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Decisione

15.2010.61

Sequestro del credito dell'escussa verso un terzo. Pagamento del terzo sul conto dell'Ufficio d'esecuzione. Successiva rivendicazione del terzo per indebito pagamento. Falimento dell'escussa. Contesta

21 ottobre 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 9

aprile 2009, l’CO 1, a richiesta di PI 1, ha notificato il precetto esecutivo n. 1__________ a convalida del sequestro n. __________ a RI 1 (in seguito “PI 1”), nelle mani del suo rappresentante in Svizzera, avv. RA 1, il quale ha interposto opposizione

senza sollevare obiezione di sorta in merito alla regolarità della notifica.

L’escussa, poi, ha però impugnato la notifica dell’avviso di pignoramento,

effettuata il 20 gennaio 2010 all’avv. RA 1, nonché il successivo pignoramento

provvisorio, eseguito il 27 gennaio 2010, sostenendone la nullità, in quanto

l’avviso di pignoramento non sarebbe stato notificato in via rogatoriale alla

sua sede, come invece prescrive l’art. 66 cpv. 3 LEF. Con sentenza dell’8 marzo

2010 (inc. 15.10.21), questa Camera ha respinto il ricorso, ricordando

che gli obblighi procedurali connessi ad una procura portata a conoscenza

dell’autorità perdurano fino alla comunicazione della cessazione del rapporto

di rappresentanza.

B. Il

27 gennaio 2010, l’CO 1 ha pignorato in via provvisoria (ai sensi dell’art. 83

cpv. 1 LEF):

“1) tutti i crediti risultanti dai Forward

Freight Swap Agreements datati 23.5.2008 (Ref. __________ e Ref. __________)

tra RI 1 e PI 1, ad eccezione dei versamenti (otto) già eseguiti allo scrivente

ufficio in sede di sequestro tra il 2.4.2009 e il 1°.12.2009 (vedi posizione

successiva verbale)”

“2) l’importo totale di US$ 9'369'689,32,

già incassato dallo scrivente CO 1 (corrispondenti approssimativamente a fr.

10'102'212,64), attualmente depositati presso la Banca dello Stato del Cantone

Ticino__________ (conto no __________ PI 1) intestata all’CO 1”.

C. Il 26

febbraio 2010, l’CO 1 ha notificato all’avv. PA 3 il verbale del pignoramento

provvisorio (doc. A), poi annullato e sostituito il giorno successivo con un

secondo verbale rettificato (doc. C), con cui l’Ufficio ha assegnato

all’escutente e all’escus­sa un termine di 10 giorni per contestare la

rivendicazione dei beni pignorati formulata il 19 febbraio 2010 dalla terza

debitrice RI 1 (in seguito “RI 1”)

D. Con

ricorso del 10 marzo 2010 (inc. 15.10.32), PI 1 ha chiesto alla Camera di dichiarare nulla la notifica del verbale di pignoramento provvisorio.

Come nel precedente ricorso, ribadisce di non aver mai designato un

rappresentante o un luogo di notifica per gli esecutivi di cui all’esecuzione

in questione, i mandati conferiti dai liquidatori esteri essendo puntuali e

circoscritti alle necessità da loro ravvisate. A titolo abbondanziale, la

ricorrente ha inoltre chiesto l’annullamento dell’assegnazione del termine per

contestare la rivendicazione di RI 1. A suo parere, questa società vanterebbe

solo pretese di natura obbligatoria sul denaro depositato sul conto

dell’Ufficio a titolo fiduciario per conto della ricorrente. Il 10 marzo 2010,

il Presidente della Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo parziale,

limitatamente all’as­segnazione del termine per contestare la rivendicazione di

RI 1.

E. Con

osservazioni del 29 marzo 2010, RI 1 ha chiesto l’integrale reiezione del ricorso.

Rileva come la ricorrente non abbia mai eccepito alcunché in occasione di precedenti

notifiche e come lo studio legale dell’avv. PA 3 si sia notificato quale suo

rappresentante in ambito esecutivo nei confronti sia dell’Uffi­cio sia delle

controparti. Ad ogni buon conto, il verbale di pignoramento non potrebbe

ritenersi nullo, siccome con la presentazione del ricorso PI 1 ha manifestato di averne avuto conoscenza, sicché la notifica andrebbe considerata efficace. Per

quanto concerne la sua rivendicazione, RI 1 evidenzia di aver appreso il 21

dicembre 2009 dell’apertura nelle Isole Vergini Britanniche di una procedura di

liquidazione forzata nei confronti di PI 1, tramite una richiesta dei

liquidatori esteri tendente al pagamento degli importi, ritenuti esigibili,

derivanti dai “Forward Freight Swap

Agreements” (in seguito “FFA”). Orbene, le

condizioni generali applicabili a tali accordi stabilirebbero che gli obblighi

delle parti sono subordinati alla condizione che non si sia avverato e perduri

un caso d’inadempienza o potenziale caso d’ina­dempienza, tra cui si annovera

l’ipotesi in cui una parte diventa insolvente o incapace di pagare i propri debiti

al momento in cui sorgono. Ritenendosi pertanto liberata dai propri obblighi, RI

1, il 14 gennaio 2010, ha informato l’CO 1 che avrebbe sospeso ogni pagamento

dei crediti pignorati in attesa di ottenere dai liquidatori i necessari chiarimenti.

Avendo poi appreso da una sentenza della Royal Courts of Justice di Londra del 29

ottobre 2009 che PI 1 si sarebbe trovata in stato d’insolvenza al più tardi già

dal mese di gennaio 2009, RI 1, con scritto 19 febbraio 2010, ha inoltre rivendicato le otto somme da essa già versate all’CO 1 dal 27 marzo al 25 novembre 2009, in quanto i pagamenti sarebbero a suo dire avvenuti senza causa e sarebbero quindi sempre

rimasti di sua esclusiva proprietà. In considerazione del deposito delle somme

su un conto distinto, la proprietà non sarebbe stata mischiata con altri averi

di proprietà di terzi, e tanto meno di PI 1, che non ne avrebbe mai avuto il

possesso. La pretesa di RI 1 avrebbe pertanto carattere reale, sicché sarebbero

adempiuti i presupposti per la contestata assegnazione di termine.

Con

osservazioni del 1° aprile 2010, l’escutente PI 2 ha chiesto la reiezione del ricorso per quanto concerne la questione della notifica, rinviando ai

motivi della sentenza 8 marzo 2010 della Camera e dell’ordinanza di effetto sospensivo

15 marzo 2010. Si è rimessa al giudizio della Camera in merito alla questione

della rivendicazione. Per svista, tale allegato non è stato notificato alle

controparti. In ogni caso, non risulta decisivo per la pronunzia della presente

sentenza.

Pure l’CO

1 si è rimesso al giudizio della Camera (osservazioni del 1° aprile 2010).

F. Con

sentenza dell’8 aprile 2010 (inc. CEF 14.10.14), il fallimento di IS 1,

decretato il 15 febbraio 2010 dall’Eastern Carribean Supreme Court in the High

Court of Justice, è stato riconosciuto in Svizzera. L’RA 1 è

stato incaricato di procedere alla liquidazione fallimentare in via sommaria

limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera.

G. Il 27 aprile 2010, l’CO

1, visto il riconoscimento del fallimento di PI 1 in Svizzera, ha annullato l’esecuzione n. __________ e ha disposto la trasmissione degli importi

pignorati a favore dell’RA 1.

H. Contro tale

provvedimento si aggrava RI 1, con ricorso del 10 maggio 2010 (inc. 15.10.61),

chiedendo che venga annullato. In via principale, postula che le somme

pignorate vengano liberate a suo favore, mentre in via subordinata chiede che

all’CO 1 venga fatto ordine d’impartire alla ricorrente il termine dell’art.

107 LEF per inoltrare l’azione di rivendicazione di proprietà. Riferendosi alle

proprie osservazioni al ricorso di PI 1 (supra ad E), RI 1 ribadisce di

aver diritto alla restituzione degli importi pignorati e, di converso, nega

ogni diritto dell’escus­sa e dell’escutente sugli stessi. Gli importi non

farebbero quindi parte della massa fallimentare. Dato il carattere provvisorio

del pignoramento, sarebbe del resto esclusa ogni possibilità di ripartizione ai

creditori. Il 12 maggio 2010, il Presidente della Camera ha

concesso al ricorso effetto sospensivo.

I. Con osservazioni 2

giugno 2010, l’CO 1 propone la reiezione del ricorso, evidenziando come

l’eccezione alla devoluzione dei beni pignorati alla massa fallimentare di cui

all’art. 199 cpv. 2 LEF non si applichi ai beni oggetto di un pignoramento provvisorio.

L. Il 28 giugno 2010, i

nuovi patrocinatori di RI 1 hanno presentato, in ognuna delle procedure

ricorsuali, “un’i­stan­za di restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF” e

in via subordinata “un’istanza di restituzione in intero ai sensi degli art.

138 s. CPC”, chiedendo di poter produrre nuovi documenti e allegare fatti

nuovi, di modo che venisse assunto agli atti la domanda giudiziaria inoltrata

il 16 giugno 2010 da PI 1 contro RI 1 (doc. 15) e venissero considerate le

argomentazioni contenute nell’istanza. L’istante espone che con la domanda in

questione, presentata alla High Court of Justice di Londra, PI 1 chiede che RI

1 sia condannata a versarle US$ 19'471'895,87, ovvero l’ultima rata del primo

FFA e l’importo complessivo relativo al secondo FFA, inclusi gli importi già

pagati all’CO 1. Rileva il carattere palesemente abusivo della posizione di PI

1, che pretende di ottenere due volte, in Svizzera e in Inghilterra, quanto in

realtà non gli sarebbe dovuto nemmeno una volta. In assenza di coordinazione

tra le procedure giudiziaria inglese ed esecutiva svizzera, vi sarebbe però il

concreto rischio di giungere a tale risultato contraddittorio, urtante ed

assolutamente abusivo. L’istante chiede pertanto che la Camera abbia a dar

prova di lungimiranza, alzando lo sguardo al fine di valutare ad ampio raggio

tutti gli aspetti internazionali della vicenda. Vi sarebbe infatti da

considerare che il sequestro era in realtà infruttuoso, siccome già allora RI 1

non era più vincolata dai FFA per causa dell’insolvibilità di PI 1. Gli importi

pagati sine causa non potrebbero comunque essere accreditati ad una

determinata esecuzione in virtù dell’art. 12 LEF, specialmente se sono stati

versati da un terzo, ma dovrebbero essere restituiti, in ogni caso quando, come

nel caso concreto, sono confluiti in una specifica rubrica di un conto bancario,

perché sono individualizzabili e pertanto non si realizzerebbe alcuna confusione

con gli averi dell’ufficio o delle parti alla procedura esecutiva.

M. Il 9 luglio 2010, il

Presidente della Camera ha ordinato la congiunzione delle due procedure di

ricorso e, a domanda delle parti, ha fissato un termine a RI 1 e a PI 1 per

replicare alle osservazioni 2 giugno dell’Ufficio di esecuzione di Lugano sul secondo

ricorso, e all’escu­ten­te e all’escussa un altro termine per presentare osservazioni

alle istanze di restituzione di termine formulate da RI 1. Non è invece stato

dato seguito all’istanza 28 giugno 2010 di PI 1 tendente allo stralcio del

primo ricorso in seguito al riconoscimento del suo fallimento in Svizzera, dal

momento che la decisione di annullamento dell’esecuzione risulta sospeso

dall’ordi­nan­za 12 maggio 2010 che concede l’effetto sospensivo al (secondo)

ricorso.

N. Con replica del 23

luglio 2010, RI 1 ha rimproverato all’CO 1 di non aver proceduto a

riconsiderare la propria decisione alla luce degli argomenti di cui al verbale

di pignoramento e al secondo ricorso. E ha ribadito quanto già esposto nelle

istanze di restituzione di termine.

O. Lo stesso 23 luglio

2010, PI 1, per il tramite dei suoi liquidatori esteri a ciò debitamente

autorizzati dall’CO 1, ha presentato un allegato di “osservazioni”, precisando

che il memoriale verte sul ricorso interposto da RI 1 e non sulle osservazioni

dell’CO 1, come invece indicato nell’ordinanza 12 luglio (recte: 9 luglio) 2010,

“con ogni verosimiglianza a seguito di una svista”. Innanzitutto, PI 1 contesta

l’ammissibilità del ricorso di RI 1. Contrariamente a quanto indicato

nell’ordinanza 12 maggio 2010, i soldi si trovano già sul conto dell’RA 1 dal 6

maggio. Il ricorso sarebbe quindi da dichiarare irricevibile in quanto privo di

oggetto, subordinatamente inammissibile perché RI 1 non vanterebbe alcun interesse

giuridicamente protetto. D’altronde, lo “scritto” 27 aprile 2010 dell’CO 1 avrebbe

valore meramente informativo e non configurerebbe un provvedimento impugnabile

ai sensi dell’art. 17 LEF, siccome non sarebbe volto a fare proseguire la

procedura esecutiva. L’Ufficio si sarebbe limitato a constatare la cessazione

dell’esecuzione, prevista di diritto dall’art. 206 cpv. 1 LEF. Anche la rivendicazione

formulata da RI 1 sarebbe da considerare decaduta per legge. E in ogni caso la

questione a sapere se una pretesa pignorata esista o no non andrebbe decisa in

una procedura di rivendicazione giusta l’art. 106 LEF. Il ricorso di RI 1 non

indicherebbe poi alcuna violazione di una norma di diritto né alcun errore di

apprezzamento dell’ufficio d’esecuzione. Un terzo motivo d’irricevibilità

sarebbe da identificare nell’assenza d’indicazioni nel ricorso circa

l’interesse leso dal provvedimento impugnato. Nel merito, PI 1 sostiene che in

caso di cessazione anticipata del contratto dovuto alla nomina di un

liquidatore ad una delle parti, gli obblighi di pagamento delle somme contrattuali

sono sostituiti da obblighi di pagamento di una determinata somma che, nella

fattispecie, PI 1 ha calcolato in US$ 19'471'895,87, oltre interessi e spese, e

su cui l’unica sede deputata a deciderne sarebbe appunto la High Court of

Justice di Londra. La rivendicazione di RI 1 sarebbe comunque inammissibile

poiché formulata in un’esecuzione definitivamente annullata.

P. Sempre il 23 luglio

2010, PI 1 ha presentato osservazioni alle richieste di restituzione di termine

formulate da RI 1 in data 28 giugno 2010, di cui ha chiesto, nella misura della

loro ricevibilità, l’integrale reiezione. A suo parere, il documento di cui è

chiesta l’assunzione non è decisivo e comunque né l’art. 33 cpv. 4 LEF

l’art. 139 CPC sarebbero applicabili nella fattispecie. A titolo abbondanziale,

PI 1 sostiene nel merito che RI 1 non avrebbe alcun diritto alla restituzione

d’importi incassati in un’esecuzione ora estinta e che fanno parte della sua

massa fallimentare. A fronte delle pretese di RI 1, PI 1 non avrebbe avuto

altra scelta se non promuovere un’azione di merito presso la sede giudiziaria

prevista dai FFA per far accertare l’ob­bligo di RI 1, consecutivo

all’insorgere dello stato d’insol­ven­za di PI 1, di redigere uno “statement

of loss” con cui calcolare le pretese di una parte verso l’altra.

Q. In replica (datata 6

settembre 2010), RI 1, a titolo preliminare, contesta la ricevibilità delle

osservazioni di PI 1, in quanto dirette contro il (secondo) ricorso – e sotto

questo punto di vista da ritenere tardive – e non contro le osservazioni

dell’Ufficio. Nel merito, RI 1, preso atto del fatto che i fondi contestati si

trovano ora depositati presso l’RA 1, ha modificato il petitum del proprio ricorso, aggiungendo ordini all’CO 1, rispettivamente all’RA 1, per la

restituzione dei fondi al primo citato, con il rilievo che essi sarebbero comunque

rimasti individualizzabili e quindi rivendicabili da parte di RI 1. Le altre

allegazioni di merito, espresse a titolo eventuale, risultano irricevibili (v. infra

ad cons. 3.1/b). Per il resto, RI 1 ha confermato le proprie richieste di

restituzione di termine.

R. In duplica (del 20

settembre 2010), PI 1 contesta preliminarmente l’ammissibilità della replica

con riferimento ai requisiti posti nell’ordinanza 26 agosto 2010 di questa

Camera. Criticando peraltro la concessione del diritto di replicare, PI 1

sottolinea come il fatto “nuovo” allegato da RI 1 – il trasferimento 6 maggio

2010 dei fondi sul conto dell’RA 1 – in realtà sarebbe anteriore alla

presentazione del ricorso. Le allegazioni di merito contenute nella duplica

sono irricevibili (v. infra ad cons. 3.1/c).

S. Il 15 ottobre 2010 i

patrocinatori di RI 1 hanno chiesto di essere citati a un udienza ex art. 12 LPR,

al fine di esporre de visu le rispettive argomentazioni delle parti, in modo da

eliminare eventuali aspetti oscuri o incerti della fattispecie.

Considerandi

in diritto:

1.

La

congiunzione delle due procedure di ricorso è stata decisa con ordinanza 9

luglio 2010. Contrariamente a quanto afferma PI 1, tale

decisione non ha niente di sorprendente, dal momento che è la stessa (prima)

ricorrente ad aver chiesto, ancorché a titolo abbondanziale, l’annullamento

dell’assegnazione del termine per contestare la rivendicazione di RI 1. Ebbene,

il ricorso di quest’ultima verte pure su questo tema. Del resto, PI 1 non ha

formalmente contestato l’ordinanza di congiunzione. Le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/ 211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n.

2.1.1

a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

2.

Nessuno

dei due ricorsi può essere d’acchito considerato privo di oggetto. La questione

dell’eventuale estinzione dell’esecuzio­ne n. __________ giusta l’art. 206 LEF

è infatti al cuore del secondo ricorso e l’ef­fetto estintivo della decisione

27.

aprile 2010 dell’CO 1 (supra ad G) è stato sospeso con l’ordinanza 12

maggio 2010 (supra ad H). Vero è che l’art. 206 cpv. 1 LEF prescrive

un’estin­zione “di diritto” delle esecuzioni promosse contro il fallito prima

dell’apertura del fallimento (rispettivamente prima del suo riconoscimento in

Svizzera, visto il rinvio dell’art. 170 cpv. 1 LDIP). L’accertamento dei

presupposti stabiliti dalla legge, in particolare per quanto riguarda l’esistenza

di un’eventuale eccezione a tale principio giusta l’art. 199 cpv. 2 LEF, spetta

però all’ufficio d’ese­cuzione, e su ricorso all’autorità di vigilanza (cfr.

CEF 12 giugno 2007, inc. 15.06.132, cons. 4.2). Per motivi di economia

processuale, occorrerà pertanto esaminare dapprima il secondo ricorso.

3.

Ma

prima ancora, è necessario statuire sulle eccezioni sollevate dai ricorrenti in

merito all’ammissibilità degli allegati e documenti prodotti dalla controparte,

nonché sulla ricevibilità del ricorso interposto da RI 1.

3.1

Il

9.

luglio 2010, RI 1 e PI 1 sono state autorizzate a replicare alle osservazioni

2.

giugno dell’CO 1 sul secondo ricorso (supra ad M).

a) Per svista, la Camera

ha ritenuto che la richiesta 25 giugno 2010 dell’RA 1 vertesse

sull’autorizzazione a determinarsi sulle osservazioni dell’CO 1 e non sul

ricorso stesso. Nondimeno il tenore letterale dell’ordinanza va confermato. In

effetti, il termine di 10 giorni per presentare osservazioni impartito il 17

maggio 2010 dall’CO 1 a PI 1 tramite l’RA 1 (art. 9 cpv. 3 LPR) era ampiamente

scaduto al momento in cui la richiesta dell’RA 1 è giunta alla Camera. Le

osservazioni 23 luglio 2010 di PI 1 (supra ad O) sono quindi ammissibili

soltanto nella misura e alle condizioni determinate dall’ordinanza del 9

luglio. Ora, le allegazioni di PI 1 sono incentrate esclusivamente sul ricorso

e avrebbero potuto tutte essere formulate entro la scadenza del termine impartito

dall’CO 1 per presentare osservazioni al ricorso. Richiamata la diffida contenuta

nell’or­di­nanza 9 luglio, le osservazioni 23 luglio 2010 di PI 1 vanno

pertanto considerate irricevibili. Il pregiudizio dell’es­cussa è comunque

limitato, dal momento che la Camera deve esaminare d’ufficio la ricevibilità

del ricorso di RI 1.

b) La medesima sorte va

riservata alla replica di RI 1. La stessa non verte infatti sulle osservazioni

effettivamente espresse dall’Uf­ficio ma sulle considerazioni che a mente della

ricorrente l’Ufficio avrebbe dovuto esprimervi. Così agendo, la ricorrente travolge

il senso della replica. L’ufficio d’esecuzione non ha del resto alcun obbligo

di riconsiderare i propri provvedimenti né di determinarsi su questioni o fatti

che il ricorrente ha per negligenza omesso di trattare nell’atto ricorsuale.

Sono tuttavia ammissibili le allegazioni riferite alla ricevibilità delle

osservazioni di PI 1 nonché quelle relative al fatto nuovo di cui alle

richieste di restituzione di termine (v. infra cons. 3.2).

c) Per i medesimi

motivi, pure la duplica di PI 1 è irricevibile, tranne per quanto riguarda le

allegazioni relative all’ammissibilità della replica.

3.2

Sulle

richieste di restituzione di termine formulate da RI 1, che PI 1 ritiene

irricevibili, occorre precisare quanto segue.

a) Il

diritto di presentare prove, allegazioni e richieste nuove in una procedura di

ricorso giusta l’art. 17 LEF è disciplinato dal diritto cantonale (art. 20a

cpv. 5 LEF), il quale non deve però essere più restrittivo di quello federale

applicabile al ricorso di cui all’art. 19 LEF (DTF 82 III 149; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

Losanna 1999, n. 15 ad art. 18 e n. 79, 173 e 175 ad art. 20a; Lorandi,

Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Basilea/Ginevra/Monaco 2000,

n. 45 ad art. 20a; dopo l’entrata in vigore della legge sul Tribunale

federale, che si applica anche al ricorso di cui all’art. 19 LEF [art. 72 cpv.

2.

lett. a LTF], la questione è ormai disciplinata dall’art. 99 LTF e non più

dall’art. 79 cpv. 1 OJ). Secondo la giurisprudenza di questa Camera, nova sono

ammissibili in sede di ricorso giusta l’art. 17 LEF (CEF 18 aprile 2000, inc.

15.99

, cons. 3a). La legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento (LPR) non statuisce infatti alcuna limitazione in

merito – il rinvio alle norme della procedura civile di cui all’art. 20 cpv. 2

LPR si limita alle modalità d’assunzione –, anzi pare ammetterne implicitamente

la ricevibilità, nel statuire l’obbligo di produrre con il ricorso i mezzi di

prova “già disponibili” (art. 7 cpv. 4 lett. c LPR) e nell’indiscriminato

potere di accertamento dei fatti conferito all’autorità di vigilanza (art. 19

cpv. 1 LPR). L’assunzione di prove nuove e la presa in considerazione di

allegazioni nuove sono subordinate ai medesimi principi stabiliti per le altre

prove ed allegazioni: l’autorità di vigilanza deve accertare solo i fatti rilevanti

per la sua decisione, può avvalersi della collaborazione delle parti e tenere

conto nella valutazione delle prove delle mancanze ai loro doveri processuali

(art. 19 cpv. 4 LPR). Essa valuta liberamente le prove senza essere vincolata

alle domande delle parti (art. 19 cpv. 1 LPR) e può procedere a valutazioni

anticipate delle prove, rinunciando a quelle che ritiene inutili ai fini del giudizio.

Di regola, l’autorità di vigilanza non deve accertare i fatti che non risultano

dagli atti e/o dalle allegazioni delle parti (art. 19 cpv. 2 LPR), né quelli

che la parte avrebbe potuto e dovuto allegare davanti all’organo di esecuzione

forzata (cfr. Cometta, Commentario

alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, p. 243 segg.).

b) Di

conseguenza, sebbene il documento di cui RI 1 chiede l’assunzione sia, in fine

dei conti, da considerare irrilevante in questa sede (infra ad cons. 6),

le sue istanze vanno ammesse, ancorché per un motivo diverso di quelli addotti.

Sono però ricevibili solo le allegazioni che sono in rapporto diretto con tale

documento e non quelle (ad n. 18) che sarebbero già potute essere presentate

con il secondo ricorso o con le osservazioni al ricorso di PI 1.

3.3

Le

censure formulate da PI 1 circa l’ammissibilità del ricorso di RI 1 sono

infondate. La decisione impugnata è evidentemente un provvedimento ai sensi

dell’art. 17 LEF, nella misura in cui l’CO 1, nel constatare l’estinzione

dell’esecuzione in virtù dell’art. 206 LEF, ciò che rientra nella propria

competenza (supra ad cons. 2), e trasferire i fondi pignorati all’RA 1,

esegue gli ultimi atti perché l’esecuzione giunga al suo termine. Tale provvedimento

esplica effetti verso l’esterno e in particolare verso RI 1, che, se la

decisione impugnata dovesse essere confermata, perde la possibilità di

sostenere la tesi secondo cui l’CO 1 sarebbe tenuto a restituire i fondi che RI

1.

ha versato per errore. A prescindere dalla fondatezza dell’asser-zione, che

è questione di merito, non si può quindi seriamente negare l’interesse di RI 1

al ricorso. Infine, quest’ultima lamenta esplicitamente una violazione degli art.

197.

segg. LEF e fonda la propria pretesa sull’art. 106 LEF e sui disposti di

legge relativi all’indebito arricchimento (ricorso a p. 4, 6 e 7). Risulta quindi

sufficientemente motivato ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR.

4.

Ritenendo

a giusta ragione che l’art. 199 cpv. 2 LEF non si applica ai beni oggetto di un

pignoramento provvisorio (cfr. ad es. DTF 40 III 88, 42

III 14, 65 III 116; Handschin/Hunkeler, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 199), in quanto il creditore non può esigerne la realizzazione

prima che il pignoramento diventi definitivo (art. 118 LEF), l’CO 1 ha accertato l’estinzione dell’esecuzione giusta l’art. 206 cpv. 1 LEF. Logicamente è decaduta

anche la procedura di rivendicazione avviata da RI 1 in quell’esecu­zione.

5.

RI

1.

contesta inoltre la parte della decisione impugnata con cui l’CO 1 ha predisposto il trasferimento dei fondi pignorati sul conto dell’RA 1. Ritiene che tali fondi

siano di sua proprietà e non siano pertanto entrati a fare parte della massa fallimentare

ai sensi dell’art. 197 LEF. La ricorrente misconosce tuttavia il fatto che la

devoluzione alla massa è prescritta esplicitamente all’art. 199 cpv. 1 LEF.

Inoltre, il suo asserito diritto di rivendicazione, pur volendogli, per

ipotesi, attribuire un carattere reale, deve, dopo l’aper­tu­ra del fallimento,

imperativamente essere esercitato nell’am­­bito di una procedura di

rivendicazione diretta contro la massa (ai sensi dell’art. 242 LEF), qualora

l’atti­vo rivendicato sia stato in possesso del debitore al momento dell’a­­per­­tu­ra

del fallimento (DTF 114 III 25, cons. 2; Romy,

Com­mentaire romand de la LP, Basilea/Gine­vra/Monaco

2005, n. 24 ad art. 197). Ora, non è seriamente

contestabile che a quel momento l’CO 1 deteneva i fondi versati da RI 1 per

conto dell’escussa (in attesa di essere trasferiti all’escutente), tanto

ch’esso ha impartito all’escutente e all’escussa il termine dell’art. 107 cpv.

2.

LEF e non quello dell’art. 108 cpv. 2 LEF (peraltro senza contestazione da

parte di RI 1). Gli importi in questione andavano pertanto inventariati e presi

in custodia dall’RA 1 (art. 225 e 223 cpv. 2 LEF).

6.

In

ogni caso, la pretesa vantata da RI 1 ha carattere solo obbligatorio e non reale. Essa la fonda infatti sui disposti di legge relativi all’indebito

arricchimento, ovvero sugli art. 62 segg. CO, norme appunto inserite nel Codice

delle “obbligazioni”. È quindi esclusa una sua rivendicazione ai sensi

dell’art. 242 LEF (cfr. CEF 21 settembre 2006, inc. 15.06.29, cons. 2). A

titolo abbondanziale, è d’uopo precisare che nulla muta l’allega­zio­ne – come

visto irricevibile – secondo cui gli importi versati da RI 1 non si sarebbero

mischiati con gli altri averi dell’CO 1, in quanto sono stati registrati in una specifica rubrica del suo conto: l’Uf­ficio non dispone infatti di alcun diritto

reale contro la banca, bensì di un semplice credito in restituzione

dell’importo depositato (STF 20 aprile 2009, inc.4A_54/2009, cons. 1). Ogni

azione di natura reale è quindi esclusa, anche per RI 1 (cfr. CEF 21 settembre

2006.

precitata, cons. 3.1). È d’altronde controverso il carattere asseritamente

indebito dei pagamenti, l’escussa sostenendo che RI 1 sarebbe tenuta

contrattualmente a pagarle un importo forfettario in seguito al verificarsi

dell’insolvenza di PI 1 (cfr. osservazioni alle istanze di restituzione di

termine, ad 9-12, p. 6 e duplica ad 9), mentre RI 1, che su siffatta allegazione

non si è espressa partitamente, sostiene la sospensione di ogni suo obbligo.

Non spetta all’CO 1, né tanto meno alla Camera, stabilire chi ha ragione nel

merito, lo faranno i giudici competenti nella causa promossa a Londra o nella

procedura che RI 1 dovesse ritenere opportuno promuovere contro la massa fallimentare.

Del resto, l’Uffi­cio può disporre del conto solo conformandosi alla legge. Ebbene,

già si è rilevato come l’art. 199 LEF prescriva la trasmissione dell’importo in

questione a favore dell’am­mini­stra­zione del fallimento. Non entra nemmeno in

linea di considerazione una surrogazione reale del credito dell’Uffi­cio a

favore di RI 1 ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CO, poiché nessun mandato lega

l’Ufficio alla ricorrente. La sentenza citata da quest’ultima (DTF 102 II 303)

non le viene pertanto in soccorso. Infine, non si può tacere che i pagamenti

fatti da RI 1 hanno estinto a debita concorrenza il debito di PI 1 nei

confronti di PI 2 (art. 12 LEF, norma che si applica anche ai pagamenti

effettuati da terzi purché l’escusso non vi si opponga, cfr. DTF 83 III 102; Gilliéron, op. cit., n. 12 ad art. 12). Ora,

la sicurezza del diritto impone il mantenimento dell’attuale status quo.

7.

In

questa sede è inutile stabilire se l’azione promossa da PI 1 nel foro di Londra

sia da ritenere abusiva o meno. L’importo conteso non verrà infatti versato

alla fallita ma diviso tra i suoi creditori (a meno che RI 1 riesca ad

ottenerne la distrazione a suo favore). Quanto al paventato rischio di doppio

pagamento, spetta alla ricorrente evitare che si realizzi adottando le

opportune misure nel processo inglese.

8.

Di

conseguenza, il ricorso interposto da RI 1 va integralmente respinto senza

ulteriori formalità, ossia senza indire l’udienza richiesta da RI 1, che – alla

luce delle considerazioni che precedono – si rivelerebbe superflua.

9.

Dal

momento che è stata definitivamente accertata l’estinzione dell’esecuzione n. __________

(supra ad cons. 4), il ricorso interposto da PI 1 risulta privo di

oggetto e va pertanto stralciato dai ruoli (art. 24b cpv. 1 LPR).

10.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 106, 199, 206, 242

LEF, 62 segg. CO, 61 e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso di PI 1 è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

2.

Il

ricorso di RI 1 è respinto.

3.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a: – avv. PA 3 e __________, __________;

avv. PA 2 e __________ __________;

avv. PA 4, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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