15.2010.71
Ricorso contro lo stato di riparto
7 giugno 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2010.71
Data decisione, Autorità:
07.06.2010, CEF
Titolo:
Ricorso contro lo stato di riparto
RIPARTO
art. 17 LEF
Incarto n.
15.2010.71
Lugano
7 giugno 2010
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Roggero-Will
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 31 maggio 2010 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di
riparto del 28 maggio 2010 riferito alla quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n__________ del fondo base particella n__________
RFD __________ nelle varie
esecuzioni promosse contro il
ricorrente;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in
diritto:
che
nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________ contro RI 1 l’CO 1 ha pignorato in via rogatoriale la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________ di proprietà dell’escusso;
che facendo seguito
alle richieste dei creditori, con avviso di incanto pubblicato sul FUC n__________/2009
del __________, l’Ufficio ha fissato al __________ alle __________ la data
dell’incanto;
Considerandi
che il __________
l’asta è regolarmente avvenuta e la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n. __________ __________ è stata
aggiudicata per l’importo di fr. 9’500.--;
che il 12 maggio 2010
l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto;
che avendo omesso per
una svista di indicare nello stato di riparto quanto dovuto allo Stato del
Cantone Ticino per la tassa sull’utile immobiliare, il 28 maggio 2010 l’Ufficio
ha allestito, in sostituzione del precedente, un nuovo stato di riparto, trasmettendolo
agli interessati;
che contro lo stato di
riparto del 28 maggio 2010 si aggrava RI 1, richiamando le argomentazioni
espresse in un ricorso di data 18 maggio 2010 (inc. n. 15.2010.70), presentato
a questa Camera contro lo stato di riparto del ricavato della realizzazione
della PPP n. __________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________
nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________ promossa contro di lui da __________;
che nel ricorso del 18
maggio 2010 RI 1 ha accennato ad una procedura di disconoscimento di debito da
lui promossa contro __________ e a diversi ricorsi presentati a questa Camera
nell’ambito dell’esecuzione n. __________;
che da quanto è emerso
dal confuso atto ricorsuale di cui all’inc. n. 15.2010.70, il debitore ha ribadito
in sostanza quanto egli aveva già sollevato nelle precedenti impugnative
presentate nell’ambito dell’esecuzione n. __________, ossia che __________ non
avrebbe mantenuto fede alle promesse fattegli e pertanto non potrebbe procedere
nei suoi confronti nelle vie esecutive;
che, come
evidenziato nella narrativa fattuale, lo stato di riparto impugnato del 28
maggio 2010 è stato allestito nell’ambito della realizzazione la quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n.
__________ del fondo base particella n. __________ RFD di __________, avvenuta nell’ambito delle esecuzioni n. __________, n. __________,
n. __________ e n. __________ degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________;
che la procedura di
disconoscimento di debito, i vari ricorsi, la circostanza che __________ non
potrebbe procedere nelle vie esecutive, riguardano però la sola realizzazione
della PPP n. __________ di __________ nell’ambito dell’esecuzione n. __________;
che pertanto tali
argomentazioni si appalesano del tutto ininfluenti nell’ambito
della realizzazione e della ripartizione del relativo ricavato della quota di comproprietà A di 4/14 della PPP n.
__________ di __________ e
delle esecuzioni n. __________, n. __________, n. __________ e n. __________
degli Uffici di esecuzione di __________ e di __________;
che da quanto precede
discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto;
che visto l’esito, per
ragioni di economia processuale, l’autorità di vigilanza prescinde dal notificare
alle parti interessate il ricorso per le osservazioni e la presente sentenza;
che non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelavno spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- RI
1, __________;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente
decisione -a norma dell’art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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