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Decisione

15.2010.35

Notifica della comminatoria di fallimento a una società a responsabilità limitata tramite il socio (con diritto di firma individuale) domiciliato all'estero

26 marzo 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ del 6 novembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione

di __________, __________, __________, ha escusso __________, __________ per la

somma di fr. 2'474.80 oltre interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato

notificato alla debitrice il 12 febbraio 2010. Al medesimo non è stata

sollevata opposizione.

B. Il 2 marzo 2010 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione,

allegando il citato precetto esecutivo. Il 4 marzo 2010 l’Ufficio di esecuzione

di __________ ha quindi emanato la comminatoria di fallimento, che è stata

notificata alla debitrice, segnatamente alla sua socia e gerente __________ P__________,

il giorno successivo.

C. Con ricorso 11 marzo 2010 RI 1 ha impugnato la citata comminatoria di fallimento, asserendo che è in corso una procedura di ufficio ex art. 154 ORC

avviata dall’Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino, come

rilevabile dallo scritto 9 ottobre 2009 – annesso al ricorso – con il quale

quest’ultimo le ha comunicato di avere provveduto alla cancellazione di __________

R__________, direttore della società, con il che la stessa società risulterebbe

essere priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera, al punto da

assegnarle un termine di trenta giorni per provvedere al ripristino della

situazione legale e notificare la pertinente iscrizione, con la comminatoria

che in caso di infruttuosa decorrenza del termine, gli atti sarebbero stati

trasmessi al giudice per competenza.

D. Il 18 marzo 2010 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto la

reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, ossia senza che si proceda

alla intimazione del gravame alla controparte per osservazioni, ritenendo che

l’emissione della comminatoria di fallimento è avvenuta correttamente, la

debitrice essendo ancora iscritta a Registro di commercio e obiettando che le

contestazioni concernenti il merito sono sottratte al potere di cognizione

dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

In diritto:

1.

L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come

<<esecuzione ordinaria in via di fallimento >> (art. 159 a 176) o

come <<esecuzione cambiaria>> (art. 177 a 189) quando il debitore

sia iscritto nel registro di commercio, tra l’altro, come società a garanzia

limitata (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF).

2.

Come correttamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________,

dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino, risulta che al

momento dell’emanazione dell’impugnata comminatoria di fallimento, la

ricorrente figurava ancora iscritta a registro di commercio come società a

garanzia limitata, così da essere soggetta all’esecuzione ordinaria in via di

fallimento. A giusta ragione lo stesso ufficio ha perciò dato seguito alla

domanda di prosecuzione dell’esecuzione della procedente, mediante emissione

della comminatoria di fallimento, notificandola presso la sede della società

(via __________) a __________ __________ P__________, tuttora socia e gerente

della società con firma individuale, ancorché residente in Italia, segnatamente

a Ponte Tresa (cfr. art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Del resto la ricorrente non

pretende che la notifica della comminatoria di fallimento ex art. 65 cpv. 2 n.

2.

LEF alla menzionata persona sia inefficace a seguito dell’avvio di una

procedura ex art. 154 ORC da parte dell’Ufficio del registro di commercio del

Canton Ticino, conseguente al fatto che con la cancellazione di __________ R__________,

direttore (cittadino italiano con residenza i __________), la società

risulterebbe priva di persone abilitate a rappresentarle in Svizzera. Essa si

limita solo a richiamare lo scritto 9 ottobre 2009 dell’Ufficio del registro di

commercio, senza però trarre alcuna conclusione al riguardo. Ciò posto,

l’operato dell’ufficio non presta il fianco a critica.

3.

Da quanto precede il ricorso va perciò disatteso. Non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

- __________.

- __________

Comunicazione

all’ufficio di esecuzione di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni

dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel

caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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