15.2010.68
Stato di riparto. Contestazione (tardiva) del pagamento prioritario di un creditore rispetto ad un altro
3 agosto 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2010.68
Data decisione, Autorità:
03.08.2010, CEF
Titolo:
Stato di riparto. Contestazione (tardiva) del pagamento prioritario di un creditore rispetto ad un altro
RIPARTO
art. 17 LEF
art. 43 RFF
art. 112 RFF
Incarto n.
15.2010.68
Lugano
3 agosto 2010
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sui ricorsi 25 maggio e 7 giugno 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro lo stato di
riparto 18 maggio, poi ridepositato il 28 maggio 2010, relativo ai fondi part.
n. __________, __________ e __________ RFD __________, allestito
nell’esecuzione n. __________ promossa da
PI 4
rappr. dall’ RA 1
nei confronti di
PI 3, __________
viste le
osservazioni 11 giugno 2010 di PI 4, 14 giugno 2010 dello Stato del Canton Ticino
(che giustamente rileva come i propri interessi non siano pregiudicati dal
ricorso, in cui non si rimette in discussione la sua posizione di titolare di
ipoteche legali giusta l’art. 836 CC) e del Comune __________ nonché 15 e 22 giugno
dell’CO 1;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in
fatto:
Fatti
A. Il
18 maggio 2010, l’CO 1 ha depositato lo stato di riparto relativo ai fondi
part. n. 43, 123 e 517 RFD __________, che per la parte che qui interessa si
presenta come segue (doc. F allegato al ricorso):
A. Ipoteche legali
1. Ufficio esazione e condoni, Bellinzona
Fr.
34'176.80 ./. fr. 666.65 (sentenza Pretura) fr. 33'510.15
Considerandi
2.
Comune __________
Fr.
9'782.00 ./. fr. 933.35 (sentenza Pretura) fr. 8'848.65
B. Ipoteche
convenzionali
3.
PI 4, __________
Capitale
+ int. e spese fr. 3'430'285.69
- in
compensazione fr. 2'497'423.45 fr. 2'497'423.45
- in
contanti fr. 45'032.35 fr. 45'032.35
Scoperto fr. 887'829.89
Per
l’importo rimasto scoperto […]
C. Ipoteche
legali artigiani e imprenditori
4.
RI 1, __________
Capitale
+ int. e spese fr. 45'032.25
- in
contanti fr. 0.00
Scoperto fr. 45'032.25
Con
il deposito dello stato di riparto vi viene assegnato un termine di 10 giorni
per promuovere al foro competente l’azione tendente al diritto di essere pagati
sull’importo del ricavo della vendita (art. 177 RFF e 841 CCS).
[…]
NB:
L’importo di fr. 45'032.35 è trattenuto in deposito presso il nostro ufficio
fino all’eventuale decisione inerente il pagamento delle ipoteche legali artigiani
e imprenditori.
B. Con
un primo “reclamo” (recte: ricorso) del 25 maggio (n. 16/2010), RI 1 ha chiesto, “a titolo cautelativo”, la modifica dello stato di riparto, nel senso che la sua
ipoteca fosse “riconosciuta precedente a quella di fr. 132'000.00 della PI 4” e gli venisse “riconosciuta e liberata la somma di fr. 45'032.35 oltre interessi e spese, con la
somma ricevuta dalla PI 4”. In sostanza, il ricorrente ritiene di essere stato
leso dalla permuta del fondo mapp. n. 43 con il fondo mapp. n. 129 RFD __________,
intervenuta dopo l’iscrizione a suo favore sul primo fondo di un’ipoteca legale
a garanzia di un suo credito di fr. 45'032.35 per opere da idraulico e
lattoniere, in seguito al riporto di un’ipoteca di 1° rango di fr. 132'000.-- a
favore di PI 4.
C. Il
28.
maggio 2010, l’CO 1 ha ridepositato l’elenco oneri onde correggere un errore
relativo all’importo da versare al Cantone in virtù
della sentenza pretorile (fr. 36'176.45 invece di 33'510.15) e ha di
conseguenza rettificato l’importo dello scoperto di PI 4 (fr. 890'496.19 invece
di 887'829.89). L’importo trattenuto in deposito a
garanzia delle eventuali pretese di RI 1 è per contro rimasto invariato (fr.
45'032.35).
D. Il 7
giugno 2010, RI 1 ha presentato un secondo ricorso (n. 18/2010) contro il nuovo
deposito, che, fatta eccezione della premessa, è la copia conforme del primo
ricorso.
E. Delle
osservazioni dell’Ufficio e delle altre parti si dirà, per quanto necessario ai
fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerato
in
diritto:
1.
Il
(nuovo) deposito dello stato di riparto avvenuto il 28 maggio 2010 non può
essere considerato quale riconsiderazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF,
poiché non ha comportato alcuna modifica per quanto attiene l’oggetto del primo
ricorso: l’importo trattenuto in deposito a garanzia
delle eventuali pretese di RI 1, di cui egli chiede il versamento in suo
favore, è rimasto invariato. Il primo ricorso non è quindi diventato privo di
oggetto, mentre il secondo ricorso è irricevibile, siccome il secondo stato di
riparto non contiene alcuna decisione nuova sulla questione sollevata dal
ricorrente.
2.
Incassato
integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio è tenuto ad allestire lo stato
di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco
degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non possono più
venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado –
tranne in ipotesi eccezionali che nella fattispecie non sono adempiute – da chi
ebbe occasione d’impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli
oneri (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF).
2.1
L’Autorità
di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio
deve limitarsi ad esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso
che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta
restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve
forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative
all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.
2.2
Nel
caso di specie, il ricorrente, nel chiedere che la sua ipoteca venga
“riconosciuta precedente a quella di fr. 132'000.00 della PI 4”, in realtà contesta il rango riconosciuto alla pretesa della banca, che nell’elenco degli oneri
risulta chiaramente anteriore a quello attribuito alla pretesa del ricorrente. Non
avendo RI 1 contestato l’elenco degli oneri, che è stato comunicato agli interessati
già il 22 ottobre 2009, il (primo) ricorso, in quanto diretto contro lo stato
di riparto, è da respingere (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF) – mentre è
tardivo qualora dovesse riferirsi all’elenco degli oneri.
3.
Il
primo ricorso è quindi da respingere e il secondo è irricevibile.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 157 LEF; 43 e 112 RFF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso 25 maggio 2010 è respinto.
2.
Il
ricorso 7 giugno 2010 è irricevibile.
3.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– avv.
RA 1, __________;
–
PI 3, __________;
–
Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;
–
Comune __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster