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Decisione

15.2010.71

Ricorso contro lo stato di riparto

7 giugno 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2010.71

Data decisione, Autorità:

07.06.2010, CEF

Titolo:

Ricorso contro lo stato di riparto

RIPARTO

art. 17 LEF

Incarto n.

15.2010.71

Lugano

7 giugno 2010

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Roggero-Will

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 maggio 2010 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di

riparto del 28 maggio 2010 riferito alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n__________ del fondo base particella n__________

RFD __________ nelle varie

esecuzioni promosse contro il

ricorrente;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in

diritto:

che

nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________

degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________ contro RI 1 l’CO 1 ha pignorato in via rogatoriale la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;

che facendo seguito

alle richieste dei creditori, con avviso di incanto pubblicato sul FUC n__________/2009

del __________, l’Ufficio ha fissato al __________ alle __________ la data

dell’incanto;

Considerandi

che il __________

l’asta è regolarmente avvenuta e la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ __________ è stata

aggiudicata per l’importo di fr. 9’500.--;

che il 12 maggio 2010

l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto;

che avendo omesso per

una svista di indicare nello stato di riparto quanto dovuto allo Stato del

Cantone Ticino per la tassa sull’utile immobiliare, il 28 maggio 2010 l’Ufficio

ha allestito, in sostituzione del precedente, un nuovo stato di riparto, trasmettendolo

agli interessati;

che contro lo stato di

riparto del 28 maggio 2010 si aggrava RI 1, richiamando le argomentazioni

espresse in un ricorso di data 18 maggio 2010 (inc. n. 15.2010.70), presentato

a questa Camera contro lo stato di riparto del ricavato della realizzazione

della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________

nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro di lui da __________;

che nel ricorso del 18

maggio 2010 RI 1 ha accennato ad una procedura di disconoscimento di debito da

lui promossa contro __________ e a diversi ricorsi presentati a questa Camera

nell’ambito dell’esecuzione n. __________;

che da quanto è emerso

dal confuso atto ricorsuale di cui all’inc. n. 15.2010.70, il debitore ha ribadito

in sostanza quanto egli aveva già sollevato nelle precedenti impugnative

presentate nell’ambito dell’esecuzione n. __________, ossia che __________ non

avrebbe mantenuto fede alle promesse fattegli e pertanto non potrebbe procedere

nei suoi confronti nelle vie esecutive;

che, come

evidenziato nella narrativa fattuale, lo stato di riparto impugnato del 28

maggio 2010 è stato allestito nell’ambito della realizzazione la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n.

__________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, avvenuta nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________,

n. __________ e n. __________ degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________;

che la procedura di

disconoscimento di debito, i vari ricorsi, la circostanza che __________ non

potrebbe procedere nelle vie esecutive, riguardano però la sola realizzazione

della PPP n. __________ di __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________;

che pertanto tali

argomentazioni si appalesano del tutto ininfluenti nell’ambito

della realizzazione e della ripartizione del relativo ricavato della quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n.

__________ di __________ e

delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________

degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________;

che da quanto precede

discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;

che visto l’esito, per

ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare

alle parti interessate il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza;

che non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelavno spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- RI

1, __________;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente

decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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