15.2010.39
Ipoteche legali del Cantone e del Comune iscritte nell'elenco degli oneri
18 maggio 2010Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2010.39
Data decisione, Autorità:
18.05.2010, CEF
Titolo:
Ipoteche legali del Cantone e del Comune iscritte nell'elenco degli oneri
CONDIZIONI D'INCANTO
ELENCO ONERI
art. 183 LAC
art. 106 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 193 LT
art. 240 LT
art. 252 LT
art. 253 LT
art. 274 cpv. 1 LT
art. 275 LT
art. 297 LT
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 36 cpv. 2 RFF
art. 37 RFF
art. 49 cpv. 1 RFF
art. 102 RRF
Incarto n.
15.2010.39
Lugano
18 maggio
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24 marzo 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
riferito alle PPP __________
del fondo base part. n. __________ RFD di __________ allestito nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1, __________
procedura
interessante anche
1. PI 2
2. PI 3
rappresentato da: RA 1
viste le osservazioni:
- 6 aprile 2010 del PI 2, __________;
- 13 aprile 2010 dello PI 3, __________;
- 14 aprile 2010 dell’CO
1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 30 marzo 2010 di concessione
dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare
RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 897'848.75 oltre
accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del
diritto di pegno le PPP n. __________ del fondo base
part. n. __________ RFD di __________.
PI 1 non
interposto opposizione.
B. Il 7 settembre 2009 RI 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. L’8 settembre 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escusso della domanda di
realizzazione.
C. Con
avviso d‘incanto unico datato __________ __________ 2010, pubblicato sul FUCT
del __________ __________ 2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le
insinuazioni degli oneri fondiari al __________ __________ 2010, il deposito
delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2010 e
l’incanto delle PPP per il __________
__________ 2010.
D. Il
15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate
particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti crediti:
1. PI
3, rappr.RA 1, __________) Rif. __________
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 743.70
Interessi
al 20.05.2010 179.35
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'168.75
Interessi
al 20.05.2010 281.75
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'753.05
Interessi
al 20.05.2010 422.60
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 796.80
Interessi
al 20.05.2010 192.10
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'593.70
Interessi
al 20.05.2010 384.20
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'062.50
Interessi
al 20.05.2010 256.10
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'275.00
Interessi
al 20.05.2010 307.40
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'646.85
Interessi
al 20.05.2010 397.00
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'328.05
Interessi
al 20.05.2010 320.10
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'699.90
Interessi
al 20.05.2010 409.80
PPP
__________
Imp.
cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'168.75
Interessi
al 20.05.2010 281.70
2.
PI 2
PPP
____________________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 885.60
Interessi
al 20.05.2010 86.95
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'390.20
Interessi
al 20.05.2010 136.40
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 2'086.10
Interessi
al 20.05.2010 204.70
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 948.20
Interessi
al 20.05.2010 93.05
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'896.60
Interessi
al 20.05.2010 186.05
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'264.90
Interessi
al 20.05.2010 124.15
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'517.15
Interessi
al 20.05.2010 148.85
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'959.15
Interessi
al 20.05.2010 192.20
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'338.40
Interessi
al 20.05.2010 145.05
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 2'021.70
Interessi
al 20.05.2010 198.35
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'380.20
Interessi
al 20.05.2010 136.40
E. Con ricorso 24 marzo 2010 RI 1 si aggrava
contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a
favore dello PI 3 e del PI 2, perché i creditori non avrebbero prodotto alcun
documento giustificativo che permetta di determinare con verosimiglianza il
legame tra queste imposte e le PPP. Inoltre per l’imposta comunale 2004 e per
quella cantonale 2000 il termine di cinque anni di cui all’art. 252 cpv. 1 LT
non sarebbe stato rispettato, ragione per la quale anche per questo motivo i
relativi crediti dovrebbero essere stralciati dall’elenco oneri.
F. Con
osservazioni 13 aprile 2010 lo PI 3 evidenzia che le pretese erariali iscritte
nell’elenco oneri, ad eccezione di quelle per gli anni 2009 e 2010, sarebbero
definitive. Gli importi relativi al 2009 e al 2010 sarebbero invece stati
quantificati in via provvisoria sulla base della decisione di tassazione per il
2008. L’osservante, dopo l’acquisizione di ulteriore documentazione, ha
proceduto a riconsiderare l’ammontare delle ipoteche legali nel seguente modo:
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 336.95
Interessi
al 20.05.2010 23.35
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 528.95
Interessi
al 20.05.2010 36.60
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 793.90
Interessi
al 20.05.2010 54.90
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 360.35
Interessi
al 20.05.2010 24.90
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 721.30
Interessi
al 20.05.2010 49.95
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 480.85
Interessi
al 20.05.2010 33.30
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 577.45
Interessi
al 20.05.2010 40.00
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 744.15
Interessi
al 20.05.2010 51.45
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 601.40
Interessi
al 20.05.2010 41.65
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 769.40
Interessi
al 20.05.2010 53.25
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 528.95
Interessi
al 20.05.2010 36.60
L’osservante
argomenta di far valere unicamente l’imposta calcolata sul reddito netto derivante
dalla proprietà immobiliare.
Lo
PI 3 rinuncia all’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti fiscali per il 2000, in quanto per gli stessi il diritto all’ipoteca legale sarebbe prescritto.
In
merito alle imposte cantonali 2010 il creditore rileva che esse per 2/3 non
saranno scadute al momento dell’incanto, perché la seconda e la terza rata
d’acconto scadranno solo il 1° luglio risp. il 1° settembre 2010. Per questo
motivo l’ipoteca legale relativa all’imposta cantonale 2010 di complessivi fr.
731.50 dovrebbe essere ammessa nell’elenco oneri limitatamente a fr. 243.85 e
la differenza di fr. 487.65 dovrebbe essere iscritta nelle condizioni d’asta.
G. Delle
osservazioni 6 aprile 2010 del PI 2 e 14 aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in
via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)
tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
2.
Per l’art. 140
cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni
presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo.
L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un
termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di
mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si
avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art.
37.
cpv. 2 in fine RFF).
Se la contestazione
verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura
di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa
concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al
giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).
L’art. 39 cpv. 1
primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede
a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106
LEF (cfr. DTF 112 III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III
36.
consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/
Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31
ad art. 138).
4.
L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli
oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati
insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la
produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio
e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione
nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere
rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il
fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale,
soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al
beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza
o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne
l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane
riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il
giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile,
ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre
1998.
citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).
5.
L’art. 836 CC
consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri
rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi”
di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia
dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro
fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria
disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel
registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo
caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo,
mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per
l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).
6.
L’art. 183 LAC
riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il
beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo Stato e ai
Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte
le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con
l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli
altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Per l’art. 252 LT,
per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una
relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è
riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC
(cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua
validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca
legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).
6.1
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo
incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio
dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in
seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al
riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [2004]),
non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi
sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo
notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente.
7.
Il beneficio
dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i tipi di
imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una
“relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non
specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
8.
Imposte
immobiliari comunali
La stretta relazione
con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare comunale delle persone
fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg. LT – come pure per
l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente all’art.
95.
e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in quanto
tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene calcolata,
cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I
535.
ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale
svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164],
cons. 4).
9.
Imposte sul
reddito e sulla sostanza immobiliari
La dottrina e la
giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad
3.
; Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal
suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p.
231.
ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e
l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi
dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando
l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale,
ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali,
occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma
totale dell’imposta.
L’imposta sul reddito
delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può essere
garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese
di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla
sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).
10.1
Con le osservazioni lo PI 3, in parziale accoglimento del gravame, ha rinunciato all’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti fiscali per il 2000
e ha postulato la riduzione dei crediti per le imposte cantonali dal 2007 al
2010.
iscritti nell’elenco degli oneri. È di tutta
evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di
questa parziale acquiescenza del creditore.
10.2
Nel
caso di specie i crediti per le imposte cantonali
(imposte sul reddito) per gli anni dal 2007 al 2010 (importi ora varianti per
le varie PPP tra complessivi fr. 336.95 e complessivi fr. 793.90) e i crediti
per le imposte comunali (imposte immobiliari e sul reddito) per gli anni dal 2004
al 2010 insinuati dal PI 3 (importi complessivi varianti per le varie PPP tra fr.
885.60
e fr. 2'086.10) appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati
dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso
da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836
CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.
Appare infatti
verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali
con il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto
d'esecuzione.
Indipendentemente
dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, questi
crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio
della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a
registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale
contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla
loro esigibilità.
10.3
Il credito
d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere
l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 280-281).
10.3.1
La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità
di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),
è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte
cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,
con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è
applicabile l’art. 240 LT.
10.3.2
Per l’art. 1 cpv. 1
del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle
imposte cantonali valevole per il 2010 (RL 10.2.2.1, pubblicato in BU 2009, 535),
la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2010 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla
base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione.
Giusta il terzo capoverso della medesima norma, termini di scadenza delle tre
rate d’acconto sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2010. Anche
in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha
quindi, per legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non
pagamento – il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).
10.3.3
Nel
caso di specie l’incanto è stato previsto per il __________ __________ 2010. A questa data solo la prima rata dell’imposta per l’anno fiscale 2010 era scaduta.
10.3.4
Per
l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss.
LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno
a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti
da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti
nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte
fondiarie".
Questa
norma riguarda solo i crediti sorti prima dell’asta ma non ancora esigibili a
tale data. L’imposta immobiliare cantonale e comunale delle persone giuridiche
nasce all’inizio dell’anno civile per il solo fatto che il contribuente sia
proprietario dell’immobile tassato e non è commisurata alla durata
dell’assoggettamento (art. 95, 274 cpv. 1 lett. c, 275 LT). La sua esigibilità
è comunque determinata in base al Decreto esecutivo
concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali
valevole per il 2010. Ne consegue che solo la prima
rata delle imposte immobiliari comunali 2010 (corrispondenti all’1 per mille
del valore di stima ufficiale dei fondi) sarà scaduta alla data prevista per
l’incanto e quindi solo la stessa deve essere iscritta nell’elenco oneri. La
differenza dell’imposta immobiliare 2010 dovrà quindi essere aggiunta
all’importo di fr. 30'000.--, richiesto quale acconto per le spese di
realizzazione, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta (cfr. anche
cifra 8b). Con l’insinuazione di credito dell’8 marzo 2010 il PI 2 ha notificato i seguenti crediti erariali per il 2010: fr. 84.30 per la PPP __________, fr. 132.35 per
la PPP __________ , fr. 198.60 per la PPP __________, fr. 90.25 per la PPP __________,
fr. 180.55 per la PPP __________, fr. 120.40 per la PPP __________, fr. 144.40
per la PPP __________, fr. 186.50 per la PPP __________, fr. 150.40 per la PPP __________,
fr. 192.45 per la PPP __________, fr. 132.35 per la PPP __________. In
considerazione dei valori di stima ufficiale delle particelle di proprietà di PI
1.
gli importi notificati corrispondono grossomodo alle sole imposte immobiliari
comunali. Ne consegue che il 33% di questi importi devono essere iscritti
nell’elenco oneri mentre la differenza del 67% va inserita nelle condizioni
d’asta.
Queste considerazioni
a proposito dell’esigibilità dell’imposta immobiliare 2010 valgono mutatis
mutandis per le imposte cantonali sul reddito immobiliare, salvo su un punto:
le imposte sul reddito come quelle sulla sostanza immobiliare nascono in
proporzione al decorso del periodo fiscale e non all’inizio di quest’ultimo,
ciò che risulta dal fatto che esse vanno prelevate pro rata temporis in caso di
fine di assoggettamento o di tassazione provvisoria. Per questo motivo quindi
possono rimanere iscritti nell’elenco oneri solo gli importi riferiti alla
prima rata di acconto dell’imposta cantonale, corrispondenti al 33% degli
importi notificati dal Cantone per il 2010, e che copre quindi un periodo di
assoggettamento di quattro mesi. La differenza deve invece essere depennata
dallo stesso elenco oneri. In considerazione che l’asta del fondo è stata
prevista per il __________ 2010 e che quanto dovuto al Cantone per i primi
quattro mesi dell’anno viene iscritto nell’elenco oneri, all’importo di fr. 30'000.--, computato quale acconto per le spese di
realizzazione, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta, dovrà essere
aggiunto unicamente l’importo corrispondente alle imposte cantonali dovute per
il periodo di 20 giorni decorrente dal 1° maggio al 20 maggio 2010. In termini numeri ciò significa -avendo precisato il creditore con le osservazioni che per il
2010.
egli pretende avere i seguenti crediti garantiti da ipoteca legali: fr. 38.20 a carico della PPP __________, fr. 60.10 a carico della PPP __________, fr. 90.05 a carico della PPP __________, fr. 40.90 a carico della PPP __________, fr. 81.80 a carico della PPP __________, fr. 54.55 a carico della PPP __________, fr. 65.50 a carico della PPP __________, fr. 84.70 a carico della PPP __________, fr. 68.20 a carico della PPP __________, fr. 87.40 a carico della PPP __________, fr. 60.10 a carico della PPP __________- che solo il 33% di questi importi deve
essere iscritto nell’elenco oneri e che all’importo di fr. 30'000.--, computato quale acconto per le spese di
realizzazione, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta, devono essere
aggiunti unicamente 20/360 dell’importo notificato, corrispondente alle imposte
maturate dal 1° al __________ maggio 2010.
10.4
A
scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte sono
fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro
iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da
qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti
oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e
l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con
rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 10.3.2), il credito fiscale
diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi
dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui
all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato
solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2),
non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri
del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli
altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre la facoltà, nel termine
di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza
(segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253
LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera), l’estensione
e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per
rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,
op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/
Feuz, op. cit., n. 114 e 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art. 140).
11.
Riassumendo vanno
quindi stralciati dall’elenco oneri sub. A n. 1 i crediti iscritti a favore delloPI
3relativi all’imposta cantonale per il 2000 e vanno rettificati:
11.1
sub A n. 1 i crediti iscritti a favore dello
__________, PI 2, relativi alle imposte cantonali per
gli anni dal 2007 al 2010 e agli interessi aggiornati al 20 maggio 2010, come
richiesto dallo __________ con le osservazioni (cfr. consid. F), con riduzione
al 33% del credito riferito alle imposte cantonali 2010,
11.2
sub A n. 2 i crediti iscritti a favore del PI
2.
relativi all’imposta comunale per gli anni dal 2004
al 2010, con riduzione al 33% degli importi attualmente iscritti e riferiti
alle imposte comunali 2010.
12.
Ne consegue che,
nei limiti indicati, il ricorso è parzialmente accolto.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dopo
la presentazione del ricorso contro l’elenco oneri l’Ufficio ha annullato
l’asta prevista per il __________ maggio 2010 (FUCT n. __________/2010 del __________
__________ 2010). Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è oggetto di
contestazione e l'incanto del fondo in esecuzione è rinviato, per ragioni di
economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente
contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo
tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effettiva dell'incanto ma
pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data
prevista per la vendita in assenza di impugnativa. A seguito quindi della
fissazione di una nuova asta dopo l’emanazione della presente sentenza, si
dovrà tenere anche conto di quei crediti che sorgeranno fino alla data della
nuova asta, riportandoli al punto 10 delle condizioni di asta, in più di fr. 30'000.--
richiesti quale acconto per le spese di realizzazione. In altre parole, si
dovrà esigere dall’aggiudicatario il pagamento a contanti – in più del prezzo
di aggiudicazione – di dette imposte limitatamente al periodo intercorrente tra
il __________ maggio 2010 e la data della nuova asta.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e
2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836
CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274 cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297
LT; 107 cpv. 2; art. 1 cpv. 1 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i
tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010; 61 cpv. 2 lett.
a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.2. Di conseguenza vanno stralciati
dall’elenco oneri sub. A n. 1 i crediti iscritti a favore dello PI 3 relativi
all’imposta cantonale per il 2000 mentre le poste seguenti sub A alla voce ipoteche legali dell’elenco
oneri relativo alle PPP n. __________ del fondo base
part. n. __________ RFD di __________ , vengono così
modificate, con contestuale conseguente rettifica dell'importo totale:
1. PI
3, rappr. da RA 1, __________) __________
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 311.35
Interessi
al 20.05.2010 23.35
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 488.70
Interessi
al 20.05.2010 36.60
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 733.55
Interessi
al 20.05.2010 54.90
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 332.95
Interessi
al 20.05.2010 24.90
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 666.50
Interessi
al 20.05.2010 49.95
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 444.30
Interessi
al 20.05.2010 33.30
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 533.55
Interessi
al 20.05.2010 40.00
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 687.40
Interessi
al 20.05.2010 51.45
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 555.70
Interessi
al 20.05.2010 41.65
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 710.85
Interessi
al 20.05.2010 53.25
PPP
__________
Imp.
cant. 2007, 2008, 2009, 2010 488.70
Interessi
al 20.05.2010 36.60
2.PI
2
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 829.10
Interessi
al 20.05.2010 86.95
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'301.05
Interessi
al 20.05.2010 136.40
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'953.05
Interessi
al 20.05.2010 204.70
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 887.75
Interessi
al 20.05.2010 93.05
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'775.65
Interessi
al 20.05.2010 186.05
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'184.25
Interessi
al 20.05.2010 124.15
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'420.40
Interessi
al 20.05.2010 148.85
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'834.20
Interessi
al 20.05.2010 192.20
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'237.65
Interessi
al 20.05.2010 145.05
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'892.75
Interessi
al 20.05.2010 198.35
PPP
__________
Imp.
com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009,
2010 1'291.50
Interessi
al 20.05.2010 136.40
1.3. Le altre poste
dell’elenco oneri rimangono immutate.
2. E’ fatto ordine
all’CO 1 di determinarsi come al considerando n. 10.3.4 di questa sentenza
aggiungendo alla cifra 10 delle condizioni d’asta i crediti per imposte
cantonali e comunali non scaduti alla data prevista per l’asta.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Intimazione a:
- RA 2,
__________;
- PI 1,
__________;
- PI 2,
__________;
- PI 2,
__________.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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