15.2010.62
Pignoramento di una rendita vitalizia. Pignorabilità delle singole rendite. Revisione del calcolo del minimo d'esistenza. Designazione di un rappresentante dell'escusso incapace di difendere i propri
15 luglio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
15.2010.62
Data decisione, Autorità:
15.07.2010, CEF
Titolo:
Pignoramento di una rendita vitalizia. Pignorabilità delle singole rendite. Revisione del calcolo del minimo d'esistenza. Designazione di un rappresentante dell'escusso incapace di difendere i propri interessi in modo efficace
IMPIGNORABILITÀ
art. 61 LEF
art. 92 cpv. 1 cf. 7 LEF
art. 92 cpv. 1 cf. 9 LEF
art. 92 cpv. 1 cf. 9a LEF
art. 93 cpv. 3 LEF
Incarto n.
15.2010.62
Lugano
15 luglio
2010
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 17 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro il pignoramento
complementare di crediti notificato il 10 maggio 2010 alla banca __________ a
favore del gruppo formato dalle esecuzioni n. __________ ecc. promosse da diversi
creditori;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Da anni l’CO 1 è confrontato con gravi difficoltà nell’espletare le
proprie mansioni nei procedimenti diretti contro RI 1, il quale sistematicamente
rifiuta di ritirare gli atti esecutivi che gli vengono trasmessi e di aprire la
porta della propria abitazione per l’esecuzione dei pignoramenti, obbligando
così l’Ufficio a dover richiedere l’intervento della polizia, con modalità speciali
per fronteggiare concrete reazioni violente dell’escusso (cfr. segnatamente CEF
6 marzo 2001, inc. 15.00.35, 8 maggio 2002, inc. 15.02.21, 22 gennaio 2004,
inc. 15.03.159, 12 febbraio 2008, inc. 15.07.98). Come tutte le altre autorità
cantonali incaricate di trattare incarti relativi a RI 1, l’Ufficio subisce
inoltre da tempo da quest’ultimo un tempestio di comunicazioni per via mail e
fax pesantemente ingiuriose e a volte non privi di allusioni minacciose.
B. Il 4
febbraio 2010, l’Ufficio ha proceduto ad eseguire a favore di un gruppo composto
di 46 esecuzioni il pignoramento presso l’abitazione di RI 1 con l’assistenza
della polizia. In quell’occasione, l’Ufficio ha pignorato 4 cartelle ipotecarie
di nominali fr. 100'000.-- ognuna di cui RI 1 si professa proprietario, gravanti
il fondo su cui sorge la sua abitazione, depositate presso lo studio legale dell’avv.
__________ a __________. Il 17 maggio 2010, dopo che la moglie dell’escusso
aveva formulato una rivendicazione sui titoli pignorati, l’Ufficio ha impartito
a RI 1 un termine di 20 giorni per promuovere contro la rivendicante un’azione
di contestazione della sua pretesa.
C. Il
10 maggio 2010, dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza di conti
bancari dell’escusso presso la banca __________ per il tramite di un creditore,
l’Ufficio ha notificato a questa banca il pignoramento di tutti gli attivi di RI
1 presso la sua sede e presso quelle delle sue succursali a concorrenza di fr.
289'819,26 oltre interessi e spese.
D. Con
scritto del 17 maggio 2010, RI 1 si è aggravato contro il pignoramento del 10
maggio 2010, affermando che dal 13 maggio 2010, giorno in cui, in occasione del
tentativo di prelevare soldi sul conto pignorato, gli è stata ritirata la
tessera, egli avrebbe in tasca circa fr. 39,50. Ritiene il provvedimento
ingiustificato, dal momento che aveva “offerto” all’Ufficio le quattro cartelle
ipotecarie gravanti la propria casa d’abitazione. Sostiene inoltre che i fondi
sequestrati sono impignorabili in virtù della convenzione risarcitoria ch’egli ha
pattuita con la Banca __________ (ora __________) nel dicembre 1999 “a seguito
dei gravissimi danni subiti da RI 1 per la durata di dieci anni”. Detta convenzione
specificherebbe chiaramente l’impignorabilità dei beni in questione. Il ricorrente
esige l’immediato sblocco dei fondi pignorati. Si addentra poi in
considerazioni di merito relative ai crediti fiscali dedotti in esecuzione e
alla procedura di divorzio, che, come si vedrà, esulano dal potere di
cognizione della Camera.
E. Con
comunicazione elettronica del 18 maggio 2010, RI 1 ha integrato il suo ricorso, affermando che l’Ufficio avrebbe saputo dal dicembre 1999 che le sue
rendite sarebbero state impignorabili.
F. Con
decreto del 20 maggio 2010, il presidente della Camera ha concesso al ricorso
effetto sospensivo parziale, autorizzando il ricorrente a prelevare sul conto
pignorato fr. 1'200.-- al mese. Tale provvedimento non teneva conto del fatto –
allora non noto alla Camera – che l’escusso percepisce una rendita AVS mensile
di fr. 1'731.-- su una relazione bancaria diversa da quella pignorata.
G. In
seguito all’assunzione d’informazioni presso la banca sulla natura della convenzione
risarcitoria conclusa con l’escusso e sulla composizione della sua relazione
bancaria, l’Ufficio, l’8 giugno 2010, ha calcolato il minimo di esistenza di RI 1 in fr. 1'900.-- e, tenuto conto della rendita AVS percepito dall’escusso,
stabilito una trattenuta mensile di fr. 6'591.--, da prelevare sulla rendita
versata da __________, pari a fr. 6'760.--/mese.
Considerandi
in diritto:
1.
La ricevibilità
formale del ricorso è dubbia alla luce dell’art. 7 LPR, essendo difficilmente
leggibile e sprovvisto dei mezzi di prova già disponibili (in particolare la convenzione
del dicembre 1999 con la Banca __________). Un rinvio al ricorrente ai sensi
dell’art. 7 cpv. 5 LPR appare però inutile (già per il fatto che l’escusso è
solito non ritirare le raccomandate), siccome l’autorità di vigilanza deve
constatare d’ufficio la nullità dei provvedimenti portati alla sua conoscenza,
anche in modo irrituale (art. 22 cpv. 1 LEF). Ora, il pignoramento di beni
assolutamente impignorabili giusta l’art. 92 cpv. 1 n. 6-11 LEF è in linea di
massima nullo (vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco
1998, n. 67 ad art. 92), in ogni caso
quando intacca il minimo di esistenza dell’escusso in modo grossolano (DTF 110
III 32). Non occorre invece prendere in considerazione né il fax 18 maggio
2010, di cui RI 1 non ha mandato l’originale debitamente firmato malgrado
l’invito in tal senso contenuto nel decreto 20 maggio 2010 di concessione
dell’effetto sospensivo parziale, né i successivi e numerosi fax e email, che
sono oltre che tardivi manifestamente irricevibili in quanto illeggibili e sconvenienti.
2.
Contrariamente
a quanto asserisce il ricorrente, la convenzione ch’egli ha pattuito il 24
dicembre 1999 con la Banca __________ non stipula l’impignorabilità della rendita
vitalizia vita natural durante riconosciutagli dalla banca.
2.1
Dagli
estratti della convenzione – limitati alla parte concernente la rendita
vitalizia – che su richiesta dell’Ufficio la __________ ha trasmesso il 21 e
il 31 maggio 2010, risulta invece che la banca ha garantito tale prestazione a RI
1.
(suo ex capo della succursale di __________), per risolvere la parte della
controversia relativa “alla problematica assicurativa” (titolo della lett. C
della convenzione), “nel caso di una revoca o diminuzione della rendita
d’invalidità attualmente percepita da RI 1 da parte della competente autorità
cantonale”. Si evince d’altronde da uno scritto 23 marzo 2000 della banca al
patrocinatore di RI 1 che “vista la revoca dell’AI nonché dell’annullamento
della rendita d’invalidità del nostro Fondo di Previdenza con effetto per ambedue
fine marzo 2000”, la banca avrebbe versato da aprile 2000 “il controvalore
delle due rendite ammontanti attualmente a fr. 134'480.-- annui, in 12 rate
mensili, secondo le modalità pattuite direttamente con il Signor RI 1”. La pattuizione prevede pertanto una semplice sostituzione di due rendite d’invalidità con una
rendita vitalizia d’importo equivalente, senza clausola d’impignorabilità.
