice. Ne consegue che

il suo operato è stato corretto.

6.

RI

1.

postula la cancellazione della menzione divieto di disporre iscritta sulla

part. n. __________ di __________. Con istanza di data 14 maggio 2009 l’CO 1 ha chiesto di menzionare nel registro fondiario che nessun atto di disposizione sulla particella di

proprietà della comunione ereditaria possa essere iscritto senza il suo

consenso. Come correttamente argomentato dal ricorrente, l’art. 5 cpv. 2 RDC

vieta però espressamente di annotare a registro fondiario delle restrizioni

alla facoltà di disporre su fondi appartenenti a beni comuni (cfr. anche DTF

118.

III 67 cons. 2d), cosicché il divieto di disporre menzionato a registro

fondiario è privo di fondamento. L’CO 1 dovrà pertanto richiedere la sua cancellazione

dal registro fondiario.

7.

Da

quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto. Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 271 cpv. 1, 272, 273, 274, 275, 278 LEF; 5 cpv. 2 RDC; 22 LALEF; 5, 13, 14, 22

lett.c LOG; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza è fatto

ordine all’CO 1 di procedere come indicato al considerando 6 di questa sentenza.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a:

-

__________ PA 1, __________;

-

RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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