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Decisione

15.2010.46

Termine per la realizzazione di beni pignorati quando il terzo debitore paga all'Ufficio quanto dovuto all'escusso. Assenza d'effetto della sua inosservanza sulla validità della domanda di vendita

26 aprile 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La PI

1 e lo PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'097,25 (es. __________6)

e fr. 89'428,40 (es. __________), rispettivamente fr. 4'247,90 (es. __________5),

fr. 5'405.-- (es. __________7), fr. 1'015,90 (es. __________8) e fr. 118'178,95

(es. __________).

B. Il

16 aprile 2007, l’UEF Bellinzona ha pignorato a favore del gruppo formato dalle

predette esecuzioni, tra altri attivi, il conto n. __________ dell’escusso

presso la Banca __________.

C. Il

31 maggio 2007, i procedenti hanno formulato domanda di realizzazione per tutte

le esecuzioni, tranne le esecuzioni n. __________ e __________.

D. Il 28

gennaio 2010, la Banca dello Stato, su richiesta 20 gennaio 2010 dell’Ufficio,

ha versato il saldo del conto pignorato, pari a fr. 9'488,51.

E. Il 5

febbraio 2010, l’escusso ha chiesto l’annullamento delle esecuzioni n. __________5-6-7-8, a motivo della loro perenzione ai sensi dell’art. 121 LEF, e chiesto la restituzione dell’importo

di fr. 9'488,51.

F. A

fronte della risposta 9 febbraio 2010, con cui l’Ufficio ha confermato che i

creditori avevano richiesto la realizzazione già il 19 giugno 2007, l’escusso,

con scritto 11 febbraio 2010, ha ribadito la sua richiesta di restituzione del

saldo del conto bancario, sostenendo che la rappresentante degli escutenti

avrebbe riconosciuto di non aver chiesto la realizzazione in tempo utile per

quanto concerne tale attivo.

G. Il

16 febbraio 2010, l’escusso ha ribadito la sua richiesta, osservando come la realizzazione

del credito pignorato non fosse sospesa dall’art. 119 LEF (recte: 118) e riferendosi

inoltre all’art. 122 LEF. In risposta, l’Ufficio, con scritto 1° marzo 2010, ha comunicato di ritenere le domande di realizzazione tempestive, evidenziando come per il

riparto di denaro contante non era comunque necessaria una domanda di realizzazione.

H. L’11

marzo 2010, l’escusso ha precisato di ritenere tardiva la realizzazione, con

riferimento all’art. 122 LEF, e non le domande di realizzazione, chiedendo

l’emissione di una decisione formale sulla sua richiesta di restituzione.

I. Con

provvedimento del 12 marzo 2010, l’Ufficio ha rifiutato di dare seguito alla richiesta

dell’escusso, in quanto allo stadio attuale della procedura riteneva di dover

unicamente procedere al riparto – dopo l’allestimento del relativo stato di

riparto – e non (più) alla realizzazione.

L. Con

il ricorso in esame, l’escusso contesta tale provvedimento, pur riconoscendo

che i creditori hanno, per quattro esecuzioni, tempestivamente chiesto la

realizzazione. Sostiene infatti la violazione dell’art. 122 LEF, secondo cui i

crediti non devono essere realizzati più tardi di 2 mesi dal ricevimento della

domanda di realizzazione.

M. Nelle

loro osservazioni 7 aprile 2010, i procedenti ritengono il ricorso irricevibile

e comunque infondato nel merito, siccome il termine dell’art. 122 cpv. 1 LEF è

un termine d’ordine, la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della

domanda di vendita tempestivamente presentata dal creditore.

N. L’Ufficio

postula la reiezione del ricorso.

considerato in diritto:

1.A questo stadio della procedura, il

ricorrente non contesta più l’esistenza né la tempestività delle domande di

realizzazione del suo conto presso la Banca dello Stato per quanto concerne le

esecuzioni n. __________5, __________6, __________7 e __________8, ovvero per

quelle esecuzioni per cui l’Ufficio intende procedere al riparto dell’importo

contestato di fr. 9'488,51. A scanso di equivoci, va precisato che le

esecuzioni n. __________ e __________ sono entrambe state registrate come

perente con data 17 febbraio 2009.

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 122 cpv. 1 LEF, i beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio

d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento

della domanda di realizzazione. Logicamente, tale norma non si applica nei casi

in cui una domanda di realizzazione non è necessaria, segnatamente quando il

debitore di un credito pecuniario dell’escusso paga all’ufficio quanto dovuto

senza necessità di costrizione, poiché siffatto pagamento – che l’ufficio può

anche sollecitare in base all’art. 100 LEF – rende priva di oggetto la

realizzazione del credito pignorato ai sensi dell’art. 125 LEF (cfr. DTF 111

III 59, cons. 1a; 120 III 134 cons. 3a; Bettschart,

Commentaire romand de la LP, Basilea/ Gi­­­­nevra/Monaco

2005, n. 3 ad art. 122; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 11 ad art. 121 per il rinvio

del n. 9 ad art. 122). Nella fattispecie, le domande di realizzazione

depositate dai procedenti si sono quindi rilevate a posteriori superflue,

dal momento che la banca ha versato senza resistenza il saldo del conto

dell’escusso all’Ufficio. Il ricorso va quindi respinto già per questo motivo.

3.

A

titolo abbondanziale, va inoltre evidenziato che, come rettamente osservato dai

procedenti, il termine massimale dell’art. 122 cpv. 1 LEF è un termine

d’ordine, la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della domanda di

vendita tempestivamente presentata dal creditore né sui diritti delle persone

che l’hanno formulata (Bettschart,

op. cit., n. 11 ad art. 119 e 6 ad art. 122; Gilliéron,

op. cit., n. 11 ad art. 122; Suter,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 39 ad art. 122).

4.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 122 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– RA

1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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