15.2010.45
Precetto esecutivo notificato all'escusso personalmente invece che al suo tutore. Riconsiderazione parziale del provvedimento, nel senso dell'ammissione dell'opposizione interposta dal tutore in un se
29 aprile 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.45
Data decisione, Autorità:
29.04.2010, CEF
Titolo:
Precetto esecutivo notificato all'escusso personalmente invece che al suo tutore. Riconsiderazione parziale del provvedimento, nel senso dell'ammissione dell'opposizione interposta dal tutore in un secondo tempo
OPPOSIZIONE
art. 68c LEF
art. 74 LEF
Incarto n.
15.2010.45
Lugano
29 aprile
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 1° aprile 2010 di
RI 1
patrocinata dall’PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del
precetto esecutivo n. __________ avvenuta il 10 marzo 2010 nelle mani della
ricorrente a richiesta di
PI 1
e subordinatamente contro la decisione dell’Ufficio 26
marzo 2010 di considerare tardiva l’opposizione interposta dal tutore
dell’escussa in data 23 marzo 2010;
vista la
decisione 12 aprile 2010 con cui l’Ufficio ha riconsiderato il secondo provvedimento
impugnato;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con
decisione 12 aprile 2010, l’CO 1 ha annullato il secondo provvedimento impugnato,
dopo aver accertato che il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere notificato
al tutore dell’escussa, sicché l’opposizione interposta il 23 marzo 2010 da
quest’ultimo era da considerare valida e tempestiva;
che il
nuovo provvedimento non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato;
che
giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento
impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare
una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di
vigilanza;
che soltanto
se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,
l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86
cons. 3);
che nel
caso concreto l’Ufficio ha però accolto unicamente la domanda subordinata;
che per
quanto riguarda la domanda principale, volta alla pronuncia della nullità del
precetto esecutivo e ad una nuova notifica nelle mani del tutore dell’escussa, essa
va respinta (come implicitamente deciso dall’Ufficio), poiché il fatto stesso
che quest’ultimo abbia interposto opposizione e abbia prodotto con il ricorso
l’esemplare per il debitore del precetto esecutivo in questione dimostra che
egli ha effettivamente ricevuto l’atto in questione, che di conseguenza è da
ritenere validamente notificato;
che
infatti, per costante giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],
cons. 4.2; DTF 128 III 103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11,
cons. 2) e per dottrina (cfr. ad es. Wüthrich/Schoch,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72), solo qualora l'escusso (o il suo rappresentante
legale) non abbia mai avuto conoscenza del precetto esecutivo notificato in
modo erroneo l'atto esecutivo si rivela nullo (recte: inopponibile);
che se
invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla
legge, il precetto è comunque giunto all'escusso (o al suo rappresentante
legale), l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui il
destinatario ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],
cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III
11, cons. 2);
che in
quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64, 68c, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. In
quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– PI
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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