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Decisione

15.2010.43

Contenuti e contestazione dell'elenco oneri. Ipoteca legale per le imposte cantonali e comunali e per contributi di canalizzazione

30 aprile 2010Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con PE n. __________ in via di realizzazione di un pegno immobiliare

RA 1 procede contro PI 1 per l’incasso di complessivi fr. 650'430.95 oltre

accessori. La procedente ha indicato quale oggetto del diritto di pegno le PPP

n. __________ del fondo base part. n. __________ RFD di __________.

L’opposizione

di PI 1 è stata rigettata con pronunciato 8 aprile 2009 dal Pretore __________ __________.

B. Il 26 maggio 2009 RA 1 ha chiesto la realizzazione del pegno. Il

28 maggio 2009 l’CO 1 ha dato comunicazione all’escussa della domanda di

realizzazione.

C. Con

avviso d‘incanto unico datato 25 gennaio 2010, pubblicato sul FUC del __________

2010 l’Ufficio ha fissato il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari __________

__________ 2010, il deposito delle condizioni d’asta e dell’elenco oneri dal __________

__________ 2010 e l’incanto delle PPP n__________ del fondo base part. n. __________

RFD di __________ per il 27 maggio 2010.

D. Il

15 marzo 2010 l’CO 1 ha allestito l’elenco oneri riferito alle menzionate

particelle, indicando sub A alla voce ipoteche legali, i seguenti crediti:

1. Ufficio

esazione e condoni, Bellinzona, rif. __________

PPP

__________

Imposta

cantonale 2003 1'069.75

Imposta

cantonale 2004 2'772.05

Imposta

cantonale 2005 5'920.00

Imposta

cantonale 2006 5'268.15

Imposta

cantonale 2007 5'268.15

Imposta

cantonale 2008 4'890.05

Imposta

cantonale 2009 5'163.75

Imposta

cantonale 2010 5'163.75

interessi

aggiornati al 27.05.2010 2'064.85

__________

SA, __________

rif.

__________

Imposta

cantonale 2000 644.30

Imposta

cantonale 2001 644.30

Imposta

cantonale 2002 644.30

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 520.95

PPP

__________

Imposta

cantonale 2003 542.65

Imposta

cantonale 2004 1'406.15

Imposta

cantonale 2005 3'002.90

Imposta

cantonale 2006 2'672.30

Imposta

cantonale 2007 2'672.30

Imposta

cantonale 2008 2'480.50

Imposta

cantonale 2009 2'619.30

Imposta

cantonale 2010 2'619.30

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 1'047.35

__________

SA, __________

rif.

__________

Imposta

cantonale 2000 304.75

Imposta

cantonale 2001 304.75

Imposta

cantonale 2002 304.75

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 283.35

PPP

__________

Imposta

cantonale 2003 449.60

Imposta

cantonale 2004 1'165.10

Imposta

cantonale 2005 2'488.15

Imposta

cantonale 2006 2'214.20

Imposta

cantonale 2007 2'214.20

Imposta

cantonale 2008 2'055.30

Imposta

cantonale 2009 2'170.30

Imposta

cantonale 2010 2'170.30

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 867.85

__________

SA, __________

rif.

__________

Imposta

cantonale 2000 252.50

Imposta

cantonale 2001 252.50

Imposta

cantonale 2002 252.50

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 226.75

PPP

__________

Imposta

cantonale 2003 77.55

Imposta

cantonale 2004 200.90

Imposta

cantonale 2005 429.00

Imposta

cantonale 2006 381.75

Imposta

cantonale 2007 381.75

Imposta

cantonale 2008 354.35

Imposta

cantonale 2009 374.20

Imposta

cantonale 2010 374.20

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 149.65

PPP

__________

Imposta

cantonale 2003 77.55

Imposta

cantonale 2004 200.90

Imposta

cantonale 2005 429.00

Imposta

cantonale 2006 381.75

Imposta

cantonale 2007 381.75

Imposta

cantonale 2008 354.35

Imposta

cantonale 2009 374.20

Imposta

cantonale 2010 374.20

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 149.65

2.

Comune di __________

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 2'171.30

Imposta

sull’utile 2005 4'825.20

Imposta

sull’utile 2006 4'583.90

Imposta

sull’utile 2007 4'583.90

Imposta

sull’utile 2008 4'342.65

Imposta

sull’utile 2009 4'342.65

Imposta

sull’utile 2010 4'362.65

Imposta

immobiliare 2000 322.15

Imposta

immobiliare 2001 322.15

Imposta

immobiliare 2002 322.15

Imposta

immobiliare 2003 322.15

Imposta

immobiliare 2004 622.50

Imposta

immobiliare 2005 567.25

Imposta

immobiliare 2006 567.25

Imposta

immobiliare 2007 567.25

Imposta

immobiliare 2008 567.25

Imposta

immobiliare 2009 567.25

Imposta

immobiliare 2010 567.25

Contributi

costruzione 10'471.15

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 1'101.40

Imposta

sull’utile 2005 2'447.55

Imposta

sull’utile 2006 2'325.20

Imposta

sull’utile 2007 2'325.20

Imposta

sull’utile 2008 2'202.80

Imposta

sull’utile 2009 2'202.80

Imposta

sull’utile 2010 2'202.80

Imposta

immobiliare 2000 152.35

Imposta

immobiliare 2001 152.35

Imposta

immobiliare 2002 152.35

Imposta

immobiliare 2003 152.35

Imposta

immobiliare 2004 622.50

Imposta

immobiliare 2005 567.25

Imposta

immobiliare 2006 567.25

Imposta

immobiliare 2007 567.25

Imposta

immobiliare 2008 567.25

Imposta

immobiliare 2009 567.25

Imposta

immobiliare 2010 567.25

Contributi

costruzione 5'311.65

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 912.60

Imposta

sull’utile 2005 2'028.00

Imposta

sull’utile 2006 1'926.60

Imposta

sull’utile 2007 1'926.60

Imposta

sull’utile 2008 1'825.20

Imposta

sull’utile 2009 1'825.20

Imposta

sull’utile 2010 1'825.20

Imposta

immobiliare 2000 152.35

Imposta

immobiliare 2001 152.35

Imposta

immobiliare 2002 152.35

Imposta

immobiliare 2003 152.35

Imposta

immobiliare 2004 622.50

Imposta

immobiliare 2005 567.25

Imposta

immobiliare 2006 567.25

Imposta

immobiliare 2007 567.25

Imposta

immobiliare 2008 567.25

Imposta

immobiliare 2009 567.25

Imposta

immobiliare 2010 567.25

Contributi

costruzione 4'400.90

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 157.35

Imposta

sull’utile 2005 349.65

Imposta

sull’utile 2006 332.15

Imposta

sull’utile 2007 332.15

Imposta

sull’utile 2008 314.70

Imposta

sull’utile 2009 314.70

Imposta

sull’utile 2010 314.70

Imposta

immobiliare 2000 322.15

Imposta

immobiliare 2001 322.15

Imposta

immobiliare 2002 322.15

Imposta

immobiliare 2003 322.15

Imposta

immobiliare 2004 43.55

Imposta

immobiliare 2005 79.35

Imposta

immobiliare 2006 49.60

Imposta

immobiliare 2007 49.60

Imposta

immobiliare 2008 39.65

Imposta

immobiliare 2009 59.50

Imposta

immobiliare 2010 59.50

Contributi

costruzione 758.65

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2004 157.35

Imposta

sull’utile 2005 349.65

Imposta

sull’utile 2006 332.15

Imposta

sull’utile 2007 332.15

Imposta

sull’utile 2008 314.70

Imposta

sull’utile 2009 314.70

Imposta

sull’utile 2010 314.70

Imposta

immobiliare 2000 322.15

Imposta

immobiliare 2001 322.15

Imposta

immobiliare 2002 322.15

Imposta

immobiliare 2003 322.15

Imposta

immobiliare 2004 43.55

Imposta

immobiliare 2005 79.35

Imposta

immobiliare 2006 49.60

Imposta

immobiliare 2007 49.60

Imposta

immobiliare 2008 39.65

Imposta

immobiliare 2009 59.50

Imposta

immobiliare 2010 59.50

Contributi

costruzione 758.65

E. Con ricorso 16 marzo 2010 RA 1 si aggrava contro l’elenco oneri,

contestando l’esistenza di tutti i crediti iscritti a favore dello __________ e

del PI 3. Questo perché tali imposte non risulterebbero avere alcuna pertinenza

con gli immobili e pertanto non potrebbero essere garantiti da ipoteca legale.

Inoltre i creditori non avrebbero prodotto alcun documento giustificativo, in

particolare le notifiche di tassazione cresciute in giudicato, atto a

comprovare le proprie pretese. A mente della ricorrente gli immobili di

proprietà di PI 1 non potrebbero garantire i crediti d’imposta dovuti dalla __________

SA, che è persona giuridica distinta da PI 1. Per l’art. 194 LT il diritto di

tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale: per questo

motivo le imposte per gli anni dal 2000 al 2004 non dovrebbero in ogni caso

figurare nell’elenco oneri. Per l’art. 252 LT poi l’ipoteca legale può essere

riconosciuta solo per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato

della decisione di tassazione e decadrebbe se entro questo termine non è stato

notificato il relativo conteggio conformemente all’art. 253 LT.

F. Con

osservazioni 26 marzo 2010 lo __________ evidenzia che le pretese erariali iscritte

nell’elenco oneri e riferite alle imposte dovute da __________ SA e che vede PI

1 rispondere quale terza proprietaria del pegno sarebbero definitive e si

basano sui conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale del 14 febbraio

2005 (imposta cantonale 2000), 13 maggio 2005 (imposte cantonali 2001 e 2002).

Pure l’imposta dovuta da PI 1 per il 2003 sarebbe definitiva e accertata nella

specifica giurisdizione amministrativa con conteggio del 4 marzo 2010.

Come

indicato nell’insinuazione di credito, contro le decisioni di tassazione di PI

1 per il 2004, 2005 e 2006 è pendente reclamo. Le imposte per il 2007, 2008,

2009 e 2010 sarebbero state quantificate in via provvisoria sulla base della

decisione di tassazione per il 2006. L’osservante, dopo l’acquisizione di

ulteriore documentazione, ha proceduto a riconsiderare l’ammontare delle

ipoteche legali riferite a questi anni fiscali nel seguente modo:

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 600.75

Imposta

cantonale 2005 1'094.80

Imposta

cantonale 2006 684.25

Imposta

cantonale 2007 684.25

Imposta

cantonale 2008 547.40

Imposta

cantonale 2009 821.10

Imposta

cantonale 2010 821.10

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 557.10

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 304.75

Imposta

cantonale 2005 555.35

Imposta

cantonale 2006 347.10

Imposta

cantonale 2007 347.10

Imposta

cantonale 2008 277.70

Imposta

cantonale 2009 416.50

Imposta

cantonale 2010 416.50

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 282.55

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 252.50

Imposta

cantonale 2005 460.15

Imposta

cantonale 2006 287.60

Imposta

cantonale 2007 287.60

Imposta

cantonale 2008 230.10

Imposta

cantonale 2009 345.10

Imposta

cantonale 2010 345.10

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 234.15

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 43.55

Imposta

cantonale 2005 79.35

Imposta

cantonale 2006 49.60

Imposta

cantonale 2007 49.60

Imposta

cantonale 2008 39.65

Imposta

cantonale 2009 59.50

Imposta

cantonale 2010 59.50

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 40.40

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 43.55

Imposta

cantonale 2005 79.35

Imposta

cantonale 2006 49.60

Imposta

cantonale 2007 49.60

Imposta

cantonale 2008 39.65

Imposta

cantonale 2009 59.50

Imposta

cantonale 2010 59.50

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 40.40

Per

gli anni dal 2004 al 2010 l’osservante evidenzia di far ora valere unicamente

l’imposta immobiliare oltre agli interessi di ritardo.

In

merito alle imposte cantonali 2010 lo __________ rileva che le stesse per 2/3

non saranno scadute al momento dell’incanto, perché la seconda e la terza rata

d’acconto scadranno solo il 1° luglio risp. il 1° settembre 2010. Per questo

motivo l’ipoteca legale relativa all’imposta cantonale 2010 di complessivi fr.

1'701.70 dovrebbe essere ammessa nell’elenco oneri limitatamente a fr. 567.25 e

la differenza di fr. 1'134.45 dovrebbe essere iscritta nelle condizioni d’asta,

atteso che per l’art. 49 cpv. 1 lett. b RFF i crediti assistiti da ipoteca

legale non scaduti al momento dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco

oneri dovrebbero figurare nelle condizioni d’asta.

G. Delle

osservazioni 1° aprile 2010 del PI 3 e 6 aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Sia

nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via di realizzazione

del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF) tornano applicabili,

in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si

opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima

proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui

di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione

del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).

2.

Per

l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle

insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri

gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con

l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2

LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese

ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in

corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF).

Se

la contestazione verte su un diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere

avviata la procedura di appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40

RFF. Se la contesa concerne unicamente aspetti procedurali la competenza

decisionale spetta non al giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn/Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 2003, § 28 n. 39,

p. 236/237).

L’art.

39.

cpv. 1 primo periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione,

l’ufficio procede a norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle

formalità dell’art. 106 LEF (cfr. DTF

112.

III 111).

3.

Scopo

dell’allestimento e della comunicazione di un elenco oneri di un determinato

fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva

l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Häusermann/Stöckli/

Feuz, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 31

ad art. 138).

4.

L’ufficio esecuzione non può

rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro

fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né

contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere

di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto

limitato: l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente

notificata può essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un

onere reale per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da

ipoteca legale, soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale

che li ponga al beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF).

Dubbi sull’esistenza o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio

a respingerne l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45

i.f. ad art. 140). Rimane riservata la facoltà per i creditori di contestare

l’elenco oneri presso il giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF,

ossia il giudice civile, ancorché si tratti di crediti fiscali (cfr. II CCA 9 settembre 1998 citata sopra,

cons. 2; STF 30 giugno 1999

[2P.356-358/1998]).

5.

L’art.

836.

CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od

altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di

fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la

garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel

registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo

contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con

iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht).

Nel primo caso un’eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore

dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo

per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Steinauer, Les droits réels, vol. III, 2. ed., Berna 1996, n.

2380d e rif.).

6.

L’art.

183.

LAC riconosce al cpv. 1 n. 1, senza obbligo d’iscrizione nel registro

fondiario, il beneficio dell’ipoteca legale conformemente all’art. 836 CC “allo

Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il

pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione

particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e

prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC).

Per

l’art. 252 LT, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che

hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente all’articolo 836

CC, è riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla crescita in giudicato

della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo l’articolo

183.

LAC (cpv. 1). Essa è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e,

per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2).

L’ipoteca legale decade se, entro cinque anni dalla crescita in giudicato della

tassazione a cui si riferisce, non è notificato il conteggio conformemente

all’articolo 253 LT (art. 252 cpv. 3 LT).

6.1

Per

l’art. 193 cpv. 1 LT il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla

fine del periodo fiscale a cui si riferisce. In considerazione del tempo

incerto che può trascorrere affinché il credito fiscale al beneficio

dell’ipoteca legale sia determinato con decisione cresciuta in giudicato e, in

seguito, definitivamente decaduto, anche eventuali dubbi dell’Ufficio al

riguardo (segnatamente per quanto riguarda le imposte cantonali e comunali più

vecchie [2000/2004]), non giustificano una deroga al principio secondo cui in

caso di dubbi sull’esistenza del credito, l’Ufficio deve comunque iscrivere

l’importo notificato, riservata la facoltà per i creditori di

contestare l’elenco oneri presso il giudice competente.

7.

Il

beneficio dell’ipoteca legale diretta non è dato indistintamente per tutti i

tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che

sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale

non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta

relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito.

8.

Imposte immobiliari comunali e cantonali

La

stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare

comunale delle persone fisiche e giuridiche conformemente all’art. 291 e segg.

LT – come pure per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche

conformemente all’art. 95 e segg. LT poiché oggetto di questo tipo d’imposta è

l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima – senza alcuna deduzione –

essa viene calcolata, cfr. Pedroli,

L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in RDAT

1995.

I 535 ad 4.4; Allidi,

L’ipoteca legale del fisco, in: Lezioni di diritto fiscale svizzero, edizione

speciale della RDAT, Bellinzona 1999, p. 329 (cfr. CEF 8 gennaio 1998 [15.1996.123], cons. 3b; 30 gennaio

1998.

[15.96.164], cons. 4).

8.1

Con

le osservazioni lo __________, in parziale adesione al gravame, ha postulato la

riduzione dei crediti per le imposte cantonali dal 2004 al 2010 iscritti nell’elenco

degli oneri, facendo valere ora unicamente l’imposta immobiliare. È di tutta

evidenza che, a prescindere dalla fondatezza del gravame, si terrà conto di

questa parziale acquiescenza del creditore, ordinando una corrispondente

rettifica dell’elenco oneri, atteso che le pretese meglio precisate nelle

osservazioni appaiono d’acchito e con riserva di diverso avviso da parte del

giudice di merito, garantite da ipoteca legale. Pure i crediti per le imposte

cantonali dal 2000 al 2002, dovuti dalla precedente proprietaria __________ SA,

sono da ritenere a prima vista garantiti da ipoteca legale in quanto tali

tributi, come emerge dal raffronto delle imposte immobiliari notificate dal

Cantone con le osservazioni per il periodo dal 2004 al 2010, sono dovuti a

titolo di imposte immobiliari. Il fatto poi che debitrice dell’imposta non

risulta essere l’escussa ma la precedente proprietaria dei fondi è irrilevante,

atteso che l’ipoteca che garantisce il pagamento delle imposte che hanno una

relazione particolare con l’immobile nasce in modo totalmente indipendente da

ogni trasferimento della proprietà immobiliare. Rimane riservata un’eventuale

contestazione di RA 1 ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF (per rinvio dell’art.

156.

cpv. 1 LEF), in particolare sulla questione dell’importo.

8.2

I

crediti del PI 3 iscritti nell’elenco oneri quali “Imposta immobiliare” dal 2000

al 2010 sono da ritenere, a prima vista e con riserva di diverso avviso da

parte del giudice di merito, garantiti in principio da ipoteca legale.

Sennonchè con ricorso di data 17 marzo 2010 (inc. n. 15.2010.44) la debitrice RI 1 ha prodotto lo scritto 16 settembre 2002, con il quale il rappresentante del

Comune comunicava che le imposte scoperte e garantite da ipoteca legale

gravante le PPP n. __________ RFD di __________ dovute da __________,

proprietaria di queste particelle sino al 21 giugno 2002, assommavano a fr.

15'993.10 interessi compresi e le copie delle ricevute postali attestanti

l’avvenuto pagamento di questo importo. Ne consegue che i crediti per le

imposte immobiliari comunali dal 2000 al 2002 e riferiti alle PPP n. __________

ora di proprietà di RI 1 devono essere depennati dall’elenco oneri. Anche

relativamente ai rimanenti crediti del Comune iscritti nell’elenco oneri e

riferiti alle imposte immobiliari comunali rimane evidentemente riservata

un’eventuale contestazione di RI 1 ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.

8.3

Il

credito d'imposta è esigibile nel momento in cui il creditore può richiedere

l'adempimento della pretesa fiscale già sorta e il debitore deve pagare (Blumenstein/Locher, System des

Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 280-281).

8.3.1

La scadenza delle imposte periodiche dirette, per evitare disparità

di trattamento dovute a differimenti nel tempo dell'esigibilità (cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 281),

è fissata nel Cantone Ticino per tutti allo stesso modo per le imposte

cantonali come all'art. 240 LT e per le imposte comunali come all'art. 297 LT,

con la precisazione che per queste ultime in mancanza di norme particolari è

applicabile l’art. 240 LT.

8.3.2

Per

l’art. 1 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi

d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010 (RL 10.2.2.1,

pubblicato in BU 2009, 535), la riscossione dell’imposta ordinaria diretta

dovuta per l’anno fiscale 2010 ha luogo in quattro rate di cui tre vengono

prelevate a titolo di acconto e sono calcolate sulla base dell’importo

presumibilmente dovuto o in base all’ultima tassazione. Giusta il terzo

capoverso della medesima norma, i termini di scadenza delle tre rate d’acconto

sono fissati al 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre 2010. Anche in caso di

tassazione provvisoria (ossia non cresciuta in giudicato), si ha quindi, per

legge, comunque esigibilità che determina – in caso di non pagamento – il maturare

di interessi di ritardo (Verspätungszins, cfr. Blumenstein/Locher, op. cit., p. 278).

8.3.3

Nel

caso di specie l’incanto è previsto per il 27 maggio 2010. A questa data solo la prima rata dell’imposta per l’anno fiscale 2010 era scaduta.

8.3.4

Per

l'art. 49 cpv. 1 lett. b) RFF, pure applicabile all'esecuzione ex art. 151 ss.

LEF per il rinvio dell'art. 102 RFF, "le condizioni di vendita metteranno

a carico dell'aggiudicatario, senza imputazione sul prezzo, i crediti assistiti

da ipoteca legale non scaduti al momento dell'incanto e quindi non iscritti

nell'elenco oneri (art. 836 CC), tra cui anche le "imposte

fondiarie".

Questa

norma riguarda solo i crediti sorti prima dell’asta ma non ancora esigibili a

tale data. L’imposta immobiliare cantonale e comunale delle persone giuridiche

nasce all’inizio dell’anno civile per il solo fatto che il contribuente è

proprietario dell’immobile tassato e non è commisurata alla durata

dell’assoggettamento (art. 95, 274 cpv. 1 lett. c, 275 LT). La sua esigibilità

è comunque determinata in base al Decreto esecutivo concernente la riscossione

e i tassi d’interesse delle imposte cantonali valevole per il 2010. Ne consegue

che solo la prima rata delle imposte immobiliari cantonali e comunali 2010 sarà

scaduta alla data prevista per l’incanto e quindi solo la stessa deve essere

iscritta nell’elenco oneri. La differenza dell’imposta immobiliare 2010 dovrà

quindi essere aggiunta all’importo di fr. 20'000.--, computato per le spese di

trapasso, figurante alla cifra 10 delle condizioni d’asta (cfr. anche cifra

8b).

8.4

A

scanso di equivoci, occorre precisare che anche se parte delle imposte

immobiliari sono fondate su tassazioni provvisorie, tale circostanza non è

d’ostacolo alla loro iscrizione nell’elenco oneri. Infatti, l’imposta,

indipendentemente da qualsivoglia decisione fiscale, nasce allorché si

realizzano i presupposti oggettivi e soggettivi ai quali la legge fiscale ne

subordina il prelievo, e l’eventuale ipoteca legale sorge nello stesso momento

(cfr. Pedroli, op. cit., p. 545

ad 10.1, con rif.); come già menzionato (cfr. supra cons. 8.3.2), il credito

fiscale diventa esigibile al momento fissato dalla legge, che anch’esso,

trattandosi dell’imposta immobiliare, è indipendente dalla tassazione. Il

conteggio di cui all’art. 253 LT, a prescindere dal fatto che secondo la legge

va notificato solo al debitore e ad un eventuale terzo proprietario (art. 253

cpv. 2 LT e Pedroli, op. cit., p.

545.

s., ad 10.2), non è quindi un presupposto indispensabile per l’iscrizione nell’elenco

oneri del credito fiscale apparentemente garantito da ipoteca legale. Del

resto, gli altri creditori, in particolare RA 1, hanno sempre la facoltà, nel

termine di 10 giorni dall’intimazione dell’elenco oneri, di contestarne

l’esistenza (segnatamente per quanto concerne la questione della portata degli

art. 252-253 LT, che esula dal limitato potere di cognizione di questa Camera),

l’estensione e l’esigibilità mediante opposizione all’elenco oneri (art. 140

cpv. 2 LEF per rinvio dell’art. 156 cpv. 1 LEF; Amonn/Walther, op. cit., n. 34 ad § 28; Häusermann/Stöckli/ Feuz, op. cit., n.

114.

e 123 ad art. 140; Gilliéron,

op. cit., n. 129 ad art. 140).

9.

Imposte

sul reddito e sulla sostanza immobiliari

La

dottrina e la giurisprudenza (cfr. DTF

122.

I 355 ss., cons. 2; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, tesi Zurigo

1988, p. 43 ad 3.3; Blumenstein/Locher, op. cit., p. 292 ad

1; Oberson, Droit fiscal suisse,

Basilea 1998, n. 43 ad § 25; Rivier,

Droit fiscal suisse. L’imposition du revenu et de la

fortune, 2. ed., Losanna 1998, p. 231 ad 2) ammettono che il rapporto speciale

che deve esistere tra l’imposta e l’immobile perché il legislatore cantonale

possa validamente, ai sensi dell’art. 836 CC, conferire al fisco un’ipoteca

legale, è sufficiente quando l’imposta considerata, indipendentemente dal suo

carattere generale o speciale, ha il suo fondamento nella proprietà

dell’immobile. Per le imposte generali, occorre quindi separare l’importo che

si riferisce all’immobile dalla somma totale dell’imposta.

L’imposta

sul reddito delle persone fisiche o sugli utili delle persone giuridiche può

essere garantita da ipoteca legale solo per i redditi derivanti dall’immobile

(affitti, locazioni, valore locativo dedotti gli interessi passivi e le spese

di manutenzione); l’imposta sulla sostanza delle persone fisiche soltanto sulla

sostanza immobiliare, dedotti i debiti che ci si riferiscono (cfr. Pedroli, op. cit., p. 535 ad 4.4; Allidi, op. cit., p. 329 s.).

9.1

Nel

caso di specie i crediti per le imposte cantonali per il 2003 (importi varianti

per le varie PPP tra fr. 77.55 e fr. 1'069.75) e i crediti per le imposte comunali

per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 insinuati dal PI 3 (importi

annui varianti per le varie PPP tra fr. 157.35 e fr. 4’’825), appaiono a prima

vista, nei limiti di cognizione fissati dall'art. 36 cpv. 2 RFF, e con riserva

di diverso avviso da parte del giudice di merito, garantiti da ipoteca legale,

siccome compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e

252.

cpv. 1 LT.

Appare

infatti verosimile la stretta relazione particolare delle imposte cantonali e

comunali con il valore di stima peritale e ufficiale delle particelle oggetto

d'esecuzione.

Indipendentemente

dall'esistenza di debiti ipotecari che gravano i fondi in oggetto, debiti del

resto che in raffronto al volore di stima peritale dei fondi non possono essere

ritenuti rilevanti, questi crediti vanno pertanto ammessi, così come sono stati

notificati, al beneficio della garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia

valida senza iscrizione a registro fondiario. Rimane riservata un’eventuale

contestazione ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF in merito al loro importo e

alla loro esigibilità.

9.2

Le

considerazioni esposte in precedenza a proposito dell’esigibilità dell’imposta

immobiliare 2010 valgono mutatis mutandis per le imposte comunali sul reddito e

la sostanza immobiliari, salvo su un punto: le imposte sul reddito e sulla

sostanza nascono in proporzione al decorso del periodo fiscale e non all’inizio

di quest’ultimo, ciò che risulta dal fatto che esse vanno prelevate pro rata

temporis in caso di fine di assoggettamento o di tassazione provvisoria. Per

questo motivo quindi possono rimanere iscritti nell’elenco oneri solo gli

importi riferiti alla prima rata di acconto dell’imposta comunale,

corrispondenti al 33.33% degli importi notificati dal Comune per il 2010, e che

copre quindi un periodo di assoggettamento di quattro mesi. La differenza deve

invece essere depennata dallo stesso elenco oneri. In considerazione che l’asta

del fondo è prevista per il 27 maggio 2010 e che quanto dovuto al Comune per i

primi quattro mesi dell’anno è stato iscritto nell’elenco oneri, all’importo di

fr. 20'000.--, computato per le spese di trapasso, figurante alla cifra 10

delle condizioni d’asta, dovrà essere aggiunto unicamente l’importo

corrispondente alle imposte comunali dovute per il periodo di 27 giorni

decorrente dal 1° maggio al 27 maggio 2010.

10.

Contributi

di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione

(LALIA)

Nell’elenco

oneri sono iscritti a favore del PI 3 crediti a titolo di contributi di

costruzione.

La

Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque

dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art.

107.

cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per

l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una

ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per

il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente

ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel

Registro fondiario”.

Ora

i crediti a favore del PI 3 per i contributi di costruzione risultano iscritti

nel registro fondiario, motivo per il quale l’CO 1 ha operato correttamente iscrivendo nell’elenco oneri gli importi notificati dal Comune.

11.

Riassumendo

vanno quindi stralciati dall’elenco oneri sub. A n. 2 i crediti iscritti a

favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________ e vanno rettificati:

11.1

sub

A n.1 i crediti iscritti a favore dello __________, PI 2, relativi alle imposte

cantonali per gli anni dal 2004 al 2009 e agli interessi aggiornati al 27

maggio 2010, come richiesto dallo __________ con le osservazioni (cfr. consid.

F),

11.2

sub

A n.1 i crediti iscritti a favore dello __________, PI 2, relativi alle imposte

cantonali per il 2010, con riduzione al 33% degli importi attualmente iscritti,

11.3

sub

A n.2 i crediti iscritti a favore del PI 3 relativi all’imposta sull’utile 2010

e all’imposta immobiliare 2010, con riduzione al 33% degli importi attualmente

iscritti.

12.

Ne

consegue che, nei limiti indicati, il ricorso è parzialmente accolto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dopo

la presentazione dei ricorsi contro l’elenco oneri l’Ufficio ha annullato

l’asta prevista per il 27 maggio 2010 (FUCT n. __________/2010 del __________ __________

2010). Quando, come nel caso di specie, l'elenco oneri è oggetto di

contestazione e l'incanto del fondo in esecuzione è rinviato, per ragioni di

economia processuale, alfine di evitare la possibilità di ricorrere nuovamente

contro l'elenco oneri, s'impone di iscrivere nelle condizioni d'asta non solo

tutti quei pubblici tributi non scaduti alla data effettiva dell'incanto ma

pure quelli che sono nel frattempo maturati e che non erano scaduti alla data

prevista per la vendita in assenza di impugnativa. A seguito quindi della

fissazione di una nuova asta dopo l’emanazione della presente sentenza, si

dovrà tenere anche conto di quei crediti che sorgeranno fino alla data della

nuova asta, riportandoli al punto 10 delle condizioni di asta, in più di fr.

20'000.-- computati quali spese di trapasso. In altre parole, si dovrà esigere

dall’aggiudicatario il pagamento a contanti – in più del prezzo di

aggiudicazione – di dette imposte limitatamente al periodo intercorrente tra il

27.

maggio 2010 e la data della nuova asta.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 106, 107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 151 ss., 155 cpv. 1 LEF; 36 cpv.

1.

e 2, 37 cpv. 2, 49 cpv. 1, 102 RFF; 836 CC; 183 LAC; 95 ss., 193, 240, 274

cpv. 1 lett. c, 252, 253, 275, 291 ss., 297 LT; 107 cpv. 2, 110 LALIA; art. 1

cpv. 1 Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d’interesse delle

imposte cantonali valevole per il 2010; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è parzialmente accolto.

1.2

Di

conseguenza vanno stralciati dall’elenco oneri sub. A n. 2 i crediti iscritti a

favore del PI 3 relativi all’imposta immobiliare per gli anni dal 2000 al 2002 a carico delle PPP n. __________ mentre le poste seguenti sub A alla voce ipoteche legali

dell’elenco oneri relativo alle PPP n. __________ del fondo base part. n. __________

RFD di __________, vengono così modificate, con contestuale conseguente

rettifica dell'importo totale:

1.

PI

2, __________, rif. __________

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 600.75

Imposta

cantonale 2005 1'094.80

Imposta

cantonale 2006 684.25

Imposta

cantonale 2007 684.25

Imposta

cantonale 2008 547.40

Imposta

cantonale 2009 821.10

Imposta

cantonale 2010 273.70

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 557.10

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 304.75

Imposta

cantonale 2005 555.35

Imposta

cantonale 2006 347.10

Imposta

cantonale 2007 347.10

Imposta

cantonale 2008 277.70

Imposta

cantonale 2009 416.50

Imposta

cantonale 2010 138.80

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 417.90

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 252.50

Imposta

cantonale 2005 460.15

Imposta

cantonale 2006 287.60

Imposta

cantonale 2007 287.60

Imposta

cantonale 2008 230.10

Imposta

cantonale 2009 345.10

Imposta

cantonale 2010 115.00

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 234.15

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 43.55

Imposta

cantonale 2005 79.35

Imposta

cantonale 2006 49.60

Imposta

cantonale 2007 49.60

Imposta

cantonale 2008 39.65

Imposta

cantonale 2009 59.50

Imposta

cantonale 2010 19.85

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 40.40

PPP

__________

Imposta

cantonale 2004 43.55

Imposta

cantonale 2005 79.35

Imposta

cantonale 2006 49.60

Imposta

cantonale 2007 49.60

Imposta

cantonale 2008 39.65

Imposta

cantonale 2009 59.50

Imposta

cantonale 2010 19.85

Interessi

aggiornati al 27.05.2010 40.40

2.

PI

3.

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2010 1'454.10

Imposta

immobiliare 2010 189.05

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2010 734.20

Imposta

immobiliare 2010 189.05

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2010 608.35

Imposta

immobiliare 2010 189.05

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2010 104.90

Imposta

immobiliare 2010 19.85

PPP

__________

Imposta

sull’utile 2010 104.90

Imposta

immobiliare 2010 19.85

1.3

Le

altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.

2.

E’

fatto ordine all’CO 1 di determinarsi come ai considerandi n. 8.3.4, 9.2 e 12 di

questa sentenza aggiungendo alla cifra 10 delle condizioni d’asta i crediti per

imposte cantonali e comunali non scaduti alla data prevista per l’asta.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione a:

-

RA 1, __________;

-

PI 1, __________;

-

PI 2, __________;

-

PI 3, __________.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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