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Decisione

15.2010.38

Procedura di allestimento e di impugnazione della graduatoria fallimentare

31 maggio 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti creditori:

1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3

3 rappr. da: RA 1

4. PI 4

4. rappr. da: PI 5

6. PI 6

7. PI 7

viste le osservazioni:

- 3 marzo 2010 della PI 4, __________;

- 4 marzo 2010 della PI 3, __________;

- 8 marzo 2010 della PI 1, __________;

- 9 marzo 2010 della PI 2, __________;

- 16 marzo 2010 dell’CO 1, __________;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Con decreto del __________ 2009 il Pretore del Distretto di __________

ha decretato il fallimento di RI 1.

L'CO 1 ha pubblicato l'avvenuta apertura del fallimento sul FUC n. __________ del __________, fissando al __________

il termine per l'insinuazione dei crediti.

B. Dal __________ 2010 al __________ 2010 l’Ufficio ha depositato la

graduatoria nel fallimento della ricorrente.

C. Con

ricorso 12/24 febbraio 2010 RI 1 ha postulato che la graduatoria fallimentare

venga così modificata:

n. 1 __________,

__________, somma annunciata CHF 102'305.55, somma riconosciuta CHF 83'079.30

oltre interessi di ritardo, in quanto il conteggio allestito dalla creditrice

non considererebbe che l’attività della fallita sarebbe cessata a fine luglio

2009 e che parte del personale avrebbe lasciato il lavoro già prima di tale

data;

n.

2 PI 2, __________, somma annunciata CHF 113'269.90, somma riconosciuta

CHF 88'470.00, poiché prendendo in considerazione la cessazione dell’attività a

fine luglio 2009 l’importo dovuto assommerebbe a fr. 78'990.27. Anche

aggiungendo a questa somma il 15% dell’importo di fr. 63'200.00 ripreso dalla

cassa per salari non dichiarati per il 2008, 2009 e 2010, il dovuto dovrebbe

ammontare a non più di CHF 88'470.00;

n.

6 PI 3 __________, somma annunciata CHF 11'357.45, somma riconosciuta CHF

10'673.85, atteso che le fatture trasmesse alla ricorrente ammontano complessivamente

a quest’ultimo importo;

n.

7 PI 4 __________, somma annunciata CHF 129'539.29, somma riconosciuta CHF

89'210.92, come emergerebbe dalle schede contabili allestite dalla società e

prodotte con l’atto di ricorso quale doc. 7,

n.

8 PI 6, __________, somma annunciata CHF 13'423.00, somma riconosciuta CHF

0.00, in quanto la stessa ricorrente sarebbe creditrice della PI 6 di fr.

275'377.35 e quindi quanto notificato sarebbe ampiamente estinto per

compensazione.

La ricorrente riconosce i crediti diPI

7 iscritti ai n. da 11 a 20 della graduatoria per quanto riguarda la parte di

leasing mancante ma li contesta in riferimento alle richieste di risarcimento

dei danni ai furgoni, in quanto essa non avrebbe avuto la possibilità, come

esplicitamente accordatasi con PI 7 al momento della consegna dei veicoli, di

confrontare la perizia allestita dalla creditrice con una perizia di un

carrozziere di sua fiducia.

D. Con

le osservazioni 3 marzo 2010 laPI 4 ha evidenziato che per il 2009 la fallita

non le avrebbe trasmesso i conteggi dell’IVA: per questo motivo essa avrebbe

dovuto allestire una tassazione d’ufficio. La PI 4 allega alle osservazioni il

rendiconto per il periodo 01.01.2009 - 02.10.2009 (data di apertura del

fallimento) precisando che quando lo stesso le verrà retrocesso compilato,

provvederà ad decidere quanto effettivamente dovuto. L’Ufficio in data 9 marzo 2010 ha prontamente trasmesso il rendiconto all’ex amministratore della ricorrente per procedere nei

propri incombenti.

E. Delle osservazioni 4 marzo 2010 della

PI 3 e 9 marzo 2010 della PI 2, che confermano integralmente le proprie

insinuazioni di credito, si dirà, per quanto necessario, in seguito.

F. Con osservazioni 8 marzo 2010 PI

1 ha ridotto la pretesa insinuata a fr. 88'010.95, allegando dei nuovi

conteggi dei contributi scoperti.

G. Con

osservazioni 16 marzo 2010 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame,

rilevando in particolare che a seguito della riduzione della pretesa da parte

di PI 1 procederà alla conseguente modifica della graduatoria.

Considerato

Considerandi

1.

Ricevuta

la comunicazione della dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti

procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e

prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 e 223

LEF). Dopo aver stabilito se la liquidazione avrà luogo in via ordinaria o

sommaria, l'ufficio dei fallimenti ordinerà la pubblicazione della grida ex

art. 232 LEF con contestuale convocazione dei creditori, con tra l'altro

l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui

beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un

mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi

di prova (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).

2.

Trascorso

il termine per le insinuazioni l'amministrazione fallimentare esamina i crediti

insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su ciascuna

insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide poi

sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione

del fallito (art. 245 LEF) e procede all'allestimento della graduatoria sulla

base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss. RUF), nella

quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei

motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione

dell'amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali limitati

(diritti di pegno e d'abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni

della massa, indicandone l'esistenza, l'estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2

secondo periodo RUF). L'amministrazione fallimentare sottopone la graduatoria e

l'elenco oneri alla delegazione dei creditori. Quest'ultima può modificare i

crediti - tanto quelli ammessi che i respinti - con decisione che deve essere

iscritta nella graduatoria (art. 247 cpv. 3 ultima proposizione LEF e art. 64

cpv. 1 RUF). La graduatoria viene depositata presso l'Ufficio fallimenti e

l'amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente speciale i

creditori (cfr. art. 249 LEF).

In caso

di diritti limitati costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un

elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri

aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad

esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per

virtù di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà

pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli

oneri si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi elenchi

(oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento

ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125

cpv. 2 RFF).

3.

L'allestimento

della graduatoria deve aver luogo nell'ossequio del principio di celerità che

informa il diritto esecutivo. All'amministrazione fallimentare e alla

delegazione dei creditori non può essere richiesto un giudizio di merito su

ogni insinuazione di credito, ma solo che si determinino secondo criteri di

verosimiglianza.

L'esame

dell'amministrazione fallimentare non si limita comunque unicamente all'analisi

della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il

fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa

insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e -

se del caso- può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art.

232.

cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla

massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando

inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura

ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure

sempre sommario (Hierholzer,

Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ss. ad art. 244).

4.

La

graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF

all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria

giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente

errori procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 369-370).

Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto

materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o

l'ammissione di un creditore ( cfr. Amonn/Walther,

op. cit., § 46 n. 45-47, p. 370; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di

contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può

inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di

carattere formale (cfr. Hierholzer,

op. cit., n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico

quando l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango

attribuito ad un creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/

Kottmann, SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).

5.

La via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in

caso di vizi di procedura in sede di allestimento della graduatoria, in

particolare quando singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed

univoche (cfr. DTF 114 III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora

l'amministrazione del fallimento ammetta o rifiuti un'insinuazione senza aver

prima effettuato le verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106

s.; CEF 17 settembre 1987 su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative

al contenuto di diritto materiale sono demandate al giudice del merito

nell'ambito della procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e

sfuggono quindi al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, op. cit., § 46 n. 38ss.

e n. 45 ss., p. 369 ss.; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 ,

§ 49 p. 303 ss.).

6.

Con

il ricorso __________ ha censurato la decisione dell'CO 1 di iscrivere nella

graduatoria fallimentare gli importi insinuati dalla PI 2 e dallaPI 4,

ritenendo di dovere a questi creditori importi minori.

6.1

Se il

credito insinuato si riferisce ad una pretesa di diritto pubblico basata su una

decisione non ancora definitiva l'amministrazione del fallimento deve decidere

se contestare la decisione o mettere in cessione tale diritto giusta l'art. 260

LEF. In attesa della crescita in giudicato della decisione la pretesa deve

essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all'art. 63 RUF (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 15 ad art.

247). L'amministrazione fallimentare deve agire secondo le modalità testé

descritte, indipendentemente dal fatto che al momento dell'apertura del

fallimento sia pendente o meno una procedura amministrativa tesa ad accertare

l'ammontare della pretesa di diritto pubblico dovuta dal fallito.

6.2

Nel

caso di specie l’Ufficio ha inserito in graduatoria il credito definitivo della

PI 2 per i contributi dovuti dal 01.01.2006 al 31.07.2009. Trattandosi di

credito basato su decisione passata in giudicato, l’Ufficio doveva provvedere,

come ha correttamente fatto, alla sua iscrizione in graduatoria (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 14 ad art. 247).

6.3

L’Ufficio

ha inserito in graduatoria un credito di CHF 129'539.29 della PI 4. Tale

importo rappresenta un credito provvisorio per l’IVA dovuta dalla fallita dal

1° aprile 2008 alla data del fallimento, in quanto il conteggio è stato allestito

sulla base di una stima perché il rendiconto non era ancora stato presentato al

momento dell’insinuazione. Così facendo l’Ufficio ha operato diversamente da

quanto impostogli dall'art. 63 RUF. Per questo motivo la graduatoria va

modificata e il credito in discussione indicato solo promemoria ex art. 63 RUF.

7.

RI 1 ha inoltre censurato la

decisione dell’Ufficio di iscrivere nella graduatoria fallimentare un credito

di CHF 102'305.55 di PI 1, di fr. CHF 11'357.45 della PI 3, di complessivi fr. 146'649.10

dellaPI 7 (posizioni da 11 a 20), ritenendo che quando da lei dovuto sia inferiore

alle pretese ora vantate da questi creditori. La ricorrente ha inoltre

evidenziato di nulla dovere a PI 6.

Quanto

sollevato dalla ricorrente quo alla graduatoria e riferito a questi crediti non

concretizza alcuna carenza d'ordine procedurale legittimante un qualsivoglia

ricorso ex art. 17 LEF: si tratta infatti di questioni di merito, sottratte al

potere di cognizione tanto dell'ufficio dei fallimenti quanto dell'autorità cantonale

di vigilanza. L’Ufficio si è espresso in termini chiari che consentono a chi

dissenta da tali conclusioni di adire il giudice competente. Il ricorso contro

la graduatoria risulta pertanto in tale misura è irricevibile.

8.

Il

ricorso nella misura in cui è ricevibile è parzialmente accolto.

Non si

prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi

richiamati gli art. 17, 219,220, 221, 223, 232, 244,

245, 247, 248, 249, 250, 260 LEF; 125 RFF; 58, 59, 63, 64 RUF; 61 cpv. 2 lett.

a, 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di modificare la graduatoria depositata il __________

2010, nel senso che il credito insinuato dalla PI 4 di fr. 129'539.29 vi è

iscritto pro memoria ex art. 63 RUF al numero 2.

1.2. Tutte le altre posizioni della graduatoria rimangono invariate.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione:

-RI

1, __________;

- PI 1, __________;

- PI 2, __________

__________

- __________. RA 1, __________;

- PI 5, __________

- PI 6, __________;

- PI 7, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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