15.2010.18
Ricorso irricevibile per carenza di motivazione
23 febbraio 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.18
Data decisione, Autorità:
23.02.2010, CEF
Titolo:
Ricorso irricevibile per carenza di motivazione
PROCEDURA DI RICORSO
art. 7 cpv. 3 let. b LPR
Incarto n.
15.2010.18
Lugano
23 febbraio
2010
FP /cj/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso
di
RI 1
contro
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Mendrisio, e meglio contro il verbale di pignoramento del 10
dicembre 2009/28 gennaio 2010 nell’ambito delle esecuzioni promosse da
1. PI
1
rappresentato
dal suo __________ esecuzione n. __________
2. PI
2, esecuzione
n. __________
3. PI
3, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
esecuzione
n. __________
esaminati atti e
documenti,
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
nell’ambito di varie esecuzioni promosse dal PI 1 (PI 1PI 2 e PI 3 nei
confronti di RI 1, l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio
ha proceduto il 10 dicembre 2009 al pignoramento dell’importo di fr. 507'358.-,
come “provento eccedente da realizzazione forzata della particella __________
RFD __________ e depositato presso lo scrivente Ufficio”;
che
il relativo verbale di pignoramento è stato intimato all’escussa il 28 gennaio
2010 per posta A;
che
in data 17 febbraio 2010 all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto
di Mendrisio è pervenuto per posta semplice l’invio da parte di RI 1 di una
fotocopia del citato verbale di pignoramento, con l’annotazione “opposizione” e
con la menzione “Questi signori pretendono di continuare a requisire illegalmente
gli affitti della casa di __________ e oltre a ciò di estorcere altro
denaro!. Lesione di diritti soggettivi art. 35 Costituzione federale”;
che
unitamente alla copia del citato verbale RI 1 ha prodotto un foglio, in cui ha indicato una serie di fatti da lei considerati eticamente
inaccettabili e le diverse azioni risarcitorie conseguenti a presunti torti
subiti di cui si sarebbe fatta promotrice;
che
Fatti
il 18 febbraio 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di
Mendrisio, richiamati gli art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LPR, ha trasmesso tali atti
a questa Camera per la decisione di sua competenza, sottolineando che l’escussa
non aveva interposto alcuna opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare
dai creditori nei suoi confronti e che, del resto, il gravame sarebbe carente
di qualsiasi motivazione a supporto della contestazione, ciò che dovrebbe
spingere l’autorità ricorsuale a valutare l’opportunità di dichiarare il
rimedio irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR;
che
per l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso dev’essere presentato in forma
scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento
impugnato, in tante copie quanto sono le parti interessati più due (per l’organo
e per l’autorità di vigilanza);
che
l’atto deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria
(art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);
che
il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze
legali, entro il termine di ricorso, che è di dieci giorni dalla conoscenza del
provvedimento impugnato, ridotto a cinque giorni nelle esecuzioni cambiarie
(art. 17 cpv. 2 e 20 LEF, 8 cpv. 1 LPR);
che
ci si può chiedere anzitutto se l’opposizione (ricorso) giunta all’Ufficio di
esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio il 17 febbraio 2010 sia
tempestiva, tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento è stato
intimato per posta A all’interessata il 28 gennaio 2009, la quale,
verosimilmente, ne ha preso conoscenza nel giorno successivo, rispettivamente
nei giorni successivi, ove si consideri che essa non pretende il contrario,
ossia che il verbale le sia stato consegnato ben più avanti,
che
la questione (peraltro di difficile soluzione, dato che per stessa ammissione
Considerandi
dell’UEF il verbale di pignoramento è stato inviato all’escussa per posta A e
che il presunto ricorso è stato inviato dall’opponente per posta semplice, per
cui non è stata trattenuta la busta ; v. fax inviato dall’UEF di Mendrisio a
questa Camera il 19 febbraio 2010), può essere lasciata indecisa, il gravame -
se così può essere definito l’atto inviato dall’escussa all’UEF con i commenti
ivi riportati – dovendo essere dichiarato d’acchito irricevibile, in quanto non
sorretto da una motivazione che può essere esatta nell’ambito di un ricorso
all’autorità di vigilanza ex art. 17 LEF;
che,
infatti, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura esecutiva, ossia non
pretende che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Mendrisio
non disponesse di un valido titolo per ordinare la prosecuzione delle varie
esecuzioni nei suoi confronti, né tanto meno eccepisce irregolarità dal profilo
LEF nell’operazione di pignoramento del fondo, ma reitera - come aveva peraltro
già fatto nella procedura ricorsuale sfociata nella sentenza 15 settembre 2009
di questa Camera (inc. n. 14.2009.98) – nel professarsi creditrice nei
confronti dello S__________ e di terzi per pretesi torti e danni subiti nel
corso dell’iter che ha comportato il blocco del suo fondo;
che
con ogni evidenza una iniziativa del genere, specie in assenza di una decisione
giudiziaria a supporto delle rispettive asserzioni (v. distinta annessa
all’opposizione al verbale di pignoramento), è del tutto inadatta a invalidare
l’impugnato provvedimento, ossia il pignoramento in rassegna, come tale rimasto
peraltro nuovamente incontestato,
che
vista la natura delle doglianze, anche in questo caso non ha senso impartire
all’insorgente un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il
ricorso con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura
(art. 7 cpv. 5 con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR; cfr. CEF,
sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98);
che
il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza ulteriore atti istruttori
(art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai creditori per
la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali non è
nemmeno necessario intimare la presenta sentenza (CEF, sentenza del 15
settembre 2009, inc. n. 15.2009.98);
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
1.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati agli art.
17, 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster