15.2010.57
Realizzazione di una quota in una successione indivisa. Ordine di scioglimento della comunione ereditaria
18 maggio 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
15.2010.57
Data decisione, Autorità:
18.05.2010, CEF
Titolo:
Realizzazione di una quota in una successione indivisa. Ordine di scioglimento della comunione ereditaria
COMUNIONE
art. 132 LEF
art. 10 cpv. 2 RDC
Incarto n.
15.2010.57
Lugano
18 maggio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 5 maggio 2010 di
IS 1
tendente a far determinare il modo di realizzazione
dell’interessenza spettante all’escussa
CO 1
patrocinata dall’ PA 1
nella PI 2 composta,
oltre all’escussa, da:
1. PI 2
2. PI 4,
3. PI 5,
4. PI 6,
e nella PI 3 composta, oltre all’escussa, da:
1. PI 1, __________
2. PI 5,
__________
3. PI 6, __________
nell’ambito della procedura esecutiva n. __________
promossa da
PI 1
patrocinata dall’ PA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. PI 2 procede
contro la figlia PI 1 per “la restituzione di un indebito prelevamento” di fr.
232'169.--, poi ridotto a fr. 132'169.-- (oltre interessi) in sede di rigetto
dell’opposizione.
B. Il 1° marzo
2007, l’RI 1 ha pignorato, in via provvisoria, la quota dell’escussa nella
comunione ereditaria fu R__________, indicando tra i beni di quest’ultima il
fondo part. n. __________ RFD di __________. Il pignoramento è poi stato
“completato” con l’indicazione di altri fondi facenti parte della comunione
ereditaria (fondi n. __________, n. __________ [quote A e B di 1/3], __________
[quote A e B di 1/3], __________, __________, __________, __________ [quota A
di ½] e __________ RFD di __________). Il pignoramento è diventato definitivo
il 18 luglio 2007. L’escutente, il 9 agosto 2007, ha chiesto la realizzazione della quota pignorata.
C. Con
sentenza del 20 gennaio 2009 (inc. 15.2008.8), questa Camera ha ordinato all’IS
1 di procedere allo scioglimento della comunione relitta fu R__________, e alla
liquidazione del patrimonio comune. L’escutente, il 22 marzo 2010, ne ha
chiesto la realizzazione.
D. In ossequio a questa decisione, l’Ufficiale IS 1 ha poi nominato l’avv. __________ quale suo rappresentante giusta gli art. 609 CC e 96 LAC nella
procedura di scioglimento, la quale ha accertato che la comunione ereditaria fu
R__________ era in realtà composta solo dalla moglie PI 1 (escutente) e delle
figlie CO 1 (escussa) e PI 5, mentre parte dei fondi indicati nel verbale di pignoramento
(e meglio il fondo n. 217 così come 2/3 dei fondi n. 1030 e 1129) erano
detenuti in comproprietà anche dalla comunione ereditaria fu PI 2 (costituita
in origine della moglie PI 3 e dei figli R__________ ed U__________ – ai quali
sono poi subentrati la moglie PI 1 e le figlie CO 1 e PI 5, rispettivamente la moglie PI 4 e il figlio PI 6) nonché dalla comunione ereditaria fu PI 3 (composta delle
medesime persone, tranne PI 4, siccome il marito U__________ è deceduto prima
della suocera PI 3). In base a queste constatazioni, l’Ufficio, sempre
nell’ambito della stessa esecuzione, ha proceduto al pignoramento complementare
delle quote dell’escussa nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e PI 3, “in modo
particolare sui beni immobili situati nel Comune di Rivera, Part. 217, 913,
1030 (quote A-B), 1129 (quote A-B), 1434, 1689, 1749, 1751 (quota A), 1997”, ovvero sugli stessi fondi indicati nel verbale relativo al precedente pignoramento.
E. Visto
l’esito negativo del tentativo di conciliazione del 15 novembre 2007 eseguito
in occasione del pignoramento principale, l’Ufficio ha rinunciato ad
effettuarne un altro per le pretese oggetto del pignoramento complementare. Il
valore complessivo dei fondi delle tre comunioni ereditarie è stato nuovamente
stimato in fr. 450'000.-- a fr. 500'000.--, mentre il valore (complessivo)
delle quote dell’escussa è stato assegnato un valore variante tra fr. 50'000.--
e fr. 125'000.-- a dipendenza del modo di ripartizione nell’ambito del regime
matrimoniale. La rinuncia al tentativo di conciliazione e la stima sono state
comunicate a tutti gli interessati con circolare del 12 aprile 2010, con
l’invito a formulare proposte concrete per la realizzazione delle quote
ereditarie dell’escussa entro 10 giorni. Nel termine impartito, nessuna proposta
è pervenuta all’Ufficio.
F. Il 5
maggio 2010, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione
dei diritti in comunione spettanti a PI 1, proponendo la soluzione dello
scioglimento delle comunioni ereditarie.
Considerandi
in diritto:
1.
Qualora,
come nella fattispecie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte
dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla
procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento
e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli
interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro
la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1
RDC), com’è appunto avvenuto nel caso di specie. L’autorità di vigilanza deve
poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso
(art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento
della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.
10.
cpv. 2 RDC), ritenuto che, giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la
vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il
valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente
in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative
di conciliazione.
2.
In concreto, la decisione dell’Ufficio
di non indire un’udienza di conciliazione è stata comunicata a tutti gli
interessati, che l’hanno implicitamente condivisa. La Camera non ritiene
d’altronde utile ordinarne una nuova (cfr. pure la precedente sentenza 20
gennaio 2009, inc. 15.2008.8 ad F).
3.
Alle quote dell’escussa è stato
nuovamente assegnato un valore complessivo variante tra fr. 50'000.-- e fr.
125'000.-- a dipendenza del modo di ripartizione nell’ambito del regime
matrimoniale. Tale valore non è stato contestato dagli interessati e pare attendibile,
siccome i beni da dividere sono i medesimi di quelli indicati nel precedente
verbale di pignoramento. Invero, le quote dell’escussa nelle comunioni
ereditarie fu PI 2 e PI 3 hanno un valore sicuramente inferiore alla sua quota
nella comunione ereditaria fu R__________, siccome solo una parte dei fondi
intestati a quest’ultima sono intestati anche alle prime due. Comunque sia, il
valore stabilito dall’Ufficio non è sufficientemente determinato ai sensi
dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione delle quote
in questione a mezzo di pubblici incanti, essendo troppo elevato il rischio di
una (s)vendita a vil prezzo, a fortiori se le tre comunioni ereditarie non
venissero sciolte allo stesso tempo. Poiché non è stato possibile raggiungere
un’intesa su un altro modo di realizzazione, l’unica via praticabile è quindi quella
dello scioglimento delle comunioni, con consecutiva liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC). A fronte del valore dell’interessenza (fr. 50’000.--
nella peggiore delle ipotesi), non si può ritenere che sia sproporzionato per
la procedente anticipare le spese connesse alla divisione della successione –
spese che comunque sono da coprire con quanto verrà assegnato all’escussa nella
procedura di divisione (art. 13 cpv. 2 RDC).
4.
Per
quanto concerne la procedura di scioglimento e di divisione, si rinvia alle
considerazioni già espresse nella precedente decisione (sentenza 20 gennaio
2009, inc. 15.2008.8, cons. 3).
5.
L’istanza
va pertanto accolta.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Visti gli
art. 132 LEF, 9, 10 e 13 RDC
pronuncia:
1.
L’istanza è accolta.
1.1
Di
conseguenza è ordinato all’RI 1 d’intraprendere i passi necessari allo
scioglimento delle comunioni relitte PI 2 e PI 3, unitamente a quello della
comunione relitta fu R__________, e alla liquidazione del patrimonio comune secondo
quanto indicato al considerando 3 della sentenza 20 gennaio 2009 (inc.
15.2008
).
2.
Intimazione
all' RI 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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