15.2010.43
Contenuti e contestazione dell'elenco oneri. Ipoteca legale per le imposte cantonali e comunali e per contributi di canalizzazione
30 aprile 2010Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.43
Data decisione, Autorità:
30.04.2010, CEF
Titolo:
Contenuti e contestazione dell'elenco oneri. Ipoteca legale per le imposte cantonali e comunali e per contributi di canalizzazione
ELENCO ONERI
art. 836 CC
art. 183 LAC
art. 107 cpv. 2 LALIA
art. 110 LALIA
art. 106 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 193 LT
art. 240 LT
art. 252 LT
art. 253 LT
art. 274 cpv. 1 LT
art. 275 LT
art. 297 LT
agg. 102 RFF
art. 36 cpv. 1 RFF
art. 36 cpv. 2 RFF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 49 cpv. 1 RFF
Incarto n.
15.2010.43
Lugano
30 aprile
2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 marzo 2010 di
RI 1
rappr. daRA 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
riferito alle PPP n__________
del fondo base part. n. __________ RFD di __________ allestito nell’esecuzione
n. __________ promossa dalla ricorrente contro
PI 1, __________
procedura
interessante anche
1. PI 1 __________
2. __________, __________
(1 e 2 rappresentati dall’PI 2)
3. PI 3
viste le osservazioni:
- 26 marzo 2010 dello __________, __________;
- 1° aprile 2010 del PI 3, __________;
- 6 aprile 2010 dell’CO
1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare
RA 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 650'430.95 oltre
accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno le PPP
n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________.
L’opposizione
di PI 1 è stata rigettata con pronunciato 8 aprile 2009 dal Pretore __________ __________.
B. Il 26 maggio 2009 RA 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il
28 maggio 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escussa della domanda di
realizzazione.
C. Con
avviso d‘incanto unico datato 25 gennaio 2010, pubblicato sul FUC del __________
2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari __________
__________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________
__________ 2010 e l’incanto delle PPP n__________ del fondo base part. n. __________
RFD di __________ per il 27 maggio 2010.
D. Il
15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate
particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti crediti:
1. Ufficio
esazione e condoni, Bellinzona, rif. __________
PPP
__________
Imposta
cantonale 2003 1'069.75
Imposta
cantonale 2004 2'772.05
Imposta
cantonale 2005 5'920.00
Imposta
cantonale 2006 5'268.15
Imposta
cantonale 2007 5'268.15
Imposta
cantonale 2008 4'890.05
Imposta
cantonale 2009 5'163.75
Imposta
cantonale 2010 5'163.75
interessi
aggiornati al 27.05.2010 2'064.85
__________
SA, __________
rif.
__________
Imposta
cantonale 2000 644.30
Imposta
cantonale 2001 644.30
Imposta
cantonale 2002 644.30
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 520.95
PPP
__________
Imposta
cantonale 2003 542.65
Imposta
cantonale 2004 1'406.15
Imposta
cantonale 2005 3'002.90
Imposta
cantonale 2006 2'672.30
Imposta
cantonale 2007 2'672.30
Imposta
cantonale 2008 2'480.50
Imposta
cantonale 2009 2'619.30
Imposta
cantonale 2010 2'619.30
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 1'047.35
__________
SA, __________
rif.
__________
Imposta
cantonale 2000 304.75
Imposta
cantonale 2001 304.75
Imposta
cantonale 2002 304.75
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 283.35
PPP
__________
Imposta
cantonale 2003 449.60
Imposta
cantonale 2004 1'165.10
Imposta
cantonale 2005 2'488.15
Imposta
cantonale 2006 2'214.20
Imposta
cantonale 2007 2'214.20
Imposta
cantonale 2008 2'055.30
Imposta
cantonale 2009 2'170.30
Imposta
cantonale 2010 2'170.30
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 867.85
__________
SA, __________
rif.
__________
Imposta
cantonale 2000 252.50
Imposta
cantonale 2001 252.50
Imposta
cantonale 2002 252.50
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 226.75
PPP
__________
Imposta
cantonale 2003 77.55
Imposta
cantonale 2004 200.90
Imposta
cantonale 2005 429.00
Imposta
cantonale 2006 381.75
Imposta
cantonale 2007 381.75
Imposta
cantonale 2008 354.35
Imposta
cantonale 2009 374.20
Imposta
cantonale 2010 374.20
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 149.65
PPP
__________
Imposta
cantonale 2003 77.55
Imposta
cantonale 2004 200.90
Imposta
cantonale 2005 429.00
Imposta
cantonale 2006 381.75
Imposta
cantonale 2007 381.75
Imposta
cantonale 2008 354.35
Imposta
cantonale 2009 374.20
Imposta
cantonale 2010 374.20
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 149.65
2.
Comune di __________
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 2'171.30
Imposta
sull’utile 2005 4'825.20
Imposta
sull’utile 2006 4'583.90
Imposta
sull’utile 2007 4'583.90
Imposta
sull’utile 2008 4'342.65
Imposta
sull’utile 2009 4'342.65
Imposta
sull’utile 2010 4'362.65
Imposta
immobiliare 2000 322.15
Imposta
immobiliare 2001 322.15
Imposta
immobiliare 2002 322.15
Imposta
immobiliare 2003 322.15
Imposta
immobiliare 2004 622.50
Imposta
immobiliare 2005 567.25
Imposta
immobiliare 2006 567.25
Imposta
immobiliare 2007 567.25
Imposta
immobiliare 2008 567.25
Imposta
immobiliare 2009 567.25
Imposta
immobiliare 2010 567.25
Contributi
costruzione 10'471.15
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 1'101.40
Imposta
sull’utile 2005 2'447.55
Imposta
sull’utile 2006 2'325.20
Imposta
sull’utile 2007 2'325.20
Imposta
sull’utile 2008 2'202.80
Imposta
sull’utile 2009 2'202.80
Imposta
sull’utile 2010 2'202.80
Imposta
immobiliare 2000 152.35
Imposta
immobiliare 2001 152.35
Imposta
immobiliare 2002 152.35
Imposta
immobiliare 2003 152.35
Imposta
immobiliare 2004 622.50
Imposta
immobiliare 2005 567.25
Imposta
immobiliare 2006 567.25
Imposta
immobiliare 2007 567.25
Imposta
immobiliare 2008 567.25
Imposta
immobiliare 2009 567.25
Imposta
immobiliare 2010 567.25
Contributi
costruzione 5'311.65
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 912.60
Imposta
sull’utile 2005 2'028.00
Imposta
sull’utile 2006 1'926.60
Imposta
sull’utile 2007 1'926.60
Imposta
sull’utile 2008 1'825.20
Imposta
sull’utile 2009 1'825.20
Imposta
sull’utile 2010 1'825.20
Imposta
immobiliare 2000 152.35
Imposta
immobiliare 2001 152.35
Imposta
immobiliare 2002 152.35
Imposta
immobiliare 2003 152.35
Imposta
immobiliare 2004 622.50
Imposta
immobiliare 2005 567.25
Imposta
immobiliare 2006 567.25
Imposta
immobiliare 2007 567.25
Imposta
immobiliare 2008 567.25
Imposta
immobiliare 2009 567.25
Imposta
immobiliare 2010 567.25
Contributi
costruzione 4'400.90
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 157.35
Imposta
sull’utile 2005 349.65
Imposta
sull’utile 2006 332.15
Imposta
sull’utile 2007 332.15
Imposta
sull’utile 2008 314.70
Imposta
sull’utile 2009 314.70
Imposta
sull’utile 2010 314.70
Imposta
immobiliare 2000 322.15
Imposta
immobiliare 2001 322.15
Imposta
immobiliare 2002 322.15
Imposta
immobiliare 2003 322.15
Imposta
immobiliare 2004 43.55
Imposta
immobiliare 2005 79.35
Imposta
immobiliare 2006 49.60
Imposta
immobiliare 2007 49.60
Imposta
immobiliare 2008 39.65
Imposta
immobiliare 2009 59.50
Imposta
immobiliare 2010 59.50
Contributi
costruzione 758.65
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2004 157.35
Imposta
sull’utile 2005 349.65
Imposta
sull’utile 2006 332.15
Imposta
sull’utile 2007 332.15
Imposta
sull’utile 2008 314.70
Imposta
sull’utile 2009 314.70
Imposta
sull’utile 2010 314.70
Imposta
immobiliare 2000 322.15
Imposta
immobiliare 2001 322.15
Imposta
immobiliare 2002 322.15
Imposta
immobiliare 2003 322.15
Imposta
immobiliare 2004 43.55
Imposta
immobiliare 2005 79.35
Imposta
immobiliare 2006 49.60
Imposta
immobiliare 2007 49.60
Imposta
immobiliare 2008 39.65
Imposta
immobiliare 2009 59.50
Imposta
immobiliare 2010 59.50
Contributi
costruzione 758.65
E. Con ricorso 16 marzo 2010 RA 1 si aggrava contro l’elenco oneri,
contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a favore dello __________ e
del PI 3. Questo perché tali imposte non risulterebbero avere alcuna pertinenza
con gli immobili e pertanto non potrebbero essere garantiti da ipoteca legale.
Inoltre i creditori non avrebbero prodotto alcun documento giustificativo, in
particolare le notifiche di tassazione cresciute in giudicato, atto a
comprovare le proprie pretese. A mente della ricorrente gli immobili di
proprietà di PI 1 non potrebbero garantire i crediti d’imposta dovuti dalla __________
SA, che è persona giuridica distinta da PI 1. Per l’art. 194 LT il diritto di
tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale: per questo
motivo le imposte per gli anni dal 2000 al 2004 non dovrebbero in ogni caso
figurare nell’elenco oneri. Per l’art. 252 LT poi l’ipoteca legale può essere
riconosciuta solo per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della decisione di tassazione e decadrebbe se entro questo termine non è stato
notificato il relativo conteggio conformemente all’art. 253 LT.
F. Con
osservazioni 26 marzo 2010 lo __________ evidenzia che le pretese erariali iscritte
nell’elenco oneri e riferite alle imposte dovute da __________ SA e che vede PI
1 rispondere quale terza proprietaria del pegno sarebbero definitive e si
basano sui conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale del 14 febbraio
2005 (imposta cantonale 2000), 13 maggio 2005 (imposte cantonali 2001 e 2002).
Pure l’imposta dovuta da PI 1 per il 2003 sarebbe definitiva e accertata nella
specifica giurisdizione amministrativa con conteggio del 4 marzo 2010.
Come
indicato nell’insinuazione di credito, contro le decisioni di tassazione di PI
1 per il 2004, 2005 e 2006 è pendente reclamo. Le imposte per il 2007, 2008,
2009 e 2010 sarebbero state quantificate in via provvisoria sulla base della
decisione di tassazione per il 2006. L’osservante, dopo l’acquisizione di
ulteriore documentazione, ha proceduto a riconsiderare l’ammontare delle
ipoteche legali riferite a questi anni fiscali nel seguente modo:
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 600.75
Imposta
cantonale 2005 1'094.80
Imposta
cantonale 2006 684.25
Imposta
cantonale 2007 684.25
Imposta
cantonale 2008 547.40
Imposta
cantonale 2009 821.10
Imposta
cantonale 2010 821.10
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 557.10
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 304.75
Imposta
cantonale 2005 555.35
Imposta
cantonale 2006 347.10
Imposta
cantonale 2007 347.10
Imposta
cantonale 2008 277.70
Imposta
cantonale 2009 416.50
Imposta
cantonale 2010 416.50
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 282.55
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 252.50
Imposta
cantonale 2005 460.15
Imposta
cantonale 2006 287.60
Imposta
cantonale 2007 287.60
Imposta
cantonale 2008 230.10
Imposta
cantonale 2009 345.10
Imposta
cantonale 2010 345.10
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 234.15
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 43.55
Imposta
cantonale 2005 79.35
Imposta
cantonale 2006 49.60
Imposta
cantonale 2007 49.60
Imposta
cantonale 2008 39.65
Imposta
cantonale 2009 59.50
Imposta
cantonale 2010 59.50
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 40.40
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 43.55
Imposta
cantonale 2005 79.35
Imposta
cantonale 2006 49.60
Imposta
cantonale 2007 49.60
Imposta
cantonale 2008 39.65
Imposta
cantonale 2009 59.50
Imposta
cantonale 2010 59.50
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 40.40
Per
gli anni dal 2004 al 2010 l’osservante evidenzia di far ora valere unicamente
l’imposta immobiliare oltre agli interessi di ritardo.
In
merito alle imposte cantonali 2010 lo __________ rileva che le stesse per 2/3
non saranno scadute al momento dell’incanto, perché la seconda e la terza rata
d’acconto scadranno solo il 1° luglio risp. il 1° settembre 2010. Per questo
motivo l’ipoteca legale relativa all’imposta cantonale 2010 di complessivi fr.
1'701.70 dovrebbe essere ammessa nell’elenco oneri limitatamente a fr. 567.25 e
la differenza di fr. 1'134.45 dovrebbe essere iscritta nelle condizioni d’asta,
atteso che per l’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF i crediti assistiti da ipoteca
legale non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco
oneri dovrebbero figurare nelle condizioni d’asta.
G. Delle
osservazioni 1° aprile 2010 del PI 3 e 6 aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia
nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione
del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili,
in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si
opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
2.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).
Se
la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere
avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40
RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza
decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,
p. 236/237).
L’art.
39.
cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,
l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle
formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF
112.
III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/
Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31
ad art. 138).
4.
L’ufficio esecuzione non può
rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro
fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere
di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto
limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente
notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un
onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da
ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale
che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).
Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio
a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45
i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare
l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,
ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra,
cons. 2; STF 30 giugno 1999
[2P.356-358/1998]).
5.
L’art.
836.
CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od
altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di
fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la
garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel
registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo
contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con
iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).
Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore
dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo
per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n.
2380d e rif.).
6.
L’art.
183.
LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro
fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo
Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il
pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione
particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e
prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).
Per
l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che
hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836
CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato
della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo
183.
LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,
per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).
L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della
tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente
all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).
6.1
Per
l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla
fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo
incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio
dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in
seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al
riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali più
vecchie [2000/2004]), non giustificano una deroga al principio secondo cui in
caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere
l’importo notificato, riservata la facoltà per i creditori di
contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.
7.
Il
beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i
tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che
sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale
non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta
relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.
8.
Imposte immobiliari comunali e cantonali
La
stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare
comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.
LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche
conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è
l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione –
essa viene calcolata, cfr. Pedroli,
L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT
1995.
I 535 ad 4.4; Allidi,
L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione
speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio
1998.
[15.96.164], cons. 4).
8.1
Con
le osservazioni lo __________, in parziale adesione al gravame, ha postulato la
riduzione dei crediti per le imposte cantonali dal 2004 al 2010 iscritti nell’elenco
degli oneri, facendo valere ora unicamente l’imposta immobiliare. È di tutta
evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di
questa parziale acquiescenza del creditore, ordinando una corrispondente
rettifica dell’elenco oneri, atteso che le pretese meglio precisate nelle
osservazioni appaiono d’acchito e con riserva di diverso avviso da parte del
giudice di merito, garantite da ipoteca legale. Pure i crediti per le imposte
cantonali dal 2000 al 2002, dovuti dalla precedente proprietaria __________ SA,
sono da ritenere a prima vista garantiti da ipoteca legale in quanto tali
tributi, come emerge dal raffronto delle imposte immobiliari notificate dal
Cantone con le osservazioni per il periodo dal 2004 al 2010, sono dovuti a
titolo di imposte immobiliari. Il fatto poi che debitrice dell’imposta non
risulta essere l’escussa ma la precedente proprietaria dei fondi è irrilevante,
atteso che l’ipoteca che garantisce il pagamento delle imposte che hanno una
relazione particolare con l’immobile nasce in modo totalmente indipendente da
ogni trasferimento della proprietà immobiliare. Rimane riservata un’eventuale
contestazione di RA 1 ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (per rinvio dell’art.
156.
cpv. 1 LEF), in particolare sulla questione dell’importo.
8.2
I
crediti del PI 3 iscritti nell’elenco oneri quali “Imposta immobiliare” dal 2000
al 2010 sono da ritenere, a prima vista e con riserva di diverso avviso da
parte del giudice di merito, garantiti in principio da ipoteca legale.
Sennonchè con ricorso di data 17 marzo 2010 (inc. n. 15.2010.44) la debitrice RI 1 ha prodotto lo scritto 16 settembre 2002, con il quale il rappresentante del
Comune comunicava che le imposte scoperte e garantite da ipoteca legale
gravante le PPP n. __________ RFD di __________ dovute da __________,
proprietaria di queste particelle sino al 21 giugno 2002, assommavano a fr.
15'993.10 interessi compresi e le copie delle ricevute postali attestanti
l’avvenuto pagamento di questo importo. Ne consegue che i crediti per le
imposte immobiliari comunali dal 2000 al 2002 e riferiti alle PPP n. __________
ora di proprietà di RI 1 devono essere depennati dall’elenco oneri. Anche
relativamente ai rimanenti crediti del Comune iscritti nell’elenco oneri e
riferiti alle imposte immobiliari comunali rimane evidentemente riservata
un’eventuale contestazione di RI 1 ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
8.3
Il
credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere
l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des
Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).
8.3.1
La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità
di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),
è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte
cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,
con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è
applicabile l’art. 240 LT.
8.3.2
Per
l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi
d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010 (RL 10.2.2.1,
pubblicato in BU 2009, 535), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta
dovuta per l’anno fiscale 2010 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono
prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo
presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo
capoverso della medesima norma, i termini di scadenza delle tre rate d’acconto
sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2010. Anche in caso di
tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per
legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il maturare
di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).
8.3.3
Nel
caso di specie l’incanto è previsto per il 27 maggio 2010. A questa data solo la prima rata dell’imposta per l’anno fiscale 2010 era scaduta.
8.3.4
Per
l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss.
LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno
a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti
da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti
nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte
fondiarie".
Questa
norma riguarda solo i crediti sorti prima dell’asta ma non ancora esigibili a
tale data. L’imposta immobiliare cantonale e comunale delle persone giuridiche
nasce all’inizio dell’anno civile per il solo fatto che il contribuente è
proprietario dell’immobile tassato e non è commisurata alla durata
dell’assoggettamento (art. 95, 274 cpv. 1 lett. c, 275 LT). La sua esigibilità
è comunque determinata in base al Decreto esecutivo concernente la riscossione
e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010. Ne consegue
che solo la prima rata delle imposte immobiliari cantonali e comunali 2010 sarà
scaduta alla data prevista per l’incanto e quindi solo la stessa deve essere
iscritta nell’elenco oneri. La differenza dell’imposta immobiliare 2010 dovrà
quindi essere aggiunta all’importo di fr. 20'000.--, computato per le spese di
trapasso, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta (cfr. anche cifra
8b).
8.4
A
scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte
immobiliari sono fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è
d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta,
indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si
realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne
subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento
(cfr. Pedroli, op. cit., p. 545
ad 10.1, con rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.3.2), il credito
fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso,
trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il
conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge
va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253
cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p.
545.
s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco
oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del
resto, gli altri creditori, in particolare RA 1, hanno sempre la facoltà, nel
termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne
l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli
art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera),
l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140
cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op. cit., n.
114.
e 123 ad art. 140; Gilliéron,
op. cit., n. 129 ad art. 140).
9.
Imposte
sul reddito e sulla sostanza immobiliari
La
dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF
122.
I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo
1988, p. 43 ad 3.3; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 292 ad
1; Oberson, Droit fiscal suisse,
Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier,
Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la
fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il rapporto speciale
che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il legislatore cantonale
possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca
legale, è sufficiente quando l’imposta considerata, indipendentemente dal suo
carattere generale o speciale, ha il suo fondamento nella proprietà
dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare l’importo che
si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.
L’imposta
sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può
essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile
(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese
di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla
sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).
9.1
Nel
caso di specie i crediti per le imposte cantonali per il 2003 (importi varianti
per le varie PPP tra fr. 77.55 e fr. 1'069.75) e i crediti per le imposte comunali
per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 insinuati dal PI 3 (importi
annui varianti per le varie PPP tra fr. 157.35 e fr. 4’’825), appaiono a prima
vista, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva
di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale,
siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e
252.
cpv. 1 LT.
Appare
infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e
comunali con il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto
d'esecuzione.
Indipendentemente
dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, debiti del
resto che in raffronto al volore di stima peritale dei fondi non possono essere
ritenuti rilevanti, questi crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati
notificati, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia
valida senza iscrizione a registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale
contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e
alla loro esigibilità.
9.2
Le
considerazioni esposte in precedenza a proposito dell’esigibilità dell’imposta
immobiliare 2010 valgono mutatis mutandis per le imposte comunali sul reddito e
la sostanza immobiliari, salvo su un punto: le imposte sul reddito e sulla
sostanza nascono in proporzione al decorso del periodo fiscale e non all’inizio
di quest’ultimo, ciò che risulta dal fatto che esse vanno prelevate pro rata
temporis in caso di fine di assoggettamento o di tassazione provvisoria. Per
questo motivo quindi possono rimanere iscritti nell’elenco oneri solo gli
importi riferiti alla prima rata di acconto dell’imposta comunale,
corrispondenti al 33.33% degli importi notificati dal Comune per il 2010, e che
copre quindi un periodo di assoggettamento di quattro mesi. La differenza deve
invece essere depennata dallo stesso elenco oneri. In considerazione che l’asta
del fondo è prevista per il 27 maggio 2010 e che quanto dovuto al Comune per i
primi quattro mesi dell’anno è stato iscritto nell’elenco oneri, all’importo di
fr. 20'000.--, computato per le spese di trapasso, figurante alla cifra 10
delle condizioni d’asta, dovrà essere aggiunto unicamente l’importo
corrispondente alle imposte comunali dovute per il periodo di 27 giorni
decorrente dal 1° maggio al 27 maggio 2010.
10.
Contributi
di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione
(LALIA)
Nell’elenco
oneri sono iscritti a favore del PI 3 crediti a titolo di contributi di
costruzione.
La
Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque
dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art.
107.
cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per
l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una
ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per
il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente
ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel
Registro fondiario”.
Ora
i crediti a favore del PI 3 per i contributi di costruzione risultano iscritti
nel registro fondiario, motivo per il quale l’CO 1 ha operato correttamente iscrivendo nell’elenco oneri gli importi notificati dal Comune.
11.
Riassumendo
vanno quindi stralciati dall’elenco oneri sub. A n. 2 i crediti iscritti a
favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________ e vanno rettificati:
11.1
sub
A n.1 i crediti iscritti a favore dello __________, PI 2, relativi alle imposte
cantonali per gli anni dal 2004 al 2009 e agli interessi aggiornati al 27
maggio 2010, come richiesto dallo __________ con le osservazioni (cfr. consid.
F),
11.2
sub
A n.1 i crediti iscritti a favore dello __________, PI 2, relativi alle imposte
cantonali per il 2010, con riduzione al 33% degli importi attualmente iscritti,
11.3
sub
A n.2 i crediti iscritti a favore del PI 3 relativi all’imposta sull’utile 2010
e all’imposta immobiliare 2010, con riduzione al 33% degli importi attualmente
iscritti.
12.
Ne
consegue che, nei limiti indicati, il ricorso è parzialmente accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dopo
la presentazione dei ricorsi contro l’elenco oneri l’Ufficio ha annullato
l’asta prevista per il 27 maggio 2010 (FUCT n. __________/2010 del __________ __________
2010). Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è oggetto di
contestazione e l'incanto del fondo in esecuzione è rinviato, per ragioni di
economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente
contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo
tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effettiva dell'incanto ma
pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data
prevista per la vendita in assenza di impugnativa. A seguito quindi della
fissazione di una nuova asta dopo l’emanazione della presente sentenza, si
dovrà tenere anche conto di quei crediti che sorgeranno fino alla data della
nuova asta, riportandoli al punto 10 delle condizioni di asta, in più di fr.
20'000.-- computati quali spese di trapasso. In altre parole, si dovrà esigere
dall’aggiudicatario il pagamento a contanti – in più del prezzo di
aggiudicazione – di dette imposte limitatamente al periodo intercorrente tra il
27.
maggio 2010 e la data della nuova asta.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv.
1.
e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274
cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 107 cpv. 2, 110 LALIA; art. 1
cpv. 1 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle
imposte cantonali valevole per il 2010; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
1.2
Di
conseguenza vanno stralciati dall’elenco oneri sub. A n. 2 i crediti iscritti a
favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________ mentre le poste seguenti sub A alla voce ipoteche legali
dell’elenco oneri relativo alle PPP n. __________ del fondo base part. n. __________
RFD di __________, vengono così modificate, con contestuale conseguente
rettifica dell'importo totale:
1.
PI
2, __________, rif. __________
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 600.75
Imposta
cantonale 2005 1'094.80
Imposta
cantonale 2006 684.25
Imposta
cantonale 2007 684.25
Imposta
cantonale 2008 547.40
Imposta
cantonale 2009 821.10
Imposta
cantonale 2010 273.70
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 557.10
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 304.75
Imposta
cantonale 2005 555.35
Imposta
cantonale 2006 347.10
Imposta
cantonale 2007 347.10
Imposta
cantonale 2008 277.70
Imposta
cantonale 2009 416.50
Imposta
cantonale 2010 138.80
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 417.90
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 252.50
Imposta
cantonale 2005 460.15
Imposta
cantonale 2006 287.60
Imposta
cantonale 2007 287.60
Imposta
cantonale 2008 230.10
Imposta
cantonale 2009 345.10
Imposta
cantonale 2010 115.00
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 234.15
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 43.55
Imposta
cantonale 2005 79.35
Imposta
cantonale 2006 49.60
Imposta
cantonale 2007 49.60
Imposta
cantonale 2008 39.65
Imposta
cantonale 2009 59.50
Imposta
cantonale 2010 19.85
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 40.40
PPP
__________
Imposta
cantonale 2004 43.55
Imposta
cantonale 2005 79.35
Imposta
cantonale 2006 49.60
Imposta
cantonale 2007 49.60
Imposta
cantonale 2008 39.65
Imposta
cantonale 2009 59.50
Imposta
cantonale 2010 19.85
Interessi
aggiornati al 27.05.2010 40.40
2.
PI
3.
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2010 1'454.10
Imposta
immobiliare 2010 189.05
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2010 734.20
Imposta
immobiliare 2010 189.05
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2010 608.35
Imposta
immobiliare 2010 189.05
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2010 104.90
Imposta
immobiliare 2010 19.85
PPP
__________
Imposta
sull’utile 2010 104.90
Imposta
immobiliare 2010 19.85
1.3
Le
altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.
2.
E’
fatto ordine all’CO 1 di determinarsi come ai considerandi n. 8.3.4, 9.2 e 12 di
questa sentenza aggiungendo alla cifra 10 delle condizioni d’asta i crediti per
imposte cantonali e comunali non scaduti alla data prevista per l’asta.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione a:
-
RA 1, __________;
-
PI 1, __________;
-
PI 2, __________;
-
PI 3, __________.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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