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Decisione

15.2010.39

Ipoteche legali del Cantone e del Comune iscritte nell'elenco degli oneri

18 maggio 2010Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare

RI 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 897'848.75 oltre

accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del

diritto di pegno le PPP n. __________ del fondo base

part. n. __________ RFD di __________.

PI 1 non

interposto opposizione.

B. Il 7 settembre 2009 RI 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. L’8 settembre 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escusso della domanda di

realizzazione.

C. Con

avviso d‘incanto unico datato __________ __________ 2010, pubblicato sul FUCT

del __________ __________ 2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le

insinuazioni degli oneri fondiari al __________ __________ 2010, il deposito

delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________ __________ 2010 e

l’incanto delle PPP per il __________

__________ 2010.

D. Il

15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate

particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti crediti:

1. PI

3, rappr.RA 1, __________) Rif. __________

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 743.70

Interessi

al 20.05.2010 179.35

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'168.75

Interessi

al 20.05.2010 281.75

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'753.05

Interessi

al 20.05.2010 422.60

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 796.80

Interessi

al 20.05.2010 192.10

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'593.70

Interessi

al 20.05.2010 384.20

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'062.50

Interessi

al 20.05.2010 256.10

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'275.00

Interessi

al 20.05.2010 307.40

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'646.85

Interessi

al 20.05.2010 397.00

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'328.05

Interessi

al 20.05.2010 320.10

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'699.90

Interessi

al 20.05.2010 409.80

PPP

__________

Imp.

cant. 2000, 2007, 2008, 2009, 2010 1'168.75

Interessi

al 20.05.2010 281.70

2.

PI 2

PPP

____________________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 885.60

Interessi

al 20.05.2010 86.95

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'390.20

Interessi

al 20.05.2010 136.40

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 2'086.10

Interessi

al 20.05.2010 204.70

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 948.20

Interessi

al 20.05.2010 93.05

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'896.60

Interessi

al 20.05.2010 186.05

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'264.90

Interessi

al 20.05.2010 124.15

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'517.15

Interessi

al 20.05.2010 148.85

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'959.15

Interessi

al 20.05.2010 192.20

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'338.40

Interessi

al 20.05.2010 145.05

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 2'021.70

Interessi

al 20.05.2010 198.35

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'380.20

Interessi

al 20.05.2010 136.40

E. Con ricorso 24 marzo 2010 RI 1 si aggrava

contro l’elenco oneri, contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a

favore dello PI 3 e del PI 2, perché i creditori non avrebbero prodotto alcun

documento giustificativo che permetta di determinare con verosimiglianza il

legame tra queste imposte e le PPP. Inoltre per l’imposta comunale 2004 e per

quella cantonale 2000 il termine di cinque anni di cui all’art. 252 cpv. 1 LT

non sarebbe stato rispettato, ragione per la quale anche per questo motivo i

relativi crediti dovrebbero essere stralciati dall’elenco oneri.

F. Con

osservazioni 13 aprile 2010 lo PI 3 evidenzia che le pretese erariali iscritte

nell’elenco oneri, ad eccezione di quelle per gli anni 2009 e 2010, sarebbero

definitive. Gli importi relativi al 2009 e al 2010 sarebbero invece stati

quantificati in via provvisoria sulla base della decisione di tassazione per il

2008. L’osservante, dopo l’acquisizione di ulteriore documentazione, ha

proceduto a riconsiderare l’ammontare delle ipoteche legali nel seguente modo:

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 336.95

Interessi

al 20.05.2010 23.35

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 528.95

Interessi

al 20.05.2010 36.60

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 793.90

Interessi

al 20.05.2010 54.90

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 360.35

Interessi

al 20.05.2010 24.90

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 721.30

Interessi

al 20.05.2010 49.95

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 480.85

Interessi

al 20.05.2010 33.30

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 577.45

Interessi

al 20.05.2010 40.00

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 744.15

Interessi

al 20.05.2010 51.45

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 601.40

Interessi

al 20.05.2010 41.65

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 769.40

Interessi

al 20.05.2010 53.25

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 528.95

Interessi

al 20.05.2010 36.60

L’osservante

argomenta di far valere unicamente l’imposta calcolata sul reddito netto derivante

dalla proprietà immobiliare.

Lo

PI 3 rinuncia all’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti fiscali per il 2000, in quanto per gli stessi il diritto all’ipoteca legale sarebbe prescritto.

In

merito alle imposte cantonali 2010 il creditore rileva che esse per 2/3 non

saranno scadute al momento dell’incanto, perché la seconda e la terza rata

d’acconto scadranno solo il 1° luglio risp. il 1° settembre 2010. Per questo

motivo l’ipoteca legale relativa all’imposta cantonale 2010 di complessivi fr.

731.50 dovrebbe essere ammessa nell’elenco oneri limitatamente a fr. 243.85 e

la differenza di fr. 487.65 dovrebbe essere iscritta nelle condizioni d’asta.

G. Delle

osservazioni 6 aprile 2010 del PI 2 e 14 aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in

via di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)

tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima

proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui

di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione

del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

2.

Per l’art. 140

cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle insinuazioni

presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri gravanti il fondo.

L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con l’assegnazione di un

termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2 LEF). In caso di

mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese ivi iscritte si

avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in corso (cfr. art.

37.

cpv. 2 in fine RFF).

Se la contestazione

verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura

di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa

concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al

giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39, p. 236/237).

L’art. 39 cpv. 1

primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede

a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106

LEF (cfr. DTF 112 III 111).

3.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III

36.

consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/

Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31

ad art. 138).

4.

L’ufficio esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli

oneri che risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati

insinuati entro il termine, né modificarli, né contestarli, né esigere la

produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere di cognizione dell’ufficio

e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato: l’iscrizione

nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può essere

rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il

fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale,

soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al

beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza

o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne

l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane

riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il

giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF, ossia il giudice civile,

ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre

1998.

citata sopra, cons. 2; STF 30 giugno 1999 [2P.356-358/1998]).

5.

L’art. 836 CC

consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri

rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi”

di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia

dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro

fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria

disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel

registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo

caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo,

mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per

l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n. 2380d e rif.).

6.

L’art. 183 LAC

riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro fondiario, il

beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo Stato e ai

Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte

le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con

l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli

altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per l’art. 252 LT,

per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una

relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836 CC, è

riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo 183 LAC

(cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua

validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2). L’ipoteca

legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente

all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1

Per

l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla

fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo

incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio

dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in

seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al

riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte comunali più vecchie [2004]),

non giustificano una deroga al principio secondo cui in caso di dubbi

sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere l’importo

notificato, riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente.

7.

Il beneficio

dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i tipi di

imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una

“relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale non

specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta

relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

8.

Imposte

immobiliari comunali

La stretta relazione

con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare comunale delle persone

fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg. LT – come pure per

l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche conformemente all’art.

95.

e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è l’immobile in quanto

tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione – essa viene calcolata,

cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT 1995 I

535.

ad 4.4; Allidi, L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale

svizzero, edizione speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio 1998 [15.96.164],

cons. 4).

9.

Imposte sul

reddito e sulla sostanza immobiliari

La dottrina e la

giurisprudenza (cfr. DTF 122 I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo 1988, p. 43 ad

3.

; Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 292 ad 1; Oberson, Droit fiscal

suisse, Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier, Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la fortune, 2. ed., Losanna 1998, p.

231.

ad 2) ammettono che il rapporto speciale che deve esistere tra l’imposta e

l’immobile perché il legislatore cantonale possa validamente, ai sensi

dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca legale, è sufficiente quando

l’imposta considerata, indipendentemente dal suo carattere generale o speciale,

ha il suo fondamento nella proprietà dell’immobile. Per le imposte generali,

occorre quindi separare l’importo che si riferisce all’immobile dalla somma

totale dell’imposta.

