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Decisione

15.2010.57

Realizzazione di una quota in una successione indivisa. Ordine di scioglimento della comunione ereditaria

18 maggio 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 2 procede

contro la figlia PI 1 per “la restituzione di un indebito prelevamento” di fr.

232'169.--, poi ridotto a fr. 132'169.-- (oltre interessi) in sede di rigetto

dell’opposizione.

B. Il 1° marzo

2007, l’RI 1 ha pignorato, in via provvisoria, la quota dell’escussa nella

comunione ereditaria fu R__________, indicando tra i beni di quest’ultima il

fondo part. n. __________ RFD di __________. Il pignoramento è poi stato

“completato” con l’indicazione di altri fondi facenti parte della comunione

ereditaria (fondi n. __________, n. __________ [quote A e B di 1/3], __________

[quote A e B di 1/3], __________, __________, __________, __________ [quota A

di ½] e __________ RFD di __________). Il pignoramento è diventato definitivo

il 18 luglio 2007. L’escutente, il 9 agosto 2007, ha chiesto la realizzazione della quota pignorata.

C. Con

sentenza del 20 gennaio 2009 (inc. 15.2008.8), questa Camera ha ordinato all’IS

1 di procedere allo scioglimento della comunione relitta fu R__________, e alla

liquidazione del patrimonio comune. L’escutente, il 22 marzo 2010, ne ha

chiesto la realizzazione.

D. In ossequio a questa decisione, l’Ufficiale IS 1 ha poi nominato l’avv. __________ quale suo rappresentante giusta gli art. 609 CC e 96 LAC nella

procedura di scioglimento, la quale ha accertato che la comunione ereditaria fu

R__________ era in realtà composta solo dalla moglie PI 1 (escutente) e delle

figlie CO 1 (escussa) e PI 5, mentre parte dei fondi indicati nel verbale di pignoramento

(e meglio il fondo n. 217 così come 2/3 dei fondi n. 1030 e 1129) erano

detenuti in comproprietà anche dalla comunione ereditaria fu PI 2 (costituita

in origine della moglie PI 3 e dei figli R__________ ed U__________ – ai quali

sono poi subentrati la moglie PI 1 e le figlie CO 1 e PI 5, rispettivamente la moglie PI 4 e il figlio PI 6) nonché dalla comunione ereditaria fu PI 3 (composta delle

medesime persone, tranne PI 4, siccome il marito U__________ è deceduto prima

della suocera PI 3). In base a queste constatazioni, l’Ufficio, sempre

nell’ambito della stessa esecuzione, ha proceduto al pignoramento complementare

delle quote dell’escussa nelle comunioni ereditarie fu PI 2 e PI 3, “in modo

particolare sui beni immobili situati nel Comune di Rivera, Part. 217, 913,

1030 (quote A-B), 1129 (quote A-B), 1434, 1689, 1749, 1751 (quota A), 1997”, ovvero sugli stessi fondi indicati nel verbale relativo al precedente pignoramento.

E. Visto

l’esito negativo del tentativo di conciliazione del 15 novembre 2007 eseguito

in occasione del pignoramento principale, l’Ufficio ha rinunciato ad

effettuarne un altro per le pretese oggetto del pignoramento complementare. Il

valore complessivo dei fondi delle tre comunioni ereditarie è stato nuovamente

stimato in fr. 450'000.-- a fr. 500'000.--, mentre il valore (complessivo)

delle quote dell’escussa è stato assegnato un valore variante tra fr. 50'000.--

e fr. 125'000.-- a dipendenza del modo di ripartizione nell’ambito del regime

matrimoniale. La rinuncia al tentativo di conciliazione e la stima sono state

comunicate a tutti gli interessati con circolare del 12 aprile 2010, con

l’invito a formulare proposte concrete per la realizzazione delle quote

ereditarie dell’escussa entro 10 giorni. Nel termine impartito, nessuna proposta

è pervenuta all’Ufficio.

F. Il 5

maggio 2010, l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione

dei diritti in comunione spettanti a PI 1, proponendo la soluzione dello

scioglimento delle comunioni ereditarie.

Considerandi

in diritto:

1.

Qualora,

come nella fattispecie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte

dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla

procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento

e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), citando tutti gli

interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro

la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1

RDC), com’è appunto avvenuto nel caso di specie. L’autorità di vigilanza deve

poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso

(art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento

della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art.

10.

cpv. 2 RDC), ritenuto che, giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la

vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il

valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente

in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative

di conciliazione.

2.

In concreto, la decisione dell’Ufficio

di non indire un’udienza di conciliazione è stata comunicata a tutti gli

interessati, che l’hanno implicitamente condivisa. La Camera non ritiene

d’altronde utile ordinarne una nuova (cfr. pure la precedente sentenza 20

gennaio 2009, inc. 15.2008.8 ad F).

3.

Alle quote dell’escussa è stato

nuovamente assegnato un valore complessivo variante tra fr. 50'000.-- e fr.

125'000.-- a dipendenza del modo di ripartizione nell’ambito del regime

matrimoniale. Tale valore non è stato contestato dagli interessati e pare attendibile,

siccome i beni da dividere sono i medesimi di quelli indicati nel precedente

verbale di pignoramento. Invero, le quote dell’escussa nelle comunioni

ereditarie fu PI 2 e PI 3 hanno un valore sicuramente inferiore alla sua quota

nella comunione ereditaria fu R__________, siccome solo una parte dei fondi

intestati a quest’ultima sono intestati anche alle prime due. Comunque sia, il

valore stabilito dall’Ufficio non è sufficientemente determinato ai sensi

dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione delle quote

in questione a mezzo di pubblici incanti, essendo troppo elevato il rischio di

una (s)vendita a vil prezzo, a fortiori se le tre comunioni ereditarie non

venissero sciolte allo stesso tempo. Poiché non è stato possibile raggiungere

un’intesa su un altro modo di realizzazione, l’unica via praticabile è quindi quella

dello scioglimento delle comunioni, con consecutiva liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC). A fronte del valore dell’interessenza (fr. 50’000.--

nella peggiore delle ipotesi), non si può ritenere che sia sproporzionato per

la procedente anticipare le spese connesse alla divisione della successione –

spese che comunque sono da coprire con quanto verrà assegnato all’escussa nella

procedura di divisione (art. 13 cpv. 2 RDC).

4.

Per

quanto concerne la procedura di scioglimento e di divisione, si rinvia alle

considerazioni già espresse nella precedente decisione (sentenza 20 gennaio

2009, inc. 15.2008.8, cons. 3).

5.

L’istanza

va pertanto accolta.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli

art. 132 LEF, 9, 10 e 13 RDC

pronuncia:

1.

L’istanza è accolta.

1.1

Di

conseguenza è ordinato all’RI 1 d’intraprendere i passi necessari allo

scioglimento delle comunioni relitte PI 2 e PI 3, unitamente a quello della

comunione relitta fu R__________, e alla liquidazione del patrimonio comune secondo

quanto indicato al considerando 3 della sentenza 20 gennaio 2009 (inc.

15.2008

).

2.

Intimazione

all' RI 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di

vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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