15.2010.35
Notifica della comminatoria di fallimento a una società a responsabilità limitata tramite il socio (con diritto di firma individuale) domiciliato all'estero
26 marzo 2010Italiano5 min
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Numero d'incarto:
15.2010.35
Data decisione, Autorità:
26.03.2010, CEF
Titolo:
Notifica della comminatoria di fallimento a una società a responsabilità limitata tramite il socio (con diritto di firma individuale) domiciliato all'estero
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 65 cpv. 2 cf. 2 LEF
art. 161 LEF
Incarto n.
15.2010.35
Lugano
26 marzo 20100
FP/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul
ricorso 11 marzo 2010 di
RI
1, __________
contro l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di __________, segnatamente contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n.__________ promossa da
PI
1, __________
- viste le
osservazioni 18 marzo 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________;
esaminati gli
atti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ del 6 novembre 2010 dell’Ufficio di esecuzione
di __________, __________, __________, ha escusso __________, __________ per la
somma di fr. 2'474.80 oltre interessi e spese. Il precetto esecutivo è stato
notificato alla debitrice il 12 febbraio 2010. Al medesimo non è stata
sollevata opposizione.
B. Il 2 marzo 2010 PI 1 ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione,
allegando il citato precetto esecutivo. Il 4 marzo 2010 l’Ufficio di esecuzione
di __________ ha quindi emanato la comminatoria di fallimento, che è stata
notificata alla debitrice, segnatamente alla sua socia e gerente __________ P__________,
il giorno successivo.
C. Con ricorso 11 marzo 2010 RI 1 ha impugnato la citata comminatoria di fallimento, asserendo che è in corso una procedura di ufficio ex art. 154 ORC
avviata dall’Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino, come
rilevabile dallo scritto 9 ottobre 2009 – annesso al ricorso – con il quale
quest’ultimo le ha comunicato di avere provveduto alla cancellazione di __________
R__________, direttore della società, con il che la stessa società risulterebbe
essere priva di persone abilitate a rappresentarla in Svizzera, al punto da
assegnarle un termine di trenta giorni per provvedere al ripristino della
situazione legale e notificare la pertinente iscrizione, con la comminatoria
che in caso di infruttuosa decorrenza del termine, gli atti sarebbero stati
trasmessi al giudice per competenza.
D. Il 18 marzo 2010 l’Ufficio di esecuzione di __________ ha chiesto la
reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, ossia senza che si proceda
alla intimazione del gravame alla controparte per osservazioni, ritenendo che
l’emissione della comminatoria di fallimento è avvenuta correttamente, la
debitrice essendo ancora iscritta a Registro di commercio e obiettando che le
contestazioni concernenti il merito sono sottratte al potere di cognizione
dell’autorità di vigilanza.
Considerandi
In diritto:
1.
L’esecuzione si prosegue in via di fallimento e cioè come
<<esecuzione ordinaria in via di fallimento >> (art. 159 a 176) o
come <<esecuzione cambiaria>> (art. 177 a 189) quando il debitore
sia iscritto nel registro di commercio, tra l’altro, come società a garanzia
limitata (art. 39 cpv. 1 n. 8 LEF).
2.
Come correttamente rilevato dall’Ufficio di esecuzione di __________,
dall’estratto del Registro di commercio del Canton Ticino, risulta che al
momento dell’emanazione dell’impugnata comminatoria di fallimento, la
ricorrente figurava ancora iscritta a registro di commercio come società a
garanzia limitata, così da essere soggetta all’esecuzione ordinaria in via di
fallimento. A giusta ragione lo stesso ufficio ha perciò dato seguito alla
domanda di prosecuzione dell’esecuzione della procedente, mediante emissione
della comminatoria di fallimento, notificandola presso la sede della società
(via __________) a __________ __________ P__________, tuttora socia e gerente
della società con firma individuale, ancorché residente in Italia, segnatamente
a Ponte Tresa (cfr. art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Del resto la ricorrente non
pretende che la notifica della comminatoria di fallimento ex art. 65 cpv. 2 n.
2.
LEF alla menzionata persona sia inefficace a seguito dell’avvio di una
procedura ex art. 154 ORC da parte dell’Ufficio del registro di commercio del
Canton Ticino, conseguente al fatto che con la cancellazione di __________ R__________,
direttore (cittadino italiano con residenza i __________), la società
risulterebbe priva di persone abilitate a rappresentarle in Svizzera. Essa si
limita solo a richiamare lo scritto 9 ottobre 2009 dell’Ufficio del registro di
commercio, senza però trarre alcuna conclusione al riguardo. Ciò posto,
l’operato dell’ufficio non presta il fianco a critica.
3.
Da quanto precede il ricorso va perciò disatteso. Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
- __________.
- __________
Comunicazione
all’ufficio di esecuzione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni
dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel
caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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