Lexipedia

Decisione

15.2010.42

Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione formulate da creditori di un gruppo successivo a quello formato da crediti di prestazione di garanzie fiscali. Effetti di un sequestro penal

30 giugno 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A.La PI 1 procede contro RI 1 per

l’incasso di fr. 3'080.-- sulla base di un “decreto penale Nr.

81.04-028/029/03 datato del 27 agosto 2007 rilasciato per la commissione

federale delle case da gioco concernente multa di fr. 2000.-- + tassa di

decisione di Fr. 1080.--” (esecuzione n. __________).

B. In precedenza, RI 1 era già stato escusso dalla PI 2 per tre crediti

di fr. 452,30 (es. n. __________), di fr. 532,30 (es. n. __________) e di fr.

281,60 (es. n. __________), dalla cassa malati PI 3 per due crediti di fr. 2'487,75

(es. n. __________) e di fr. 2'732,45 (es. n. __________), da PI 5 (“PI 5”) per fr. 1'782,50 (es. n. __________) e da PI 6 (“PI 6”) per fr. 1'365,05 (es. __________).

C. Il 4 febbraio 2010, l’CO 1 ha pignorato a favore del gruppo n. __________, costituito segnatamente delle predette esecuzioni, 72 oggetti (conti

bancari, di cui uno con un saldo di fr. 430'987.-- e un altro di deposito

valutato in fr. 787'404,82, 15 fondi con un valore di stima ufficiale di oltre

fr. 600'000.--, la maggior parte dei quali sono gravati da una cartella

ipotecaria di fr. 490'000.--, e i beni mobili rinvenuti nell’abitazione

dell’escusso), indicando che essi erano già stati pignorati a favore di

precedenti creditori a concorrenza di fr. 9'434'700.--.

D. E difatti, nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale avviata

contro diversi contribuenti attivi in Svizzera nel campo della distribuzione ed

amministrazione di giochi elettronici per bar, l’CO 1, il 2 marzo 2006, aveva

emesso quattro precetti esecutivi per “prestazione di garanzie” nei confronti

di RI 1, con cui egli era stato diffidato a “prestare garanzie” a favore delle

autorità fiscali federale, cantonale e comunali (di __________ e di __________)

per fr. 2'605'000.--, rispettivamente fr. 3'660'000.--, fr. 1'975'000.-- e fr.

1'160'000.--, oltre interessi e spese (esecuzioni n. __________/__________/__________/__________).

L’Ufficio aveva poi proceduto a pignorare per lo più gli stessi beni menzionati

in precedenza. Successivamente, l’escusso aveva già allora ricorso contro la

comunicazione delle domande di realizzazione, chiedendo l’accertamento della

nullità della procedura di realizzazione; il ricorso era stato respinto da

questa Camera con sentenza 5 febbraio 2009 (inc. 15.09.5).

E. Il 17 marzo 2010, nell’ambito delle

esecuzioni qui in esame, l’Ufficio ha comunicato all’escusso la domanda di

realizzazione presentata dalla PI 1 il 10 marzo. Analoghe comunicazioni sono

poi state fatte il 12 e il 23 aprile in merito alle domande di realizzazione

formulate dal PI 2 e da PI 3 l’8 e il 12 aprile e da PI 5 e PI 6 il 23 aprile

2010.

F. Con un primo ricorso del 1° aprile 2010 (inc. 15.10.42), l’escusso

chiede, in via principale, l’accertamento della nullità della procedura di

realizzazione attuata dall’Ufficio, e in via subordinata la sua sospensione

fino all’evasione del ricorso 15 gennaio 2010 da lui inoltrato al Tribunale

federale contro la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello, che ha respinto il ricorso interposto avverso le decisioni su

reclamo n. 74 e 65 emesse il 9 settembre 2008 dall’Ufficio delle procedure

speciali (UPS) della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con cui

l’escusso era stato condannato a pagare fr. 3'449'622,85, interessi compresi, a

titolo di rimborso d’imposte non dichiarate, con le relative multe tributarie.

