15.2010.34
Cessione dei diritti della massa (art. 260 LEF). Proroga. Potere d'apprezzamento dell'amministrazione del fallimento. Durata del termine. Revoca delle cessioni a favore dei creditori che hanno omesso
19 aprile 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
15.2010.34
Data decisione, Autorità:
19.04.2010, CEF
Titolo:
Cessione dei diritti della massa (art. 260 LEF). Proroga. Potere d'apprezzamento dell'amministrazione del fallimento. Durata del termine. Revoca delle cessioni a favore dei creditori che hanno omesso di chiedere tempestivamente la proroga
CESSIONE DEI DIRITTI DELLA MASSA
art. 260 LEF
Incarto n.
15.2010.34
Lugano
19 aprile
2010
CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 10 marzo, rispettivamente 18
marzo 2010 di
1. RI 1
patr. dall’ RA 1
2. RI 2
patr. dall’ RA 2
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il provvedimento
emesso il 5 marzo 2010 nella procedura di fallimento aperta nei confronti di
PI 1
con cui è
stata revocata la cessione di alcuni crediti della fallita ed indetta la loro
vendita ad incanto pubblico per il 23 marzo 2010;
procedura
che concerne anche la cessionaria
PI 2, __________
patr.
dall’avv. RA 3, __________
viste le
osservazioni 18 marzo di RI 2, 26 marzo di PI 2 e 30 marzo 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il 5
novembre 2009 l’UF Lugano, in virtù dell’art. 260 LEF, ha autorizzato cinque creditori,
ovvero le ricorrenti RI 1 (in seguito: “RI 1”) e RI 2, nonché le società PI 2, G__________, T__________, a far valere per proprio conto e a loro rischio e pericolo,
ma in nome della massa, le seguenti pretese:
– fr. 200'000.-- vantato dalla
fallita contro __________
– fr. 5'977'509.68 vantato
dalla fallita contro __________
– fr. 30'806'735.07 vantato
dalla fallita contro __________
– fr. 3'905'935.36 vantato
dalla fallita contro __________
impartendo
loro un termine scadente il 5 marzo 2010 per esercitarle in via giudiziaria
(doc. D allegato al ricorso di RI 1).
B. Con
scritto 3 febbraio 2010 (doc. F1), giunto all’Ufficio il giorno successivo, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di prorogare tale termine di almeno 6 mesi, facendo valere che, “a parte
la necessità di ricercare la documentazione rilevante nelle 45 scatole di archivio
presso l’ufficio, sono ancora necessarie laboriose indagini per stabilire se le
controparti tuttora esistono e sono in grado di fare fronte al debito”.
C. Con
scritto 4 febbraio 2010 (doc. D allegato al secondo ricorso), consegnato a mano
all’Ufficio lo steso giorno, pure RI 2 ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine impartito il 5 novembre 2009.
D. Con
provvedimento 5 marzo 2010, l’Ufficio ha revocato le cessioni,
“visto il mancato invio da parte dei creditori cessionari della
documentazione comprovante l’inoltro degli atti di causa necessari entro il
termine di scadenza” (doc. G) e ne ha indetto la vendita a pubblico incanto
per il 23 marzo 2010 (doc. B).
E. Il
10 marzo 2010, RI 1 ha impugnato la decisione di revoca, sostenendo che il termine
iniziale di sei (recte: quattro) mesi era obbiettivamente troppo breve
per preparare un’azione giudiziaria di tale importanza e difficoltà,
soprattutto a cospetto delle enormi difficoltà di reperire e di analizzare la
documentazione rilevante, inscatolata in 45 contenitori della capienza di circa
un metro cubo, muniti a cura dell’Ufficio di etichette rinvianti ad una lista
(doc. E), in cui ne viene decritto il contenuto in modo molto sommario; e ciò
senza contare il tempo necessario a reclutare gli specialisti in grado di
procedere al riordino e all’analisi di tale documentazione. Inoltre, la ricorrente
allega di aver potuto ritenere in buona fede che la proroga richiesta sarebbe
stata concessa senza problemi come lo è stata quella relativa alla cessione
delle pretese di responsabilità contro gli ex organi (doc. F2). La massa non
avrebbe comunque un interesse preponderante alla revoca impugnata, giacché allo
stadio attuale gli unici interessati ad una vendita all’asta sarebbero le
società terze debitrici, che verosimilmente sono controllate dalle stesse
persone che controllavano la fallita, le quali avrebbero così modo di liberarsi
di una debito plurimilionario “sborsando quattro soldi”.
F. Il
18 marzo 2010, pure RI 2 ha tempestivamente impugnato la decisione di revoca
della cessione dei summenzionati crediti, aderendo al ricorso interposto da RI
1 e chiedendo che il termine fosse prorogato fino al 5 settembre 2010.
G. Con ordinanza 15 marzo 2010, il Presidente della Camera ha
concesso effetto sospensivo al ricorso di RI 1, in conseguenza di che l’Ufficio ha annullato l’asta indetta per il 23 marzo
H. Con
osservazioni 26 marzo 2010, PI 2 ha pure aderito al primo ricorso, chiedendo
che il termine fosse prorogato fino al 5 settembre 2010.
Considerato
Considerandi
1.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere
congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando
sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove
formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio
1999.
[15.98.225/231] cons. 1a).
1.2
I
ricorsi di RI 1 e di RI 2 sono entrambi riferiti allo stesso provvedimento. Le
due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia
processuale ed evase con una sola sentenza.
1.3
Siccome
RI 2 ha aderito al ricorso di RI 1 senza motivazione propria, la Camera ha
ritenuto inutile notificarlo a tutte le parti per osservazioni ai sensi
dell’art. 9 LPR.
2.
A
tenore della cifra 6 dell’atto di “cessione di pretese della massa in base
all’art. 260 LEF” (doc. D, che corrisponde sostanzialmente al modulo ufficiale
n. 7F), “l’amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare
la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 05 marzo
2010”. Essendo siffatto termine regolato dal diritto federale (art. 80
cpv. 1 RUF e mod. n. 7F n. 6 a tergo), è prorogabile e può essere restituito
(art. 33 cpv. 2 e 4 LEF e Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 60 ad art. 260, secondo cui il
termine può essere prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive
dell’art. 33 cpv. 2 LEF). L’amministrazione del fallimento gode di un ampio
potere di apprezzamento per determinarsi sulla durata iniziale del termine
nonché sul principio e sulla durata di eventuali proroghe, ma l’opportunità
delle sue decisioni può essere liberamente esaminata dall’autorità di vigilanza
(art. 17 cpv. 1 LEF; CEF 15 febbraio 2002, inc. 15.02.3/4, cons. 6.2; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 17).
2.1
Nel
caso concreto, l’CO 1 ha statuito la revoca delle cessioni senza esplicitamente
pronunciarsi sulle tempestive richieste di proroga né, di conseguenza, motivare
la loro (implicita) reiezione. Già per questo motivo va annullata la revoca
delle cessioni di quei cessionari che hanno chiesto la proroga del termine per esercitare
le pretese cedute.
2.2
Va
inoltre osservato come la durata del termine iniziale impartito dall’Ufficio
dei fallimenti di Lugano (4 mesi) fosse oggettivamente breve non solo rispetto
alla durata media dei termini che di solito impartisce tale ufficio (6 mesi),
ma soprattutto in considerazione delle specificità delle pretese cedute nella
fattispecie (mole della documentazione da esaminare, carattere internazionale
dei rapporti giuridici a fondamento delle pretese cedute, coordinamento delle
azioni dei cessionari, ecc.). Certo, nell’applicazione dell’art. 260 LEF va tenuto
conto anche del principio generale di celerità della procedura fallimentare, ma
il termine non dev’essere così breve da rendere illusoria la facoltà che l’art.
260.
LEF riconosce ai creditori di far valere a nome proprio le pretese a cui la
massa ha rinunciato.
2.3
Ciò
posto, non si può non rilevare come i cessionari non si siano dimostrati in concreto
del tutto diligenti, dal momento che, secondo quanto risulta dal ricorso di RI
1, l’archivio dell’Ufficio è stato oggetto di solo due ispezioni da parte dei
patrocinatori delle ricorrenti, una prima della cessione (ovvero il 29 ottobre
2009) e l’altra dopo (ossia l’8 marzo 2010), mentre la domanda di prelievo
dell’intero archivio risulta essere stata formulata al più presto alla scadenza
del termine. Di tale atteggiamento si dovrà tenere conto nelle determinazione
relative alla proroga del termine.
3.
RI
1.
si è limitata a chiedere l’annullamento della decisione di revoca delle
cessioni, mentre RI 2 ha chiesto anche la proroga del termine fino al 5
settembre 2010. Tale (ulteriore) richiesta è ricevibile, siccome l’Ufficio,
ancorché implicitamente, ha ovviamente respinto le domande di proroga, di cui
ha manifestamente avuto conoscenza prima della sua decisione di revoca. Viste
le circostanze concrete della fattispecie, la proroga richiesta può d’altronde
essere concessa. Come già segnalato in precedenza (al cons. 2.3), i cessionari
dovranno tuttavia attivarsi in modo alquanto più intenso durante il periodo di
proroga, qualora vogliano contare su un’eventuale ulteriore e comunque ultima
proroga. Poiché il termine, anche prorogato, dev’essere identico per tutti i
cessionari (DTF 121 III 295 cons. 3b), la presente decisione vale anche per RI
1.
4.
Contrariamente
a quanto sostenuto da PI 2, la richiesta di proroga presentata da RI 1 non
esplica i suoi effetti verso tutti i litisconsorti creditori cessionari. Il
Tribunale federale ha infatti avuto modo di precisare che il cessionario che
intende conservare il proprio diritto d’agire deve richiedere personalmente la
proroga del termine, in difetto di che è reputato rinunciarvi, sicché non è
contrario al principio di parità di trattamento dei cessionari concedere la
proroga del termine soltanto a quei creditori che l’hanno tempestivamente
richiesta (DTF 121 III 295-296, cons. 3b e 3c). Nel caso concreto, PI 2 non
allega – e ancor meno dimostra – di aver chiesto la proroga prima del 6 marzo
2010.
né di aver inoltrato azione o esecuzione contro i debitori delle pretese
cedute. L’annullamento del provvedimento impugnato va di conseguenza limitato
alle cessioni rilasciate alle società ricorrenti.
5.
l
ricorsi vanno pertanto accolti.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 260 LEF; 80 RUF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 10 marzo 2010 di RI 1, __________, e 18 marzo
2010.
di RI 2, __________, sono congiunte.
2.
Il ricorso di RI 1 è accolto.
3.
Il
ricorso di RI 2 è accolto.
4.
Di conseguenza, il provvedimento 5 marzo 2010 dell’CO 1 è
parzialmente annullato, limitatamente alle cessioni rilasciate a RI 1 e a RI 2.
5.
Il
termine di cui al punto 6 della circolare 5 novembre 2009 è prorogato fino al 5
settembre 2010 a favore di RI 1 e di RI 2.
6.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
7.
Intimazione
a:
– avv.
RA 1, __________;
– avv.
RA 2, Lugano;
– avv.
RA 3, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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