Lexipedia

Decisione

15.2010.68

Stato di riparto. Contestazione (tardiva) del pagamento prioritario di un creditore rispetto ad un altro

3 agosto 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

18 maggio 2010, l’CO 1 ha depositato lo stato di riparto relativo ai fondi

part. n. 43, 123 e 517 RFD __________, che per la parte che qui interessa si

presenta come segue (doc. F allegato al ricorso):

A. Ipoteche legali

1. Ufficio esazione e condoni, Bellinzona

Fr.

34'176.80 ./. fr. 666.65 (sentenza Pretura) fr. 33'510.15

Considerandi

2.

Comune __________

Fr.

9'782.00 ./. fr. 933.35 (sentenza Pretura) fr. 8'848.65

B. Ipoteche

convenzionali

3.

PI 4, __________

Capitale

+ int. e spese fr. 3'430'285.69

- in

compensazione fr. 2'497'423.45 fr. 2'497'423.45

- in

contanti fr. 45'032.35 fr. 45'032.35

Scoperto fr. 887'829.89

Per

l’importo rimasto scoperto […]

C. Ipoteche

legali artigiani e imprenditori

4.

RI 1, __________

Capitale

+ int. e spese fr. 45'032.25

- in

contanti fr. 0.00

Scoperto fr. 45'032.25

Con

il deposito dello stato di riparto vi viene assegnato un termine di 10 giorni

per promuovere al foro competente l’azione tendente al diritto di essere pagati

sull’importo del ricavo della vendita (art. 177 RFF e 841 CCS).

[…]

NB:

L’importo di fr. 45'032.35 è trattenuto in deposito presso il nostro ufficio

fino all’eventuale decisione inerente il pagamento delle ipoteche legali artigiani

e imprenditori.

B. Con

un primo “reclamo” (recte: ricorso) del 25 maggio (n. 16/2010), RI 1 ha chiesto, “a titolo cautelativo”, la modifica dello stato di riparto, nel senso che la sua

ipoteca fosse “riconosciuta precedente a quella di fr. 132'000.00 della PI 4” e gli venisse “riconosciuta e liberata la somma di fr. 45'032.35 oltre interessi e spese, con la

somma ricevuta dalla PI 4”. In sostanza, il ricorrente ritiene di essere stato

leso dalla permuta del fondo mapp. n. 43 con il fondo mapp. n. 129 RFD __________,

intervenuta dopo l’iscrizione a suo favore sul primo fondo di un’ipoteca legale

a garanzia di un suo credito di fr. 45'032.35 per opere da idraulico e

lattoniere, in seguito al riporto di un’ipoteca di 1° rango di fr. 132'000.-- a

favore di PI 4.

C. Il

28.

maggio 2010, l’CO 1 ha ridepositato l’elenco oneri onde correggere un errore

relativo all’importo da versare al Cantone in virtù

della sentenza pretorile (fr. 36'176.45 invece di 33'510.15) e ha di

conseguenza rettificato l’importo dello scoperto di PI 4 (fr. 890'496.19 invece

di 887'829.89). L’importo trattenuto in deposito a

garanzia delle eventuali pretese di RI 1 è per contro rimasto invariato (fr.

45'032.35).

D. Il 7

giugno 2010, RI 1 ha presentato un secondo ricorso (n. 18/2010) contro il nuovo

deposito, che, fatta eccezione della premessa, è la copia conforme del primo

ricorso.

E. Delle

osservazioni dell’Ufficio e delle altre parti si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei seguenti considerandi.

Considerato

in

diritto:

1.

Il

(nuovo) deposito dello stato di riparto avvenuto il 28 maggio 2010 non può

essere considerato quale riconsiderazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 LEF,

poiché non ha comportato alcuna modifica per quanto attiene l’oggetto del primo

ricorso: l’importo trattenuto in deposito a garanzia

delle eventuali pretese di RI 1, di cui egli chiede il versamento in suo

favore, è rimasto invariato. Il primo ricorso non è quindi diventato privo di

oggetto, mentre il secondo ricorso è irricevibile, siccome il secondo stato di

riparto non contiene alcuna decisione nuova sulla questione sollevata dal

ricorrente.

2.

Incassato

integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio è tenuto ad allestire lo stato

di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento dell’elenco

degli oneri. I crediti accertati in base a questo procedimento non possono più

venire contestati giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado –

tranne in ipotesi eccezionali che nella fattispecie non sono adempiute – da chi

ebbe occasione d’impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco degli

oneri (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF).

2.1

L’Autorità

di vigilanza, adita con un ricorso contro lo stato di riparto, di principio

deve limitarsi ad esaminare se esso corrisponde all’elenco degli oneri, atteso

che quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione. Siffatta

restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve

forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative

all’esisten­za dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri.

2.2

Nel

caso di specie, il ricorrente, nel chiedere che la sua ipoteca venga

“riconosciuta precedente a quella di fr. 132'000.00 della PI 4”, in realtà contesta il rango riconosciuto alla pretesa della banca, che nell’elenco degli oneri

risulta chiaramente anteriore a quello attribuito alla pretesa del ricorrente. Non

avendo RI 1 contestato l’elenco degli oneri, che è stato comunicato agli interessati

già il 22 ottobre 2009, il (primo) ricorso, in quanto diretto contro lo stato

di riparto, è da respingere (art. 43 cpv. 1 e 112 cpv. 1 RFF) – mentre è

tardivo qualora dovesse riferirsi all’elenco degli oneri.

3.

Il

primo ricorso è quindi da respingere e il secondo è irricevibile.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 157 LEF; 43 e 112 RFF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso 25 maggio 2010 è respinto.

2.

Il

ricorso 7 giugno 2010 è irricevibile.

3.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– avv.

RA 1, __________;

PI 3, __________;

Ufficio esazione e condoni, Bellinzona;

Comune __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster