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Decisione

15.2010.50

Beneficium excussionis realis. Tardività del ricorso

4 maggio 2010Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.50

Data decisione, Autorità:

04.05.2010, CEF

Titolo:

Beneficium excussionis realis. Tardività del ricorso

TERMINI

art. 17 LEF

art. 41 LEF

art. 41bis LEF

Incarto n.

15.2010.50

Lugano

4 maggio 2010

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 16 aprile 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di

pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI 1

rappr. da: RA 1

viste le osservazioni:

- 26 aprile 2010 dello PI 1, __________ __________- 28

aprile 2010 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di

fallimento n. __________ del 25 giugno / 24 luglio 2009 loPI 1 procede contro RI

1 per l’incasso di fr. 132’800.00 oltre interessi;

che

al precetto esecutivo la debitrice ha interposto opposizione, rigettata in via

definitiva dal Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 29

ottobre 2009;

che

il 3 dicembre 2009 lo PI 1 ha presentato la domanda di proseguimento e il 9

dicembre 2009 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;

che

il 5 febbraio 2010 l’Ufficio ha pignorato le particelle n. __________ e n. __________

RFD di __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di ____________________,

n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;

che

con scritto 26 marzo 2010 lo PI 1 ha chiesto all’Ufficio di inserire nel

verbale di pignoramento anche la particella n. __________ RFD di __________;

che

lo stesso giorno l’Ufficio ha inserito nel verbale di pignoramento anche la

particella n. __________ RFD di __________;

che

con ricorso 16 aprile 2010 RI 1 argomenta, per quanto comprensibile dal confuso

atto ricorsuale, che per le pretese poste in esecuzione lo PI 1 sarebbe al

beneficio di ipoteche legali gravanti le particelle n. __________ e n. __________

di __________;

che

per questo motivo solo queste due particelle potrebbero essere pignorate;

che delle osservazioni 26 aprile 2010 dello PI 1 e 28

aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che per i crediti garantiti

da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno anche

contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento (art. 41 cpv. 1 LEF);

che se un’esecuzione in via

di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno,

il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima

il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF);

che l’esecuzione in via di

realizzazione del pegno secondo gli art. 151 e segg. LEF conferisce al debitore

il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a

procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una

parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 7a ed., Berna 2003,

§ 32 n. 9 p. 262);

che questo diritto del

debitore (beneficium excussionis realis) dev'essere fatto valere per

mezzo di un ricorso (art. 17 LEF) contro l'emissione del precetto esecutivo (Acocella, in Comm. di Basilea, vol. 1,

art. 17 LEF, N. 17);

che il ricorso deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);

che nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre ricorso contro l’emissione del precetto esecutivo notificatole il 24 luglio

2009;

che l’escussa ha eccepito il

genere di esecuzione promossa dallo PI 1 solo a ricezione del verbale di

pignoramento, avvenuta il 6 aprile 2010, quindi trascorsi oltre otto mesi dalla

notifica del precetto esecutivo;

che il ricorso risulta

pertanto ampiamente tardivo e come tale va dichiarato irricevibile;

che non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

Considerandi

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 cpv. 1 e 2, 41 cpv. 1, 41 cpv. 1bis, 151

ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non si

prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI

1, __________;

- RA

1.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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