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Decisione

15.2010.45

Precetto esecutivo notificato all'escusso personalmente invece che al suo tutore. Riconsiderazione parziale del provvedimento, nel senso dell'ammissione dell'opposizione interposta dal tutore in un se

29 aprile 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.45

Data decisione, Autorità:

29.04.2010, CEF

Titolo:

Precetto esecutivo notificato all'escusso personalmente invece che al suo tutore. Riconsiderazione parziale del provvedimento, nel senso dell'ammissione dell'opposizione interposta dal tutore in un secondo tempo

OPPOSIZIONE

art. 68c LEF

art. 74 LEF

Incarto n.

15.2010.45

Lugano

29 aprile

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 1° aprile 2010 di

RI 1

patrocinata dall’PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la notifica del

precetto esecutivo n. __________ avvenuta il 10 marzo 2010 nelle mani della

ricorrente a richiesta di

PI 1

e subordinatamente contro la decisione dell’Ufficio 26

marzo 2010 di considerare tardiva l’opposizione interposta dal tutore

dell’escussa in data 23 marzo 2010;

vista la

decisione 12 aprile 2010 con cui l’Ufficio ha riconsiderato il secondo provvedimento

impugnato;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con

decisione 12 aprile 2010, l’CO 1 ha annullato il secondo provvedimento impugnato,

dopo aver accertato che il precetto esecutivo avrebbe dovuto essere notificato

al tutore dell’escussa, sicché l’opposizione interposta il 23 marzo 2010 da

quest’ultimo era da considerare valida e tempestiva;

che il

nuovo provvedimento non è stato impugnato ed è quindi passato in giudicato;

che

giusta l’art. 17 cpv. 4 LEF l’ufficio può riconsiderare il provvedimento

impugnato fino all’invio della sua risposta, dovendo esso in tal caso emanare

una nuova decisione e notificarla senz’indugio alle parti e all’autorità di

vigilanza;

che soltanto

se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente,

l’autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86

cons. 3);

che nel

caso concreto l’Ufficio ha però accolto unicamente la domanda subordinata;

che per

quanto riguarda la domanda principale, volta alla pronuncia della nullità del

precetto esecutivo e ad una nuova notifica nelle mani del tutore dell’escussa, essa

va respinta (come implicitamente deciso dall’Ufficio), poiché il fatto stesso

che quest’ultimo abbia interposto opposizione e abbia prodotto con il ricorso

l’esemplare per il debitore del precetto esecutivo in questione dimostra che

egli ha effettivamente ricevuto l’atto in questione, che di conseguenza è da

ritenere validamente notificato;

che

infatti, per costante giurisprudenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],

cons. 4.2; DTF 128 III 103, cons. 1b, 120 III 118 s., cons. 2; 110 III 11,

cons. 2) e per dottrina (cfr. ad es. Wüth­rich/Schoch,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 17 ad art. 72; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 20 ad art. 72), solo qualora l'escusso (o il suo rappresentante

legale) non abbia mai avuto conoscenza del precetto esecutivo notificato in

modo erroneo l'atto esecutivo si rivela nullo (recte: inopponibile);

che se

invece, nonostante il fatto che non sia avvenuta una notifica conforme alla

legge, il precetto è comunque giunto all'escusso (o al suo rappresentante

legale), l'atto esecutivo produce i suoi effetti dal momento in cui il

destinatario ne ha avuto conoscenza (cfr. STF 30 ottobre 2003 [7B.228/2003],

cons. 4.2; DTF 128 III 104, cons. 2, 120 III 116, cons. 3b, cons. 2; 110 III

11, cons. 2);

che in

quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 64, 68c, 74 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. In

quanto non divenuto privo di oggetto, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– PI

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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