15.2010.69
Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri
30 luglio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.69
Data decisione, Autorità:
30.07.2010, CEF
Titolo:
Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri
DIFFERIMENTO DELL'INCANTO
art. 141 LEF
Incarto n.
15.2010.69
Lugano
30 luglio
2010
CJ/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 28 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 18
maggio 2010 con cui è stato rifiutato il differimento dell’incanto dei fondi
part. n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, di
proprietà del ricorrente, nella procedura immobiliare n. 666/09, che concerne
anche:
1. PI 1
rappr. da RA 1
Considerandi
2.
PI 2
viste le
osservazioni 16 giugno 2010 dell’CO 1;
richiamato
il decreto presidenziale 31 maggio 2010, con cui è stata respinta la domanda
volta alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l’art. 141 LEF se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è
contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite,
sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione
o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;
che
l’asta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’incidere sul
prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia
limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III
127);
che nel
caso concreto, lo stesso ricorrente rileva come la sua contestazione del credito
del Comune PI 1 verta su fr. 3'328,45 (a fronte dell’importo di fr. 35'931,15
iscritto nell’elenco degli oneri), mentre il valore di stima peritale dei fondi
ammonta a fr. 710'000.-- (part. 382), rispettivamente a fr. 425'000.-- (part.
488), sicché l’influsso della controversia sul prezzo d’aggiudicazione (0,29%)
è ovviamente irrilevante (cfr. CEF 22 luglio 1997 in re B., Rep. 1997, 247 segg. ad n. 75);
che, come
già ipotizzato nel decreto 31 maggio 2010, i fondi sono stati realizzati per un
prezzo molto superiore al piede d’asta (fr. 38'125,70), ovvero per fr.
800'000.--, a dimostrazione che una sospensione dell’asta non era giustificata;
che la
censura relativa all’assegnazione del termine per contestare giudizialmente
l’elenco oneri è tardiva, siccome la relativa diffida dell’Ufficio, del 10
maggio 2010, è stata notificata all’escusso l’11 maggio (cfr. avviso di
ricevimento aggraffato alla decisione), mentre il ricorso è stato inoltrato
solo il 29 maggio, ovvero oltre la scadenza (di dieci giorni) stabilita
all’art. 17 cpv. 2 LEF;
che in
ogni caso la decisione dell’Ufficio va confermata anche nel merito, siccome la
pretesa della PI 2 “risulta dal registro fondiario” ai sensi dell’art. 108 cpv.
1.
n. 3 LEF, in quanto incorporata nelle cartelle ipotecarie iscrittevi;
che il
ricorso va pertanto integralmente respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 108, 141 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.
Intimazione
a: – RI 1, __________;
– PI
2, __________;
–
RA 1, __________.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,
rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in
cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione
cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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