L’imposta sul reddito

delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può essere

garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese

di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla

sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

10.1

Con le osservazioni lo PI 3, in parziale accoglimento del gravame, ha rinunciato all’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti fiscali per il 2000

e ha postulato la riduzione dei crediti per le imposte cantonali dal 2007 al

2010.

iscritti nell’elenco degli oneri. È di tutta

evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di

questa parziale acquiescenza del creditore.

10.2

Nel

caso di specie i crediti per le imposte cantonali

(imposte sul reddito) per gli anni dal 2007 al 2010 (importi ora varianti per

le varie PPP tra complessivi fr. 336.95 e complessivi fr. 793.90) e i crediti

per le imposte comunali (imposte immobiliari e sul reddito) per gli anni dal 2004

al 2010 insinuati dal PI 3 (importi complessivi varianti per le varie PPP tra fr.

885.60

e fr. 2'086.10) appaiono prima facie, nei limiti di cognizione fissati

dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva di diverso avviso

da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale, siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836

CC, 183 LAC e 252 cpv. 1 LT.

Appare infatti

verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e comunali

con il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto

d'esecuzione.

Indipendentemente

dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, questi

crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati notificati, al beneficio

della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida senza iscrizione a

registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale

contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e alla

loro esigibilità.

10.3

Il credito

d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere

l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, op. cit., p. 280-281).

10.3.1

La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità

di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),

è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte

cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,

con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è

applicabile l’art. 240 LT.

10.3.2

Per l’art. 1 cpv. 1

del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle

imposte cantonali valevole per il 2010 (RL 10.2.2.1, pubblicato in BU 2009, 535),

la riscossione dell’imposta ordinaria diretta dovuta per l’anno fiscale 2010 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla

base dell’importo presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione.

Giusta il terzo capoverso della medesima norma, termini di scadenza delle tre

rate d’acconto sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2010. Anche

in caso di tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha

quindi, per legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non

pagamento – il maturare di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).

10.3.3

Nel

caso di specie l’incanto è stato previsto per il __________ __________ 2010. A questa data solo la prima rata dell’imposta per l’anno fiscale 2010 era scaduta.

10.3.4

Per

l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss.

LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno

a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti

da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti

nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte

fondiarie".

Questa

norma riguarda solo i crediti sorti prima dell’asta ma non ancora esigibili a

tale data. L’imposta immobiliare cantonale e comunale delle persone giuridiche

nasce all’inizio dell’anno civile per il solo fatto che il contribuente sia

proprietario dell’immobile tassato e non è commisurata alla durata

dell’assoggettamento (art. 95, 274 cpv. 1 lett. c, 275 LT). La sua esigibilità

è comunque determinata in base al Decreto esecutivo

concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle imposte cantonali

valevole per il 2010. Ne consegue che solo la prima

rata delle imposte immobiliari comunali 2010 (corrispondenti all’1 per mille

del valore di stima ufficiale dei fondi) sarà scaduta alla data prevista per

l’incanto e quindi solo la stessa deve essere iscritta nell’elenco oneri. La

differenza dell’imposta immobiliare 2010 dovrà quindi essere aggiunta

all’importo di fr. 30'000.--, richiesto quale acconto per le spese di

realizzazione, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta (cfr. anche

cifra 8b). Con l’insinuazione di credito dell’8 marzo 2010 il PI 2 ha notificato i seguenti crediti erariali per il 2010: fr. 84.30 per la PPP __________, fr. 132.35 per

la PPP __________ , fr. 198.60 per la PPP __________, fr. 90.25 per la PPP __________,

fr. 180.55 per la PPP __________, fr. 120.40 per la PPP __________, fr. 144.40

per la PPP __________, fr. 186.50 per la PPP __________, fr. 150.40 per la PPP __________,

fr. 192.45 per la PPP __________, fr. 132.35 per la PPP __________. In

considerazione dei valori di stima ufficiale delle particelle di proprietà di PI

1.

gli importi notificati corrispondono grossomodo alle sole imposte immobiliari

comunali. Ne consegue che il 33% di questi importi devono essere iscritti

nell’elenco oneri mentre la differenza del 67% va inserita nelle condizioni

d’asta.

Queste considerazioni

a proposito dell’esigibilità dell’imposta immobiliare 2010 valgono mutatis

mutandis per le imposte cantonali sul reddito immobiliare, salvo su un punto:

le imposte sul reddito come quelle sulla sostanza immobiliare nascono in

proporzione al decorso del periodo fiscale e non all’inizio di quest’ultimo,

ciò che risulta dal fatto che esse vanno prelevate pro rata temporis in caso di

fine di assoggettamento o di tassazione provvisoria. Per questo motivo quindi

possono rimanere iscritti nell’elenco oneri solo gli importi riferiti alla

prima rata di acconto dell’imposta cantonale, corrispondenti al 33% degli

importi notificati dal Cantone per il 2010, e che copre quindi un periodo di

assoggettamento di quattro mesi. La differenza deve invece essere depennata

dallo stesso elenco oneri. In considerazione che l’asta del fondo è stata

prevista per il __________ 2010 e che quanto dovuto al Cantone per i primi

quattro mesi dell’anno viene iscritto nell’elenco oneri, all’importo di fr. 30'000.--, computato quale acconto per le spese di

realizzazione, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta, dovrà essere

aggiunto unicamente l’importo corrispondente alle imposte cantonali dovute per

il periodo di 20 giorni decorrente dal 1° maggio al 20 maggio 2010. In termini numeri ciò significa -avendo precisato il creditore con le osservazioni che per il

2010.

egli pretende avere i seguenti crediti garantiti da ipoteca legali: fr. 38.20 a carico della PPP __________, fr. 60.10 a carico della PPP __________, fr. 90.05 a carico della PPP __________, fr. 40.90 a carico della PPP __________, fr. 81.80 a carico della PPP __________, fr. 54.55 a carico della PPP __________, fr. 65.50 a carico della PPP __________, fr. 84.70 a carico della PPP __________, fr. 68.20 a carico della PPP __________, fr. 87.40 a carico della PPP __________, fr. 60.10 a carico della PPP __________- che solo il 33% di questi importi deve

essere iscritto nell’elenco oneri e che all’importo di fr. 30'000.--, computato quale acconto per le spese di

realizzazione, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta, devono essere

aggiunti unicamente 20/360 dell’importo notificato, corrispondente alle imposte

maturate dal 1° al __________ maggio 2010.

10.4

A

scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte sono

fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è d’ostacolo alla loro

iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta, indipendentemente da

qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si realizzano i presupposti

oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne subordina il prelievo, e

l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento (cfr. Pedroli, op. cit., p. 545 ad 10.1, con

rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 10.3.2), il credito fiscale

diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso, trattandosi

dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il conteggio di cui

all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge va notificato

solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253 cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p. 545 s., ad 10.2),

non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco oneri

del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del resto, gli

altri creditori, in particolare il RI 1, hanno sempre la facoltà, nel termine

di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne l’esistenza

(segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli art. 252-253

LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera), l’estensione

e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140 cpv. 2 LEF per

rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther,

op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/

Feuz, op. cit., n. 114 e 123 ad art. 140; Gilliéron, op. cit., n. 129 ad art. 140).

11.

Riassumendo vanno

quindi stralciati dall’elenco oneri sub. A n. 1 i crediti iscritti a favore delloPI

3relativi all’imposta cantonale per il 2000 e vanno rettificati:

11.1

sub A n. 1 i crediti iscritti a favore dello

__________, PI 2, relativi alle imposte cantonali per

gli anni dal 2007 al 2010 e agli interessi aggiornati al 20 maggio 2010, come

richiesto dallo __________ con le osservazioni (cfr. consid. F), con riduzione

al 33% del credito riferito alle imposte cantonali 2010,

11.2

sub A n. 2 i crediti iscritti a favore del PI

2.

relativi all’imposta comunale per gli anni dal 2004

al 2010, con riduzione al 33% degli importi attualmente iscritti e riferiti

alle imposte comunali 2010.

12.

Ne consegue che,

nei limiti indicati, il ricorso è parzialmente accolto.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dopo

la presentazione del ricorso contro l’elenco oneri l’Ufficio ha annullato

l’asta prevista per il __________ maggio 2010 (FUCT n. __________/2010 del __________

__________ 2010). Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è oggetto di

contestazione e l'incanto del fondo in esecuzione è rinviato, per ragioni di

economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente

contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo

tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effettiva dell'incanto ma

pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data

prevista per la vendita in assenza di impugnativa. A seguito quindi della

fissazione di una nuova asta dopo l’emanazione della presente sentenza, si

dovrà tenere anche conto di quei crediti che sorgeranno fino alla data della

nuova asta, riportandoli al punto 10 delle condizioni di asta, in più di fr. 30'000.--

richiesti quale acconto per le spese di realizzazione. In altre parole, si

dovrà esigere dall’aggiudicatario il pagamento a contanti – in più del prezzo

di aggiudicazione – di dette imposte limitatamente al periodo intercorrente tra

il __________ maggio 2010 e la data della nuova asta.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e

2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv. 1 e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836

CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274 cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297

LT; 107 cpv. 2; art. 1 cpv. 1 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i

tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010; 61 cpv. 2 lett.

a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.2. Di conseguenza vanno stralciati

dall’elenco oneri sub. A n. 1 i crediti iscritti a favore dello PI 3 relativi

all’imposta cantonale per il 2000 mentre le poste seguenti sub A alla voce ipoteche legali dell’elenco

oneri relativo alle PPP n. __________ del fondo base

part. n. __________ RFD di __________ , vengono così

modificate, con contestuale conseguente rettifica dell'importo totale:

1. PI

3, rappr. da RA 1, __________) __________

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 311.35

Interessi

al 20.05.2010 23.35

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 488.70

Interessi

al 20.05.2010 36.60

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 733.55

Interessi

al 20.05.2010 54.90

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 332.95

Interessi

al 20.05.2010 24.90

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 666.50

Interessi

al 20.05.2010 49.95

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 444.30

Interessi

al 20.05.2010 33.30

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 533.55

Interessi

al 20.05.2010 40.00

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 687.40

Interessi

al 20.05.2010 51.45

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 555.70

Interessi

al 20.05.2010 41.65

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 710.85

Interessi

al 20.05.2010 53.25

PPP

__________

Imp.

cant. 2007, 2008, 2009, 2010 488.70

Interessi

al 20.05.2010 36.60

2.PI

2

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 829.10

Interessi

al 20.05.2010 86.95

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'301.05

Interessi

al 20.05.2010 136.40

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'953.05

Interessi

al 20.05.2010 204.70

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 887.75

Interessi

al 20.05.2010 93.05

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'775.65

Interessi

al 20.05.2010 186.05

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'184.25

Interessi

al 20.05.2010 124.15

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'420.40

Interessi

al 20.05.2010 148.85

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'834.20

Interessi

al 20.05.2010 192.20

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'237.65

Interessi

al 20.05.2010 145.05

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'892.75

Interessi

al 20.05.2010 198.35

PPP

__________

Imp.

com. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,

2009,

2010 1'291.50

Interessi

al 20.05.2010 136.40

1.3. Le altre poste

dell’elenco oneri rimangono immutate.

2. E’ fatto ordine

all’CO 1 di determinarsi come al considerando n. 10.3.4 di questa sentenza

aggiungendo alla cifra 10 delle condizioni d’asta i crediti per imposte

cantonali e comunali non scaduti alla data prevista per l’asta.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Intimazione a:

- RA 2,

__________;

- PI 1,

__________;

- PI 2,

__________;

- PI 2,

__________.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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