In primo luogo, RI 1 ribadisce che la realizzazione dei beni pignorati sarebbe “contraria

allo spirito della procedura in corso, la quale permette semmai unicamente

l’ottenimento di garanzie per un credito fiscale non ancora accertato da una

decisione cresciuta in giudicato e anzi ancora fortemente contestato”. Il

ricorrente espone infatti che il sequestro ordinato dalla Divisione (federale)

delle inchieste fiscali speciali il 15 maggio 2003 in virtù dell’art. 46 cpv. 1 DPA ha carattere penale e conservativo – ovvero è volto in

particolare a garantire il pagamento delle spese e delle pene pecuniarie del procedimento

nonché del risarcimento delle autorità fisca-li –, sicché non potrebbe giungere

alla realizzazione dei beni sequestrati prima che la procedura di merito venga

conclusa con sentenza cresciuta in giudicato. Evidenzia d’altronde il rischio

di una realizzazione affrettata nell’ipotesi in cui il suo ricorso al Tribunale

federale dovesse essere accolto ed esprime dubbi sulla tempestività della

convalida dei sequestri LEF decretati il 7 febbraio 2006. Infine, a titolo

abbondanziale, il ricorrente critica la decisione dell’Ufficio di aver dato

seguito alle domande di realizzazione avversate, mentre in altre esecuzioni (n.

__________, __________, __________ e __________) ha rilasciato attestati di

carenza di beni.

G. In

due ulteriori ricorsi del 21 aprile e del 5 maggio 2010 (inc. 15.10.53 e

15.10.58), RI 1 contesta la comunicazione delle domande di realizzazione presentate

dal PI 2 e da PI 3, rispettivamente da PI 5 e PI 6 per motivi identici a quelli

fatti valere nel primo ricorso.

H. Ai

ricorsi è stato concesso effetto sospensivo con decreti presidenziali 7 aprile,

27 aprile e 11 maggio 2010.

I. Con

osservazioni 7 maggio 2010, PI 3 si è rimessa al giudizio della Camera,

mentre il PI 2, il 6 maggio 2010, ha ritirato le sue domande di realizzazione,

riservandosi la facoltà di riproporle nel termine di validità del pignoramento.

Le altre parti non hanno presentato osservazioni. L’Ufficio si è anch’esso

rimesso al giudizio della Camera.

Considerandi

in diritto:

1.

Più

ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione

forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o

incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere

congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando

sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove

formulino tesi divergenti.

1.1

Il

giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una

sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano

comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e

possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio

1999.

[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;

cfr. pure Cometta, Commentario

alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art.

5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

1.2

I

tre ricorsi in esame sono tutti riferiti allo stesso tipo di provvedimenti – la

comunicazione di domande di realizzazione –che sono stati emessi a favore di

creditori facenti parte del medesimo gruppo di esecuzioni. Le tre vertenze

possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase

con una sola sentenza.

2.

Salvo

che per una censura (cfr. infra ad cons. 8), il primo ricorso, inoltrato

il 1° aprile 2010, è tempestivo giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, sia che si

consideri la data di ricezione dell’atto impugnato (spedito per posta semplice

il 17 marzo 2010) indicata dal ricorrente (ovvero il 23 marzo) sia che si

prenda in considerazione quale prima data di ricezione possibile il 18 marzo

2010, dal momento che il termine di ricorso sarebbe comunque stato prorogato

fino al 14 aprile in virtù dei combinati art. 31 cpv. 1 e 3, 56 n. 2 e 63 LEF.

Sono pure tempestivi gli altri due ricorsi, inoltrati il 21 aprile e il 5

maggio 2010, visto che i provvedimenti impugnati sono stati intimati al ricorrente

il 13, rispettivamente il 26 aprile 2010. D’altronde, le comunicazioni

avversate sono provvedimenti impugnabili ai sensi dell’art. 17 LEF (CEF 5

febbraio 2009, inc. 15.09.5, cons. 1.2/a). La legittimazione del

ricorrente non è contestata e comunque non si può negare ch’egli abbia un

interesse attuale, concreto e degno di protezione ad opporsi alla realizzazione

prospettata. I ricorsi sono pertanto ricevibili.

3.

Con scritto 6 maggio 2010, il PI 2 ha ritirato le sue domande di realizzazione, riservandosi la facoltà di riproporle nel termine di

validità del pignoramento. Il ricorso 21 aprile 2010 (inc.

15.10

) è così divenuto privo d’oggetto limitatamente alle esecuzioni n. __________, __________ e __________

e in questa misura deve di conseguenza essere stralciato dai ruoli (art. 24b

cpv. 1 LPR).

4.

Fondamentalmente

il ricorrente ritiene che la realizzazione dei beni pignorati sarebbe “contraria

allo spirito della procedura in corso, la quale permette semmai unicamente

l’ottenimento di garanzie per un credito fiscale non ancora accertato da una

decisione cresciuta in giudicato e anzi ancora fortemente contestato”.

4.1

Occorre

innanzitutto evidenziare come le esecuzioni in esame, contrariamente a quanto

era il caso nella precedente procedura ricorsuale conclusasi con la sentenza 5

febbraio 2009 di questa Camera (inc. 15.09.5), non tendono alla prestazione di

garanzie fiscali (l’esecuzione n. __________ è fondata su un decreto di multa emesso

dalla Commissione federale delle case da gioco e le altre esecuzioni – fatta

astrazione delle esecuzioni del PI 2 (cfr. cons. 2) – non hanno neppure

carattere fiscale). Poiché i beni già pignorati in precedenza sono stati

nuovamente pignorati a favore delle esecuzioni in esame, limitatamente a quanto

sarà necessario per soddisfare i creditori del gruppo precedente (in virtù

dell’art. 110 cpv. 3 LEF), i creditori del gruppo successivo sono abilitati a

chiederne la realizzazione (art. 117 cpv. 2 LEF), anche nell’ipotesi in cui

verosimilmente non vi sarà nessuna eccedenza a favore del gruppo di cui fanno

parte (DTF 28 I 376-378; CEF 8 novembre 2007, inc. 15.06.72/73, cons. 4, con

rif.).

4.2

D’altronde,

e in ogni caso, non è determinante il fatto che le esecuzioni del gruppo

precedente non tendano al pagamento dei crediti vantati dal fisco ma solo alla

prestazione di garanzie. Come peraltro già rilevato nella precedente sentenza

del 5 febbraio 2009 (inc. 15.09.5, cons. 1.2/a), le esecuzioni in prestazione

di garanzie sono infatti esecuzioni ordinarie che sono disciplinate dalle

stesse norme applicabili alle esecuzioni in pagamento (art. 38 cpv. 1 LEF),

fatte salve alcune norme particolari come l’art. 43 n. 3 LEF. Ne consegue che

se l’escusso non fornisce volontariamente le garanzie richieste (così da

estinguere l’esecuzione in applicazione dell’art. 12 LEF), l’ufficio

d’esecuzione, adito con una valida domanda di realizzazione, è obbligato a

realizzare i beni pignorati, ma, visto lo scopo dell’esecuzione, è tenuto a depositarne

il ricavo presso lo stabilimento dei depositi a garanzia delle pretese

dell’escutente (art. 9 LEF; Gilliéron,

n. 47 ad art. 144). Ciò vale anche per le esecuzioni in prestazione di garanzie

fiscali, giacché né la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) né

la legge tributaria cantonale (LT) istituiscono una procedura di confisca e di

realizzazione particolare ai sensi dell’art. 44 LEF, ma al contrario rinviano

alle norme della LEF (cfr. art. 165 LIFD e 244 LT; Frey, Basler Kommentar

zum DBG, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2008,

2a ed., n. 1-4 ad art. 165; n. 91 ad art. 169 e n.

37.

segg. ad art. 170, specialmente n. 42; Curchod,

Commentaire romand de la LIFD, Basilea 1997, n. 1 ad art. 165; Rigot, Commentaire

romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 44). Il ricavo della realizzazione potrà quindi essere consegnato

all’autorità fiscale, di regola dopo che la tassazione è diventata definitiva,

solo con il consenso dell’escusso o al termine di una procedura di realizzazione

del diritto di pegno gravante la somma depositata a favore del fisco (CEF 26

agosto 2005, inc. 15.03.120/121, cons. 5; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 38; Frey, op. cit., n.

91-92 ad art. 169; Curchod, n. 58

segg. ad art. 169, specialmente n. 70).

5.

Per

il ricorrente, il sequestro ordinato dalla Divisione (federale) delle inchieste

fiscali speciali il 15 maggio 2003 in virtù dell’art. 46 cpv. 1 DPA (doc. 2),

visto il suo carattere penale e conservativo – ovvero volto a garantire il

pagamento delle spese e delle pene pecuniarie del procedimento nonché il

risarcimento delle autorità fiscali –, costituirebbe un ostacolo dirimente alla

realizzazione dei beni sequestrati fintanto che la procedura di merito non sia

stata conclusa con sentenza cresciuta in giudicato. Invero, le caratteristiche

del sequestro fiscale sono rilevanti unicamente nel procedimento fiscale e,

salvo norma contraria, non nella procedura esecutiva. Occorrerebbe piuttosto

chiedersi se il sequestro penale amministrativo giusta l’art. 46 cpv. 1 DPA,

alla stregua del sequestro penale a scopo di confisca (art. 69-70 CP e 161 cpv.

2.

lett. b CPP; cfr. ad es. Rigot,

n. 11 ad art. 44), sottragga i beni pignorati all’esecuzione forzata in forza

dell’art. 44 LEF. E se il fatto per la stessa autorità fiscale di chiedere la

realizzazione dei beni sequestrati nell’ambito della procedura esecutiva non sia

da considerare quale rinuncia al sequestro fiscale o tanto meno quale rinuncia

alla confisca. Nel caso concreto, queste questioni possono essere lasciate

indecise, dal momento che, in risposta alle domande della Camera,

l’Amministrazione federale delle contribuzioni, con scritto 19 maggio 2010, ha confermato di aver dato ordine lo stesso giorno di cancellare il blocco dei fondi oggetto

del pignoramento, aggiungendo che da parte sua non vi erano ostacoli alla

realizzazione dei fondi. Ha poi precisato in un messaggio elettronico dell’11

giugno 2010 che tutti i beni sequestrati “dovrebbero essere stati liberati e

possono essere messi all’asta”, indicando che qualora vi fossero ancora stati

(per errore) conti bancari sequestrati si sarebbe proceduto a richiesta al loro

sblocco. Che tali eventi siano sopraggiunti dopo la presentazione delle domande

di realizzazione e la loro comunicazione all’escusso non inficia la validità di

questi atti, nella misura in cui l’Ufficio, con le comunicazioni impugnate, non

ha ancora fissato la data e le modalità dell’asta (ciò che non era obbligato a

fare, cfr. DTF 130 III 408-9, cons. 2.2), ma si è limitato a verificare i

presupposti (impliciti) stabiliti dall’art. 120 LEF, ovvero il carattere definitivo

del pignoramento eseguito a favore del richiedente e il rispetto dei termini

previsti dall’art. 116 LEF. Le modalità delle aste andranno stabilite

ulteriormente e in quell’occasione l’Ufficio si premurerà di verificare che i

beni da realizzare siano effettivamente liberi da vincoli penali.

6.

In

merito alla censura relativa al rischio che una realizzazione affrettata dei

beni pignorati possa recare all’escusso un pregiudizio irreparabile

nell’ipotesi in cui il suo ricorso al Tribunale federale dovesse poi essere

accolto, occorre evidenziare come detta procedura ricorsuale si riferisca al

merito della tassazione e non già alle decisioni di richiesta di garanzia, in

base ai quali è stato eseguito il pignoramento a favore del gruppo precedente.

Ora, sia queste decisioni che il pignoramento sono definitivi; il ricorrente

del resto non pretende il contrario. Poiché il decreto 26 febbraio 2010 del

presidente della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc.

14) non contiene indicazioni di segno opposto, l’effetto sospensivo va quindi

considerato limitato alla procedura di merito, sicché non può avere quale

effetto di paralizzare la procedura di esecuzione delle decisioni di richiesta

di garanzie, le quali sono immediatamente esecutive ed esplicano gli stessi

effetti di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 169 LDIP e 248 cpv. 1 LT).

La questione di un’eventuale responsabilità dei procedenti per il mantenimento

di misure conservative ed esecutive per importi asseritamente eccessivi esula

dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza. In ogni caso, come già precisato

in precedenza (al cons. 4.1), la censura è irrilevante per quanto concerne le

esecuzioni oggetto delle impugnazioni in esame.

7.

Come

nella precedente procedura di ricorso, l’escusso formula nuovamente dubbi sulla

tempestività della convalida dei sequestri, chiedendo che l’Ufficio fornisca la

prova della notificazione del verbale di sequestro. Va quindi ribadito che tale

richiesta andava inoltrata direttamente all’Ufficio. In ogni caso, la questione

della validità dei sequestri è irrilevante per quanto riguarda la validità

delle esecuzioni in esame, dal momento che i sequestri riguardano le esecuzioni

del gruppo precedente. La censura è peraltro infondata anche per quanto

concerne queste ultime, siccome il pignoramento è stato eseguito al foro

esecutivo ordinario, ovvero presso il domicilio dell’escusso (art. 46 LEF), e

non al foro del sequestro.

8.

Infine,

il ricorrente critica l’Ufficio per aver scelto di dare seguito alle domande di

realizzazione avversate, mentre in altre esecuzioni (n. __________, __________,

__________ e __________) ha rilasciato attestati di carenza di beni. La censura

è tardiva. Sarebbe infatti dovuta essere formulata contro il verbale di pignoramento

(doc. 9) – intimato all’escusso già il 5 marzo a da lui ritirato il 9 marzo

2010.

–, atto in cui è formalizzata la decisione dell’Ufficio di nuovamente

pignorare i beni già pignorati a favore del gruppo precedente (indicazione che

figura peraltro esplicitamente nel medesimo verbale) e quindi di non

considerare il pignoramento infruttuoso, ciò che si sarebbe invece tradotto

nell’emissione di un verbale (e atto) di carenza di beni giusta l’art. 115 cpv.

1.

LEF.

9.

I

ricorsi, nella misura in cui non sono diventati privi di oggetto, vanno pertanto

respinti.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 38, 44, 117 cpv. 2, 120, 280 LEF; 110, 165,

169, 170 LIFD; 46 cpv. 1 DPA; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Le

procedure dipendenti dai ricorsi 1° aprile (inc. 15.10.42), 21 aprile (inc.

15.10

) e 5 maggio 2010 (inc. 15.10.58) sono congiunte.

2.

Il

ricorso 1° aprile 2010 è respinto.

3.

Il

ricorso 21 aprile 2010 è stralciato dai ruoli limitatamente alle esecuzioni n. __________, __________ e __________ ed è

respinto per quanto concerne le esecuzioni n. __________ e __________.

4.

Il

ricorso 5 maggio 2010 è respinto.

5.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

6.

Intimazione

a:

- avv.

PA 1, __________;

RA 1,

__________;

- Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona

PI 3, __________;

PI 5, __________,

PI

6, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster