15.2010.52
Pignoramento provvisorio. Effetto sospensivo non concesso al ricorso contro il rigetto dell'opposizione. Effetto sospensivo concesso successivamente in sede federale
15 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.52
Data decisione, Autorità:
15.06.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento provvisorio. Effetto sospensivo non concesso al ricorso contro il rigetto dell'opposizione. Effetto sospensivo concesso successivamente in sede federale
PIGNORAMENTO PROVVISORIO
art. 83 cpv. 1 LEF
art. 103 cpv. 1 LTF
Incarto n.
15.2010.52
Lugano
15 giugno
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 15 aprile 2010 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di
pignoramento emesso il 12 aprile 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa
nei confronti della ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
viste le
osservazioni 19 aprile 2010 del’CO 1;
ricordato
il decreto presidenziale 30 aprile 2010, con cui al ricorso è stato conferito
effetto sospensivo, in considerazione del fatto che la Presidente della seconda
Corte di diritto civile del Tribunale federale, con decreto del 27 aprile 2010,
aveva vietato l’adozione di misure d’esecuzione del giudizio impugnato (inc.
5A_312/2010)
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che il 26
marzo 2010, PI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione n. __________
promossa contro RI 1, producendo la sentenza di rigetto provvisorio
dell’opposizione pronunciata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città
il 5 marzo 2010 (inc. EF.2010.34) e il decreto 23 marzo 2010, con cui il
Presidente della scrivente Camera aveva respinto l’istanza di concessione
dell’effetto sospensivo formulata dall’escussa nel suo appello diretto contro
la predetta sentenza di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2010.25);
che
accogliendo tale richiesta, l’CO 1, il 12 aprile 2010, ha emesso un avviso di pignoramento provvisorio;
che con
il ricorso in esame l’escussa ha chiesto l’annullamento immediato di siffatto
avviso, sostenendo che sarebbe stata illegale l’esecuzione di un pignoramento
prima della scadenza del termine per inoltrare ricorso al Tribunale federale
contro il menzionato decreto 23 marzo 2010 (scadenza da essa ritenuta essere
l’11 maggio 2010);
che il
ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha di regola effetto
sospensivo (art. 103 cpv. 1 LEF), tranne in casi che non entrano in
considerazione nella fattispecie;
che il
pignoramento provvisorio può quindi essere eseguito fintanto che l’autorità di
ricorso non ha concesso effetto sospensivo all’appello o al ricorso in materia
civile promosso contro la sentenza di rigetto (CEF 16 settembre 2009, inc.
15.09.100);
che
l’Ufficio ha quindi correttamente emesso l’avviso di pignoramento provvisorio
in data 12 aprile 2010, dal momento che il Tribunale federale ha successivamente
sospeso l’esecuzione solo il 27 aprile 2010;
che lo
stesso tribunale, con decreto del 31 maggio 2010 (inc.5A_312/2010), ha poi
stralciato, in quanto privo di oggetto, il ricorso che l’escussa aveva
interposto avverso la non concessione dell’effetto sospensivo all’appello
interposto contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che con
tale decisione sono decaduti anche gli effetti del decreto del 27 aprile 2010;
che con decreto
supercautelare del 7 giugno 2010 (inc.5A_426/ 2010), il Tribunale federale ha
però nuovamente vietato l’adozio-ne di misure d’esecuzione nell’ambito della
procedura di ricorso in materia civile avviata dall’escussa contro la sentenza
5 maggio 2010, con cui questa Camera ha respinto l’appello presentato contro la
sentenza di rigetto provvisorio (inc. 14.2010.25);
che il
ricorso va pertanto respinto, fermo restando che l’Ufficio non potrà emanare un
nuovo avviso di pignoramento prima della revoca o dell’annullamento del decreto
supercautelare del 7 giugno 2010;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 83 cpv. 1, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – avv. PA 1, __________;
– avv.
PA 2, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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