15.2010.56
Precetto esecutivo. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito
3 maggio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.56
Data decisione, Autorità:
03.05.2010, CEF
Titolo:
Precetto esecutivo. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito
PROCEDURA DI RICORSO
art. 2 cpv. 2 CC
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2010.56
Lugano
3 maggio 2010
/FP/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso
28 aprile 2010 presentato da
RI
1, __________
(patrocinata
dall’avv. RA 1, Chiasso)
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________
nell’esecuzione n. __________ promossa da
__________, __________
viste le osservazioni
29 aprile 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;
esaminati gli atti,
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo del 22 aprile 2010 dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________, __________, Lugano, ha escusso __________, __________,
per la somma di fr. 5’300.—oltre interessi e spese, indicando quale titolo di
credito: “Ha usufruito del telefono e del servizio Internet della F.__________
SA di __________”;
che
al precetto esecutivo, notificato il 24 aprile 2010, RI 1 ha sollevato opposizione;
che
contro l’emanazione del precetto esecutivo in rassegna insorge RI 1 con ricorso
del 28 aprile 2010, con richiesta di effetto sospensivo, asserendo che già di
primo acchito appare evidente che __________ non può essere titolare del
credito posto in esecuzione, siccome la creditrice dovrebbe semmai essere la F.__________
SA di __________ e obiettando che la società anonima non è di __________, ma
semmai degli azionisti, di cui non è nota l’identità, trattandosi di azioni al
portatore;
che
a mente della ricorrente non va dipoi trascurato che F.__________ SA ha
modificato la propria ragione sociale in P.__________ s__________ SA in data 8
settembre 2006, come risulta dall’estratto del Registro di Commercio di cui al
doc. C;
che
del resto, prosegue l’escussa, __________ non è più amministratore unico né
della F.__________ SA, che come tale non esiste più, ma non lo è neppure della
P.__________ s__________ SA, e ciò dall’8 settembre 2006 (doc. C);
che,
rileva dipoi la ricorrente, appare inverosimile che la domanda di esecuzione
sia stata sottoscritta dall’attuale amministratore unico della P__________ s__________
SA, tanto più se quale creditore viene indicato non la società con la sua
ragione sociale, ma __________ personalmente;
che
da quanto precede, assevera la ricorrente, il precetto esecutivo è da ritenersi
nullo, poiché __________ non può essere creditore e figurare come tale per un
presunto quanto contestato credito di una società anonima della quale peraltro
non è più organo;
che,
dato quanto precede, obietta sempre la ricorrente, __________ non poteva perciò
nemmeno firmare una tale domanda di esecuzione;
che,
Considerandi
inoltre, puntualizza l’insorgente, nel precetto esecutivo quale debitrice è
stata indicata la RI 1, società costituita e iscritta a registro di commercio
il 1° giugno 2007 (doc. D), per cui non si vede come questa possa essere
debitrice, in quanto società, per avere usufruito del telefono e del servizio
internet della F.__________ SA, la quale non ha più tale ragione sociale già
dall’8 settembre 2006 (doc. C);
che
RI 1, sempre secondo l’escussa, non ha mai avuto alcuna relazione di nessuna
sorta, né con __________, né con la F.__________ SA, né con la P__________ s__________
SA;
che
il precetto esecutivo in questione, fa presente la ricorrente, le arreca
evidentemente un danno, in quanto blocca la possibilità di ottenere eventuali
crediti o leasing, il che giustifica la richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo al gravame;
che,
infine, la ricorrente richiama lo scritto 29 aprile 2010, con il quale ha
chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ di invitare il
creditore a presentare, entro il termine di opposizio- ne, i mezzi di prova
concernenti la pretesa, così come previsto dall’art. 73 LEF (doc. E);
che
il 29 aprile 20010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ ha
trasmesso gli atti a questa Camera per la decisione sul conferimento
dell’effetto sospensivo, cui ha dato preavviso negativo, rilevando che la
ricorrente non contesta l’operato dell’ufficio, quanto piuttosto la sussistenza
del credito posto in esecuzione, ciò che non è però consentito, l’evasione
delle censure di merito essendo di competenza del giudice compe- tente per
luogo e materia, non dell’autorità di vigilanza, la quale dovrà pertanto
valutare se dichiarare il ricorso irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR senza
ulteriori formalità;
che
il ricorso non è stato intimato al procedente per osservazioni;
che,
come correttamente rilevato dall’ufficio, il ricorso si incentra esclusivamente
sulla fondatezza del credito posto in esecuzione, ossia sulla questione a
sapere se __________ può essere considerato creditore della somma oggetto della
domanda di esecuzione presentata a suo nome, come risulta dagli atti trasmessi
dall’ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;
che,
tuttavia, la LEF permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il
procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa;
che,
pertanto, un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque,
indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7
agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);
che
all’ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza non spetta
dunque decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del 1. dicembre
2005.
consid. 2.a);
che
malgrado ciò, un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi
che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per
angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza, è nulla (sentenza
5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; gilliéron, Commentarie de la LP, vol.
I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a);
che
l’ufficio di esecuzione non può - e non deve – sostituirsi al giudice, potendo
intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare
sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c);
che
la protezione delle legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso
manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in
modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere
di cognizione dell’ufficio di esecuzione (CEF, sentenza del 4 novembre 2009,
inc. n. 15.2009.11, consid. 3 con richiami) e l’esistenza di mezzi di diritto
sufficienti a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85,
85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125
III 149 ss.);
che
per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa
dedotta in esecuzione, l’abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4
e 102 II 5), a meno che il creditore persegua altri fini che non l’incasso di
un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell’escusso per mezzo di
ripetute esecuzioni vessatorie;
che
nel caso in esame, la ricorrente non pretende e tanto meno dimostra di essere
vittima di un procedura manifestamente abusiva, intentata con intenti vessatori
e che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, ma reitera
solo nel porre in rilievo i motivi che a suo giudizio consentirebbero di
accertare già a questo stadio l’inesistenza del credito posto in esecuzione,
come se stesse rivolgendosi a un giudice abilitato a dirimere il merito della
lite;
che
un’impostazione del genere non è però consentita davanti all’autorità di
vigilanza;
che
il ricorso va perciò dichiarato irricevibile, senza ulteriore disamina;
che
con il presente giudizio diventa priva di oggetto la richiesta di effetto
sospensivo al ricorso presentata dall’escussa;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamata la OTLEF:
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione
a:
-
avv. RA 1, __________;
-
__________, Via __________, __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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