15.2010.2
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale del provvedimento. Partecipazioni ai costi dell'assicurazione malati obbligatoria. Presa a carico dall'assicurazione delle prest
14 gennaio 2010Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.2
Data decisione, Autorità:
14.01.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale del provvedimento. Partecipazioni ai costi dell'assicurazione malati obbligatoria. Presa a carico dall'assicurazione delle prestazioni complementari
MINIMO DI ESISTENZA
art. 64 LAMAL
art. 17 cpv. 4 LEF
art. 93 LEF
art. 14 cpv. 3 LPC
Incarto n.
15.2010.2
Lugano
14 gennaio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 dicembre 2009 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 , e meglio contro la decisione 17
dicembre 2009 di riconsiderazione del pignoramento di reddito eseguito nei
confronti del ricorrente a favore di
1. PI 1 (es. n. __________ e __________)
2. PI 2 (es. n. __________)
entrambi rappr. dall’RA 1
3. PI 3 (es. __________)
4. PI 4 (es. n. __________)
viste le osservazioni preliminari formulate il 29
dicembre 2009 dall’CO 1;
ritenuto
Fatti
A. Il 26
novembre 2009, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile
a carico dell’escusso:
Guadagno: debitore fr. 2'521.-- 68%
coniuge fr. 1'175.-- 32%
fr. 3'696.--
Minimo
di esistenza:
Importo
di base fr. 1'700.--
Affitto
fr. 1'175.--
Riscaldamento fr. 150.--
Cassa
malati fr. 85.--
Trasferte fr. 100.--
Cure
mediche speciali fr. 200.--
Totale fr. 3'410.--
fr. 2'318.80 68%
Trattenuta
fr. 203.--
B. Con
scritto 15 dicembre 2009, RI 1 si è aggravato contro tale calcolo, sostenendo
che l’importo di fr. 200.-- per “cure mediche speciali” non corrispondeva ai
fatti accertati dai documenti prodotti, da cui si evinceva che le
partecipazioni da lui corrisposte ammontano in media almeno a fr. 78,65/mese e
le spese di dieta alimentare a fr. 200.--/mese. Le spese per l’energia
elettrica, pari in media a fr. 214,50/mese non sarebbero inoltre coperte con
l’importo di fr. 150.-- computato dall’Ufficio. Infine, il pignoramento della
sua rendita LPP sarebbe illecito, dal momento che secondo un contratto
matrimoniale del 1993 la metà spetterebbe alla moglie.
C. Con
provvedimento del 17 dicembre 2009, spedito all’escusso lo stesso giorno,
l’Ufficio ha parzialmente accolto il ricorso e, in riconsiderazione del
provvedimento del 26 novembre, ha aumentato la posta relativa al riscaldamento
da fr. 150.-- a fr. 200.--.
D. Il
28 dicembre 2009, RI 1 ha riproposto le medesime censure già presentate con il
ricorso del 15 dicembre.
Considerandi
in
diritto:
1.
Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il
provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso
l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle
parti e all’autorità di vigilanza. Il nuovo provvedimento, sostitutivo del
precedente, cresce in giudicato formale nella procedura in corso qualora
accolga integralmente le richieste del ricorrente e non venga impugnato; in tal
caso, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli. Per contro, in
caso di riconsiderazione parziale, l’autorità di vigilanza deve considerare il
ricorso privo di oggetto per le censure accolte dall'Ufficio nella decisione di
riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione
impugnata) e pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia
contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, cons. 3).
1.1
Nel
caso concreto, l’Ufficio, con la riconsiderazione, non ha dato integralmente ragione
al ricorrente nemmeno per quanto riguarda la posta relativa alle spese di riscaldamento,
siccome l’ha aumentata fino a fr. 200.-- mentre egli pretendeva che venissero computate
per fr. 214,50. Il ricorso del 15 dicembre 2009 non è pertanto diventato privo
di oggetto, nemmeno in parte.
1.2
Il
ricorso del 28 dicembre 2009 è irricevibile, da una parte perché non è motivato
(art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) e dall’altra perché il ricorrente non fa valere
censure diverse da quelle già espresse nel ricorso 15 dicembre, che l’autorità
di vigilanza è comunque tenuta ad esaminare a prescindere da ogni ulteriore
contestazione da parte del ricorrente (cfr. cons. 1).
2.
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21), fermo restando
l’obbligo delle parti di collaborare alla procedura probatoria (art. 20a cpv. 2
n. 2 LEF; 19 cpv. 2 e 4 LPR; DTF 123 III 328).
2.1
Secondo
il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.),
l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese
legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere)
che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo
di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o
comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro
importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare
incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali
(partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico
dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale
quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei
costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di
una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese
in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e
regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).
a) Nel
caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente pagato le
fatture relative alle partecipazioni allegate al ricorso, che non possono
pertanto essere incluse nel suo minimo di esistenza. Tanto più che risulta dal
verbale delle operazioni di pignoramento che i premi della sua cassa malati sono
pagati dal Cantone a titolo di prestazioni complementari all’AVS. Orbene,
l’art. 14 cpv. 1 lett. g LPC (legge federale sulle prestazioni complementari
all’AVS, RS 831.30) dispone che i Cantoni devono anche rimborsare le spese di
partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal fino a fr. 25'000.--/anno
(art. 14 cpv. 3 LPC e art. 5 della legge ticinese d’applicazione, RL 6.5.4.3).
Rimane comunque salva la facoltà per lui di produrre all’Ufficio un’attestazione
della Cassa cantonale di compensazione che accerti di non prendere a suo carico
le partecipazioni ai costi della cassa malati e la conferma da parte della sua
cassa malati che dette partecipazioni sono state pagate.
b) L’importo
mensile di fr. 200.-- di cui il ricorrente chiede il computo nel proprio minimo
di esistenza è stato ammesso dall’Ufficio nella decisione impugnata alla voce
“cure mediche speciali”.
2.2
In riconsiderazione del provvedimento impugnato, l’Ufficio ha
aumentato la posta relativa al riscaldamento da fr. 150.-- a fr. 200.--. Il
ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 214,50. Sennonché, il punto I
della Tabella dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità per
la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base di fr. 1700.--.
L’importo di fr. 200.-- riconosciuto per la parte delle spese di elettricità
riferita al riscaldamento appare quindi congrua.
3.
Il ricorrente rimprovera infine all’Ufficio di non aver tenuto conto
del contratto di separazione di beni concluso nel 1993 (che non figura agli
atti), secondo cui la metà dell’utile della LPP spetterebbe a sua moglie. In
una precedente decisione che riguarda un’altra esecuzione (CEF 19 settembre
2007, inc. 15.07.69, cons. 4), la Camera ha già avuto modo di precisare che,
giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle
prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima
dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo riputate nulle (cpv. 3) e
che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario
dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione
su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita,
ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di
previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare
la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.
4.
Il ricorso va pertanto respinto. La richiesta di concessione
dell’effetto sospensiva diventa priva di oggetto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
5.
In
virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, né il ricorso né la sentenza vengono notificati
alle controparti, ritenuto che, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un
giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a
carico di chi non è stato sentito.
Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente: Il
segretario:
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster