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Decisione

15.2010.21

Notificazione dell'avviso di pignoramento al rappresentante (avvocato) della società escussa con sede all'estero, che prima aveva già accettato senza riserve la notifica del precetto esecutivo

8 marzo 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

790 ad nota 1594), ricordato che gli obblighi procedurali connessi ad una procura

portata a conoscenza dell’autorità perdurano fino alla comunicazione della

cessazione del rapporto di rappresentanza (Don­zallaz,

op. cit., n. 777). A questo riguardo, è irrilevante il fatto – peraltro nemmeno

allegato dalla ricorrente – che la procura 16 marzo 2009 non si estenda

esplicitamente alla ricezione di atti esecutivi. Non v’è infatti dubbio che la

ricorrente ha avuto conoscenza delle notifiche del decreto di sequestro e del

precetto esecutivo – tant’è che ha incaricato lo studio legale dell’avv. RA 1

di rappresentarla nelle procedure di opposizione al sequestro (inc. CEF n.

14.09.76), di ricorso contro la sua esecuzione (inc. CEF n. 15.09.112) e di

rigetto dell’opposizione interposta dallo stesso avv. RA 1 (inc. CEF 14.10.3) –

e non le ha contestate, nemmeno con il ricorso in esame, peraltro nuovamente

affidato allo studio legale RA 1. Si può quindi in ogni caso considerare che la

ricorrente, per quanto concerne la procedura esecutiva in esame, abbia

ratificato l’interpretazione che l’avv. RA 1 ha dato della procura

conferitagli. Fino ad un’eventuale comunicazione ufficiale della revoca di

detta procura – anche limitata al potere di ricevere atti esecutivi – l’Ufficio

potrà continuare a notificare gli atti relativi all’esecuzione n. __________

agli avvocati dello studio legale RA 1.

4. A scanso di

equivoci, va precisato che il riferimento alla sentenza 22

luglio 2005 di questa Camera (inc. 15.05.81, cons. 1.2) è irrilevante, giacché

si riferisce alla questione del foro esecutivo eletto di un escusso domiciliato

all’estero ai sensi dell’art. 50 cpv. 2 LEF – nel caso in esame invece, il foro

esecutivo luganese è dato dall’art. 52 LEF, che autorizza la promozione

dell’esecuzio­ne al luogo di situazione dei beni sequestrati – e non alla questione

della notificazione degli atti esecutivi, disciplinata agli art. 64 e segg.

LEF.

5. Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 50, 52, 66 cpv. 1 LEF; 5 Cost., 33 CO; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. __________, Studio legale RA 1, __________;

– avv.

__________, Studio legale RA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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