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Decisione

15.2010.69

Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri

30 luglio 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.69

Data decisione, Autorità:

30.07.2010, CEF

Titolo:

Realizzazione di fondi. Differimento dell'asta in caso di contestazione di un credito iscritto nell'elenco oneri

DIFFERIMENTO DELL'INCANTO

art. 141 LEF

Incarto n.

15.2010.69

Lugano

30 luglio

2010

CJ/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 28 maggio 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1, e meglio contro la decisione 18

maggio 2010 con cui è stato rifiutato il differimento dell’incanto dei fondi

part. n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, di

proprietà del ricorrente, nella procedura immobiliare n. 666/09, che concerne

anche:

1. PI 1

rappr. da RA 1

Considerandi

2.

PI 2

viste le

osservazioni 16 giugno 2010 dell’CO 1;

richiamato

il decreto presidenziale 31 maggio 2010, con cui è stata respinta la domanda

volta alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che

giusta l’art. 141 LEF se un diritto iscritto nell’elenco degli oneri è

contestato, l’incanto dev’essere differito sino a decisione sulla lite,

sempreché si possa ammettere che questa influirebbe sul prezzo d’aggiudicazione

o che procedendo all’incanto si pregiudicherebbero altri interessi legittimi;

che

l’asta va pertanto differita nell’ipotesi di liti suscettibili d’inci­dere sul

prezzo minimo di aggiudicazione (art. 126 LEF), a meno che il contenzioso sia

limitato ad una differenza minima in rapporto al valore di stima (DTF 107 III

127);

che nel

caso concreto, lo stesso ricorrente rileva come la sua contestazione del credito

del Comune PI 1 verta su fr. 3'328,45 (a fronte dell’importo di fr. 35'931,15

iscritto nell’elenco degli oneri), mentre il valore di stima peritale dei fondi

ammonta a fr. 710'000.-- (part. 382), rispettivamente a fr. 425'000.-- (part.

488), sicché l’influsso della controversia sul prezzo d’aggiudica­zione (0,29%)

è ovviamente irrilevante (cfr. CEF 22 luglio 1997 in re B., Rep. 1997, 247 segg. ad n. 75);

che, come

già ipotizzato nel decreto 31 maggio 2010, i fondi sono stati realizzati per un

prezzo molto superiore al piede d’asta (fr. 38'125,70), ovvero per fr.

800'000.--, a dimostrazione che una sospensione dell’asta non era giustificata;

che la

censura relativa all’assegnazione del termine per contestare giudizialmente

l’elenco oneri è tardiva, siccome la relativa diffida dell’Ufficio, del 10

maggio 2010, è stata notificata all’e­scus­so l’11 maggio (cfr. avviso di

ricevimento aggraffato alla decisione), mentre il ricorso è stato inoltrato

solo il 29 maggio, ovvero oltre la scadenza (di dieci giorni) stabilita

all’art. 17 cpv. 2 LEF;

che in

ogni caso la decisione dell’Ufficio va confermata anche nel merito, siccome la

pretesa della PI 2 “risulta dal registro fondiario” ai sensi dell’art. 108 cpv.

1.

n. 3 LEF, in quanto incorporata nelle cartelle ipotecarie iscrittevi;

che il

ricorso va pertanto integralmente respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati

gli art. 17, 20a, 108, 141 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

3.

Intimazione

a: – RI 1, __________;

– PI

2, __________;

RA 1, __________.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione,

rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in

cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione

cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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