Lexipedia

Decisione

15.2010.59

Sequestro. Ricorso ex art. 17 LEF. Irricevibilità delle censure relative al merito della lite tra creditore e debitore

12 maggio 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 15 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha emesso, su istanza di PI 1, __________, un decreto di sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF nei

confronti di __________ __________ P__________, __________, fino a concorrenza

di un credito di fr. 3'028.90 oltre accessori e spese. Il decreto pretorile

prevedeva il sequestro dello stipendio e di ogni altra entrata percepiti dalla

debitrice presso la società RI 1, __________, nei limiti della pignorabilità e

fino a concorrenza dell’importo posto in esecuzione. Come titolo di credito la

procedente ha indicato la “decisione di iscrizione d’ufficio presso

l’assicuratore malattia PI 1 del 14 gennaio 2009/attestato di assicurazione

polizza no 1 011 539/arretrati premi LAMal da gennaio a settembre 2009”.

B. Il 26 aprile 2010 l’Ufficio di esecuzione di _____– dopo avere il 15

aprile 2010 infruttuosamente inviato alla RI 1 il decreto di sequestro - ha

notificato, mediante raccomandata a mano, alla stessa RI 1 l’avviso di avere

sequestrato presso __________ P__________, __________ __________, __________ (__________),

un credito “verso di voi” di fr. 3'028.90 (stipendio percepito da __________ P__________

presso la ditta), con l’avvertenza che per essere valido ogni pagamento per

questo titolo andava effettuato all’ufficio.

C. Contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’Ufficio di

esecuzione di __________ si è aggravata con ricorso 3 maggio 2010 RI 1 in liquidazione, asserendo che __________ P__________, cittadina italiana domiciliata a __________,

non ha stipulato un contratto assicurativo con la cassa malati PI 1 di __________.

Al ricorso RI 1 ha allegato il suo scritto 27 ottobre 2008 indirizzato

all’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, servizio

conti, Bellinzona, con il quale ha comunicato che __________ P__________ ha

interrotto il lavoro presso la ditta il 30 settembre 2008 e l’attestazione 5

novembre 2008 inviatale dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona,

a valere quale conferma di affiliazione alla “nostra Cassa” della stessa RI 1, in conformità all’art. 64 cpv. 2 LAVS, nella categoria “ente senza salari”.

C. Con osservazioni del 7 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di _____ha

chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, rilevando che la

ricorrente si avvale di censure che concernono questioni di merito, sottratte

al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

In diritto:

1.

Dal 1°gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale

della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è

toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv. 1 LEF; in tal

caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo

esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti

nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia

l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro

(verosomiglianza del credito non garantito da pegno, della causa del sequestro

invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro

appartenenza al debitore ), sia la regolarità della procedura di concessone del

sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati

internazionali), sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. amonn/walther, Grundriss des

Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 7a edizione Berna 2001, § 51 n. 68 p. 419s;

reiser, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III n. 8 s. ad art. 278 LEF; reeb, Les mesures provvisoires dans la

procedure de poursuite, in: ZSR 1997/III, p. 477). La decisone del giudice

sull’opposi- zione può essere a sua volta impugnata entro 10 giorni

all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF); nel

Canton Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio

dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 LOG), rispettivamente, in caso di

valore inferiore agli 8’000.- franchi, alla Camera di cassazione civile con

ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG).

L’introduzione dell’istituto dell’opposizione – con possibilità di ricorso –

contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione

del ricorso ex art. 17 LEF, riservandolo in sostanza – salvo i casi di

manifesta nullità – alla verifica formale del decreto di sequestro e alle

censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte

dell’organo esecutivo (reeb, op.

cit. pag. 477; reiser, op., cit.

n. 14s ad art. 275).

Ciò

posto, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione

forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di

sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste

dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Le censure che toccano

invece i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che

concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di

diritto, rientrano invece nell’esclusiva competenza del giudice

dell’opposizione. Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso ex

art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le

condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate,

salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo ai

sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3; amonn/walther, op., cit. n. 49 ad § 51; CEF, sentenza del 18

dicembre 2009, n. 14.2009.134, consid. 1).

2.

Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a

quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i

creditori pignoranti. Questa norma si applica per analogia al sequestro (art.

275.

LEF; gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 88 ad art. 275; reiser, op. cit. n. 69s ad art. 275).

3.

Il ricorso di RI 1, in liquidazione, si incentra esclusivamente

sulla questione a sapere se __________ P__________ è debitrice nei confronti

dell’assicurazione malattia PI 1, ovvero della creditrice sequestrante, della

somma di fr. 3'028.90 da quest’ultima rivendicata a titolo di premi LAMal

(arretrati) da gennaio a settembre 2009 e per la quale ha ottenuto il sequestro

del salario rispettivamente di ogni altra entrata spettanti alla stessa

dipendente nei confronti della ricorrente, ossia della terza persona debitrice

della prestazione salariale soggetta a sequestro. Come correttamente rilevato

dall’Ufficio di esecuzione di __________ nelle sue osservazioni del 7 maggio

2010, le censure sollevate riguardano però strettamente il merito della lite

che oppone la debitrice (__________P__________) alla creditrice sequestrante,

ovvero questioni sottratte al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. In

altri termini, la ricorrente non pretende che il sequestro ordinato dal Pretore

del Distretto di __________, Sezione 5, sia stato eseguito in modo scorretto

dall’organo esecutivo in occasione della notifica del provvedimento (sequestro

di un credito ex art. 99 e 275 LEF) del 26 aprile 2010, ovvero violando il

contenuto dell’ingiunzione pretorile, e nemmeno rimprovera allo stesso organo

di esecu- zione di avere disatteso norme LEF, segnatamente gli art. 91-109 LEF,

nel dar seguito a quanto disposto dal Pretore. Come visto, la ricorrente

reietera nell’opporsi al provvedimento, ossia al sequestro - fino a copertura

della somma di fr. 3'028.90 vantata da PI 1 - del salario e di ogni altra

entrata vantati dalla debitrice (__________P__________) nei confronti della

datrice di lavoro, ovvero di RI 1. Il tema sollevato andava però, dandosene il

caso, sottoposto al giudice del sequestro facendo capo all’istituto

dell’opposizione al sequestro ex art. 278 cpv. 1 LEF, e non all’autorità di

vigilanza con un ricorso ex art. 17 LEF. Il gravame va perciò dichiarato

inammissibile, senza procedere a ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).

4.

Non si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF)

e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

I. Il

ricorso è inammissibile.

II. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

III. Intimazione

a:

- __________

- __________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di______.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario:

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster