15.2010.46
Termine per la realizzazione di beni pignorati quando il terzo debitore paga all'Ufficio quanto dovuto all'escusso. Assenza d'effetto della sua inosservanza sulla validità della domanda di vendita
26 aprile 2010Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2010.46
Data decisione, Autorità:
26.04.2010, CEF
Titolo:
Termine per la realizzazione di beni pignorati quando il terzo debitore paga all'Ufficio quanto dovuto all'escusso. Assenza d'effetto della sua inosservanza sulla validità della domanda di vendita
TERMINE
art. 122 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2010.46
Lugano
26 aprile
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 25 marzo 2010 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 12
marzo 2010 di non restituire al ricorrente la somma di fr. 9'483,51 pignorata
nell’esecuzioni n. __________5-6-7-8 promosse nei suoi confronti da:
1. PI 1
2. PI 2
entrambi rappr. dall’RA 1
viste le
osservazioni 7 aprile dei procedenti e 9 aprile 2010 dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. La PI
1 e lo PI 2 procedono nei confronti di RI 1 per l’incasso di fr. 1'097,25 (es. __________6)
e fr. 89'428,40 (es. __________), rispettivamente fr. 4'247,90 (es. __________5),
fr. 5'405.-- (es. __________7), fr. 1'015,90 (es. __________8) e fr. 118'178,95
(es. __________).
B. Il
16 aprile 2007, l’UEF Bellinzona ha pignorato a favore del gruppo formato dalle
predette esecuzioni, tra altri attivi, il conto n. __________ dell’escusso
presso la Banca __________.
C. Il
31 maggio 2007, i procedenti hanno formulato domanda di realizzazione per tutte
le esecuzioni, tranne le esecuzioni n. __________ e __________.
D. Il 28
gennaio 2010, la Banca dello Stato, su richiesta 20 gennaio 2010 dell’Ufficio,
ha versato il saldo del conto pignorato, pari a fr. 9'488,51.
E. Il 5
febbraio 2010, l’escusso ha chiesto l’annullamento delle esecuzioni n. __________5-6-7-8, a motivo della loro perenzione ai sensi dell’art. 121 LEF, e chiesto la restituzione dell’importo
di fr. 9'488,51.
F. A
fronte della risposta 9 febbraio 2010, con cui l’Ufficio ha confermato che i
creditori avevano richiesto la realizzazione già il 19 giugno 2007, l’escusso,
con scritto 11 febbraio 2010, ha ribadito la sua richiesta di restituzione del
saldo del conto bancario, sostenendo che la rappresentante degli escutenti
avrebbe riconosciuto di non aver chiesto la realizzazione in tempo utile per
quanto concerne tale attivo.
G. Il
16 febbraio 2010, l’escusso ha ribadito la sua richiesta, osservando come la realizzazione
del credito pignorato non fosse sospesa dall’art. 119 LEF (recte: 118) e riferendosi
inoltre all’art. 122 LEF. In risposta, l’Ufficio, con scritto 1° marzo 2010, ha comunicato di ritenere le domande di realizzazione tempestive, evidenziando come per il
riparto di denaro contante non era comunque necessaria una domanda di realizzazione.
H. L’11
marzo 2010, l’escusso ha precisato di ritenere tardiva la realizzazione, con
riferimento all’art. 122 LEF, e non le domande di realizzazione, chiedendo
l’emissione di una decisione formale sulla sua richiesta di restituzione.
I. Con
provvedimento del 12 marzo 2010, l’Ufficio ha rifiutato di dare seguito alla richiesta
dell’escusso, in quanto allo stadio attuale della procedura riteneva di dover
unicamente procedere al riparto – dopo l’allestimento del relativo stato di
riparto – e non (più) alla realizzazione.
L. Con
il ricorso in esame, l’escusso contesta tale provvedimento, pur riconoscendo
che i creditori hanno, per quattro esecuzioni, tempestivamente chiesto la
realizzazione. Sostiene infatti la violazione dell’art. 122 LEF, secondo cui i
crediti non devono essere realizzati più tardi di 2 mesi dal ricevimento della
domanda di realizzazione.
M. Nelle
loro osservazioni 7 aprile 2010, i procedenti ritengono il ricorso irricevibile
e comunque infondato nel merito, siccome il termine dell’art. 122 cpv. 1 LEF è
un termine d’ordine, la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della
domanda di vendita tempestivamente presentata dal creditore.
N. L’Ufficio
postula la reiezione del ricorso.
considerato in diritto:
1.A questo stadio della procedura, il
ricorrente non contesta più l’esistenza né la tempestività delle domande di
realizzazione del suo conto presso la Banca dello Stato per quanto concerne le
esecuzioni n. __________5, __________6, __________7 e __________8, ovvero per
quelle esecuzioni per cui l’Ufficio intende procedere al riparto dell’importo
contestato di fr. 9'488,51. A scanso di equivoci, va precisato che le
esecuzioni n. __________ e __________ sono entrambe state registrate come
perente con data 17 febbraio 2009.
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 122 cpv. 1 LEF, i beni mobili e i crediti sono realizzati dall’ufficio
d’esecuzione non prima di dieci giorni né più tardi di due mesi dal ricevimento
della domanda di realizzazione. Logicamente, tale norma non si applica nei casi
in cui una domanda di realizzazione non è necessaria, segnatamente quando il
debitore di un credito pecuniario dell’escusso paga all’ufficio quanto dovuto
senza necessità di costrizione, poiché siffatto pagamento – che l’ufficio può
anche sollecitare in base all’art. 100 LEF – rende priva di oggetto la
realizzazione del credito pignorato ai sensi dell’art. 125 LEF (cfr. DTF 111
III 59, cons. 1a; 120 III 134 cons. 3a; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, Basilea/ Ginevra/Monaco
2005, n. 3 ad art. 122; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 11 ad art. 121 per il rinvio
del n. 9 ad art. 122). Nella fattispecie, le domande di realizzazione
depositate dai procedenti si sono quindi rilevate a posteriori superflue,
dal momento che la banca ha versato senza resistenza il saldo del conto
dell’escusso all’Ufficio. Il ricorso va quindi respinto già per questo motivo.
3.
A
titolo abbondanziale, va inoltre evidenziato che, come rettamente osservato dai
procedenti, il termine massimale dell’art. 122 cpv. 1 LEF è un termine
d’ordine, la cui inosservanza non ha effetti sulla validità della domanda di
vendita tempestivamente presentata dal creditore né sui diritti delle persone
che l’hanno formulata (Bettschart,
op. cit., n. 11 ad art. 119 e 6 ad art. 122; Gilliéron,
op. cit., n. 11 ad art. 122; Suter,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 39 ad art. 122).
4.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 122 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– RA
1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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