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Decisione

15.2010.70

Possibilità dell'escusso di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione. Contestazione dello stato di riparto

7 giugno 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.70

Data decisione, Autorità:

07.06.2010, CEF

Titolo:

Possibilità dell'escusso di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione. Contestazione dello stato di riparto

PROCEDURA DI RICORSO

RIPARTO

art. 17 LEF

art. 85a LEF

art. 43 cpv. 1 RFF

art. 112 cpv. 2 RFF

Incarto n.

15.2010.70

Lugano

7 giugno 2010

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 maggio 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di

riparto del 12 maggio 2010 riferito alla PPP n. __________ del fondo base particella n. __________

RFD di __________

nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 1° giugno 2010

dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

con precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno

immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 9 maggio 2006, PI 3 procede contro RI 1

per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori;

che oggetto del

diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella n. __________

RFD di __________, di proprietà dell’escusso;

che

con sentenza 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha

rigettato l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo;

che

con decreto 16 luglio 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione di

disconoscimento di debito presentata dall’escusso il 6 dicembre 2006, avendo

quest’ultimo omesso di versare l’anticipo richiesto per le tasse e le spese di

giustizia;

che

con sentenza 25 agosto 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello

ha respinto il ricorso di RI 1 contro il citato decreto di stralcio (inc. n. ____________________);

che

con sentenze di stessa data essa ha dipoi respinto altri tre ricorsi del

ricorrente diretti contro altrettante decisioni di natura procedurale presi

dallo stesso Pretore nell’ambito del medesimo contenzioso (inc. n. __________ e

n. __________);

che

statuendo il 13 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale federale non è

entrata nel merito dei ricorsi presentati da RI 1 contro le citate sentenze,

avendo dichiarato inammissibili i rispettivi gravami (__________);

che

il 17 dicembre 2008 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita e il 7/14 gennaio

2009 l’Ufficio ha trasmesso all’escusso la comunicazione della domanda di

realizzazione;

che

con ricorso 7 febbraio 2009 RI 1 ha chiesto che la comunicazione della domanda

di realizzazione venga annullata e che venga sospesa la realizzazione a

pubblico incanto della PPP n. __________ di __________;

che

questo atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 23 marzo

2009;

Considerandi

che

il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro questa sentenza

è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 20 luglio 2009 (__________);

che con avviso di

incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________, l’Ufficio ha

fissato al __________ alle ore __________ la data dell’incanto.

che il __________

l’asta è regolarmente avvenuta e la PPP n. __________ di __________ è stata

aggiudicata per l’importo di fr. 800'000.--;

che

con ricorso 26 novembre 2009 RI 1 ha chiesto che l’aggiudicazione della PPP n. __________

di __________ venga annullata;

che

l’atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 19 gennaio

2010;

che

il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro la citata sentenza

è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 19 aprile 2010 (__________);

che il 12 maggio 2010

l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto;

che contro lo stato di

riparto si aggrava RI 1, menzionando la procedura di disconoscimento di debito

da lui promossa contro la creditrice e i vari ricorsi presentati a questa

Camera;

che da quanto emerge

dal confuso atto ricorsule egli ribadisce in sostanza che la procedente non

avrebbe mantenuto fede alle promesse fattegli e pertanto non potrebbe procedere

nei suoi confronti nelle vie esecutive;

che con osservazioni

1° giugno 2010 l’Ufficio ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni

che, se del caso, saranno riprese in seguito;

che l’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e

l’ammontare del credito posto in esecuzione;

che il ricorso

dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non

l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a

fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo

amministrativo;

che il ricorso LEF è

un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la

legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco

1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.);

che

l'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la

continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non

è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in

via definitiva (cfr. Bernheim/Känzig,

Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154);

che la contestazione

sollevata dal ricorrente, secondo cui PI 1 non potrebbe procedere in via

esecutiva avendo assunto determinati impegni nei suoi confronti, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di

cognizione di questa autorità di vigilanza;

che tale eccezione

avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione,

nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura

di disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali,

anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF,

nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti;

che incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestisce

lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento

dell’elenco degli oneri;

che i crediti

accertati in base a questo procedimento non potranno più venire contestati

giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1

RFF);

che il grado e

l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono

infatti essere contestati - eccettuate ipotesi eccezionali che nella

fattispecie non sono sicuramente adempiute - nello stadio di ripartizione da

chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco

degli oneri (art. 43 cpv. 1 RFF);

che l’Autorità di

vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad

esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che

quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione;

che siffatta

restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve

forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative

all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri;

che nel caso in esame

le pretese di PI 1 sono state iscritte nell’elenco oneri relativo alla

particella venduta senza provocare alcuna contestazione: non essendo stato

impugnato l’elenco oneri i crediti di PI 3sono divenuti definitivi;

che questo motivo

corretto è stato l’operato dell’CO 1 che il 12 maggio 2010 ha allestito lo stato di riparto indicando un credito della banca corrispondente all’importo complessivo

iscritto nell’elenco oneri a suo favore;

che da quanto precede

discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;

che visto l’esito, per

ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare

alla parte interessata il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza;

che non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 85a LEF; 43 cpv. 1, 112 cpv. 1 RFF;

61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelavno spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI

1, __________;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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