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Decisione

15.2010.18

Ricorso irricevibile per carenza di motivazione

23 febbraio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il 18 febbraio 2010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di

Mendrisio, richiamati gli art. 7 cpv. 1 e 9 cpv. 1 LPR, ha trasmesso tali atti

a questa Camera per la decisione di sua competenza, sottolineando che l’escussa

non aveva interposto alcuna opposizione ai precetti esecutivi fatti spiccare

dai creditori nei suoi confronti e che, del resto, il gravame sarebbe carente

di qualsiasi motivazione a supporto della contestazione, ciò che dovrebbe

spingere l’autorità ricorsuale a valutare l’opportunità di dichiarare il

rimedio irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR;

che

per l’art. 7 cpv. 1 LPR, l’atto di ricorso dev’essere presentato in forma

scritta all’organo di esecuzione e fallimento che ha preso il provvedimento

impugnato, in tante copie quanto sono le parti interessati più due (per l’organo

e per l’autorità di vigilanza);

che

l’atto deve indicare, tra l’altro, le domande e la motivazione, anche sommaria

(art. 7 cpv. 3 lett. a e b LPR);

che

il gravame deve essere inoltrato, con una motivazione conforme alle esigenze

legali, entro il termine di ricorso, che è di dieci giorni dalla conoscenza del

provvedimento impugnato, ridotto a cinque giorni nelle esecuzioni cambiarie

(art. 17 cpv. 2 e 20 LEF, 8 cpv. 1 LPR);

che

ci si può chiedere anzitutto se l’opposizione (ricorso) giunta all’Ufficio di

esecuzione e fallimenti del Distretto di Mendrisio il 17 febbraio 2010 sia

tempestiva, tenuto conto del fatto che il verbale di pignoramento è stato

intimato per posta A all’interessata il 28 gennaio 2009, la quale,

verosimilmente, ne ha preso conoscenza nel giorno successivo, rispettivamente

nei giorni successivi, ove si consideri che essa non pretende il contrario,

ossia che il verbale le sia stato consegnato ben più avanti,

che

la questione (peraltro di difficile soluzione, dato che per stessa ammissione

Considerandi

dell’UEF il verbale di pignoramento è stato inviato all’escussa per posta A e

che il presunto ricorso è stato inviato dall’opponente per posta semplice, per

cui non è stata trattenuta la busta ; v. fax inviato dall’UEF di Mendrisio a

questa Camera il 19 febbraio 2010), può essere lasciata indecisa, il gravame -

se così può essere definito l’atto inviato dall’escussa all’UEF con i commenti

ivi riportati – dovendo essere dichiarato d’acchito irricevibile, in quanto non

sorretto da una motivazione che può essere esatta nell’ambito di un ricorso

all’autorità di vigilanza ex art. 17 LEF;

che,

infatti, l’insorgente non solleva alcuna censura di natura esecutiva, ossia non

pretende che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Mendrisio

non disponesse di un valido titolo per ordinare la prosecuzione delle varie

esecuzioni nei suoi confronti, né tanto meno eccepisce irregolarità dal profilo

LEF nell’operazione di pignoramento del fondo, ma reitera - come aveva peraltro

già fatto nella procedura ricorsuale sfociata nella sentenza 15 settembre 2009

di questa Camera (inc. n. 14.2009.98) – nel professarsi creditrice nei

confronti dello S__________ e di terzi per pretesi torti e danni subiti nel

corso dell’iter che ha comportato il blocco del suo fondo;

che

con ogni evidenza una iniziativa del genere, specie in assenza di una decisione

giudiziaria a supporto delle rispettive asserzioni (v. distinta annessa

all’opposizione al verbale di pignoramento), è del tutto inadatta a invalidare

l’impugnato provvedimento, ossia il pignoramento in rassegna, come tale rimasto

peraltro nuovamente incontestato,

che

vista la natura delle doglianze, anche in questo caso non ha senso impartire

all’insorgente un termine per sanare tale carenza, ossia per integrare il

ricorso con una motivazione conforme alle esigenze prescritte dalla procedura

(art. 7 cpv. 5 con riferimento all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR; cfr. CEF,

sentenza del 15 settembre 2009, inc. n. 15.2009.98);

che

il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile senza ulteriore atti istruttori

(art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima trasmesso ai creditori per

la presentazione di eventuali osservazioni ex art. 9 cpv. 3 LPR, ai quali non è

nemmeno necessario intimare la presenta sentenza (CEF, sentenza del 15

settembre 2009, inc. n. 15.2009.98);

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

1.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati agli art.

17, 20a LEF, 7 cpv. 3 e 9 cpv. 2 LPR, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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