Lexipedia

Decisione

15.2010.28

Proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento

26 aprile 2010Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.28

Data decisione, Autorità:

26.04.2010, CEF

Titolo:

Proroga del termine per ultimare la procedura di fallimento

TERMINE DI ULTIMAZIONE DELLA PROCEDURA DI FALLIMENTO

art. 270 LEF

Incarto n.

15.2010.28

Lugano

26 aprile 2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sull’istanza 3 marzo 2010 di

IS 1

contro

tendente alla proroga del termine dell’art. 270 LEF

nella procedura fallimentare diretta contro

Considerandi

PI 1

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura fallimentare è aperta dal 14 novembre

2008;

che la prima assemblea dei creditori si è

tenuta il 12 dicembre 2008;

che il 15 maggio 2009 l’Ufficio ha venduto

l’inventario della fallita a trattative private;

che la graduatoria è stata depositata il 21

settembre 2009 ed è diventata definitiva il 18 gennaio 2010 in seguito a

transazione della cause di contestazione della graduatoria;

che la seconda assemblea dei creditori si è

tenuta il 16 dicembre 2009;

che il 29 gennaio 2010, l’Ufficio ha

realizzato all’asta i crediti contestati della fallita la cui cessione non era

stata chiesta dai creditori;

che sono tuttora in corso discussione per

l’incasso di un credito (garanzia per difetto di costruzione), a cui però si

dovrà verosimilmente rinunciare, siccome nel frattempo sembra essersi

verificato un danno, la cui entità supera l’importo della garanzia;

che l’Ufficio sta ora preparando il

deposito dello stato di riparto, che richiede però un impegno non indifferente,

in quanto vanno esaminati i circa 50 conteggi di salario degli ex dipendenti

della fallita;

che in virtù dell’art. 270 LEF la procedura

di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla dichiarazione del

medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso di bisogno,

prorogare tale termine;

che in concreto, da quanto precede risulta che l’Ufficio ha gestito

la procedura con diligenza, sicché occorre concedere la proroga richiesta

perché proceda al deposito dello stato di riparto e alle operazioni conclusive

del fallimento entro la fine dell’anno;

Dispositivo

per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta: 1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

2. Intimazione

all’IS 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster