15.2010.59
Sequestro. Ricorso ex art. 17 LEF. Irricevibilità delle censure relative al merito della lite tra creditore e debitore
12 maggio 2010Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.59
Data decisione, Autorità:
12.05.2010, CEF
Titolo:
Sequestro. Ricorso ex art. 17 LEF. Irricevibilità delle censure relative al merito della lite tra creditore e debitore
VEROSIMIGLIANZA DEL CREDITO
art. 17 LEF
art. 278 LEF
Incarto n.
15.2010.59
Lugano
12 maggio 2010
FP/cj/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 3
maggio 2010 di
RI
1, __________
contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di __________
nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato nei confronti di __________
P__________, __________ (__________) il 15 aprile 2010 dal Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5 (EF.2010.1194), su istanza di
PI
1, __________ rappresentata
da RA 1
- viste le osservazioni
7 maggio 2010 dell’Ufficio di esecuzione di __________;
esaminati atti e
documenti
ritenuto
Fatti
A. Il 15 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha emesso, su istanza di PI 1, __________, un decreto di sequestro ex art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF nei
confronti di __________ __________ P__________, __________, fino a concorrenza
di un credito di fr. 3'028.90 oltre accessori e spese. Il decreto pretorile
prevedeva il sequestro dello stipendio e di ogni altra entrata percepiti dalla
debitrice presso la società RI 1, __________, nei limiti della pignorabilità e
fino a concorrenza dell’importo posto in esecuzione. Come titolo di credito la
procedente ha indicato la “decisione di iscrizione d’ufficio presso
l’assicuratore malattia PI 1 del 14 gennaio 2009/attestato di assicurazione
polizza no 1 011 539/arretrati premi LAMal da gennaio a settembre 2009”.
B. Il 26 aprile 2010 l’Ufficio di esecuzione di _____– dopo avere il 15
aprile 2010 infruttuosamente inviato alla RI 1 il decreto di sequestro - ha
notificato, mediante raccomandata a mano, alla stessa RI 1 l’avviso di avere
sequestrato presso __________ P__________, __________ __________, __________ (__________),
un credito “verso di voi” di fr. 3'028.90 (stipendio percepito da __________ P__________
presso la ditta), con l’avvertenza che per essere valido ogni pagamento per
questo titolo andava effettuato all’ufficio.
C. Contro l’esecuzione del sequestro da parte dell’Ufficio di
esecuzione di __________ si è aggravata con ricorso 3 maggio 2010 RI 1 in liquidazione, asserendo che __________ P__________, cittadina italiana domiciliata a __________,
non ha stipulato un contratto assicurativo con la cassa malati PI 1 di __________.
Al ricorso RI 1 ha allegato il suo scritto 27 ottobre 2008 indirizzato
all’Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, servizio
conti, Bellinzona, con il quale ha comunicato che __________ P__________ ha
interrotto il lavoro presso la ditta il 30 settembre 2008 e l’attestazione 5
novembre 2008 inviatale dall’Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona,
a valere quale conferma di affiliazione alla “nostra Cassa” della stessa RI 1, in conformità all’art. 64 cpv. 2 LAVS, nella categoria “ente senza salari”.
C. Con osservazioni del 7 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di _____ha
chiesto la reiezione del ricorso senza ulteriori formalità, rilevando che la
ricorrente si avvale di censure che concernono questioni di merito, sottratte
al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
Considerandi
In diritto:
1.
Dal 1°gennaio 1997, con l’entrata in vigore della revisione parziale
della LEF del 16 dicembre 1994, contro il decreto di sequestro è data a chi è
toccato nei suoi diritti la via dell’opposizione ex art. 278 cpv. 1 LEF; in tal
caso il giudice (del sequestro) sottopone il decreto di sequestro a un nuovo
esame, dando agli interessati la possibilità di esprimersi e di addurre fatti
nuovi (art. 278 cpv. 2 LEF). Con l’opposizione si possono contestare sia
l’esistenza dei presupposti (materiali) della concessione del sequestro
(verosomiglianza del credito non garantito da pegno, della causa del sequestro
invocata, dell’esistenza dei beni indicati rispettivamente della loro
appartenenza al debitore ), sia la regolarità della procedura di concessone del
sequestro (carenza di presupposti processuali, violazione di trattati
internazionali), sia altri motivi di nullità del sequestro (cfr. amonn/walther, Grundriss des
Schulbetreibungs-und Konkursrechts, 7a edizione Berna 2001, § 51 n. 68 p. 419s;
reiser, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. III n. 8 s. ad art. 278 LEF; reeb, Les mesures provvisoires dans la
procedure de poursuite, in: ZSR 1997/III, p. 477). La decisone del giudice
sull’opposi- zione può essere a sua volta impugnata entro 10 giorni
all’autorità giudiziaria superiore (art. 278 cpv. 3 primo periodo LEF); nel
Canton Ticino alla Camera di esecuzione e fallimenti con il rimedio
dell’appello (art. 22 LALEF e art. 14 e 22 LOG), rispettivamente, in caso di
valore inferiore agli 8’000.- franchi, alla Camera di cassazione civile con
ricorso per cassazione (art. 22 LALEF e art. 5, 13 e 22 lett. b LOG).
L’introduzione dell’istituto dell’opposizione – con possibilità di ricorso –
contro il decreto di sequestro permette di ridefinire il campo di applicazione
del ricorso ex art. 17 LEF, riservandolo in sostanza – salvo i casi di
manifesta nullità – alla verifica formale del decreto di sequestro e alle
censure propriamente connesse all’esecuzione del provvedimento da parte
dell’organo esecutivo (reeb, op.
cit. pag. 477; reiser, op., cit.
n. 14s ad art. 275).
Ciò
posto, in materia di sequestro le competenze dell’autorità di esecuzione
forzata sono limitate al solo controllo della regolarità formale del decreto di
sequestro e alle misure d’esecuzione del sequestro propriamente dette, previste
dagli art. 91 a 109 LEF (richiamati dall’art. 275 LEF). Le censure che toccano
invece i presupposti materiali del sequestro, in particolare quelle che
concernono la proprietà e la titolarità dei beni da sequestrare e l’abuso di
diritto, rientrano invece nell’esclusiva competenza del giudice
dell’opposizione. Contro l’esecuzione di un sequestro è dunque dato ricorso ex
art. 17 LEF all’autorità di vigilanza unicamente per controllare se le
condizioni legali imposte per l’esecuzione del sequestro siano state rispettate,
salvo che il decreto (o parte di esso) si riveli incontestabilmente nullo ai
sensi dell’art. 22 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3; amonn/walther, op., cit. n. 49 ad § 51; CEF, sentenza del 18
dicembre 2009, n. 14.2009.134, consid. 1).
2.
Giusta l’art. 97 cpv. 2 LEF, il pignoramento deve essere limitato a
quanto basti per soddisfare dei loro crediti, in capitale, interessi e spese, i
creditori pignoranti. Questa norma si applica per analogia al sequestro (art.
275.
LEF; gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. IV, Losanna 2003, n. 88 ad art. 275; reiser, op. cit. n. 69s ad art. 275).
3.
Il ricorso di RI 1, in liquidazione, si incentra esclusivamente
sulla questione a sapere se __________ P__________ è debitrice nei confronti
dell’assicurazione malattia PI 1, ovvero della creditrice sequestrante, della
somma di fr. 3'028.90 da quest’ultima rivendicata a titolo di premi LAMal
(arretrati) da gennaio a settembre 2009 e per la quale ha ottenuto il sequestro
del salario rispettivamente di ogni altra entrata spettanti alla stessa
dipendente nei confronti della ricorrente, ossia della terza persona debitrice
della prestazione salariale soggetta a sequestro. Come correttamente rilevato
dall’Ufficio di esecuzione di __________ nelle sue osservazioni del 7 maggio
2010, le censure sollevate riguardano però strettamente il merito della lite
che oppone la debitrice (__________P__________) alla creditrice sequestrante,
ovvero questioni sottratte al potere cognitivo dell’autorità di vigilanza. In
altri termini, la ricorrente non pretende che il sequestro ordinato dal Pretore
del Distretto di __________, Sezione 5, sia stato eseguito in modo scorretto
dall’organo esecutivo in occasione della notifica del provvedimento (sequestro
di un credito ex art. 99 e 275 LEF) del 26 aprile 2010, ovvero violando il
contenuto dell’ingiunzione pretorile, e nemmeno rimprovera allo stesso organo
di esecu- zione di avere disatteso norme LEF, segnatamente gli art. 91-109 LEF,
nel dar seguito a quanto disposto dal Pretore. Come visto, la ricorrente
reietera nell’opporsi al provvedimento, ossia al sequestro - fino a copertura
della somma di fr. 3'028.90 vantata da PI 1 - del salario e di ogni altra
entrata vantati dalla debitrice (__________P__________) nei confronti della
datrice di lavoro, ovvero di RI 1. Il tema sollevato andava però, dandosene il
caso, sottoposto al giudice del sequestro facendo capo all’istituto
dell’opposizione al sequestro ex art. 278 cpv. 1 LEF, e non all’autorità di
vigilanza con un ricorso ex art. 17 LEF. Il gravame va perciò dichiarato
inammissibile, senza procedere a ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR).
4.
Non si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 1 lett. a OTLEF)
e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata la OTLEF
pronuncia:
I. Il
ricorso è inammissibile.
II. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
III. Intimazione
a:
- __________
- __________.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di______.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario:
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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