Lexipedia

Decisione

15.2010.31

Provvedimento impugnabile. Stima peritale

16 marzo 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.31

Data decisione, Autorità:

16.03.2010, CEF

Ricorso:

TF,5A_282/2010, 26.7.2010

Titolo:

Provvedimento impugnabile. Stima peritale

STIMA

art. 5 LEF

art. 17 LEF

art. 97 cpv. 1 LEF

art. 155 cpv. 1 LEF

art. 9 cpv. 2 RFF

Incarto n.

15.2010.31

Lugano

16 marzo 2010

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 febbraio 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’PI 1 e meglio contro la decisione nelle

varie esecuzioni promosse contro la ricorrente di assegnare all’arch. __________

__________, __________, il mandato di procedere all’aggiornamento delle

esistenti perizie delle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________

e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________

e n. __________ RFD di __________ e all’allestimento di nuove perizie delle

particelle n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________

RFD di __________, n. __________ RFD di __________, particelle tutte di

proprietà di RI 1;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 27

marzo 2009 l’Ufficio ha pubblicato l’asta di parte dei fondi citati in

ingresso;

che il 15

aprile 2009 l’escussa ha ricorso contro tale provvedimento, lamentando il fatto

che l’Ufficio avesse pubblicato gli avvisi d’incanto senza comunicarle in

precedenza l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF;

che questa

Camera, con sentenza 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39), ha respinto il ricorso,

ritenendolo prematuro, siccome l’elenco oneri non può essere allestito (né a

fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione;

che il 25

maggio 2009, RI 1 ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza

cantonale, precisando di contestare il fatto che l’Ufficio aveva determinato il

valore di stima dei fondi sulla base di una perizia allestita nel 2005-2006

invece di ordinarne una nuova prima di pubblicare l’asta;

che nel

frattempo l’Ufficio ha annullato le aste in questione (Foglio

ufficiale cantonale n. __________);

che,

preso atto dei contenuti del ricorso al Tribunale federale, con sentenza 18

giugno 2009 (inc. 15.09.61) questa Camera ha ordinato all’Ufficio di esecuzione

e fallimenti di __________ di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare

quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste, visto il tempo

trascorso dalle ultime perizie;

che con

decisione 22 giugno 2009 il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella

misura in cui non è divenuto privo di oggetto a seguito di quanto pronunciato

da questa Camera il 18 giugno 2009;

che il 2

febbraio 2010 l’Ufficio ha incaricato l’arch. __________ __________, dandone

comunicazione anche all’escussa, di procedere all’aggiornamento delle esistenti

perizie delle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________

RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________

RFD di __________ e all’allestimento di nuove perizie delle particelle n. __________,

n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________,

n. __________ RFD di __________;

Considerandi

che con

scritto 10 febbraio 2010 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di essere a conoscenza

solo delle richieste di realizzazione presentate da __________, garantita dai

soli mappali n. __________ di __________ e n. __________ di __________, da

creditori patrocinati __________. __________ __________ per un credito di circa

fr. 85'000.-- e da altri creditori con un credito minore;

che per

questo motivo RI 1 ha chiesto di peritare solo i fondi la cui vendita è necessaria

per coprire questi crediti;

che

l’escussa ha rilevato di non condividere l’assegnazione del mandato peritale

all’arch. __________ e di avere il diritto di poter scegliere al minimo tra tre

periti;

che il 17

febbraio 2010 l’Ufficio ha comunicato all’escussa che per tutte le particelle

in rassegna sono state regolarmente presentate le domande di realizzazione sia

da parte dei creditori pignoratizi che da parte di diversi creditori pignoranti;

che l’Ufficio

ha inoltre confermato il mandato conferito all’arch. __________, ricordando

alla debitrice che prima dell’asta essa potrà chiedere una nuova perizia,

anticipando i relativi costi;

che con

ricorso 1° marzo 2010 RI 1 ribadisce la richiesta, già formulata all’Ufficio,

di poter scegliere tra tre periti propostigli dall’organo esecutivo;

che

l’escussa chiede inoltre che gli venga comunicato per ogni esecuzione per la

quale è stata presentata la domanda di realizzazione la data di emissione del

precetto, l’importo del credito e la sua composizione, la data del

pignoramento, la data di presentazione della domanda di realizzazione, la somma

anticipata per procedere alla realizzazione;

che con

osservazioni 9 marzo 2010 l’PI 1 postula la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;

che

in assenza di un qualsiasi atto esecutivo al riguardo, irricevibile è la

richiesta contenuta nel ricorso di comunicare all’escussa,

per ogni esecuzione per la quale è stata presentata la domanda di realizzazione,

la data di emissione del precetto, l’importo del credito e la sua composizione,

la data del pignoramento, la data di presentazione della domanda di

realizzazione, la somma anticipata per procedere alla realizzazione;

che

il ricorso previsto dall'art. 17 LEF è infatti un rimedio giuridico rivolto

all'autorità di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura

esecutiva, ovvero una decisione;

che

il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,

il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una

misura esecutiva (Cometta, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109

III 100 cons. 2.);

che

secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione

s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione

forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione

dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons.

1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,

Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco

2005, n. 10 ad art. 17);

che

a questo riguardo è di tutta evidenza che, in assenza

di pregresso provvedimento dell’organo d’esecuzione, la

richiesta formulata con il ricorso di fornire alla ricorrente determinate

informazioni non può essere proposta

all’Autorità di vigilanza con un ricorso ai sensi dell’art. 17

LEF;

che

a titolo abbondanziale si ricorda all’escussa che, come correttamente rilevato dall’Ufficio con le proprie osservazioni, nell’ambito delle varie

esecuzione le sono già stati notificati sia i precetti esecutivi, che i verbali

di pignoramento e le richieste di realizzazione, motivo per il quale le sue richieste

appaiono prima facie in gran parte ingiustificate;

che l’Ufficio stima gli oggetti pignorati rispettivamente

oggetto di diritto di pegno facendosi assistere, ove occorra, da periti (art.

97.

cpv. 1 e 155 cpv. LEF);

che la nomina del perito rientra nel potere

di apprezzamento dell'organo esecutivo, ritenuto

che errori di scelta potrebbero comportare ex art. 5 LEF la responsabilità

indiretta del funzionario che ha operato secondo criteri discutibili;

che

l’Ufficio non è pertanto tenuto a richiedere il consenso dell’escusso in merito

alla designazione del perito;

che

se RI 1 dissentirà dalle risultanze dei referti peritali, per l'art. 9 cpv. 2

RFF essa potrà chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di

altro perito, previo deposito delle spese occorrenti;

che

l'ordine di nuova stima costituisce infatti un mero atto amministrativo che

ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo

l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF

110.

III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach

schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,

Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50);

che da quanto precede, il

ricorso deve essere respinto;

che visto l’esito, per

ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare

il ricorso alle parti interessate per le osservazioni;

che non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 5, 17, art. 97 cpv. 1 e 155 cpv. LEF; 9 cpv. 2 RRF; 61

cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster