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Decisione

15.2010.60

Avviso di pignoramento. Contestazione dell'importo del credito e delle spese indicati sull'atto

21 maggio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. __________ del 19/21 ottobre 2010

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso delle somme di fr. 4'281,65 oltre interessi al 3% dal 1°gennaio 2009

(imposta comunale 2007), fr. 264,15 (interessi aggiornati sino al 30 settembre

2009), fr. 30.- (tassa di diffida), più fr. 70.- per spesa di precetto e fr.

22,85 per tassa di incasso. Al precetto esecutivo RI 1 ha sollevato opposizione, che è però stata respinta in via definiva dal Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 5, con sentenza del 20 gennaio 2010, passata in giudicato

(EF.2009.3050).

B. Il 10 marzo 2010 il PI 1 ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione

quantificando il proprio credito in: fr 4'281.65 (importo in capitale), fr.

264.15 (interessi aggiornati sino al 30 settembre 2009), fr. 70.- (spese di

precetto), fr. 22.85 (tassa di incasso), fr. 30.00 (tassa di diffida/31 gennaio

2010) e fr. 210.- (tassa e spese di giustizia relative alla procedura di

rigetto dell’opposizione).

C. Il 6 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato nei

confronti di RI 1 l’avviso di pignoramento al suo domicilio per il giorno 7

giugno 2010, pomeriggio, per un credito complessivo di fr. 4'986.25 (interessi

e spese compresi).

D. Contro l’avviso di pignoramento RI 1 insorge con ricorso del 10

maggio 2010, facendo tra l’altro carico all’Ufficio di esecuzione di Lugano di avere

indicato nel medesimo atto un importo di fr. 4'986.65, benché l’imposta

comunale 2007 ammonti solo a fr. 4'281.25, perciò con un aumento del 16,45% non

giustificato e, per di più, senza fornire alcun dettaglio del relativo calcolo.

E. Con osservazioni del 18 maggio 2010 l’Ufficio di esecuzione di

Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso senza procedere alla sua intimazione

al procedente per osservazioni, rilevando di avere calcolato la somma oggetto

dell’avviso di pignoramento del 6 maggio 2010 conformemente alla LEF e alla

OTLEF e che le ulteriori contestazioni del ricorrente concernono questioni di

merito sottratte al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

In diritto:

1.

Se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento,

l’ufficio d’esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza

indugio al pignoramento o vi fa procedere dall’ufficio del luogo dove si

trovano i beni da pignorare (art. 89 LEF). Il debitore dev’essere avvisato del

pignoramento almeno il giorno prima. L’avviso richiamerà le disposizioni

dell’art. 91 LEF.

2.

Ricevuta la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, l’Ufficio di

esecuzione di Lugano, stando agli atti trasmessi a questa Camera che l’escusso

avrebbe peraltro potuto richiedere, ha quantificato la somma soggetta a

pignoramento in fr. 4'986.25 di cui fr. 4'575.80 quale importo del credito, fr.

70.

- per spese del precetto esecutivo, fr. 210.- per spese di rigetto

dell’opposizione, fr. 87.75.- per interessi, fr. 24.70 per spese di incasso e

fr. 18.00 per l’avviso di pignoramento. A giusta ragione. L’importo di fr.

4‘575.80 corrisponde infatti alla somma di fr. 4'281.65 (imposta comunale 2007)

con fr. 264.15 (interessi su tale somma aggiornati al 30 settembre 2009) e fr.

30.

- (tassa di diffida 31.01.09), posizioni indicate dal PI 1 nel precetto

esecutivo (ad 1, 2 e 3) e oggetto della sentenza 20 gennaio 2010, con la quale

il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta dall’escusso allo stesso precetto esecutivo,

per l’importo, per l’appunto, di fr. 4'575.80. L’addendo di fr. 87.75 si

riferisce agli interessi maturati successivamente al 1° ottobre 2010, a loro volta oggetto della procedura esecutiva sfociata nella citata sentenza di rigetto

dell’opposizione. Quanto all’importo di fr. 210.- relativo alle spese e alle

ripetibili poste a carico dell’escusso nel dispositivo n. 2 della sentenza di

rigetto dell’opposizione, agli importi di fr. 70.- per spese di precetto e fr.

24.70

per spese di incasso (menzionati nel precetto esecutivo e pretesi

nell’istanza di rigetto dell’opposizione, poi accolta dal Pretore) inoltrata dal

procedente, rispettivamente all’altro importo di fr.18.- (costo per per

l’avviso di pignoramento), al ricorrente va ricordato che conformemente alla

circolare n. 6/1995 del 2 maggio 1995 di questa Camera le spese e le indennità

ex art. 62 cpv. 1 OTLEF riconosciute nella procedura sommaria di rigetto

provvisorio e definitivo dell’opposizione devono essere considerate quali spese

di esecuzione nel senso dell’art. 68 LEF e formano parte integrante

dell’esecuzione per la quale si procede. Quali spese d’esecuzione nel senso

dell’art. 68 LEF, formanti parte integran- te dell’esecuzione per la quale si

procede e a carico del debitore, vanno pure annoverate le spese indicate

dall’Ufficio per la tassa di stesura del precetto esecutivo e della

comminatoria di fallimento, come pure per la tassa di incasso (CEF, sentenza

dell’8 marzo 2010, inc. n. 14.2010.20, pag. 3). Anche le spese relative

all’esecuzione del pignoramento (cfr. art. 20 OTLEF) costituiscono spese

esecutive ai sensi della citata norma (emmel,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,

Basilea/Ginevra/Monaco 19998, n. 3 ad art. 68 ). Ciò posto, ne consegue che

quantificando in fr. 4'986.25 complessivi il debito a carico dell’escusso

nell’avviso di pignoramento, l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha statuito

correttamente. Ne discende perciò la reiezione del gravame, ritenuto che le ulteriori

contestazioni del ricorrente, peraltro al limite del comprensibile, riguardano

questioni che, come rilevato dall’ufficio, sfuggono al potere di cognizione di

questa Camera.

3.

Non si preleva la tassa di giustizia (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF)

e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione

a:

-

__________;

-

__________.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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