15.2010.21
Notificazione dell'avviso di pignoramento al rappresentante (avvocato) della società escussa con sede all'estero, che prima aveva già accettato senza riserve la notifica del precetto esecutivo
8 marzo 2010Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.21
Data decisione, Autorità:
08.03.2010, CEF
Ricorso:
TF,5A_213/2010, 03.06.2010
Titolo:
Notificazione dell'avviso di pignoramento al rappresentante (avvocato) della società escussa con sede all'estero, che prima aveva già accettato senza riserve la notifica del precetto esecutivo
AVVISO DI PIGNORAMENTO
art. 33 CO
art. 66 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2010.21
Lugano
8 marzo 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 1° febbraio 2010 di
RI 1
patr. dall’avv. __________, Studio legale RA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica
dell’avviso di pignoramento emesso il 20 gennaio 2010 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da:
PI 1 ()
patr. dall’avv. __________, Studio legale RA 2
viste le
osservazioni 15 febbraio 2010 di PI 1 e 22 febbraio 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
1. Il
9 aprile 2009, l’CO 1, a richiesta di PI 1, ha notificato il precetto esecutivo
n. 1__________ a convalida del sequestro n. __________ a RI 1, nelle mani del
suo rappresentante in Svizzera, avv. RA 1, il quale ha interposto opposizione
senza sollevare obiezione di sorte in merito alla regolarità della notifica
(cfr. doc. 6 allegato alle osservazioni al ricorso). Il 28 aprile 2009, l’avv. RA
1 ha poi chiesto il rinvio dell’udienza di discussione dell’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione nel frattempo presentata dalla procedente (doc. 8).
Anche all’udienza di discussione del 3 settembre 2009, i colleghi di studio
dell’avv. RA 1, avv. __________ e __________, non hanno eccepito alcunché in
merito alla notifica del precetto esecutivo (doc. 9).
2. L’escussa
ha però impugnato la notifica dell’avviso di pignoramento, effettuata il 20
gennaio 2010 all’avv. RA 1, nonché il successivo pignoramento provvisorio,
eseguito il 27 gennaio 2010, sostenendone la nullità, in quanto l’avviso di
pignoramento non sarebbe stato notificato in via rogatoriale alla sua sede,
come invece prescrive l’art. 66 cpv. 3 LEF. A sua detta, la notifica all’avv. RA
1 sarebbe nulla, perché l’escussa non lo avrebbe mai designato quale suo
rappresentante né il suo studio quale luogo di notifica.
3. Giusta
l’art. 66 cpv. 1 LEF, quando il debitore non dimori nel luogo dell’esecuzione,
gli atti esecutivi si consegnano alla persona o nel locale da lui indicati in
quel luogo stesso. L’escusso può così designare un
rappresentante che si trova al foro dell’esecuzione e che è esplicitamente
abilitato a ricevere gli atti esecutivi (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 16-17 ad art. 66; Jeanneret/Lembo, Commentaire romand de
la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 7 ad art. 66; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 8 ad art.
66). A questo riguardo, l’avvocato incaricato della conduzione di un
processo non è presunto essere autorizzato a ricevere atti esecutivi connessi
al processo, salvo che il mandato preveda esplicitamente tale facoltà (DTF 25 I
121; 69 III 82; STF 8 febbraio 2007, inc.7B.86/2006, cons. 2.1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 64
LP).
3.1. L’estensione della
procura conferita all’avvocato dipende dal contenuto del mandato (art. 33 cpv.
2 CO). La procura non deve necessariamente essere scritta e può quindi anche
essere conferita in modo tacito (Watter/Schneller,
Basler Kommentar zum OR, vol. I, 4. ed. Basilea/Ginevra/Monaco 2007, n. 14-15
ad art. 33). Nei confronti dei terzi, la sua estensione è giudicata secondo i
termini della sua comunicazione (art. 33 cpv. 3 CO) conformemente al principio
dell’affidamento (Watter/Schneller,
op. cit., n. 17 ad art. 33). In particolare, il rappresentato (mandante) deve
lasciarsi opporre il comportamento del rappresentante, seppure non sia conforme
agli accordi interni, qualora non vi si sia opposto (accettazione tacita); ciò
vale anche se il rappresentato non aveva conoscenza del comportamento del rappresentato,
purché abbia potuto saperne e impedirlo usando della dovuta diligenza (DTF 120
II 200-201, cons. 2b/bb; Watter/ Schneller,
op. cit., n. 31 ad art. 33). Questi principi sono applicabili anche alla
notifica di atti esecutivi al rappresentante dell’escusso (cfr. Yves Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, n. 790).
3.2. Nel caso concreto,
risulta dall’incarto dell’CO 1 che l’avv. RA 1, il 6 aprile 2009, ha comunicato
a quest’ultimo la “procura della RI 1 nella pratica che la oppone alla PI 1”, datata
16 marzo 2009. Di conseguenza, l’Ufficio, con scritto 7 aprile 2009, ha
comunicato al Tribunale d’appello di voler annullare la richiesta rogatoriale
31 marzo 2009 di notifica del decreto e verbale di sequestro n. __________
nonché del precetto esecutivo n. __________ alla sede della ricorrente nelle
Isole Vergini Britanniche. L’avv. RA 1 ha poi accettato senza riserve la
notifica nelle sue mani dei menzionati verbale di sequestro e precetto esecutivo.
In forza del principio della buona fede nei rapporti tra organi dello Stato e
cittadini (art. 5 cpv. 3 Cost.) e delle regole sulla rappresentanza ricordate
nel precedente considerando, ben poteva quindi l’Ufficio ritenersi autorizzato
a notificare al patrocinatore della ricorrente anche l’avviso di pignoramento
(cfr. sentenza CEF dell’11 marzo 1997 in re Scappino, pubblicata in Rep. 1979,
p. 175-6; Angst, op. cit., n. 6 ad
art. 64; Donzallaz, op. cit., n.
Fatti
790 ad nota 1594), ricordato che gli obblighi procedurali connessi ad una procura
portata a conoscenza dell’autorità perdurano fino alla comunicazione della
cessazione del rapporto di rappresentanza (Donzallaz,
op. cit., n. 777). A questo riguardo, è irrilevante il fatto – peraltro nemmeno
allegato dalla ricorrente – che la procura 16 marzo 2009 non si estenda
esplicitamente alla ricezione di atti esecutivi. Non v’è infatti dubbio che la
ricorrente ha avuto conoscenza delle notifiche del decreto di sequestro e del
precetto esecutivo – tant’è che ha incaricato lo studio legale dell’avv. RA 1
di rappresentarla nelle procedure di opposizione al sequestro (inc. CEF n.
14.09.76), di ricorso contro la sua esecuzione (inc. CEF n. 15.09.112) e di
rigetto dell’opposizione interposta dallo stesso avv. RA 1 (inc. CEF 14.10.3) –
e non le ha contestate, nemmeno con il ricorso in esame, peraltro nuovamente
affidato allo studio legale RA 1. Si può quindi in ogni caso considerare che la
ricorrente, per quanto concerne la procedura esecutiva in esame, abbia
ratificato l’interpretazione che l’avv. RA 1 ha dato della procura
conferitagli. Fino ad un’eventuale comunicazione ufficiale della revoca di
detta procura – anche limitata al potere di ricevere atti esecutivi – l’Ufficio
potrà continuare a notificare gli atti relativi all’esecuzione n. __________
agli avvocati dello studio legale RA 1.
4. A scanso di
equivoci, va precisato che il riferimento alla sentenza 22
luglio 2005 di questa Camera (inc. 15.05.81, cons. 1.2) è irrilevante, giacché
si riferisce alla questione del foro esecutivo eletto di un escusso domiciliato
all’estero ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF – nel caso in esame invece, il foro
esecutivo luganese è dato dall’art. 52 LEF, che autorizza la promozione
dell’esecuzione al luogo di situazione dei beni sequestrati – e non alla questione
della notificazione degli atti esecutivi, disciplinata agli art. 64 e segg.
LEF.
5. Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 50, 52, 66 cpv. 1 LEF; 5 Cost., 33 CO; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. __________, Studio legale RA 1, __________;
– avv.
__________, Studio legale RA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster