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Decisione

15.2010.34

Cessione dei diritti della massa (art. 260 LEF). Proroga. Potere d'apprezzamento dell'amministrazione del fallimento. Durata del termine. Revoca delle cessioni a favore dei creditori che hanno omesso

19 aprile 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 5

novembre 2009 l’UF Lugano, in virtù dell’art. 260 LEF, ha autorizzato cinque creditori,

ovvero le ricorrenti RI 1 (in seguito: “RI 1”) e RI 2, nonché le società PI 2, G__________, T__________, a far valere per proprio conto e a loro rischio e pericolo,

ma in nome della massa, le seguenti pretese:

– fr. 200'000.-- vantato dalla

fallita contro __________

– fr. 5'977'509.68 vantato

dalla fallita contro __________

– fr. 30'806'735.07 vantato

dalla fallita contro __________

– fr. 3'905'935.36 vantato

dalla fallita contro __________

impartendo

loro un termine scadente il 5 marzo 2010 per esercitarle in via giudiziaria

(doc. D allegato al ricorso di RI 1).

B. Con

scritto 3 febbraio 2010 (doc. F1), giunto all’Ufficio il giorno successivo, RI 1 ha chiesto all’Ufficio di prorogare tale termine di almeno 6 mesi, facendo valere che, “a parte

la necessità di ricercare la documentazione rilevante nelle 45 scatole di archivio

presso l’ufficio, sono ancora necessarie laboriose indagini per stabilire se le

controparti tuttora esistono e sono in grado di fare fronte al debito”.

C. Con

scritto 4 febbraio 2010 (doc. D allegato al secondo ricorso), consegnato a mano

all’Ufficio lo steso giorno, pure RI 2 ha chiesto una proroga di 6 mesi del termine impartito il 5 novembre 2009.

D. Con

provvedimento 5 marzo 2010, l’Ufficio ha revocato le cessioni,

“visto il mancato invio da parte dei creditori cessionari della

documentazione comprovante l’inoltro degli atti di causa necessari entro il

termine di scadenza” (doc. G) e ne ha indetto la vendita a pubblico incanto

per il 23 marzo 2010 (doc. B).

E. Il

10 marzo 2010, RI 1 ha impugnato la decisione di revoca, sostenendo che il termine

iniziale di sei (recte: quattro) mesi era obbiettivamente troppo breve

per preparare un’azione giudiziaria di tale importanza e difficoltà,

soprattutto a cospetto delle enormi difficoltà di reperire e di analizzare la

documentazione rilevante, inscatolata in 45 contenitori della capienza di circa

un metro cubo, muniti a cura dell’Ufficio di etichette rinvianti ad una lista

(doc. E), in cui ne viene decritto il contenuto in modo molto sommario; e ciò

senza contare il tempo necessario a reclutare gli specialisti in grado di

procedere al riordino e all’analisi di tale documentazione. Inoltre, la ricorrente

allega di aver potuto ritenere in buona fede che la proroga richiesta sarebbe

stata concessa senza problemi come lo è stata quella relativa alla cessione

delle pretese di responsabilità contro gli ex organi (doc. F2). La massa non

avrebbe comunque un interesse preponderante alla revoca impugnata, giacché allo

stadio attuale gli unici interessati ad una vendita all’asta sarebbero le

società terze debitrici, che verosimilmente sono controllate dalle stesse

persone che controllavano la fallita, le quali avrebbero così modo di liberarsi

di una debito plurimilionario “sborsando quattro soldi”.

F. Il

18 marzo 2010, pure RI 2 ha tempestivamente impugnato la decisione di revoca

della cessione dei summenzionati crediti, aderendo al ricorso interposto da RI

1 e chiedendo che il termine fosse prorogato fino al 5 settembre 2010.

G. Con ordinanza 15 marzo 2010, il Presidente della Camera ha

concesso effetto sospensivo al ricorso di RI 1, in conseguenza di che l’Ufficio ha annullato l’asta indetta per il 23 marzo

H. Con

osservazioni 26 marzo 2010, PI 2 ha pure aderito al primo ricorso, chiedendo

che il termine fosse prorogato fino al 5 settembre 2010.

Considerato

Considerandi

1.

Più

ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione

forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere

congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando

sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove

formulino tesi divergenti.

1.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano

comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio

1999.

[15.98.225/231] cons. 1a).

1.2

I

ricorsi di RI 1 e di RI 2 sono entrambi riferiti allo stesso provvedimento. Le

due vertenze possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia

processuale ed evase con una sola sentenza.

1.3

Siccome

RI 2 ha aderito al ricorso di RI 1 senza motivazione propria, la Camera ha

ritenuto inutile notificarlo a tutte le parti per osservazioni ai sensi

dell’art. 9 LPR.

2.

A

tenore della cifra 6 dell’atto di “cessione di pretese della massa in base

all’art. 260 LEF” (doc. D, che corrisponde sostanzialmente al modulo ufficiale

n. 7F), “l’amministrazione del fallimento si riserva il diritto di annullare

la cessione nel caso che non venga incoato il processo entro il 05 marzo

2010”. Essendo siffatto termine regolato dal diritto federale (art. 80

cpv. 1 RUF e mod. n. 7F n. 6 a tergo), è prorogabile e può essere restituito

(art. 33 cpv. 2 e 4 LEF e Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 60 ad art. 260, secondo cui il

termine può essere prorogato senza il rispetto delle condizioni restrittive

dell’art. 33 cpv. 2 LEF). L’amministrazione del fallimento gode di un ampio

potere di apprezzamento per determinarsi sulla durata iniziale del termine

nonché sul principio e sulla durata di eventuali proroghe, ma l’opportunità

delle sue decisioni può essere liberamente esaminata dall’autorità di vigilanza

(art. 17 cpv. 1 LEF; CEF 15 febbraio 2002, inc. 15.02.3/4, cons. 6.2; Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 17).

2.1

Nel

caso concreto, l’CO 1 ha statuito la revoca delle cessioni senza esplicitamente

pronunciarsi sulle tempestive richieste di proroga né, di conseguenza, motivare

la loro (implicita) reiezione. Già per questo motivo va annullata la revoca

delle cessioni di quei cessionari che hanno chiesto la proroga del termine per esercitare

le pretese cedute.

2.2

Va

inoltre osservato come la durata del termine iniziale impartito dall’Ufficio

dei fallimenti di Lugano (4 mesi) fosse oggettivamente breve non solo rispetto

alla durata media dei termini che di solito impartisce tale ufficio (6 mesi),

ma soprattutto in considerazione delle specificità delle pretese cedute nella

fattispecie (mole della documentazione da esaminare, carattere internazionale

dei rapporti giuridici a fondamento delle pretese cedute, coordinamento delle

azioni dei cessionari, ecc.). Certo, nell’applicazione dell’art. 260 LEF va tenuto

conto anche del principio generale di celerità della procedura fallimentare, ma

il termine non dev’essere così breve da rendere illusoria la facoltà che l’art.

260.

LEF riconosce ai creditori di far valere a nome proprio le pretese a cui la

massa ha rinunciato.

2.3

Ciò

posto, non si può non rilevare come i cessionari non si siano dimostrati in concreto

del tutto diligenti, dal momento che, secondo quanto risulta dal ricorso di RI

1, l’archivio dell’Uffi­cio è stato oggetto di solo due ispezioni da parte dei

patrocinatori delle ricorrenti, una prima della cessione (ovvero il 29 ottobre

2009) e l’altra dopo (ossia l’8 marzo 2010), mentre la domanda di prelievo

dell’intero archivio risulta essere stata formulata al più presto alla scadenza

del termine. Di tale atteggiamento si dovrà tenere conto nelle determinazione

relative alla proroga del termine.

3.

RI

1.

si è limitata a chiedere l’annullamento della decisione di revoca delle

cessioni, mentre RI 2 ha chiesto anche la proroga del termine fino al 5

settembre 2010. Tale (ulteriore) richiesta è ricevibile, siccome l’Ufficio,

ancorché implicitamente, ha ovviamente respinto le domande di proroga, di cui

ha manifestamente avuto conoscenza prima della sua decisione di revoca. Viste

le circostanze concrete della fattispecie, la proroga richiesta può d’altronde

essere concessa. Come già segnalato in precedenza (al cons. 2.3), i cessionari

dovranno tuttavia attivarsi in modo alquanto più intenso durante il periodo di

proroga, qualora vogliano contare su un’eventuale ulteriore e comunque ultima

proroga. Poiché il termine, anche prorogato, dev’essere identico per tutti i

cessionari (DTF 121 III 295 cons. 3b), la presente decisione vale anche per RI

1.

4.

Contrariamente

a quanto sostenuto da PI 2, la richiesta di proroga presentata da RI 1 non

esplica i suoi effetti verso tutti i litisconsorti creditori cessionari. Il

Tribunale federale ha infatti avuto modo di precisare che il cessionario che

intende conservare il proprio diritto d’agire deve richiedere personalmente la

proroga del termine, in difetto di che è reputato rinunciarvi, sicché non è

contrario al principio di parità di trattamento dei cessionari concedere la

proroga del termine soltanto a quei creditori che l’hanno tempestivamente

richiesta (DTF 121 III 295-296, cons. 3b e 3c). Nel caso concreto, PI 2 non

allega – e ancor meno dimostra – di aver chiesto la proroga prima del 6 marzo

2010.

né di aver inoltrato azione o esecuzione contro i debitori delle pretese

cedute. L’annullamento del provvedimento impugnato va di conseguenza limitato

alle cessioni rilasciate alle società ricorrenti.

5.

l

ricorsi vanno pertanto accolti.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 260 LEF; 80 RUF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 10 marzo 2010 di RI 1, __________, e 18 marzo

2010.

di RI 2, __________, sono congiunte.

2.

Il ricorso di RI 1 è accolto.

3.

Il

ricorso di RI 2 è accolto.

4.

Di conseguenza, il provvedimento 5 marzo 2010 dell’CO 1 è

parzialmente annullato, limitatamente alle cessioni rilasciate a RI 1 e a RI 2.

5.

Il

termine di cui al punto 6 della circolare 5 novembre 2009 è prorogato fino al 5

settembre 2010 a favore di RI 1 e di RI 2.

6.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

7.

Intimazione

a:

– avv.

RA 1, __________;

– avv.

RA 2, Lugano;

– avv.

RA 3, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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