15.2010.31
Provvedimento impugnabile. Stima peritale
16 marzo 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.31
Data decisione, Autorità:
16.03.2010, CEF
Ricorso:
TF,5A_282/2010, 26.7.2010
Titolo:
Provvedimento impugnabile. Stima peritale
STIMA
art. 5 LEF
art. 17 LEF
art. 97 cpv. 1 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 9 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2010.31
Lugano
16 marzo 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 febbraio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’PI 1 e meglio contro la decisione nelle
varie esecuzioni promosse contro la ricorrente di assegnare all’arch. __________
__________, __________, il mandato di procedere all’aggiornamento delle
esistenti perizie delle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________
e n. __________ RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________
e n. __________ RFD di __________ e all’allestimento di nuove perizie delle
particelle n. __________, n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________, particelle tutte di
proprietà di RI 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 27
marzo 2009 l’Ufficio ha pubblicato l’asta di parte dei fondi citati in
ingresso;
che il 15
aprile 2009 l’escussa ha ricorso contro tale provvedimento, lamentando il fatto
che l’Ufficio avesse pubblicato gli avvisi d’incanto senza comunicarle in
precedenza l’elenco oneri prescritto dall’art. 140 LEF;
che questa
Camera, con sentenza 4 maggio 2009 (inc. 15.09.39), ha respinto il ricorso,
ritenendolo prematuro, siccome l’elenco oneri non può essere allestito (né a
fortiori comunicato) prima della scadenza del termine d’insinuazione;
che il 25
maggio 2009, RI 1 ha ricorso al Tribunale federale contro la sentenza
cantonale, precisando di contestare il fatto che l’Ufficio aveva determinato il
valore di stima dei fondi sulla base di una perizia allestita nel 2005-2006
invece di ordinarne una nuova prima di pubblicare l’asta;
che nel
frattempo l’Ufficio ha annullato le aste in questione (Foglio
ufficiale cantonale n. __________);
che,
preso atto dei contenuti del ricorso al Tribunale federale, con sentenza 18
giugno 2009 (inc. 15.09.61) questa Camera ha ordinato all’Ufficio di esecuzione
e fallimenti di __________ di far allestire nuove perizie – o di far aggiornare
quelle esistenti – prima di nuovamente pubblicare le aste, visto il tempo
trascorso dalle ultime perizie;
che con
decisione 22 giugno 2009 il Tribunale federale ha respinto il ricorso nella
misura in cui non è divenuto privo di oggetto a seguito di quanto pronunciato
da questa Camera il 18 giugno 2009;
che il 2
febbraio 2010 l’Ufficio ha incaricato l’arch. __________ __________, dandone
comunicazione anche all’escussa, di procedere all’aggiornamento delle esistenti
perizie delle particelle n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________
RFD di __________, n. __________ RFD di __________, n. __________ e n. __________
RFD di __________ e all’allestimento di nuove perizie delle particelle n. __________,
n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di __________,
n. __________ RFD di __________;
Considerandi
che con
scritto 10 febbraio 2010 RI 1 ha comunicato all’Ufficio di essere a conoscenza
solo delle richieste di realizzazione presentate da __________, garantita dai
soli mappali n. __________ di __________ e n. __________ di __________, da
creditori patrocinati __________. __________ __________ per un credito di circa
fr. 85'000.-- e da altri creditori con un credito minore;
che per
questo motivo RI 1 ha chiesto di peritare solo i fondi la cui vendita è necessaria
per coprire questi crediti;
che
l’escussa ha rilevato di non condividere l’assegnazione del mandato peritale
all’arch. __________ e di avere il diritto di poter scegliere al minimo tra tre
periti;
che il 17
febbraio 2010 l’Ufficio ha comunicato all’escussa che per tutte le particelle
in rassegna sono state regolarmente presentate le domande di realizzazione sia
da parte dei creditori pignoratizi che da parte di diversi creditori pignoranti;
che l’Ufficio
ha inoltre confermato il mandato conferito all’arch. __________, ricordando
alla debitrice che prima dell’asta essa potrà chiedere una nuova perizia,
anticipando i relativi costi;
che con
ricorso 1° marzo 2010 RI 1 ribadisce la richiesta, già formulata all’Ufficio,
di poter scegliere tra tre periti propostigli dall’organo esecutivo;
che
l’escussa chiede inoltre che gli venga comunicato per ogni esecuzione per la
quale è stata presentata la domanda di realizzazione la data di emissione del
precetto, l’importo del credito e la sua composizione, la data del
pignoramento, la data di presentazione della domanda di realizzazione, la somma
anticipata per procedere alla realizzazione;
che con
osservazioni 9 marzo 2010 l’PI 1 postula la reiezione del gravame con motivazioni che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che
in assenza di un qualsiasi atto esecutivo al riguardo, irricevibile è la
richiesta contenuta nel ricorso di comunicare all’escussa,
per ogni esecuzione per la quale è stata presentata la domanda di realizzazione,
la data di emissione del precetto, l’importo del credito e la sua composizione,
la data del pignoramento, la data di presentazione della domanda di
realizzazione, la somma anticipata per procedere alla realizzazione;
che
il ricorso previsto dall'art. 17 LEF è infatti un rimedio giuridico rivolto
all'autorità di vigilanza avente per oggetto un provvedimento della procedura
esecutiva, ovvero una decisione;
che
il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa,
il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una
misura esecutiva (Cometta, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109
III 100 cons. 2.);
che
secondo dottrina e giurisprudenza, per decisione
s’intende ogni atto individuale e concreto, compiuto da un organo d'esecuzione
forzata in virtù del suo potere pubblico, che permette la prosecuzione
dell'esecuzione con effetti verso l'esterno (DTF 116 III 93, cons.
1; Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit,
Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 46 ad art. 17 LEF; Erard, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/ Monaco
2005, n. 10 ad art. 17);
che
a questo riguardo è di tutta evidenza che, in assenza
di pregresso provvedimento dell’organo d’esecuzione, la
richiesta formulata con il ricorso di fornire alla ricorrente determinate
informazioni non può essere proposta
all’Autorità di vigilanza con un ricorso ai sensi dell’art. 17
LEF;
che
a titolo abbondanziale si ricorda all’escussa che, come correttamente rilevato dall’Ufficio con le proprie osservazioni, nell’ambito delle varie
esecuzione le sono già stati notificati sia i precetti esecutivi, che i verbali
di pignoramento e le richieste di realizzazione, motivo per il quale le sue richieste
appaiono prima facie in gran parte ingiustificate;
che l’Ufficio stima gli oggetti pignorati rispettivamente
oggetto di diritto di pegno facendosi assistere, ove occorra, da periti (art.
97.
cpv. 1 e 155 cpv. LEF);
che la nomina del perito rientra nel potere
di apprezzamento dell'organo esecutivo, ritenuto
che errori di scelta potrebbero comportare ex art. 5 LEF la responsabilità
indiretta del funzionario che ha operato secondo criteri discutibili;
che
l’Ufficio non è pertanto tenuto a richiedere il consenso dell’escusso in merito
alla designazione del perito;
che
se RI 1 dissentirà dalle risultanze dei referti peritali, per l'art. 9 cpv. 2
RFF essa potrà chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di
altro perito, previo deposito delle spese occorrenti;
che
l'ordine di nuova stima costituisce infatti un mero atto amministrativo che
ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo
l'allegazione del dissenso sul quantum (DTF
110.
III 71-72 cons. 3; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 31 n. 46; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat,
Losanna 1993, p. 173; Amonn/ Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 22 n. 50);
che da quanto precede, il
ricorso deve essere respinto;
che visto l’esito, per
ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare
il ricorso alle parti interessate per le osservazioni;
che non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 5, 17, art. 97 cpv. 1 e 155 cpv. LEF; 9 cpv. 2 RRF; 61
cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
RI 1, __________.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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