Lexipedia

Decisione

15.2010.56

Precetto esecutivo. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito

3 maggio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.56

Data decisione, Autorità:

03.05.2010, CEF

Titolo:

Precetto esecutivo. Irricevibilità del ricorso fondato su motivi di merito

PROCEDURA DI RICORSO

art. 2 cpv. 2 CC

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2010.56

Lugano

3 maggio 2010

/FP/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Epiney-Colombo

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso

28 aprile 2010 presentato da

RI

1, __________

(patrocinata

dall’avv. RA 1, Chiasso)

contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________

nell’esecuzione n. __________ promossa da

__________, __________

viste le osservazioni

29 aprile 2010 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;

esaminati gli atti,

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo del 22 aprile 2010 dell’Ufficio di esecuzione e

fallimenti di __________, __________, Lugano, ha escusso __________, __________,

per la somma di fr. 5’300.—oltre interessi e spese, indicando quale titolo di

credito: “Ha usufruito del telefono e del servizio Internet della F.__________

SA di __________”;

che

al precetto esecutivo, notificato il 24 aprile 2010, RI 1 ha sollevato opposizione;

che

contro l’emanazione del precetto esecutivo in rassegna insorge RI 1 con ricorso

del 28 aprile 2010, con richiesta di effetto sospensivo, asserendo che già di

primo acchito appare evidente che __________ non può essere titolare del

credito posto in esecuzione, siccome la creditrice dovrebbe semmai essere la F.__________

SA di __________ e obiettando che la società anonima non è di __________, ma

semmai degli azionisti, di cui non è nota l’identità, trattandosi di azioni al

portatore;

che

a mente della ricorrente non va dipoi trascurato che F.__________ SA ha

modificato la propria ragione sociale in P.__________ s__________ SA in data 8

settembre 2006, come risulta dall’estratto del Registro di Commercio di cui al

doc. C;

che

del resto, prosegue l’escussa, __________ non è più amministratore unico né

della F.__________ SA, che come tale non esiste più, ma non lo è neppure della

P.__________ s__________ SA, e ciò dall’8 settembre 2006 (doc. C);

che,

rileva dipoi la ricorrente, appare inverosimile che la domanda di esecuzione

sia stata sottoscritta dall’attuale amministratore unico della P__________ s__________

SA, tanto più se quale creditore viene indicato non la società con la sua

ragione sociale, ma __________ personalmente;

che

da quanto precede, assevera la ricorrente, il precetto esecutivo è da ritenersi

nullo, poiché __________ non può essere creditore e figurare come tale per un

presunto quanto contestato credito di una società anonima della quale peraltro

non è più organo;

che,

dato quanto precede, obietta sempre la ricorrente, __________ non poteva perciò

nemmeno firmare una tale domanda di esecuzione;

che,

Considerandi

inoltre, puntualizza l’insorgente, nel precetto esecutivo quale debitrice è

stata indicata la RI 1, società costituita e iscritta a registro di commercio

il 1° giugno 2007 (doc. D), per cui non si vede come questa possa essere

debitrice, in quanto società, per avere usufruito del telefono e del servizio

internet della F.__________ SA, la quale non ha più tale ragione sociale già

dall’8 settembre 2006 (doc. C);

che

RI 1, sempre secondo l’escussa, non ha mai avuto alcuna relazione di nessuna

sorta, né con __________, né con la F.__________ SA, né con la P__________ s__________

SA;

che

il precetto esecutivo in questione, fa presente la ricorrente, le arreca

evidentemente un danno, in quanto blocca la possibilità di ottenere eventuali

crediti o leasing, il che giustifica la richiesta di concessione dell’effetto

sospensivo al gravame;

che,

infine, la ricorrente richiama lo scritto 29 aprile 2010, con il quale ha

chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ di invitare il

creditore a presentare, entro il termine di opposizio- ne, i mezzi di prova

concernenti la pretesa, così come previsto dall’art. 73 LEF (doc. E);

che

il 29 aprile 20010 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ ha

trasmesso gli atti a questa Camera per la decisione sul conferimento

dell’effetto sospensivo, cui ha dato preavviso negativo, rilevando che la

ricorrente non contesta l’operato dell’ufficio, quanto piuttosto la sussistenza

del credito posto in esecuzione, ciò che non è però consentito, l’evasione

delle censure di merito essendo di competenza del giudice compe- tente per

luogo e materia, non dell’autorità di vigilanza, la quale dovrà pertanto

valutare se dichiarare il ricorso irricevibile ex art. 9 cpv. 2 LPR senza

ulteriori formalità;

che

il ricorso non è stato intimato al procedente per osservazioni;

che,

come correttamente rilevato dall’ufficio, il ricorso si incentra esclusivamente

sulla fondatezza del credito posto in esecuzione, ossia sulla questione a

sapere se __________ può essere considerato creditore della somma oggetto della

domanda di esecuzione presentata a suo nome, come risulta dagli atti trasmessi

dall’ufficio di esecuzione e fallimenti di __________;

che,

tuttavia, la LEF permette l’inoltro di una procedura esecutiva senza che il

procedente abbia a dimostrare l’esistenza della propria pretesa;

che,

pertanto, un precetto esecutivo può essere fatto spiccare contro chiunque,

indipendentemente dalla reale esistenza del credito (sentenza 5A.476/2008 del 7

agosto 2009 consid. 4.1; DTF 113 III 2 consid. 2b; 125 III 149 consid. 2a);

che

all’ufficio di esecuzione rispettivamente all’autorità di vigilanza non spetta

dunque decidere sulla fondatezza della pretesa dedotta in esecuzione (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.1; sentenza 7B.182/2005 del 1. dicembre

2005.

consid. 2.a);

che

malgrado ciò, un’esecuzione manifestamente abusiva, ossia che persegue scopi

che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, in specie per

angariare deliberatamente l’escusso o per frivolezza, è nulla (sentenza

5A.476/2008 del 7 agosto 2009 consid. 4.2; DTF 115 III 21, consid. 3b; gilliéron, Commentarie de la LP, vol.

I, Losanna 1999, n. 36 ad art. 8a);

che

l’ufficio di esecuzione non può - e non deve – sostituirsi al giudice, potendo

intervenire solo in casi “del tutto eccezionali”, senza facoltà di indagare

sull’origine del credito (DTF 115 III 21 s., consid. 3b e 3c);

che

la protezione delle legge può essere rifiutata unicamente in caso di abuso

manifesto di un diritto (art. 2 cpv. 2 CC), principio che va interpretato in

modo particolarmente restrittivo in materia esecutiva, visto il limitato potere

di cognizione dell’ufficio di esecuzione (CEF, sentenza del 4 novembre 2009,

inc. n. 15.2009.11, consid. 3 con richiami) e l’esistenza di mezzi di diritto

sufficienti a favore dell’escusso per difendere i propri interessi (art. 85,

85a e 86 LEF; azione di accertamento dell’inesistenza di un credito: DTF 125

III 149 ss.);

che

per il fatto che il precetto esecutivo viene emesso senza esame della pretesa

dedotta in esecuzione, l’abuso di diritto è praticamente escluso (DTF 113 III 4

e 102 II 5), a meno che il creditore persegua altri fini che non l’incasso di

un credito, ad esempio quando porti offesa al credito dell’escusso per mezzo di

ripetute esecuzioni vessatorie;

che

nel caso in esame, la ricorrente non pretende e tanto meno dimostra di essere

vittima di un procedura manifestamente abusiva, intentata con intenti vessatori

e che non hanno la minima relazione con l’istituto dell’esecuzione, ma reitera

solo nel porre in rilievo i motivi che a suo giudizio consentirebbero di

accertare già a questo stadio l’inesistenza del credito posto in esecuzione,

come se stesse rivolgendosi a un giudice abilitato a dirimere il merito della

lite;

che

un’impostazione del genere non è però consentita davanti all’autorità di

vigilanza;

che

il ricorso va perciò dichiarato irricevibile, senza ulteriore disamina;

che

con il presente giudizio diventa priva di oggetto la richiesta di effetto

sospensivo al ricorso presentata dall’escussa;

che

non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano

indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamata la OTLEF:

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

avv. RA 1, __________;

-

__________, Via __________, __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster