15.2010.50
Beneficium excussionis realis. Tardività del ricorso
4 maggio 2010Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.50
Data decisione, Autorità:
04.05.2010, CEF
Titolo:
Beneficium excussionis realis. Tardività del ricorso
TERMINI
art. 17 LEF
art. 41 LEF
art. 41bis LEF
Incarto n.
15.2010.50
Lugano
4 maggio 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 aprile 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di
pignoramento nell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappr. da: RA 1
viste le osservazioni:
- 26 aprile 2010 dello PI 1, __________ __________- 28
aprile 2010 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo per le esecuzioni ordinarie in via di pignoramento o di
fallimento n. __________ del 25 giugno / 24 luglio 2009 loPI 1 procede contro RI
1 per l’incasso di fr. 132’800.00 oltre interessi;
che
al precetto esecutivo la debitrice ha interposto opposizione, rigettata in via
definitiva dal Pretore della Giurisdizione di __________ con sentenza 29
ottobre 2009;
che
il 3 dicembre 2009 lo PI 1 ha presentato la domanda di proseguimento e il 9
dicembre 2009 l’Ufficio ha emesso l’avviso di pignoramento;
che
il 5 febbraio 2010 l’Ufficio ha pignorato le particelle n. __________ e n. __________
RFD di __________, n. __________, n. __________ e n. __________ RFD di ____________________,
n. __________ RFD di __________ e n. __________ RFD di __________;
che
con scritto 26 marzo 2010 lo PI 1 ha chiesto all’Ufficio di inserire nel
verbale di pignoramento anche la particella n. __________ RFD di __________;
che
lo stesso giorno l’Ufficio ha inserito nel verbale di pignoramento anche la
particella n. __________ RFD di __________;
che
con ricorso 16 aprile 2010 RI 1 argomenta, per quanto comprensibile dal confuso
atto ricorsuale, che per le pretese poste in esecuzione lo PI 1 sarebbe al
beneficio di ipoteche legali gravanti le particelle n. __________ e n. __________
di __________;
che
per questo motivo solo queste due particelle potrebbero essere pignorate;
che delle osservazioni 26 aprile 2010 dello PI 1 e 28
aprile 2010 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che per i crediti garantiti
da pegno l’esecuzione si prosegue in via di realizzazione del pegno anche
contro i debitori soggetti alla procedura di fallimento (art. 41 cpv. 1 LEF);
che se un’esecuzione in via
di pignoramento o di fallimento è introdotta per un credito garantito da pegno,
il debitore può chiedere, mediante ricorso, che il creditore eserciti dapprima
il suo diritto sull’oggetto del pegno (art. 41 cpv. 1bis LEF);
che l’esecuzione in via di
realizzazione del pegno secondo gli art. 151 e segg. LEF conferisce al debitore
il beneficio d’escussione reale e cioè il diritto di obbligare il creditore a
procedere dapprima alla realizzazione del pegno e solo in seguito, qualora una
parte della pretesa creditoria risultasse scoperta, in via ordinaria (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 7a ed., Berna 2003,
§ 32 n. 9 p. 262);
che questo diritto del
debitore (beneficium excussionis realis) dev'essere fatto valere per
mezzo di un ricorso (art. 17 LEF) contro l'emissione del precetto esecutivo (Acocella, in Comm. di Basilea, vol. 1,
art. 17 LEF, N. 17);
che il ricorso deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento (art. 17 cpv. 2 LEF);
che nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre ricorso contro l’emissione del precetto esecutivo notificatole il 24 luglio
2009;
che l’escussa ha eccepito il
genere di esecuzione promossa dallo PI 1 solo a ricezione del verbale di
pignoramento, avvenuta il 6 aprile 2010, quindi trascorsi oltre otto mesi dalla
notifica del precetto esecutivo;
che il ricorso risulta
pertanto ampiamente tardivo e come tale va dichiarato irricevibile;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
Considerandi
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 cpv. 1 e 2, 41 cpv. 1, 41 cpv. 1bis, 151
ss. LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non si
prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI
1, __________;
- RA
1.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster