15.2010.42
Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione formulate da creditori di un gruppo successivo a quello formato da crediti di prestazione di garanzie fiscali. Effetti di un sequestro penal
30 giugno 2010Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.42
Data decisione, Autorità:
30.06.2010, CEF
Titolo:
Ricorso contro la comunicazione di domande di realizzazione formulate da creditori di un gruppo successivo a quello formato da crediti di prestazione di garanzie fiscali. Effetti di un sequestro penale amministrativo. Rapporti con la procedura di tassazione
DOMANDA DI REALIZZAZIONE
art. 46 cpv. 1 DPA
art. 17 LEF
art. 44 LEF
art. 165 LIFD
art. 169 LIFD
art. 244 LT
art. 248 cpv. 1 LT
Incarto n.
15.2010.42
15.2010.53
15.2010.58
Lugano
30 giugno 2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 1° aprile, 21 aprile e 5 maggio
2010 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la comunicazione
delle domande di realizzazione emesse nei confronti del ricorrente a richiesta
di quasi tutti i creditori del gruppo
n. __________, ovvero:
PI 1 (es. __________, inc. 15.10.42)
rappr. dall’RA 1
PI 2, __________ (es. __________,
__________ e __________, inc. 15.10.53)
rappr. dall’RA 2, __________
PI 3, __________ (es. __________ e __________,
inc. 15.10.53)
__________, __________ (es. __________,
inc. 15.10.58)
__________, __________ (es. __________,
inc. 15.10.58)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A.La PI 1 procede contro RI 1 per
l’incasso di fr. 3'080.-- sulla base di un “decreto penale Nr.
81.04-028/029/03 datato del 27 agosto 2007 rilasciato per la commissione
federale delle case da gioco concernente multa di fr. 2000.-- + tassa di
decisione di Fr. 1080.--” (esecuzione n. __________).
B. In precedenza, RI 1 era già stato escusso dalla PI 2 per tre crediti
di fr. 452,30 (es. n. __________), di fr. 532,30 (es. n. __________) e di fr.
281,60 (es. n. __________), dalla cassa malati PI 3 per due crediti di fr. 2'487,75
(es. n. __________) e di fr. 2'732,45 (es. n. __________), da PI 5 (“PI 5”) per fr. 1'782,50 (es. n. __________) e da PI 6 (“PI 6”) per fr. 1'365,05 (es. __________).
C. Il 4 febbraio 2010, l’CO 1 ha pignorato a favore del gruppo n. __________, costituito segnatamente delle predette esecuzioni, 72 oggetti (conti
bancari, di cui uno con un saldo di fr. 430'987.-- e un altro di deposito
valutato in fr. 787'404,82, 15 fondi con un valore di stima ufficiale di oltre
fr. 600'000.--, la maggior parte dei quali sono gravati da una cartella
ipotecaria di fr. 490'000.--, e i beni mobili rinvenuti nell’abitazione
dell’escusso), indicando che essi erano già stati pignorati a favore di
precedenti creditori a concorrenza di fr. 9'434'700.--.
D. E difatti, nell’ambito di un’inchiesta fiscale speciale avviata
contro diversi contribuenti attivi in Svizzera nel campo della distribuzione ed
amministrazione di giochi elettronici per bar, l’CO 1, il 2 marzo 2006, aveva
emesso quattro precetti esecutivi per “prestazione di garanzie” nei confronti
di RI 1, con cui egli era stato diffidato a “prestare garanzie” a favore delle
autorità fiscali federale, cantonale e comunali (di __________ e di __________)
per fr. 2'605'000.--, rispettivamente fr. 3'660'000.--, fr. 1'975'000.-- e fr.
1'160'000.--, oltre interessi e spese (esecuzioni n. __________/__________/__________/__________).
L’Ufficio aveva poi proceduto a pignorare per lo più gli stessi beni menzionati
in precedenza. Successivamente, l’escusso aveva già allora ricorso contro la
comunicazione delle domande di realizzazione, chiedendo l’accertamento della
nullità della procedura di realizzazione; il ricorso era stato respinto da
questa Camera con sentenza 5 febbraio 2009 (inc. 15.09.5).
E. Il 17 marzo 2010, nell’ambito delle
esecuzioni qui in esame, l’Ufficio ha comunicato all’escusso la domanda di
realizzazione presentata dalla PI 1 il 10 marzo. Analoghe comunicazioni sono
poi state fatte il 12 e il 23 aprile in merito alle domande di realizzazione
formulate dal PI 2 e da PI 3 l’8 e il 12 aprile e da PI 5 e PI 6 il 23 aprile
2010.
F. Con un primo ricorso del 1° aprile 2010 (inc. 15.10.42), l’escusso
chiede, in via principale, l’accertamento della nullità della procedura di
realizzazione attuata dall’Ufficio, e in via subordinata la sua sospensione
fino all’evasione del ricorso 15 gennaio 2010 da lui inoltrato al Tribunale
federale contro la decisione della Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello, che ha respinto il ricorso interposto avverso le decisioni su
reclamo n. 74 e 65 emesse il 9 settembre 2008 dall’Ufficio delle procedure
speciali (UPS) della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, con cui
l’escusso era stato condannato a pagare fr. 3'449'622,85, interessi compresi, a
titolo di rimborso d’imposte non dichiarate, con le relative multe tributarie.
In primo luogo, RI 1 ribadisce che la realizzazione dei beni pignorati sarebbe “contraria
allo spirito della procedura in corso, la quale permette semmai unicamente
l’ottenimento di garanzie per un credito fiscale non ancora accertato da una
decisione cresciuta in giudicato e anzi ancora fortemente contestato”. Il
ricorrente espone infatti che il sequestro ordinato dalla Divisione (federale)
delle inchieste fiscali speciali il 15 maggio 2003 in virtù dell’art. 46 cpv. 1 DPA ha carattere penale e conservativo – ovvero è volto in
particolare a garantire il pagamento delle spese e delle pene pecuniarie del procedimento
nonché del risarcimento delle autorità fisca-li –, sicché non potrebbe giungere
alla realizzazione dei beni sequestrati prima che la procedura di merito venga
conclusa con sentenza cresciuta in giudicato. Evidenzia d’altronde il rischio
di una realizzazione affrettata nell’ipotesi in cui il suo ricorso al Tribunale
federale dovesse essere accolto ed esprime dubbi sulla tempestività della
convalida dei sequestri LEF decretati il 7 febbraio 2006. Infine, a titolo
abbondanziale, il ricorrente critica la decisione dell’Ufficio di aver dato
seguito alle domande di realizzazione avversate, mentre in altre esecuzioni (n.
__________, __________, __________ e __________) ha rilasciato attestati di
carenza di beni.
G. In
due ulteriori ricorsi del 21 aprile e del 5 maggio 2010 (inc. 15.10.53 e
15.10.58), RI 1 contesta la comunicazione delle domande di realizzazione presentate
dal PI 2 e da PI 3, rispettivamente da PI 5 e PI 6 per motivi identici a quelli
fatti valere nel primo ricorso.
H. Ai
ricorsi è stato concesso effetto sospensivo con decreti presidenziali 7 aprile,
27 aprile e 11 maggio 2010.
I. Con
osservazioni 7 maggio 2010, PI 3 si è rimessa al giudizio della Camera,
mentre il PI 2, il 6 maggio 2010, ha ritirato le sue domande di realizzazione,
riservandosi la facoltà di riproporle nel termine di validità del pignoramento.
Le altre parti non hanno presentato osservazioni. L’Ufficio si è anch’esso
rimesso al giudizio della Camera.
Considerandi
in diritto:
1.
Più
ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione
forzata o contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o
incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere
congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando
sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove
formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano
comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e
possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio
1999.
[15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a;
cfr. pure Cometta, Commentario
alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art.
5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).
1.2
I
tre ricorsi in esame sono tutti riferiti allo stesso tipo di provvedimenti – la
comunicazione di domande di realizzazione –che sono stati emessi a favore di
creditori facenti parte del medesimo gruppo di esecuzioni. Le tre vertenze
possono pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase
con una sola sentenza.
2.
Salvo
che per una censura (cfr. infra ad cons. 8), il primo ricorso, inoltrato
il 1° aprile 2010, è tempestivo giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, sia che si
consideri la data di ricezione dell’atto impugnato (spedito per posta semplice
il 17 marzo 2010) indicata dal ricorrente (ovvero il 23 marzo) sia che si
prenda in considerazione quale prima data di ricezione possibile il 18 marzo
2010, dal momento che il termine di ricorso sarebbe comunque stato prorogato
fino al 14 aprile in virtù dei combinati art. 31 cpv. 1 e 3, 56 n. 2 e 63 LEF.
Sono pure tempestivi gli altri due ricorsi, inoltrati il 21 aprile e il 5
maggio 2010, visto che i provvedimenti impugnati sono stati intimati al ricorrente
il 13, rispettivamente il 26 aprile 2010. D’altronde, le comunicazioni
avversate sono provvedimenti impugnabili ai sensi dell’art. 17 LEF (CEF 5
febbraio 2009, inc. 15.09.5, cons. 1.2/a). La legittimazione del
ricorrente non è contestata e comunque non si può negare ch’egli abbia un
interesse attuale, concreto e degno di protezione ad opporsi alla realizzazione
prospettata. I ricorsi sono pertanto ricevibili.
3.
Con scritto 6 maggio 2010, il PI 2 ha ritirato le sue domande di realizzazione, riservandosi la facoltà di riproporle nel termine di
validità del pignoramento. Il ricorso 21 aprile 2010 (inc.
15.10
) è così divenuto privo d’oggetto limitatamente alle esecuzioni n. __________, __________ e __________
e in questa misura deve di conseguenza essere stralciato dai ruoli (art. 24b
cpv. 1 LPR).
4.
Fondamentalmente
il ricorrente ritiene che la realizzazione dei beni pignorati sarebbe “contraria
allo spirito della procedura in corso, la quale permette semmai unicamente
l’ottenimento di garanzie per un credito fiscale non ancora accertato da una
decisione cresciuta in giudicato e anzi ancora fortemente contestato”.
4.1
Occorre
innanzitutto evidenziare come le esecuzioni in esame, contrariamente a quanto
era il caso nella precedente procedura ricorsuale conclusasi con la sentenza 5
febbraio 2009 di questa Camera (inc. 15.09.5), non tendono alla prestazione di
garanzie fiscali (l’esecuzione n. __________ è fondata su un decreto di multa emesso
dalla Commissione federale delle case da gioco e le altre esecuzioni – fatta
astrazione delle esecuzioni del PI 2 (cfr. cons. 2) – non hanno neppure
carattere fiscale). Poiché i beni già pignorati in precedenza sono stati
nuovamente pignorati a favore delle esecuzioni in esame, limitatamente a quanto
sarà necessario per soddisfare i creditori del gruppo precedente (in virtù
dell’art. 110 cpv. 3 LEF), i creditori del gruppo successivo sono abilitati a
chiederne la realizzazione (art. 117 cpv. 2 LEF), anche nell’ipotesi in cui
verosimilmente non vi sarà nessuna eccedenza a favore del gruppo di cui fanno
parte (DTF 28 I 376-378; CEF 8 novembre 2007, inc. 15.06.72/73, cons. 4, con
rif.).
4.2
D’altronde,
e in ogni caso, non è determinante il fatto che le esecuzioni del gruppo
precedente non tendano al pagamento dei crediti vantati dal fisco ma solo alla
prestazione di garanzie. Come peraltro già rilevato nella precedente sentenza
del 5 febbraio 2009 (inc. 15.09.5, cons. 1.2/a), le esecuzioni in prestazione
di garanzie sono infatti esecuzioni ordinarie che sono disciplinate dalle
stesse norme applicabili alle esecuzioni in pagamento (art. 38 cpv. 1 LEF),
fatte salve alcune norme particolari come l’art. 43 n. 3 LEF. Ne consegue che
se l’escusso non fornisce volontariamente le garanzie richieste (così da
estinguere l’esecuzione in applicazione dell’art. 12 LEF), l’ufficio
d’esecuzione, adito con una valida domanda di realizzazione, è obbligato a
realizzare i beni pignorati, ma, visto lo scopo dell’esecuzione, è tenuto a depositarne
il ricavo presso lo stabilimento dei depositi a garanzia delle pretese
dell’escutente (art. 9 LEF; Gilliéron,
n. 47 ad art. 144). Ciò vale anche per le esecuzioni in prestazione di garanzie
fiscali, giacché né la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) né
la legge tributaria cantonale (LT) istituiscono una procedura di confisca e di
realizzazione particolare ai sensi dell’art. 44 LEF, ma al contrario rinviano
alle norme della LEF (cfr. art. 165 LIFD e 244 LT; Frey, Basler Kommentar
zum DBG, vol. I/2b, Basilea/Ginevra/Monaco 2008,
2a ed., n. 1-4 ad art. 165; n. 91 ad art. 169 e n.
37.
segg. ad art. 170, specialmente n. 42; Curchod,
Commentaire romand de la LIFD, Basilea 1997, n. 1 ad art. 165; Rigot, Commentaire
romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 15 ad art. 44). Il ricavo della realizzazione potrà quindi essere consegnato
all’autorità fiscale, di regola dopo che la tassazione è diventata definitiva,
solo con il consenso dell’escusso o al termine di una procedura di realizzazione
del diritto di pegno gravante la somma depositata a favore del fisco (CEF 26
agosto 2005, inc. 15.03.120/121, cons. 5; Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 38; Frey, op. cit., n.
91-92 ad art. 169; Curchod, n. 58
segg. ad art. 169, specialmente n. 70).
5.
Per
il ricorrente, il sequestro ordinato dalla Divisione (federale) delle inchieste
fiscali speciali il 15 maggio 2003 in virtù dell’art. 46 cpv. 1 DPA (doc. 2),
visto il suo carattere penale e conservativo – ovvero volto a garantire il
pagamento delle spese e delle pene pecuniarie del procedimento nonché il
risarcimento delle autorità fiscali –, costituirebbe un ostacolo dirimente alla
realizzazione dei beni sequestrati fintanto che la procedura di merito non sia
stata conclusa con sentenza cresciuta in giudicato. Invero, le caratteristiche
del sequestro fiscale sono rilevanti unicamente nel procedimento fiscale e,
salvo norma contraria, non nella procedura esecutiva. Occorrerebbe piuttosto
chiedersi se il sequestro penale amministrativo giusta l’art. 46 cpv. 1 DPA,
alla stregua del sequestro penale a scopo di confisca (art. 69-70 CP e 161 cpv.
2.
lett. b CPP; cfr. ad es. Rigot,
n. 11 ad art. 44), sottragga i beni pignorati all’esecuzione forzata in forza
dell’art. 44 LEF. E se il fatto per la stessa autorità fiscale di chiedere la
realizzazione dei beni sequestrati nell’ambito della procedura esecutiva non sia
da considerare quale rinuncia al sequestro fiscale o tanto meno quale rinuncia
alla confisca. Nel caso concreto, queste questioni possono essere lasciate
indecise, dal momento che, in risposta alle domande della Camera,
l’Amministrazione federale delle contribuzioni, con scritto 19 maggio 2010, ha confermato di aver dato ordine lo stesso giorno di cancellare il blocco dei fondi oggetto
del pignoramento, aggiungendo che da parte sua non vi erano ostacoli alla
realizzazione dei fondi. Ha poi precisato in un messaggio elettronico dell’11
giugno 2010 che tutti i beni sequestrati “dovrebbero essere stati liberati e
possono essere messi all’asta”, indicando che qualora vi fossero ancora stati
(per errore) conti bancari sequestrati si sarebbe proceduto a richiesta al loro
sblocco. Che tali eventi siano sopraggiunti dopo la presentazione delle domande
di realizzazione e la loro comunicazione all’escusso non inficia la validità di
questi atti, nella misura in cui l’Ufficio, con le comunicazioni impugnate, non
ha ancora fissato la data e le modalità dell’asta (ciò che non era obbligato a
fare, cfr. DTF 130 III 408-9, cons. 2.2), ma si è limitato a verificare i
presupposti (impliciti) stabiliti dall’art. 120 LEF, ovvero il carattere definitivo
del pignoramento eseguito a favore del richiedente e il rispetto dei termini
previsti dall’art. 116 LEF. Le modalità delle aste andranno stabilite
ulteriormente e in quell’occasione l’Ufficio si premurerà di verificare che i
beni da realizzare siano effettivamente liberi da vincoli penali.
6.
In
merito alla censura relativa al rischio che una realizzazione affrettata dei
beni pignorati possa recare all’escusso un pregiudizio irreparabile
nell’ipotesi in cui il suo ricorso al Tribunale federale dovesse poi essere
accolto, occorre evidenziare come detta procedura ricorsuale si riferisca al
merito della tassazione e non già alle decisioni di richiesta di garanzia, in
base ai quali è stato eseguito il pignoramento a favore del gruppo precedente.
Ora, sia queste decisioni che il pignoramento sono definitivi; il ricorrente
del resto non pretende il contrario. Poiché il decreto 26 febbraio 2010 del
presidente della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (doc.
14) non contiene indicazioni di segno opposto, l’effetto sospensivo va quindi
considerato limitato alla procedura di merito, sicché non può avere quale
effetto di paralizzare la procedura di esecuzione delle decisioni di richiesta
di garanzie, le quali sono immediatamente esecutive ed esplicano gli stessi
effetti di una decisione giudiziaria esecutiva (art. 169 LDIP e 248 cpv. 1 LT).
La questione di un’eventuale responsabilità dei procedenti per il mantenimento
di misure conservative ed esecutive per importi asseritamente eccessivi esula
dal potere di cognizione dell’autorità di vigilanza. In ogni caso, come già precisato
in precedenza (al cons. 4.1), la censura è irrilevante per quanto concerne le
esecuzioni oggetto delle impugnazioni in esame.
7.
Come
nella precedente procedura di ricorso, l’escusso formula nuovamente dubbi sulla
tempestività della convalida dei sequestri, chiedendo che l’Ufficio fornisca la
prova della notificazione del verbale di sequestro. Va quindi ribadito che tale
richiesta andava inoltrata direttamente all’Ufficio. In ogni caso, la questione
della validità dei sequestri è irrilevante per quanto riguarda la validità
delle esecuzioni in esame, dal momento che i sequestri riguardano le esecuzioni
del gruppo precedente. La censura è peraltro infondata anche per quanto
concerne queste ultime, siccome il pignoramento è stato eseguito al foro
esecutivo ordinario, ovvero presso il domicilio dell’escusso (art. 46 LEF), e
non al foro del sequestro.
8.
Infine,
il ricorrente critica l’Ufficio per aver scelto di dare seguito alle domande di
realizzazione avversate, mentre in altre esecuzioni (n. __________, __________,
__________ e __________) ha rilasciato attestati di carenza di beni. La censura
è tardiva. Sarebbe infatti dovuta essere formulata contro il verbale di pignoramento
(doc. 9) – intimato all’escusso già il 5 marzo a da lui ritirato il 9 marzo
2010.
–, atto in cui è formalizzata la decisione dell’Ufficio di nuovamente
pignorare i beni già pignorati a favore del gruppo precedente (indicazione che
figura peraltro esplicitamente nel medesimo verbale) e quindi di non
considerare il pignoramento infruttuoso, ciò che si sarebbe invece tradotto
nell’emissione di un verbale (e atto) di carenza di beni giusta l’art. 115 cpv.
1.
LEF.
9.
I
ricorsi, nella misura in cui non sono diventati privi di oggetto, vanno pertanto
respinti.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 38, 44, 117 cpv. 2, 120, 280 LEF; 110, 165,
169, 170 LIFD; 46 cpv. 1 DPA; 183, 249 LT; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Le
procedure dipendenti dai ricorsi 1° aprile (inc. 15.10.42), 21 aprile (inc.
15.10
) e 5 maggio 2010 (inc. 15.10.58) sono congiunte.
2.
Il
ricorso 1° aprile 2010 è respinto.
3.
Il
ricorso 21 aprile 2010 è stralciato dai ruoli limitatamente alle esecuzioni n. __________, __________ e __________ ed è
respinto per quanto concerne le esecuzioni n. __________ e __________.
4.
Il
ricorso 5 maggio 2010 è respinto.
5.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
6.
Intimazione
a:
- avv.
PA 1, __________;
RA 1,
__________;
- Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona
PI 3, __________;
PI 5, __________,
PI
6, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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