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Decisione

15.2010.52

Pignoramento provvisorio. Effetto sospensivo non concesso al ricorso contro il rigetto dell'opposizione. Effetto sospensivo concesso successivamente in sede federale

15 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.52

Data decisione, Autorità:

15.06.2010, CEF

Titolo:

Pignoramento provvisorio. Effetto sospensivo non concesso al ricorso contro il rigetto dell'opposizione. Effetto sospensivo concesso successivamente in sede federale

PIGNORAMENTO PROVVISORIO

art. 83 cpv. 1 LEF

art. 103 cpv. 1 LTF

Incarto n.

15.2010.52

Lugano

15 giugno

2010

CJ/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 15 aprile 2010 di

RI 1

patrocinata dall’ PA 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro l’avviso di

pignoramento emesso il 12 aprile 2010 nell’esecuzione n. __________ promossa

nei confronti della ricorrente da

PI 1

patrocinata dall’ PA 2

viste le

osservazioni 19 aprile 2010 del’CO 1;

ricordato

il decreto presidenziale 30 aprile 2010, con cui al ricorso è stato conferito

effetto sospensivo, in considerazione del fatto che la Presidente della seconda

Corte di diritto civile del Tribunale federale, con decreto del 27 aprile 2010,

aveva vietato l’adozione di misure d’esecuzione del giudizio impugnato (inc.

5A_312/2010)

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che il 26

marzo 2010, PI 1 ha chiesto la continuazione dell’esecuzione n. __________

promossa contro RI 1, producendo la sentenza di rigetto provvisorio

dell’opposizione pronunciata dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città

il 5 marzo 2010 (inc. EF.2010.34) e il decreto 23 marzo 2010, con cui il

Presidente della scrivente Camera aveva respinto l’istanza di concessione

dell’effetto sospensivo formulata dall’escussa nel suo appello diretto contro

la predetta sentenza di rigetto dell’opposizione (inc. 14.2010.25);

che

accogliendo tale richiesta, l’CO 1, il 12 aprile 2010, ha emesso un avviso di pignoramento provvisorio;

che con

il ricorso in esame l’escussa ha chiesto l’annullamento immediato di siffatto

avviso, sostenendo che sarebbe stata illegale l’esecuzione di un pignoramento

prima della scadenza del termine per inoltrare ricorso al Tribunale federale

contro il menzionato decreto 23 marzo 2010 (scadenza da essa ritenuta essere

l’11 maggio 2010);

che il

ricorso in materia civile al Tribunale federale non ha di regola effetto

sospensivo (art. 103 cpv. 1 LEF), tranne in casi che non entrano in

considerazione nella fattispecie;

che il

pignoramento provvisorio può quindi essere eseguito fintanto che l’autorità di

ricorso non ha concesso effetto sospensivo all’appello o al ricorso in materia

civile promosso contro la sentenza di rigetto (CEF 16 settembre 2009, inc.

15.09.100);

che

l’Ufficio ha quindi correttamente emesso l’avviso di pignoramento provvisorio

in data 12 aprile 2010, dal momento che il Tribunale federale ha successivamente

sospeso l’esecuzione solo il 27 aprile 2010;

che lo

stesso tribunale, con decreto del 31 maggio 2010 (inc.5A_312/2010), ha poi

stralciato, in quanto privo di oggetto, il ricorso che l’escussa aveva

interposto avverso la non concessione dell’effetto sospensivo all’appello

interposto contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;

che con

tale decisione sono decaduti anche gli effetti del decreto del 27 aprile 2010;

che con decreto

supercautelare del 7 giugno 2010 (inc.5A_426/ 2010), il Tribunale federale ha

però nuovamente vietato l’adozio-ne di misure d’esecuzione nell’ambito della

procedura di ricorso in materia civile avviata dall’escussa contro la sentenza

5 maggio 2010, con cui questa Camera ha respinto l’appello presentato contro la

sentenza di rigetto provvisorio (inc. 14.2010.25);

che il

ricorso va pertanto respinto, fermo restando che l’Ufficio non potrà emanare un

nuovo avviso di pignoramento prima della revoca o dell’annullamento del decreto

supercautelare del 7 giugno 2010;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 83 cpv. 1, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – avv. PA 1, __________;

– avv.

PA 2, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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