15.2010.70
Possibilità dell'escusso di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione. Contestazione dello stato di riparto
7 giugno 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.70
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, CEF
Titolo:
Possibilità dell'escusso di ricorrere contro la continuazione dell'esecuzione. Contestazione dello stato di riparto
PROCEDURA DI RICORSO
RIPARTO
art. 17 LEF
art. 85a LEF
art. 43 cpv. 1 RFF
art. 112 cpv. 2 RFF
Incarto n.
15.2010.70
Lugano
7 giugno 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di
riparto del 12 maggio 2010 riferito alla PPP n. __________ del fondo base particella n. __________
RFD di __________
nell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 1° giugno 2010
dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
con precetto esecutivo in via di realizzazione del pegno
immobiliare n. __________ dell’CO 1 del 9 maggio 2006, PI 3 procede contro RI 1
per l’incasso di fr. 840'950.-- oltre accessori;
che oggetto del
diritto di pegno è il foglio PPP n. __________ del fondo base particella n. __________
RFD di __________, di proprietà dell’escusso;
che
con sentenza 13 novembre 2006 il Pretore del Distretto di __________ ha
rigettato l’opposizione interposta dall’escusso al precetto esecutivo;
che
con decreto 16 luglio 2008 il Pretore ha stralciato dai ruoli l’azione di
disconoscimento di debito presentata dall’escusso il 6 dicembre 2006, avendo
quest’ultimo omesso di versare l’anticipo richiesto per le tasse e le spese di
giustizia;
che
con sentenza 25 agosto 2008 la seconda Camera civile del Tribunale di appello
ha respinto il ricorso di RI 1 contro il citato decreto di stralcio (inc. n. ____________________);
che
con sentenze di stessa data essa ha dipoi respinto altri tre ricorsi del
ricorrente diretti contro altrettante decisioni di natura procedurale presi
dallo stesso Pretore nell’ambito del medesimo contenzioso (inc. n. __________ e
n. __________);
che
statuendo il 13 novembre 2008 la I Camera civile del Tribunale federale non è
entrata nel merito dei ricorsi presentati da RI 1 contro le citate sentenze,
avendo dichiarato inammissibili i rispettivi gravami (__________);
che
il 17 dicembre 2008 PI 1 ha inoltrato la domanda di vendita e il 7/14 gennaio
2009 l’Ufficio ha trasmesso all’escusso la comunicazione della domanda di
realizzazione;
che
con ricorso 7 febbraio 2009 RI 1 ha chiesto che la comunicazione della domanda
di realizzazione venga annullata e che venga sospesa la realizzazione a
pubblico incanto della PPP n. __________ di __________;
che
questo atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 23 marzo
2009;
Considerandi
che
il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro questa sentenza
è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 20 luglio 2009 (__________);
che con avviso di
incanto pubblicato sul FUC n. __________/2009 del __________, l’Ufficio ha
fissato al __________ alle ore __________ la data dell’incanto.
che il __________
l’asta è regolarmente avvenuta e la PPP n. __________ di __________ è stata
aggiudicata per l’importo di fr. 800'000.--;
che
con ricorso 26 novembre 2009 RI 1 ha chiesto che l’aggiudicazione della PPP n. __________
di __________ venga annullata;
che
l’atto ricorsuale è stato respinto da questa Camera con decisione 19 gennaio
2010;
che
il ricorso presentato dall’escusso al Tribunale federale contro la citata sentenza
è stato dichiarato irricevibile con pronunciato del 19 aprile 2010 (__________);
che il 12 maggio 2010
l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto;
che contro lo stato di
riparto si aggrava RI 1, menzionando la procedura di disconoscimento di debito
da lui promossa contro la creditrice e i vari ricorsi presentati a questa
Camera;
che da quanto emerge
dal confuso atto ricorsule egli ribadisce in sostanza che la procedente non
avrebbe mantenuto fede alle promesse fattegli e pertanto non potrebbe procedere
nei suoi confronti nelle vie esecutive;
che con osservazioni
1° giugno 2010 l’Ufficio ha chiesto la reiezione del gravame con motivazioni
che, se del caso, saranno riprese in seguito;
che l’Ufficio di esecuzione non può esaminare l'esistenza e
l’ammontare del credito posto in esecuzione;
che il ricorso
dell’art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo;
che il ricorso LEF è
un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la
legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 1ss. ad art. 17; Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c pag. 14s; DTF 109 III 100 cons. 2.);
che
l'escusso è di conseguenza nella possibilità di ricorrere contro la
continuazione dell'esecuzione solo quando il precetto esecutivo è scaduto, non
è stata fatta domanda di prosecuzione o l'opposizione non è stata rigettata in
via definitiva (cfr. Bernheim/Känzig,
Basler Kommentar zum SchKG, Vol. II, 1998, n. 2 e 13 ad art. 154);
che la contestazione
sollevata dal ricorrente, secondo cui PI 1 non potrebbe procedere in via
esecutiva avendo assunto determinati impegni nei suoi confronti, concerne unicamente una questione di merito, sottratta al potere di
cognizione di questa autorità di vigilanza;
che tale eccezione
avrebbe dovuto essere fatte valere, dopo aver interposto opposizione,
nell’ambito della procedura di rigetto dell’opposizione, nell’ambito della procedura
di disconoscimento di debito rispettivamente, superati tali stadi procedurali,
anche ora, adendo il giudice competente conformemente all’art. 85a LEF,
nell’ipotesi che in concreto ne fossero realizzati i presupposti;
che incassato integralmente il ricavo della vendita, l’ufficio allestisce
lo stato di riparto sulla base del risultato della procedura di appuramento
dell’elenco degli oneri;
che i crediti
accertati in base a questo procedimento non potranno più venire contestati
giudizialmente né per il loro importo né per il loro grado (art. 112 cpv. 1
RFF);
che il grado e
l’importo dei crediti pignoratizi iscritti nell’elenco degli oneri non possono
infatti essere contestati - eccettuate ipotesi eccezionali che nella
fattispecie non sono sicuramente adempiute - nello stadio di ripartizione da
chi ebbe occasione di impugnarli nel procedimento di appuramento dell’elenco
degli oneri (art. 43 cpv. 1 RFF);
che l’Autorità di
vigilanza in questo stadio di procedura deve, di principio, limitarsi ad
esaminare se lo stato di riparto corrisponde all’elenco oneri, atteso che
quest’ultimo costituisce il fondamento della ripartizione;
che siffatta
restrizione del potere di cognizione implica che in questa sede si deve
forzatamente prescindere dal decidere questioni di diritto materiale relative
all’esistenza dei crediti inseriti nell’elenco degli oneri;
che nel caso in esame
le pretese di PI 1 sono state iscritte nell’elenco oneri relativo alla
particella venduta senza provocare alcuna contestazione: non essendo stato
impugnato l’elenco oneri i crediti di PI 3sono divenuti definitivi;
che questo motivo
corretto è stato l’operato dell’CO 1 che il 12 maggio 2010 ha allestito lo stato di riparto indicando un credito della banca corrispondente all’importo complessivo
iscritto nell’elenco oneri a suo favore;
che da quanto precede
discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;
che visto l’esito, per
ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare
alla parte interessata il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 85a LEF; 43 cpv. 1, 112 cpv. 1 RFF;
61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelavno spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI
1, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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