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Decisione

15.2010.62

Pignoramento di una rendita vitalizia. Pignorabilità delle singole rendite. Revisione del calcolo del minimo d'esistenza. Designazione di un rappresentante dell'escusso incapace di difendere i propri

15 luglio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. Da anni l’CO 1 è confrontato con gravi difficoltà nell’espletare le

proprie mansioni nei procedimenti diretti contro RI 1, il quale sistematicamente

rifiuta di ritirare gli atti esecutivi che gli vengono trasmessi e di aprire la

porta della propria abitazione per l’esecuzione dei pignoramenti, obbligando

così l’Ufficio a dover richiedere l’inter­vento della polizia, con modalità speciali

per fronteggiare concrete reazioni violente dell’escusso (cfr. segnatamente CEF

6 marzo 2001, inc. 15.00.35, 8 maggio 2002, inc. 15.02.21, 22 gennaio 2004,

inc. 15.03.159, 12 febbraio 2008, inc. 15.07.98). Come tutte le altre autorità

cantonali incaricate di trattare incarti relativi a RI 1, l’Ufficio subisce

inoltre da tempo da quest’ultimo un tempestio di comunicazioni per via mail e

fax pesantemente ingiuriose e a volte non privi di allusioni minacciose.

B. Il 4

febbraio 2010, l’Ufficio ha proceduto ad eseguire a favore di un gruppo composto

di 46 esecuzioni il pignoramento presso l’abitazione di RI 1 con l’assistenza

della polizia. In quell’occasione, l’Ufficio ha pignorato 4 cartelle ipotecarie

di nominali fr. 100'000.-- ognuna di cui RI 1 si professa proprietario, gravanti

il fondo su cui sorge la sua abitazione, depositate presso lo studio legale dell’avv.

__________ a __________. Il 17 maggio 2010, dopo che la moglie dell’escusso

aveva formulato una rivendicazione sui titoli pignorati, l’Ufficio ha impartito

a RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere contro la rivendicante un’azione

di contestazione della sua pretesa.

C. Il

10 maggio 2010, dopo essere venuto a conoscenza dell’esi­sten­za di conti

bancari dell’escusso presso la banca __________ per il tramite di un creditore,

l’Ufficio ha notificato a questa banca il pignoramento di tutti gli attivi di RI

1 presso la sua sede e presso quelle delle sue succursali a concorrenza di fr.

289'819,26 oltre interessi e spese.

D. Con

scritto del 17 maggio 2010, RI 1 si è aggravato contro il pignoramento del 10

maggio 2010, affermando che dal 13 maggio 2010, giorno in cui, in occasione del

tentativo di prelevare soldi sul conto pignorato, gli è stata ritirata la

tessera, egli avrebbe in tasca circa fr. 39,50. Ritiene il provvedimento

ingiustificato, dal momento che aveva “offerto” all’Ufficio le quattro cartelle

ipotecarie gravanti la propria casa d’abitazione. Sostiene inoltre che i fondi

sequestrati sono impignorabili in virtù della convenzione risarcitoria ch’egli ha

pattuita con la Banca __________ (ora __________) nel dicembre 1999 “a seguito

dei gravissimi danni subiti da RI 1 per la durata di dieci anni”. Detta convenzione

specificherebbe chiaramente l’impignorabilità dei beni in questione. Il ricorrente

esige l’immediato sblocco dei fondi pignorati. Si addentra poi in

considerazioni di merito relative ai crediti fiscali dedotti in esecuzione e

alla procedura di divorzio, che, come si vedrà, esulano dal potere di

cognizione della Camera.

E. Con

comunicazione elettronica del 18 maggio 2010, RI 1 ha integrato il suo ricorso, affermando che l’Ufficio avrebbe saputo dal dicembre 1999 che le sue

rendite sarebbero state impignorabili.

F. Con

decreto del 20 maggio 2010, il presidente della Camera ha concesso al ricorso

effetto sospensivo parziale, autorizzando il ricorrente a prelevare sul conto

pignorato fr. 1'200.-- al mese. Tale provvedimento non teneva conto del fatto –

allora non noto alla Camera – che l’escusso percepisce una rendita AVS mensile

di fr. 1'731.-- su una relazione bancaria diversa da quella pignorata.

G. In

seguito all’assunzione d’informazioni presso la banca sulla natura della convenzione

risarcitoria conclusa con l’escusso e sulla composizione della sua relazione

bancaria, l’Ufficio, l’8 giugno 2010, ha calcolato il minimo di esistenza di RI 1 in fr. 1'900.-- e, tenuto conto della rendita AVS percepito dall’escus­so,

stabilito una trattenuta mensile di fr. 6'591.--, da prelevare sulla rendita

versata da __________, pari a fr. 6'760.--/mese.

Considerandi

in diritto:

1.

La ricevibilità

formale del ricorso è dubbia alla luce dell’art. 7 LPR, essendo difficilmente

leggibile e sprovvisto dei mezzi di prova già disponibili (in particolare la convenzione

del dicembre 1999 con la Banca __________). Un rinvio al ricorrente ai sensi

dell’art. 7 cpv. 5 LPR appare però inutile (già per il fatto che l’e­scus­so è

solito non ritirare le raccomandate), siccome l’autorità di vigilanza deve

constatare d’ufficio la nullità dei provvedimenti portati alla sua conoscenza,

anche in modo irrituale (art. 22 cpv. 1 LEF). Ora, il pignoramento di beni

assolutamente impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 6-11 LEF è in linea di

massima nullo (vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco

1998, n. 67 ad art. 92), in ogni caso

quando intacca il minimo di esistenza dell’escusso in modo grossolano (DTF 110

III 32). Non occorre invece prendere in considerazione né il fax 18 maggio

2010, di cui RI 1 non ha mandato l’originale debitamente firmato malgrado

l’invito in tal senso contenuto nel decreto 20 maggio 2010 di concessione

dell’effetto sospensivo parziale, né i successivi e numerosi fax e email, che

sono oltre che tardivi manifestamente irricevibili in quanto illeggibili e sconvenienti.

2.

Contrariamente

a quanto asserisce il ricorrente, la convenzione ch’egli ha pattuito il 24

dicembre 1999 con la Banca __________ non stipula l’impignorabilità della rendita

vitalizia vita natural durante riconosciutagli dalla banca.

2.1

Dagli

estratti della convenzione – limitati alla parte concernente la rendita

vitalizia – che su richiesta dell’Uf­ficio la __________ ha trasmesso il 21 e

il 31 maggio 2010, risulta invece che la banca ha garantito tale prestazione a RI

1.

(suo ex capo della succursale di __________), per risolvere la parte della

controversia relativa “alla problematica assicurativa” (titolo della lett. C

della convenzione), “nel caso di una revoca o diminuzione della rendita

d’invalidità attualmente percepita da RI 1 da parte della competente autorità

cantonale”. Si evince d’altron­de da uno scritto 23 marzo 2000 della banca al

patrocinatore di RI 1 che “vista la revoca dell’AI nonché dell’annullamento

della rendita d’invalidità del nostro Fondo di Previdenza con effetto per ambedue

fine marzo 2000”, la banca avrebbe versato da aprile 2000 “il controvalore

delle due rendite ammontanti attualmente a fr. 134'480.-- annui, in 12 rate

mensili, secondo le modalità pattuite direttamente con il Signor RI 1”. La pattuizione prevede pertanto una semplice sostituzione di due rendite d’invalidità con una

rendita vitalizia d’importo equivalente, senza clausola d’im­pigno­rabilità.

2.2

Ma

anche se le parti avessero dovuto convenire dell’impignorabi­lit­à della

rendita vitalizia, tale accordo non vincolerebbe l’Ufficio d’esecuzione. In

effetti, in occasione della revisione totale della legge federale sulla

esecuzione e sul fallimento (LEF) entrata in vigore il 1° gennaio 1997 (quindi

prima della sottoscrizione della convenzione del 1999), il legislatore ha

abrogato l’art. 519 cpv. 2 CO che consentiva alle parti ad un contratto di

rendita vitalizia di pattuirne l’impignorabilità e ha modificato l’art. 92 cpv.

1.

n. 7 LEF per limitare l’impignorabilità al diritto alla rendita (“Stam­mrecht”),

mentre le singole rendite sono da considerare limitatamente pignorabili giusta

l’art. 93 LEF (ovvero per la parte che eccede il minimo d’esistenza del

beneficiario). In questo modo il legislatore ha voluto “impedire che la persona

che percepisce una rendita elevata, anche se essa è stata costituita da un

terzo a titolo gratuito, possa grazie a questa entrata condurre un’esistenza dispendiosa,

nonostante i suoi creditori l’abbiano escussa infruttuosamente” (FF 1991 III

56).

2.3

Ci si

potrebbe però chiedere se non sia impignorabile la parte della rendita

vitalizia che compensa la rendita dell’assicurazione invalidità (AI), dal

momento che questo tipo di rendita è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv.

1.

n. 9a LEF). Il ragionamento sarebbe invero dubbio, perché nella misura in cui

non sono riunite le condizioni per l’allocazione di una delle rendite statali

previste all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, appare escluso poter considerare

impignorabile la rendita di diritto privato supposta sostitutiva. La questione

non deve comunque essere risolta nel caso concreto, perché la rendita AI a cui RI 1 avrebbe avuto diritto si sarebbe comunque estinta con l’inizio del

diritto a un rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 30 LAI). Orbene, l’escusso

percepisce attualmente una rendita AVS, che l’Ufficio ha escluso dal

pignoramento. Nulla si oppone pertanto al pignoramento dell’intera rendita

vitalizia, fatta eccezione di quanto necessario a coprire il minimo d’esistenza

dell’escusso, in congiunzione con la sua rendita AI (cfr. DTF 118 III 16).

2.4

Non

entra nemmeno in considerazione un’impignorabilità ai sensi dell’art. 92 cpv. 1

n. 9 LEF: la rendita vitalizia in questione non è infatti un’indennità a titolo

di riparazione morale consecutiva a lesioni corporali o danno alla salute, ma,

da quanto si può capire dalla convenzione del 1999, un risarcimento dei danni

economici dovuti all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di

lunga durata derivante da invalidità (cfr. art. 8 LPGA).

3.

Il

pignoramento delle cartelle ipotecarie non è d’ostacolo al pignoramento della

relazione bancaria dell’escusso presso __________. Esse sono state infatti

rivendicate dalla proprietaria del fondo, la moglie dell’escusso, sicché vanno

pignorate in ultimo luogo, dopo i suoi beni mobili e i suoi crediti non

rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF). Ovviamente, il pignoramento delle cartelle

ipotecarie è limitato all’importo dei crediti posto in esecuzione che rimarrà

scoperto dopo la realizzazione dei beni mobili e dei crediti.

4.

Le critiche

di RI 1 relative alle procedure di divorzio e di tassazione fiscale sono

censure di merito, che sfuggono al potere di cognizione dell’autorità di

vigilanza, limitato alla verifica della legalità e dell’opportunità dei

provvedimenti adottati dagli uffici d’esecuzione e fallimenti alla luce del

diritto esecutivo federale e cantonale (art. 17 LEF). In altre parole, né l’CO

1.

né l’autorità di vigilanza sono competenti per valutare il buon fondamento

delle pretese fatte valere dal fisco, dalla moglie dell’escusso o da qualsiasi

altro creditore.

5.

Il

ricorrente non ha provato che l’Ufficio avesse avuto conoscenza della rendita

vitalizia già nel 2000 e avrebbe rinunciato a pignorarla ritenendola

impignorabile. E comunque siffatta circostanza, se fosse vera, non muterebbe la

situazione: si tratterebbe di una valutazione errata dell’Ufficio, di cui si

potrebbe – anzi dovrebbe – scostare in ogni procedura esecutiva successiva.

6.

Ricordato

che gli uffici d’esecuzione sono autorizzati ad eseguire, a titolo cautelativo,

pignoramenti senza preventivo avviso al debitore in casi d’urgenza (DTF 115 II

44-5, cons. 2; 107 III 70, cons. 2), segnatamente di fronte a comportamenti

ostruzionistici da parte dell’escusso, non sta alla Camera esaminare dettagliatamente

in questa sede la decisione di determinazione del minimo d’esi­stenza di RI 1,

che l’Ufficio ha emesso l’8 giugno 2010, ovvero dopo l’inoltro del ricorso.

Spetta semmai all’escus­so interporre ricorso contro tale decisione, qualora lo

ritenesse necessario. In ogni caso, la decisione non appare manifestamente

lesiva del minimo d’esistenza di RI 1, giacché l’Ufficio ha applicato i criteri

stabiliti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza

agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009,

pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) e ha tenuto conto del fatto che l’escusso vive nella casa della

moglie senza pagare alcun affitto. Per quanto riguarda le spese supplementari

che RI 1 ha recentemente allegato, spetta all’Ufficio statuire su una loro

eventuale inclusione nel calcolo del minimo d’esistenza e procedere, se necessario,

alla revisione della sua decisione ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF, con una

decisione suscettibile di ricorso (art. 17 LEF).

7.

Nell’incarto

figura una comunicazione elettronica dell’11 maggio 2010, con cui l’avv. __________,

ex patrocinatore dell’escusso, “così come richiesto dal signor RI 1,

impossibilitato a farlo personalmente”, segnala all’Ufficio che “lo

stesso è gravemente ammalato, così come attestato da un certificato medico

redatto il 15 aprile 2010, in cui il medico, previa visita del paziente,

attesta di averlo trovato in condizioni precarie e peggiorate rispetto a

qualche mese fa, precisando che le condizioni di salute ne richiederebbero il

ricovero in osservazione e riposo”, e chiede la sospensione immediata delle

“eventuali” procedure esecutive in corso nei suoi confronti, in applicazione

dell’art. 61 LEF. In risposta alla successiva richiesta dell’Ufficio di produrre

il certificato medico e una procura, l’avv. __________, con email del 12 maggio

2010, ha ribadito di non rappresentare l’escusso in ambito esecutivo. Ora,

tale corrispondenza, come il comportamento di RI 1 in generale, fanno nascere dubbi sulla sua capacità attuale di difendere personalmente i propri interessi

in modo efficace, proponendo e discutendo con la necessaria chiarezza la

propria causa. In queste condizioni, la designazione di un rappresentante appare

atta a prevenire le conseguenze negative derivanti dal suo rifiuto sistematico

di ritirare le comunicazioni ufficiali e di produrre i documenti che possano

eventualmente essere idonei a comprovare le proprie affermazioni, e più in

generale dal suo comportamento aggressivo e offensivo. S’invita quindi

l’Ufficio a fissare a RI 1, in virtù dell’art. 61 LEF, un breve termine per designarsi

un rappresentante e, qualora non dia seguito all’invito, a segnalare il

caso all'autorità tutoria perché esamini l’opportunità di nominargli un tutore

o un curatore (cfr. CEF 8 luglio 2004, inc. 15.04.54).

8.

Il

ricorso è respinto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 61, 92, 93 LEF, art.

61.

e 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a RI 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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