15.2010.38
Procedura di allestimento e di impugnazione della graduatoria fallimentare
31 maggio 2010Italiano12 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2010.38
Data decisione, Autorità:
31.05.2010, CEF
Titolo:
Procedura di allestimento e di impugnazione della graduatoria fallimentare
CONTESTAZIONE DELLA GRADUATORIA
art. 17 LEF
art. 219 LEF
art. 220 LEF
art. 221 LEF
art. 223 LEF
art. 232 LEF
art. 244 LEF
art. 245 LEF
art. 247 LEF
art. 248 LEF
art. 249 LEF
art. 250 LEF
art. 260 LEF
art. 125 RFF
art. 58 RUF
art. 59 RUF
art. 63 RUF
art. 64 RUF
Incarto n.
15.2010.38
Lugano
31 maggio
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12/24 febbraio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro la graduatoria
fallimentare depositata a decorrere dal __________ 2010 nell’ambito del
fallimento della ricorrente, ricorso concernente quali parti interessate anche
Fatti
i seguenti creditori:
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
3 rappr. da: RA 1
4. PI 4
4. rappr. da: PI 5
6. PI 6
7. PI 7
viste le osservazioni:
- 3 marzo 2010 della PI 4, __________;
- 4 marzo 2010 della PI 3, __________;
- 8 marzo 2010 della PI 1, __________;
- 9 marzo 2010 della PI 2, __________;
- 16 marzo 2010 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto del __________ 2009 il Pretore del Distretto di __________
ha decretato il fallimento di RI 1.
L'CO 1 ha pubblicato l'avvenuta apertura del fallimento sul FUC n. __________ del __________, fissando al __________
il termine per l'insinuazione dei crediti.
B. Dal __________ 2010 al __________ 2010 l’Ufficio ha depositato la
graduatoria nel fallimento della ricorrente.
C. Con
ricorso 12/24 febbraio 2010 RI 1 ha postulato che la graduatoria fallimentare
venga così modificata:
n. 1 __________,
__________, somma annunciata CHF 102'305.55, somma riconosciuta CHF 83'079.30
oltre interessi di ritardo, in quanto il conteggio allestito dalla creditrice
non considererebbe che l’attività della fallita sarebbe cessata a fine luglio
2009 e che parte del personale avrebbe lasciato il lavoro già prima di tale
data;
n.
2 PI 2, __________, somma annunciata CHF 113'269.90, somma riconosciuta
CHF 88'470.00, poiché prendendo in considerazione la cessazione dell’attività a
fine luglio 2009 l’importo dovuto assommerebbe a fr. 78'990.27. Anche
aggiungendo a questa somma il 15% dell’importo di fr. 63'200.00 ripreso dalla
cassa per salari non dichiarati per il 2008, 2009 e 2010, il dovuto dovrebbe
ammontare a non più di CHF 88'470.00;
n.
6 PI 3 __________, somma annunciata CHF 11'357.45, somma riconosciuta CHF
10'673.85, atteso che le fatture trasmesse alla ricorrente ammontano complessivamente
a quest’ultimo importo;
n.
7 PI 4 __________, somma annunciata CHF 129'539.29, somma riconosciuta CHF
89'210.92, come emergerebbe dalle schede contabili allestite dalla società e
prodotte con l’atto di ricorso quale doc. 7,
n.
8 PI 6, __________, somma annunciata CHF 13'423.00, somma riconosciuta CHF
0.00, in quanto la stessa ricorrente sarebbe creditrice della PI 6 di fr.
275'377.35 e quindi quanto notificato sarebbe ampiamente estinto per
compensazione.
La ricorrente riconosce i crediti diPI
7 iscritti ai n. da 11 a 20 della graduatoria per quanto riguarda la parte di
leasing mancante ma li contesta in riferimento alle richieste di risarcimento
dei danni ai furgoni, in quanto essa non avrebbe avuto la possibilità, come
esplicitamente accordatasi con PI 7 al momento della consegna dei veicoli, di
confrontare la perizia allestita dalla creditrice con una perizia di un
carrozziere di sua fiducia.
D. Con
le osservazioni 3 marzo 2010 laPI 4 ha evidenziato che per il 2009 la fallita
non le avrebbe trasmesso i conteggi dell’IVA: per questo motivo essa avrebbe
dovuto allestire una tassazione d’ufficio. La PI 4 allega alle osservazioni il
rendiconto per il periodo 01.01.2009 - 02.10.2009 (data di apertura del
fallimento) precisando che quando lo stesso le verrà retrocesso compilato,
provvederà ad decidere quanto effettivamente dovuto. L’Ufficio in data 9 marzo 2010 ha prontamente trasmesso il rendiconto all’ex amministratore della ricorrente per procedere nei
propri incombenti.
E. Delle osservazioni 4 marzo 2010 della
PI 3 e 9 marzo 2010 della PI 2, che confermano integralmente le proprie
insinuazioni di credito, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con osservazioni 8 marzo 2010 PI
1 ha ridotto la pretesa insinuata a fr. 88'010.95, allegando dei nuovi
conteggi dei contributi scoperti.
G. Con
osservazioni 16 marzo 2010 l’CO 1 ha chiesto la reiezione del gravame,
rilevando in particolare che a seguito della riduzione della pretesa da parte
di PI 1 procederà alla conseguente modifica della graduatoria.
Considerato
Considerandi
1.
Ricevuta
la comunicazione della dichiarazione di fallimento, l'ufficio dei fallimenti
procede alla formazione dell'inventario dei beni appartenenti alla massa e
prende i provvedimenti opportuni per la loro conservazione (art. 221 e 223
LEF). Dopo aver stabilito se la liquidazione avrà luogo in via ordinaria o
sommaria, l'ufficio dei fallimenti ordinerà la pubblicazione della grida ex
art. 232 LEF con contestuale convocazione dei creditori, con tra l'altro
l'ingiunzione ai creditori del fallito e a tutti coloro che vantano pretese sui
beni che sono in suo possesso d'insinuare all'ufficio dei fallimenti, entro un
mese dalla pubblicazione, i loro crediti o le loro pretese insieme con i mezzi
di prova (art. 232 cpv. 2 n. 2 LEF).
2.
Trascorso
il termine per le insinuazioni l'amministrazione fallimentare esamina i crediti
insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su ciascuna
insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide poi
sull'ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione
del fallito (art. 245 LEF) e procede all'allestimento della graduatoria sulla
base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss. RUF), nella
quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l'indicazione dei
motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione
dell'amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali limitati
(diritti di pegno e d'abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni
della massa, indicandone l'esistenza, l'estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2
secondo periodo RUF). L'amministrazione fallimentare sottopone la graduatoria e
l'elenco oneri alla delegazione dei creditori. Quest'ultima può modificare i
crediti - tanto quelli ammessi che i respinti - con decisione che deve essere
iscritta nella graduatoria (art. 247 cpv. 3 ultima proposizione LEF e art. 64
cpv. 1 RUF). La graduatoria viene depositata presso l'Ufficio fallimenti e
l'amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente speciale i
creditori (cfr. art. 249 LEF).
In caso
di diritti limitati costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un
elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri
aggravi reali che all'incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad
esclusione degli oneri reali che esistono e passano all'aggiudicatario per
virtù di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo RFF); siffatto elenco conterrà
pure l'indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli
oneri si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi elenchi
(oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento
ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125
cpv. 2 RFF).
3.
L'allestimento
della graduatoria deve aver luogo nell'ossequio del principio di celerità che
informa il diritto esecutivo. All'amministrazione fallimentare e alla
delegazione dei creditori non può essere richiesto un giudizio di merito su
ogni insinuazione di credito, ma solo che si determinino secondo criteri di
verosimiglianza.
L'esame
dell'amministrazione fallimentare non si limita comunque unicamente all'analisi
della legittimazione del creditore e alla relazione del credito con il
fallimento, bensì pure alla sussistenza, all'ampiezza e al rango della pretesa
insinuata; l'amministrazione analizza i documenti annessi all'insinuazione e -
se del caso- può chiedere al creditore di produrre i documenti di cui all'art.
232.
cpv. 2 cifra 2 LEF (cfr. art. 59 RUF); l'esame dei crediti soggiace alla
massima inquisitoria attenuata, poiché deve avvenire in modo sommario, evitando
inutili costi e lungaggini; i fallimenti da proseguire nella procedura
ordinaria devono essere caratterizzati da un controllo più rigoroso, ma pure
sempre sommario (Hierholzer,
Basler Kommentar, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 15 ss. ad art. 244).
4.
La
graduatoria fallimentare può essere impugnata sia con ricorso ex art. 17 LEF
all'Autorità di vigilanza, che con l'azione di contestazione della graduatoria
giusta l'art. 250 LEF. Con il ricorso possono essere fatti valere unicamente
errori procedurali nell'allestimento della graduatoria (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 46 n. 41-42, p. 369-370).
Con l'azione di contestazione viene fatta valere una violazione del diritto
materiale, come ad esempio l'errata collocazione di un credito in graduatoria o
l'ammissione di un creditore ( cfr. Amonn/Walther,
op. cit., § 46 n. 45-47, p. 370; DTF 114 III 113, 119 III 84). L'azione di
contestazione della graduatoria è però preclusa al fallito, il quale può
inoltrare unicamente ricorso contro la graduatoria sollevando censure di
carattere formale (cfr. Hierholzer,
op. cit., n. 22 ad art. 250). Egli non ha per contro alcun interesse giuridico
quando l'oggetto del contendere si riferisce ad un diritto di pegno o al rango
attribuito ad un creditore (cfr. Jäger/Walder/Kull/
Kottmann, SchKG II, Zurigo 1997/99, n. 3 ad art. 250).
5.
La via del ricorso ex art. 17 LEF contro la graduatoria è data in
caso di vizi di procedura in sede di allestimento della graduatoria, in
particolare quando singole posizioni della graduatoria non risultano chiare ed
univoche (cfr. DTF 114 III 25; 106 III 26 s.; 103 III 15s.) oppure qualora
l'amministrazione del fallimento ammetta o rifiuti un'insinuazione senza aver
prima effettuato le verificazioni necessarie ex art. 244 LEF (DTF 96 III 106
s.; CEF 17 settembre 1987 su reclamo di T.), mentre le contestazioni relative
al contenuto di diritto materiale sono demandate al giudice del merito
nell'ambito della procedura di impugnazione della graduatoria ex art. 250 LEF e
sfuggono quindi al potere di cognizione dell'autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, op. cit., § 46 n. 38ss.
e n. 45 ss., p. 369 ss.; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993 ,
§ 49 p. 303 ss.).
6.
Con
il ricorso __________ ha censurato la decisione dell'CO 1 di iscrivere nella
graduatoria fallimentare gli importi insinuati dalla PI 2 e dallaPI 4,
ritenendo di dovere a questi creditori importi minori.
6.1
Se il
credito insinuato si riferisce ad una pretesa di diritto pubblico basata su una
decisione non ancora definitiva l'amministrazione del fallimento deve decidere
se contestare la decisione o mettere in cessione tale diritto giusta l'art. 260
LEF. In attesa della crescita in giudicato della decisione la pretesa deve
essere inserita in graduatoria con la menzione di cui all'art. 63 RUF (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 15 ad art.
247). L'amministrazione fallimentare deve agire secondo le modalità testé
descritte, indipendentemente dal fatto che al momento dell'apertura del
fallimento sia pendente o meno una procedura amministrativa tesa ad accertare
l'ammontare della pretesa di diritto pubblico dovuta dal fallito.
6.2
Nel
caso di specie l’Ufficio ha inserito in graduatoria il credito definitivo della
PI 2 per i contributi dovuti dal 01.01.2006 al 31.07.2009. Trattandosi di
credito basato su decisione passata in giudicato, l’Ufficio doveva provvedere,
come ha correttamente fatto, alla sua iscrizione in graduatoria (cfr. Hierholzer, op. cit., n. 14 ad art. 247).
6.3
L’Ufficio
ha inserito in graduatoria un credito di CHF 129'539.29 della PI 4. Tale
importo rappresenta un credito provvisorio per l’IVA dovuta dalla fallita dal
1° aprile 2008 alla data del fallimento, in quanto il conteggio è stato allestito
sulla base di una stima perché il rendiconto non era ancora stato presentato al
momento dell’insinuazione. Così facendo l’Ufficio ha operato diversamente da
quanto impostogli dall'art. 63 RUF. Per questo motivo la graduatoria va
modificata e il credito in discussione indicato solo promemoria ex art. 63 RUF.
7.
RI 1 ha inoltre censurato la
decisione dell’Ufficio di iscrivere nella graduatoria fallimentare un credito
di CHF 102'305.55 di PI 1, di fr. CHF 11'357.45 della PI 3, di complessivi fr. 146'649.10
dellaPI 7 (posizioni da 11 a 20), ritenendo che quando da lei dovuto sia inferiore
alle pretese ora vantate da questi creditori. La ricorrente ha inoltre
evidenziato di nulla dovere a PI 6.
Quanto
sollevato dalla ricorrente quo alla graduatoria e riferito a questi crediti non
concretizza alcuna carenza d'ordine procedurale legittimante un qualsivoglia
ricorso ex art. 17 LEF: si tratta infatti di questioni di merito, sottratte al
potere di cognizione tanto dell'ufficio dei fallimenti quanto dell'autorità cantonale
di vigilanza. L’Ufficio si è espresso in termini chiari che consentono a chi
dissenta da tali conclusioni di adire il giudice competente. Il ricorso contro
la graduatoria risulta pertanto in tale misura è irricevibile.
8.
Il
ricorso nella misura in cui è ricevibile è parzialmente accolto.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 17, 219,220, 221, 223, 232, 244,
245, 247, 248, 249, 250, 260 LEF; 125 RFF; 58, 59, 63, 64 RUF; 61 cpv. 2 lett.
a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è fatto ordine all’CO 1 di modificare la graduatoria depositata il __________
2010, nel senso che il credito insinuato dalla PI 4 di fr. 129'539.29 vi è
iscritto pro memoria ex art. 63 RUF al numero 2.
1.2. Tutte le altre posizioni della graduatoria rimangono invariate.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione:
-RI
1, __________;
- PI 1, __________;
- PI 2, __________
__________
- __________. RA 1, __________;
- PI 5, __________
- PI 6, __________;
- PI 7, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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