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Decisione

15.2010.2

Pignoramento di redditi. Minimo di esistenza. Riconsiderazione parziale del provvedimento. Partecipazioni ai costi dell'assicurazione malati obbligatoria. Presa a carico dall'assicurazione delle prest

14 gennaio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26

novembre 2009, l’CO 1 ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile

a carico dell’escusso:

Guadagno: debitore fr. 2'521.-- 68%

coniuge fr. 1'175.-- 32%

fr. 3'696.--

Minimo

di esistenza:

Importo

di base fr. 1'700.--

Affitto

fr. 1'175.--

Riscaldamento fr. 150.--

Cassa

malati fr. 85.--

Trasferte fr. 100.--

Cure

mediche speciali fr. 200.--

Totale fr. 3'410.--

fr. 2'318.80 68%

Trattenuta

fr. 203.--

B. Con

scritto 15 dicembre 2009, RI 1 si è aggravato contro tale calcolo, sostenendo

che l’importo di fr. 200.-- per “cure mediche speciali” non corrispondeva ai

fatti accertati dai documenti prodotti, da cui si evinceva che le

partecipazioni da lui corrisposte ammontano in media almeno a fr. 78,65/mese e

le spese di dieta alimentare a fr. 200.--/mese. Le spese per l’energia

elettrica, pari in media a fr. 214,50/mese non sarebbero inoltre coperte con

l’importo di fr. 150.-- computato dall’Ufficio. Infine, il pignoramento della

sua rendita LPP sarebbe illecito, dal momento che secondo un contratto

matrimoniale del 1993 la metà spetterebbe alla moglie.

C. Con

provvedimento del 17 dicembre 2009, spedito all’escusso lo stesso giorno,

l’Ufficio ha parzialmente accolto il ricorso e, in riconsiderazione del

provvedimento del 26 novembre, ha aumentato la posta relativa al riscaldamento

da fr. 150.-- a fr. 200.--.

D. Il

28 dicembre 2009, RI 1 ha riproposto le medesime censure già presentate con il

ricorso del 15 dicembre.

Considerandi

in

diritto:

1.

Giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’Ufficio può riconsiderare il

provvedimento impugnato fino all’invio della sua risposta. In tal caso

l’Ufficio deve emanare una nuova decisione, notificandola senz’indugio alle

parti e all’autorità di vigilanza. Il nuovo provvedimento, sostitutivo del

precedente, cresce in giudicato formale nella procedura in corso qualora

accolga integralmente le richieste del ricorrente e non venga impugnato; in tal

caso, l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli. Per contro, in

caso di riconsiderazione parziale, l’autorità di vigilanza deve considerare il

ricorso privo di oggetto per le censure accolte dall'Ufficio nella decisione di

riconsiderazione (la quale, in siffatta misura, si sostituisce alla decisione

impugnata) e pronunciarsi sulle altre censure, sebbene il ricorrente non abbia

contestato la decisione di riconsiderazione (DTF 126 III 86, cons. 3).

1.1

Nel

caso concreto, l’Ufficio, con la riconsiderazione, non ha dato integralmente ragione

al ricorrente nemmeno per quanto riguarda la posta relativa alle spese di riscaldamento,

siccome l’ha aumentata fino a fr. 200.-- mentre egli pretendeva che venissero computate

per fr. 214,50. Il ricorso del 15 dicembre 2009 non è pertanto diventato privo

di oggetto, nemmeno in parte.

1.2

Il

ricorso del 28 dicembre 2009 è irricevibile, da una parte perché non è motivato

(art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) e dall’altra perché il ricorrente non fa valere

censure diverse da quelle già espresse nel ricorso 15 dicembre, che l’autorità

di vigilanza è comunque tenuta ad esaminare a prescindere da ogni ulteriore

contestazione da parte del ricorrente (cfr. cons. 1).

2.

Nel

procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21), fermo restando

l’obbligo delle parti di collaborare alla procedura probatoria (art. 20a cpv. 2

n. 2 LEF; 19 cpv. 2 e 4 LPR; DTF 123 III 328).

2.1

Secondo

il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza (FUC 2001/2, 74 ss.),

l’Ufficio deve riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese

legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere)

che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo

di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o

comunque prevedibili) al momento del pignoramento e indipendentemente dal loro

importo, ritenuto che solo le spese di automedicazione sono da considerare

incluse nel minimo vitale di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Anche l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali

(partecipazioni), ossia di quella parte di costi medici integralmente a carico

dell’assicurato (cfr. art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale

quando è certo che durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei

costi medici che superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di

una malattia cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese

in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a).

a) Nel

caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente pagato le

fatture relative alle partecipazioni allegate al ricorso, che non possono

pertanto essere incluse nel suo minimo di esistenza. Tanto più che risulta dal

verbale delle operazioni di pignoramento che i premi della sua cassa malati sono

pagati dal Cantone a titolo di prestazioni complementari all’AVS. Orbene,

l’art. 14 cpv. 1 lett. g LPC (legge federale sulle prestazioni complementari

all’AVS, RS 831.30) dispone che i Cantoni devono anche rimborsare le spese di

partecipazione ai costi secondo l’articolo 64 LAMal fino a fr. 25'000.--/anno

(art. 14 cpv. 3 LPC e art. 5 della legge ticinese d’applicazione, RL 6.5.4.3).

Rimane comunque salva la facoltà per lui di produrre all’Ufficio un’attestazione

della Cassa cantonale di compensazione che accerti di non prendere a suo carico

le partecipazioni ai costi della cassa malati e la conferma da parte della sua

cassa malati che dette partecipazioni sono state pagate.

b) L’importo

mensile di fr. 200.-- di cui il ricorrente chiede il computo nel proprio minimo

di esistenza è stato ammesso dall’Ufficio nella decisione impugnata alla voce

“cure mediche speciali”.

2.2

In riconsiderazione del provvedimento impugnato, l’Ufficio ha

aumentato la posta relativa al riscaldamento da fr. 150.-- a fr. 200.--. Il

ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 214,50. Sennonché, il punto I

della Tabella dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità per

la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base di fr. 1700.--.

L’importo di fr. 200.-- riconosciuto per la parte delle spese di elettricità

riferita al riscaldamento appare quindi congrua.

3.

Il ricorrente rimprovera infine all’Ufficio di non aver tenuto conto

del contratto di separazione di beni concluso nel 1993 (che non figura agli

atti), secondo cui la metà dell’utile della LPP spetterebbe a sua moglie. In

una precedente decisione che riguarda un’altra esecuzione (CEF 19 settembre

2007, inc. 15.07.69, cons. 4), la Camera ha già avuto modo di precisare che,

giusta l’art. 39 cpv. 1 LPP, il diritto alle

prestazioni di previdenza professionale non può essere ceduto prima

dell’esigibilità, le convenzioni contrarie essendo riputate nulle (cpv. 3) e

che RI 1 figurava comunque sia come assicurato che come beneficiario

dell’assicurazione in questione. Il ricorrente non prende minimamente posizione

su tali argomenti né dimostra di essere titolare solo della metà della rendita,

ad esempio con la produzione di un’attestazione confermativa dell’istituto di

previdenza. È comunque sempre possibile per la moglie del ricorrente rivendicare

la propria (asserita) pretesa in conformità dell’art. 106 LEF.

4.

Il ricorso va pertanto respinto. La richiesta di concessione

dell’effetto sospensiva diventa priva di oggetto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

5.

In

virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, né il ricorso né la sentenza vengono notificati

alle controparti, ritenuto che, nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un

giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a

carico di chi non è stato sentito.

Richiamati gli art. 17, 20a, 93 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente: Il

segretario:

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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