2.2
Ma
anche se le parti avessero dovuto convenire dell’impignorabilità della
rendita vitalizia, tale accordo non vincolerebbe l’Ufficio d’esecuzione. In
effetti, in occasione della revisione totale della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento (LEF) entrata in vigore il 1° gennaio 1997 (quindi
prima della sottoscrizione della convenzione del 1999), il legislatore ha
abrogato l’art. 519 cpv. 2 CO che consentiva alle parti ad un contratto di
rendita vitalizia di pattuirne l’impignorabilità e ha modificato l’art. 92 cpv.
1.
n. 7 LEF per limitare l’impignorabilità al diritto alla rendita (“Stammrecht”),
mentre le singole rendite sono da considerare limitatamente pignorabili giusta
l’art. 93 LEF (ovvero per la parte che eccede il minimo d’esistenza del
beneficiario). In questo modo il legislatore ha voluto “impedire che la persona
che percepisce una rendita elevata, anche se essa è stata costituita da un
terzo a titolo gratuito, possa grazie a questa entrata condurre un’esistenza dispendiosa,
nonostante i suoi creditori l’abbiano escussa infruttuosamente” (FF 1991 III
56).
2.3
Ci si
potrebbe però chiedere se non sia impignorabile la parte della rendita
vitalizia che compensa la rendita dell’assicurazione invalidità (AI), dal
momento che questo tipo di rendita è assolutamente impignorabile (art. 92 cpv.
1.
n. 9a LEF). Il ragionamento sarebbe invero dubbio, perché nella misura in cui
non sono riunite le condizioni per l’allocazione di una delle rendite statali
previste all’art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF, appare escluso poter considerare
impignorabile la rendita di diritto privato supposta sostitutiva. La questione
non deve comunque essere risolta nel caso concreto, perché la rendita AI a cui RI 1 avrebbe avuto diritto si sarebbe comunque estinta con l’inizio del
diritto a un rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 30 LAI). Orbene, l’escusso
percepisce attualmente una rendita AVS, che l’Ufficio ha escluso dal
pignoramento. Nulla si oppone pertanto al pignoramento dell’intera rendita
vitalizia, fatta eccezione di quanto necessario a coprire il minimo d’esistenza
dell’escusso, in congiunzione con la sua rendita AI (cfr. DTF 118 III 16).
2.4
Non
entra nemmeno in considerazione un’impignorabilità ai sensi dell’art. 92 cpv. 1
n. 9 LEF: la rendita vitalizia in questione non è infatti un’indennità a titolo
di riparazione morale consecutiva a lesioni corporali o danno alla salute, ma,
da quanto si può capire dalla convenzione del 1999, un risarcimento dei danni
economici dovuti all’incapacità al guadagno totale o parziale permanente o di
lunga durata derivante da invalidità (cfr. art. 8 LPGA).
3.
Il
pignoramento delle cartelle ipotecarie non è d’ostacolo al pignoramento della
relazione bancaria dell’escusso presso __________. Esse sono state infatti
rivendicate dalla proprietaria del fondo, la moglie dell’escusso, sicché vanno
pignorate in ultimo luogo, dopo i suoi beni mobili e i suoi crediti non
rivendicati (art. 95 cpv. 3 LEF). Ovviamente, il pignoramento delle cartelle
ipotecarie è limitato all’importo dei crediti posto in esecuzione che rimarrà
scoperto dopo la realizzazione dei beni mobili e dei crediti.
4.
Le critiche
di RI 1 relative alle procedure di divorzio e di tassazione fiscale sono
censure di merito, che sfuggono al potere di cognizione dell’autorità di
vigilanza, limitato alla verifica della legalità e dell’opportunità dei
provvedimenti adottati dagli uffici d’esecuzione e fallimenti alla luce del
diritto esecutivo federale e cantonale (art. 17 LEF). In altre parole, né l’CO
1.
né l’autorità di vigilanza sono competenti per valutare il buon fondamento
delle pretese fatte valere dal fisco, dalla moglie dell’escusso o da qualsiasi
altro creditore.
5.
Il
ricorrente non ha provato che l’Ufficio avesse avuto conoscenza della rendita
vitalizia già nel 2000 e avrebbe rinunciato a pignorarla ritenendola
impignorabile. E comunque siffatta circostanza, se fosse vera, non muterebbe la
situazione: si tratterebbe di una valutazione errata dell’Ufficio, di cui si
potrebbe – anzi dovrebbe – scostare in ogni procedura esecutiva successiva.
6.
Ricordato
che gli uffici d’esecuzione sono autorizzati ad eseguire, a titolo cautelativo,
pignoramenti senza preventivo avviso al debitore in casi d’urgenza (DTF 115 II
44-5, cons. 2; 107 III 70, cons. 2), segnatamente di fronte a comportamenti
ostruzionistici da parte dell’escusso, non sta alla Camera esaminare dettagliatamente
in questa sede la decisione di determinazione del minimo d’esistenza di RI 1,
che l’Ufficio ha emesso l’8 giugno 2010, ovvero dopo l’inoltro del ricorso.
Spetta semmai all’escusso interporre ricorso contro tale decisione, qualora lo
ritenesse necessario. In ogni caso, la decisione non appare manifestamente
lesiva del minimo d’esistenza di RI 1, giacché l’Ufficio ha applicato i criteri
stabiliti nella Tabella per il calcolo del minimo di esistenza
agli effetti del diritto esecutivo (allegata alla Circolare CEF n. 35/2009,
pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale n. 68/2009 del 28 agosto 2009) e ha tenuto conto del fatto che l’escusso vive nella casa della
moglie senza pagare alcun affitto. Per quanto riguarda le spese supplementari
che RI 1 ha recentemente allegato, spetta all’Ufficio statuire su una loro
eventuale inclusione nel calcolo del minimo d’esistenza e procedere, se necessario,
alla revisione della sua decisione ai sensi dell’art. 93 cpv. 3 LEF, con una
decisione suscettibile di ricorso (art. 17 LEF).
7.
Nell’incarto
figura una comunicazione elettronica dell’11 maggio 2010, con cui l’avv. __________,
ex patrocinatore dell’escusso, “così come richiesto dal signor RI 1,
impossibilitato a farlo personalmente”, segnala all’Ufficio che “lo
stesso è gravemente ammalato, così come attestato da un certificato medico
redatto il 15 aprile 2010, in cui il medico, previa visita del paziente,
attesta di averlo trovato in condizioni precarie e peggiorate rispetto a
qualche mese fa, precisando che le condizioni di salute ne richiederebbero il
ricovero in osservazione e riposo”, e chiede la sospensione immediata delle
“eventuali” procedure esecutive in corso nei suoi confronti, in applicazione
dell’art. 61 LEF. In risposta alla successiva richiesta dell’Ufficio di produrre
il certificato medico e una procura, l’avv. __________, con email del 12 maggio
2010, ha ribadito di non rappresentare l’escusso in ambito esecutivo. Ora,
tale corrispondenza, come il comportamento di RI 1 in generale, fanno nascere dubbi sulla sua capacità attuale di difendere personalmente i propri interessi
in modo efficace, proponendo e discutendo con la necessaria chiarezza la
propria causa. In queste condizioni, la designazione di un rappresentante appare
atta a prevenire le conseguenze negative derivanti dal suo rifiuto sistematico
di ritirare le comunicazioni ufficiali e di produrre i documenti che possano
eventualmente essere idonei a comprovare le proprie affermazioni, e più in
generale dal suo comportamento aggressivo e offensivo. S’invita quindi
l’Ufficio a fissare a RI 1, in virtù dell’art. 61 LEF, un breve termine per designarsi
un rappresentante e, qualora non dia seguito all’invito, a segnalare il
caso all'autorità tutoria perché esamini l’opportunità di nominargli un tutore
o un curatore (cfr. CEF 8 luglio 2004, inc. 15.04.54).
8.
Il
ricorso è respinto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 61, 92, 93 LEF, art.
61.
e 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a RI 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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